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27.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/46 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 2005
in un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE
[Caso COMP/C-2/37.214 — Vendita congiunta dei diritti mediatici relativi al campionato di calcio tedesco (Bundesliga)]
[notificata con il numero C(2005) 78]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/396/CE)
La decisione riguarda la Liga-Fußballverband e.V. (di seguito «Ligaverband») tedesca. Oggetto del procedimento è la commercializzazione centralizzata dei diritti di sfruttamento mediatico delle partite della prima e della seconda divisione maschile della Bundesliga. In una valutazione preliminare la Commissione ha constatato che la vendita esclusiva dei diritti commerciali da parte della Ligaverband potrebbe comportare restrizioni della concorrenza, ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE, tra i club e le società della prima e della seconda divisione della Bundesliga.
Secondo la valutazione preliminare della Commissione e senza che si sia proceduto ad un'indagine approfondita del caso, gli impegni proposti dalla Ligaverband sembrano introdurre elementi di concorrenza tra la Ligaverband e i club nella commercializzazione dei diritti per la prima e la seconda divisione della Bundesliga e consentire ai club di sviluppare un'offerta nuova, in particolare un'offerta legata al loro marchio. Gli impegni riducono la portata e la durata dei futuri contratti di sfruttamento, prevedono una procedura di commercializzazione trasparente e non discriminatoria, facilitano l'accesso ai contenuti da parte degli operatori televisivi, radiofonici e dei nuovi media e consentono di mettere a disposizione del mercato più diritti, contribuendo in tal modo all'innovazione e attenuando la tendenza alla concentrazione sui mercati dei media.
Pertanto, tenuto conto degli impegni proposti dalla Ligaverband a seguito della valutazione preliminare e delle osservazioni dei terzi interessati, la Commissione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), è giunta alla conclusione che un suo intervento non è più giustificato. Gli impegni proposti sono vincolanti per la Ligaverband fino al 30 giugno 2009.
Il 6 dicembre 2004 il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti ha espresso parere favorevole sul caso.
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 411/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 1).