2.2. Preambolo (visti e considerando)
Negli atti, si definisce «preambolo» il testo compreso tra titolo e articolato.
Visti
I visti indicano:
visto il trattato sull’Unione europea, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, [in particolare l’articolo/gli articoli …]
visto l’atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia,
Ogni atto è citato in un visto separato.
Gli atti di diritto primario sono citati senza richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione.
Il titolo dei trattati è riprodotto integralmente (le corrispondenti sigle non sono utilizzate). Se sono citati più trattati, è rispettato il seguente ordine di citazione: trattato sull’Unione europea, trattato sul funzionamento dell’Unione europea, trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.
In caso di atti relativi alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, l’atto è citato in forma breve e senza menzione del trattato di adesione.
Gli atti internazionali (accordi e relativi protocolli) possono essere citati in forma breve ed essere seguiti da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione;
vista la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti (1),
[…]
(1)GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
[…]
(1)Parere del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(2)Parere del 17 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
Per i casi in cui il trattato preveda la consultazione di un’istituzione o di un organo, e tale consultazione conduca all’emissione di un parere, il visto corrispondente è introdotto dalle parole «visto il parere […]» e seguito da un richiamo alla nota contenente gli estremi della Gazzetta ufficiale di pubblicazione ovvero la dicitura «parere del [data] non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale».
Per i casi in cui il trattato preveda la consultazione di un’istituzione o di un organo, ma tale consultazione non conduca all’emissione di un parere, il visto corrispondente recita «previa consultazione […]», senza richiamo di nota né altre precisazioni;
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1)
[…]
(1)Posizione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009 (GU C 87 E dell’1.4.2010, pag. 191) e posizione del Consiglio in prima lettura del 15 febbraio 2010 (GU C 107 E del 27.4.2010, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2010.
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, alla luce del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 24 gennaio 2011 (2),
[…]
(2)Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (GU C 184 E dell’8.7.2010, pag. 312), posizione del Consiglio in prima lettura dell’11 marzo 2010 (GU C 122 E dell’11.5.2010, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), decisione del Consiglio del 31 gennaio 2011 e risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 febbraio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
l visti iniziano con lettera minuscola e terminano con una virgola.
Considerando
I considerando indicano la motivazione dell’articolato (cioè degli articoli) dell’atto.
I considerando sono introdotti dalla formula «considerando quanto segue:», sono numerati (numero arabo compreso tra parentesi), iniziano con lettera maiuscola e terminano con un punto, a eccezione dell’ultimo che termina con una virgola.
considerando quanto segue:(1)Il regolamento (CE) n. 763/2008 stabilisce norme comuni per la fornitura decennale di dati esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni.(2)Per valutare la qualità dei dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dagli Stati membri, è necessario definire le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità.[…](4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,
Quando i considerando sono citati nel corpo del testo, le parentesi che comprendono il numero del considerando sono omesse:
nel considerando 1, il considerando 2 ecc.
considerando quanto segue:
Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all’importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell’allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,
Nel corso del tempo la presentazione dei considerando è cambiata. Fino al 6 febbraio 2000, in linea di principio, i considerando non sono numerati, iniziano con lettera minuscola e terminano con un punto e virgola, a eccezione dell’ultimo che termina con una virgola (una presentazione analoga è ancora utilizzata in alcuni atti del Consiglio, cfr. le raccomandazioni in forma semplice, punto 4.1 del formulario del Consiglio):
considerando che la Commissione […]; (per il primo considerando e per i seguenti)
considerando il parere […], (per l’ultimo considerando)
Poiché tali considerando non sono numerati è necessario citarli indicando l’aggettivo numerale ordinale, come segue: primo considerando, secondo considerando ecc.
Tale presentazione inoltre non prevede l’uso di una formula introduttiva, salvo che per alcuni atti (regolamenti antidumping/antisovvenzioni), i cui considerando sono introdotti dalla formula «considerando quanto segue:».
Tra il dicembre 1998 e il 6 febbraio 2000 sono ammesse entrambe le presentazioni.
—visti i conti annuali definitivi dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2008,—vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell’Accademia europea di polizia relativi all’esercizio 2008, corredata delle risposte dell’Accademia,—vista la raccomandazione del Consiglio […],A.considerando che l’Accademia […],B.considerando che, nella sua relazione […],