ISSN 1831-5380
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2.2. Preambolo (visti e considerando)

Negli atti, si definisce «preambolo» il testo compreso tra titolo e articolato.

(a)

Visti

I visti indicano:

1)
le basi giuridiche dell’atto, distinte in:
a)
atti di diritto primario (trattati, atti di adesione, protocolli allegati ai trattati) e accordi internazionali (accordi, protocolli, convenzioni ecc.) che costituiscono il fondamento generale dell’atto:
visto il trattato sull’Unione europea, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto l’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia,

Il titolo dei trattati è riprodotto integralmente (le corrispondenti sigle non sono utilizzate). Ogni atto è citato in un visto separato.

Se sono citati più trattati, è rispettato il seguente ordine di citazione: trattato sull’Unione europea, trattato sul funzionamento dell’Unione europea, trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Gli atti di diritto primario sono citati senza richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione.

Gli atti internazionali (accordi e relativi protocolli) possono essere citati in forma breve ed essere seguiti da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione;

b)
atti di diritto derivato che costituiscono il fondamento specifico dell’atto. Se del caso il titolo dell’atto è indicato in forma estesa e seguito da una nota in cui è indicata la Gazzetta ufficiale di pubblicazione:

vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1),

[…]

(1)
GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj.
2)
gli atti preliminari di procedura (proposte, iniziative, richieste, raccomandazioni, approvazioni o pareri previsti dai trattati ecc.), se del caso seguiti da una nota in cui è indicata la Gazzetta ufficiale di pubblicazione o la non ancora avvenuta pubblicazione:

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

[…]

(1)
Parere del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2)
Parere del 17 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

Per i casi in cui il trattato preveda la consultazione di un’istituzione o di un organo, e tale consultazione conduca all’emissione di un parere, il visto corrispondente è introdotto dalle parole «visto il parere […]» e seguito da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione ovvero la dicitura «parere del [data] non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale».

Per i casi in cui il trattato preveda la consultazione di un’istituzione o di un organo, ma tale consultazione non conduca all’emissione di un parere, il visto corrispondente recita «previa consultazione […]», senza richiamo di nota né altre precisazioni;

3)
negli atti legislativi:
a)
la trasmissione del progetto ai parlamenti nazionali:
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
b)
la procedura seguita:
i)
la procedura legislativa ordinaria:

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1)

[…]

(1)
Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 (GU C 87 E dell’1.4.2010, pag. 191) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 febbraio 2010 (GU C 107 E del 27.4.2010, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2010.
ii)
la procedura legislativa ordinaria, con il comitato di conciliazione:

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 24 gennaio 2011 (2),

[…]

(2)
Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
iii)
la procedura legislativa speciale:
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

l visti iniziano con lettera minuscola e terminano con una virgola.

(b)

Considerando

I considerando indicano la motivazione dell’articolato (cioè degli articoli) dell’atto.

I considerando sono introdotti dalla formula «considerando quanto segue:», sono numerati (numero arabo compreso tra parentesi), iniziano con lettera maiuscola e terminano con un punto, a eccezione dell’ultimo che termina con una virgola.

a)
I considerando sono presentati in questo modo:
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (CE) n. 763/2008 stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.
(2)
Per valutare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dagli Stati membri, è necessario definire le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità.
[…]
 
(4)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

Quando i considerando sono citati nel corpo del testo, le parentesi che comprendono il numero del considerando sono omesse:

nel considerando 1, il considerando 2 ecc.
b)
Se l’atto presenta un solo considerando, tale considerando, definito «unico», termina con una virgola, non è numerato ed è allineato al resto del testo (forma un comma separato che segue la formula introduttiva):

considerando quanto segue:

Al fine di soddisfare le esigenze in campo statistico relative alle pertinenti tematiche specifiche di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/1700, è opportuno che la Commissione specifichi il numero e i titoli delle variabili per il set di dati del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2023,

 
NB:

Fino al 6 febbraio 2000, i considerando non sono numerati, iniziano con lettera minuscola e terminano con un punto e virgola, a eccezione dell’ultimo che termina con una virgola (una presentazione analoga è ancora utilizzata in alcuni atti del Consiglio):

considerando che la Commissione […]; (per il primo considerando e per i seguenti)
considerando il parere […], (per l’ultimo considerando)

Poiché tali considerando non sono numerati è necessario citarli indicando l’aggettivo numerale ordinale, come segue: primo considerando, secondo considerando ecc.

Tale presentazione inoltre non prevede l’uso di una formula introduttiva, salvo che per alcuni atti (regolamenti antidumping/antisovvenzioni), i cui considerando sono introdotti dalla formula «considerando quanto segue:».

Tra il dicembre 1998 e il 6 febbraio 2000 sono ammesse entrambe le presentazioni.

Nelle risoluzioni del Parlamento europeo sul discarico per l’esecuzione del bilancio, pubblicate nella serie L, i visti sono preceduti da un trattino lungo (lineato) e i considerando non sono contraddistinti da numeri ma da lettere:
visti i conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2008,
vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2008, corredata delle risposte dell’Accademia,
vista la raccomandazione del Consiglio […],
A.
considerando che l’Accademia […],
B.
considerando che, nella sua relazione […],
Ultimo aggiornamento: 1.10.2023
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