COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 21.5.2026
COM(2026) 241 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne
1.INTRODUZIONE
Il regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio() conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 del medesimo regolamento per i seguenti fini:
Øinnalzare la soglia della copertura statistica dei trasporti di merci per vie navigabili interne per tenere conto dei progressi economici e tecnici (cfr. articolo 2, paragrafo 5);
Øadeguare le definizioni esistenti o prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale (cfr. articolo 3);
Øtenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione europea (cfr. articolo 4, paragrafo 4).
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, nell'esercizio di tale potere la Commissione deve garantire che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. La Commissione deve altresì motivare le azioni disposte da tali atti delegati, avvalendosi se del caso di un'analisi del rapporto costi-benefici che valuti l'onere per i rispondenti e i costi di produzione.
Come specificato all'articolo 10, paragrafo 4, prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"() del 13 aprile 2016.
2.BASE GIURIDICA
La presente relazione è prescritta dal regolamento (UE) 2018/974, il quale, all'articolo 10, paragrafo 2, specifica che il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La Commissione ha presentato una prima relazione nel 2021(); questa è la seconda relazione.
3.ESERCIZIO DELLA DELEGA
La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2018/974.
La Commissione discute periodicamente i potenziali miglioramenti delle statistiche sui trasporti per vie navigabili interne con il gruppo di esperti sulle statistiche sui trasporti per vie navigabili interne e con il gruppo di coordinamento delle statistiche sui trasporti. Tali discussioni tengono conto anche dei possibili costi e oneri a carico dei paesi e dei rispondenti.
Le statistiche sono necessarie per monitorare l'attuazione della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (obiettivi 2020-2050)(
) e delle azioni complementari quali la politica dell'UE relativa alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)(), il regolamento relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci(), il programma d'azione Naiades III(
) e la direttiva sui servizi armonizzati di informazione fluviale(). Tali azioni possono rendere necessaria l'adozione da parte della Commissione di atti delegati per adattare le statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/974 e per rispecchiare le modifiche delle definizioni, della codifica e della nomenclatura a livello dell'UE o internazionale.