Pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea:
EU:C:2005:446
Pubblicazioni diverse da quelle della Corte di giustizia dell’Unione europea:
ECLI:EU:C:2005:446
5.9.3. Riferimenti alle cause della Corte di giustizia e del Tribunale
Pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea
Raccolta elettronica
Nel corso del primo semestre del 2014 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha progressivamente introdotto il nuovo metodo di citazione della giurisprudenza, che combina l’identificatore ECLI (ad eccezione della dicitura «ECLI») con il nome corrente della decisione e il numero di ruolo della causa. Il metodo si applica a tutta la giurisprudenza a partire dal 1954. Esso è stato progressivamente applicato per ciascun organo giurisdizionale dell’Unione a partire dal primo semestre del 2014, poi armonizzato tra gli organi giurisdizionali dell’Unione nel corso dell’anno 2016:
sentenza del 12 luglio 2005, Schempp, C-403/03, EU:C:2005:446, punto 19
Se la decisione non è pubblicata integralmente nella Raccolta, viene aggiunta la menzione «non pubblicato/a»:
sentenza del 6 giugno 2007, Walderdorff/Commissione, T-442/04, non pubblicata, EU:T:2007:161
Sito web della Corte di giustizia dell’Unione europea: Curia (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/it)
Cfr. punto 4.5.
Le cause sono state pubblicate su supporto cartaceo nella Raccolta della giurisprudenza della Corte e del Tribunale fino al 2011 e nella Raccolta della giurisprudenza — Funzione pubblica fino al 2009.
Nei riferimenti alle cause, la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica utilizzavano una formula interna abbreviata nelle loro pubblicazioni (segnatamente nella Raccolta della giurisprudenza), non indicante l’anno della Raccolta (essendo l’anno quello della sentenza):
sentenza del 15 gennaio 1986, Commissione/Belgio (52/84, Racc. pag. 89, punto 12)
sentenza del 28 gennaio 1992, Speybrouck/Parlamento (T-45/90, Racc. pag. II-33, punto 2)
sentenza del 9 febbraio 1994, Latham/Commissione (T-3/92, Racc. PI pagg. I-A-23 e II-83, punto 2)
Pubblicazioni diverse da quelle della Corte di giustizia dell’Unione europea
Alla giurisprudenza possono rinviare anche opere di cui la Corte di giustizia dell’Unione europea non è autrice: le pubblicazioni generali, gli atti giuridici pubblicati nella Gazzetta ufficiale (in particolare le decisioni della Commissione relative agli aiuti di Stato o alle concentrazioni ecc.).
Trattandosi di opere destinate a un pubblico di non specialisti, il metodo di citazione contempla qualche informazione in più.
Dal 1º gennaio 2015 il metodo per richiamare la giurisprudenza lascia una certa libertà all’estensore nel corpo del testo, ma normalizza le note a piè di pagina in cui è citato l’ECLI.
Corpo del testo
Il riferimento alla giurisprudenza deve comprendere almeno:
Se utili, possono figurare anche i seguenti elementi:
Note a piè di pagina
Il formato standard contiene sempre i seguenti elementi, ordinati come segue:
Il regolamento (CE) n. 304/2003 è stato annullato da una sentenza della Corte di giustizia (1) […]
(1)Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punti da 60 a 65.
Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03 (Commissione contro Parlamento e Consiglio) (1), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 304/2003 […]
(1)Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-178/03, ECLI:EU:C:2006:4, punto 60.
Se la stessa decisione è citata più volte nell’atto, è bene decidere alla prima occorrenza come richiamarla successivamente:
Il regolamento (CE) n. 304/2003 è stato annullato da una sentenza della Corte di giustizia (1) (in seguito denominata «sentenza Commissione/Parlamento e Consiglio») […]
Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-178/03 (Commissione contro Parlamento e Consiglio) (1) (in seguito denominata «sentenza del 10 gennaio 2006»), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato il regolamento (CE) n. 304/2003 […]
Il regolamento (CE) n. 304/2003 è stato annullato da una sentenza della Corte di giustizia (1) (in seguito denominata «sentenza nella causa C-178/03») […]
Tale metodo di citazione si applica ai riferimenti fatti sia alle decisioni della Corte di giustizia pubblicate su supporto cartaceo nella Raccolta, sia alle decisioni, più recenti, pubblicate soltanto in formato elettronico.
Metodo di citazione in pubblicazioni diverse da quelle della Corte di giustizia (versioni in 24 lingue)
Per trovare rapidamente l’identificatore ECLI di una decisione, immettere il numero della causa nel formulario di ricerca:
A stabilire il nome corrente della causa è la Corte di giustizia.
Lo si può trovare consultando gli elenchi accessibili dal sito web della Corte di giustizia dell’Unione europea (pagina «Accesso alla giurisprudenza per numero di causa») (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/it). Tali elenchi sono disponibili unicamente in inglese e francese.
Nelle pubblicazioni diverse da quelle della Corte di giustizia, i riferimenti alla giurisprudenza indicavano la data della decisione e l’anno della Raccolta per facilitare l’eventuale ricerca bibliografica del lettore, che non era necessariamente al corrente del legame tra l’anno della pubblicazione e l’anno della decisione:
sentenza del 15 gennaio 1986 nella causa 52/84, Commissione/Belgio (Raccolta 1986, pag. 89, punto 12)
sentenza del 30 gennaio 1992 nella causa C-328/90, Commissione/Grecia (Raccolta 1992, pag. I-425, punto 2)
sentenza del 28 gennaio 1992 nella causa T-45/90, Speybrouck/Parlamento (Raccolta 1992, pag. II-33, punto 2)
sentenza del 9 febbraio 1994 nella causa T-3/92, Latham/Commissione (Raccolta PI 1994, pagg. I-A-23 e II-83, punto 2)
sentenza del 9 novembre 2006 nella causa C-344/05, Commissione/De Bry (Racc. FP 2006, pagg. I-B-2-19 e II-B-2-127)
sentenza dell’8 giugno 2006 nella causa T-156/03, Pérez Díaz/Commissione (Racc. FP 2006, pagg. I-A-2-135 e I-A-2-649)
sentenza del 26 ottobre 2006 nella causa F-1/05, Landgren/ETF (Racc. FP 2006, pagg. I-A-I-123 e II-A-I-459)