Bruxelles, 21.5.2026

COM(2026) 241 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne

1.INTRODUZIONE

Il regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio( 1 ) conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 10 del medesimo regolamento per i seguenti fini:

Øinnalzare la soglia della copertura statistica dei trasporti di merci per vie navigabili interne per tenere conto dei progressi economici e tecnici (cfr. articolo 2, paragrafo 5);

Øadeguare le definizioni esistenti o prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale (cfr. articolo 3);

Øtenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell'Unione europea (cfr. articolo 4, paragrafo 4).

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 4, nell'esercizio di tale potere la Commissione deve garantire che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. La Commissione deve altresì motivare le azioni disposte da tali atti delegati, avvalendosi se del caso di un'analisi del rapporto costi-benefici che valuti l'onere per i rispondenti e i costi di produzione.

Come specificato all'articolo 10, paragrafo 4, prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione deve consultare gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"( 2 ) del 13 aprile 2016.

2.BASE GIURIDICA

La presente relazione è prescritta dal regolamento (UE) 2018/974, il quale, all'articolo 10, paragrafo 2, specifica che il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La Commissione ha presentato una prima relazione nel 2021( 3 ); questa è la seconda relazione.

3.ESERCIZIO DELLA DELEGA

La Commissione non ha ancora esercitato il potere di adottare atti delegati conferitole dal regolamento (UE) 2018/974.

La Commissione discute periodicamente i potenziali miglioramenti delle statistiche sui trasporti per vie navigabili interne con il gruppo di esperti sulle statistiche sui trasporti per vie navigabili interne e con il gruppo di coordinamento delle statistiche sui trasporti. Tali discussioni tengono conto anche dei possibili costi e oneri a carico dei paesi e dei rispondenti.

Le statistiche sono necessarie per monitorare l'attuazione della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (obiettivi 2020-2050)( 4 ) e delle azioni complementari quali la politica dell'UE relativa alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)( 5 ), il regolamento relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci( 6 ), il programma d'azione Naiades III( 7 ) e la direttiva sui servizi armonizzati di informazione fluviale( 8 ). Tali azioni possono rendere necessaria l'adozione da parte della Commissione di atti delegati per adattare le statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne in conformità all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/974 e per rispecchiare le modifiche delle definizioni, della codifica e della nomenclatura a livello dell'UE o internazionale.

(1)

 Regolamento (UE) 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 14; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/974/oj ) .

(2)

 Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj ).

(3)

 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (COM(2021) 117 final del 12.3.2021;  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0117 ).

(4)

 COM(2020) 789 final del 9.12.2020;  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 .

(5)

 Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024; ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj ).

(6)

 Regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 33; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1056/oj ).

(7)

COM(2021) 324 final del 24.6.2021;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0324R(01) .

(8)

 Direttiva (UE) 2025/2482 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, che modifica la direttiva 2005/44/CE relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L, 2025/2482, 12.12.2025; ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2482/oj ).