ISSN 1831-5380
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3.5. Elenchi

3.5.1. Presentazione degli elenchi

1. Se gli elementi dell’elenco sono preceduti da una frase o parte introduttiva (cfr. punto 2.7 e formulario del Consiglio), tale frase o parte termina con i due punti. Tale frase o parte può introdurne una seconda e ciascuna di esse termina con i due punti.

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è così modificato:
1)
l’articolo 92 è così modificato:
a)
il testo del paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
l’ubicazione e una copia […]»;

2. Gli elementi di un elenco sono enumerati da lettere minuscole seguite da parentesi tonda chiusa per il primo livello, da numeri romani minuscoli seguiti da parentesi tonda chiusa per il secondo livello, e da numeri arabi seguiti da parentesi tonda chiusa per il terzo livello. Per il quarto livello si usano i trattini.

La presente direttiva si applica a:
a)
[…]
i)
[…]
1)
[…]
[…]

In via eccezionale, nell’articolo relativo alle definizioni e nelle disposizioni di modifica (cfr. punto 3.3), gli elementi sono enumerati da numeri arabi seguiti da parentesi tonda chiusa per il primo livello, da lettere minuscole seguite da parentesi tonda chiusa per il secondo livello e da numeri romani minuscoli seguiti da parentesi tonda chiusa per il terzo livello.

3. Se gli elementi dell’elenco sono contraddistinti da un numero o da una lettera, il segno di punteggiatura che separa tali elementi è il punto e virgola. Se sono contraddistinti da un trattino lungo (lineato), li separa la virgola:

La presente direttiva si applica a:
a)
[…];
b)
[…]:
i)
[…];
ii)
[…];
iii)
[…]:
1)
[…];
2)
[…]:
[…],
[…],
[…];
3)
[…].

4. L’ultimo elemento dell’elenco termina generalmente con un punto, salvo che il contesto sintattico richieda diversamente.

L’ultimo elemento di un sottoelenco termina generalmente con il segno di punteggiatura richiesto dall’elenco gerarchicamente superiore, salvo che il contesto sintattico richieda diversamente.

5. In molti casi, gli elementi all’interno di tabelle o di liste non sono seguiti da alcun segno di punteggiatura.

3.5.2. Elenchi di atti

In caso di elenco di più atti dello stesso tipo e dello stesso autore, l’autore è indicato una sola volta.

regolamenti (CE) n. 715/2007 (7) e (CE) n. 595/2009 (8) del Parlamento europeo e del Consiglio

La sigla è invece parte del numero dell’atto (cfr. punto 1.2.2), e pertanto, in caso di elenco di più atti, va ripetuta per ogni atto:

regolamenti (CE) n. 45/2001 e (CE) n. 223/2009

È preferibile elencare gli atti in ordine cronologico.

Ultimo aggiornamento: 10.2.2022
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