ISSN 1831-5380
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3.2.2. Citazione di atti

(a)

Nei titoli

Nei titoli il titolo di un atto non è mai citato in forma estesa; inoltre il richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione è sempre omesso.

Data

La data dell’atto citato è generalmente omessa:

Regolamento (UE) n. 127/2010 della Commissione, del 5 febbraio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 2042/2003 [senza data] sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

In caso di atti ai quali non sia stato attribuito un numero, la data rappresenta un elemento distintivo dell’atto ed è quindi indicata:

Decisione 2008/182/Euratom del Consiglio, del 25 febbraio 2008, recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione
Decisione 2005/769/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, che stabilisce le norme applicabili agli appalti di fornitura di aiuto alimentare da parte delle ONG autorizzate dalla Commissione ad acquistare e a mobilitare i prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio e che revoca la sua decisione del 3 settembre 1998
Autore

L’autore dell’atto citato è omesso salvo che si tratti di autore diverso da quello dell’atto principale:

Regolamento delegato (UE) n. 2015/281 della Commissione, del 26 novembre 2014, che sostituisce gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

NB:
Al fine di evitare incomprensioni, in caso di riferimento a più atti emanati da autori differenti è indicato l’autore di ciascun atto:
Regolamento (UE) n. 86/2010 della Commissione, del 29 gennaio 2010, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la defini­zione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura
Oggetto

Generalmente, nei titoli l’oggetto di un atto citato è riportato in forma breve o è omesso:

Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (oggetto citato in modo completo)
Direttiva 2010/3/UE della Commissione, del 1º febbraio 2010, che modifica gli allegati III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico (oggetto citato in modo parziale)
Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (oggetto omesso)

Le parti «che modifica…» e «che abroga…» dell'atto citato sono omesse:

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

In sintesi, nei titoli la citazione del titolo di un atto presenta le seguenti caratteristiche: omissione della data (salvo rare eccezioni), indicazione dell’autore se diverso, omissione o indicazione parziale o completa dell’oggetto, secondo le esigenze dell’autore.

(b)

Nei visti

Nei visti il titolo degli atti di diritto primario è indicato omettendo il richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione. Il titolo degli accordi internazionali può essere indicato in forma breve e/o con richiamo alla nota a piè di pagina contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione [cfr. punto 2.2(a)].

Il titolo degli atti di diritto derivato è invece indicato in forma estesa con richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione:

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1), in particolare l’articolo 10,

[…]

(1)
GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj.
NB:
In caso di riferimento allo statuto dei funzionari, è riportata la parte essenziale della rubrica, seguita solo dall’indicazione del numero e dell’autore:

visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1),

[…]

(1)
GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.
(c)

Nei considerando, negli articoli e negli allegati

Nei considerando, negli articoli e negli allegati il titolo degli atti è generalmente indicato in forma breve:

quando un atto è citato per la prima volta, il titolo è indicato in forma breve con indicazione dell’autore seguita da un richiamo alla nota contenente il titolo in forma estesa e gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione:
(5)
Qualora fosse necessario applicare misure di difesa commerciale, esse dovrebbero essere adottate in conformità con le disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) […]
(6)
Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).

Generalmente, l’articolato non introduce riferimenti ad atti che non siano già stati citati nei visti o nei considerando,

quando un atto è già stato citato nei visti o altrove nel testo (titolo escluso), è utilizzata la forma breve del titolo dell’atto omettendo l’indicazione dell’autore e senza nota a piè di pagina:
2.  Ai fini degli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478.

Questa regola ha alcune eccezioni, in particolare nel caso di allegati in cui figurano formulari o altri documenti destinati a essere utilizzati separatamente, in cui può essere necessario indicare di nuovo il titolo di un atto già citato utilizzando la forma estesa seguita dal riferimento alla Gazzetta ufficiale.

Ai fini di leggibilità, per lunghi elenchi di atti, i titoli possono essere indicati in forma estesa nel corpo del testo con i riferimenti alla Gazzetta ufficiale nelle note a piè di pagina.

Ultimo aggiornamento: 1.10.2023
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