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9.
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L'allegato 10 è così modificato:
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a)
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La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:
«B. BULGARIA
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1.
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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento:
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—
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Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.
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2.
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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
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—
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Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.
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3.
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Ai fini dell'applicazione:
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a)
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degli articoli 8 e 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
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—
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Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София,
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—
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Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София;
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—
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Национален осигурителен институт (Istituto nazionale di previdenza sociale), София;
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b)
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degli articoli 10 ter, 11, paragrafo 1, 11 bis, paragrafo 1, 12 bis, 13, paragrafo 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 109 del regolamento di applicazione:
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—
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Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.
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4.
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Ai fini dell'applicazione degli articoli 70, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2 e 110 del regolamento di applicazione:
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—
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Национален осигурителен институт (Istituto nazionale di previdenza sociale), София.
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5.
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Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
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—
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Агенция за социално подпомагане (Agenzia per l'assistenza sociale), София.
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6.
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Ai fini dell'applicazione degli articoli 102, paragrafo 2 e 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:
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—
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Министерство на здравеопазването (Ministero della Sanità), София,
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—
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Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София.»
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b)
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Alla rubrica «E. GERMANIA», il punto 2 è sostituito dal testo seguente:
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«2.
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Ai fini dell'applicazione:
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—
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dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 del regolamento d’applicazione,
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—
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dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 bis del regolamento d’applicazione,
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—
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dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4 e dell’articolo 14 quater, lettera a), del regolamento e, in caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 12 bis del regolamento d’applicazione:
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i)
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persone iscritte all’assicurazione malattia:
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—
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l’istituzione alla quale sono iscritte per questa assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;
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ii)
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persone non iscritte all’assicurazione malattia e non coperte da un regime pensionistico di un’associazione di categoria:
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—
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l’istituzione competente d’assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;
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iii)
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persone non iscritte all'assicurazione malattia ma coperte da un regime pensionistico di un'associazione di categoria:
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—
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Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Consorzio di regimi pensionistici di associazioni di categoria), Colonia, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli.»
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c)
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Nella rubrica «S. AUSTRIA», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:
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«1.
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Per l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b), 14 bis, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento:
Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale degli affari sociali e della protezione dei consumatori) d'intesa con il Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministro federale della sanità, della famiglia e della gioventù), d'intesa con l'amministrazione pubblica competente per quanto concerne i regimi speciali del pubblico impiego e con l'ente pensionistico di appartenenza per i regimi degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe)».
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d)
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La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:
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i)
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Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:
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«5.
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Ai fini dell’applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
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a)
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per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all'allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):
gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);
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b)
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per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):
gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);
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c)
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per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);
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d)
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per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:
Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera d);
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e)
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per il personale penitenziario:
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);
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f)
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per i giudici e i pubblici ministeri:
i servizi specializzati del ministero della Giustizia.
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g)
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per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:
gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera g)».
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ii)
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Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:
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«6.
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Ai fini dell’applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:
Prestazioni a lungo termine:
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i)
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per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii) e), punti i) e ii):
gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);
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ii)
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per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):
gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);
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iii)
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per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:
Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);
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iv)
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per il personale di cui al punto 5, lettera d):
Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera d);
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v)
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per il personale penitenziario:
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);
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vi)
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per i giudici e i pubblici ministeri:
i servizi specializzati del ministero della Giustizia;
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vii)
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per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:
gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera g).»
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iii)
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Il punto 10 è sostituito dal testo seguente:
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«10.
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Ai fini dell’applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:
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a)
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ai fini dell'applicazione dell'articolo 77 del regolamento:
Centro regionale per la politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni;
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b)
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ai fini dell'applicazione dell'articolo 78 del regolamento:
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i)
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per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii) e), punti i) e ii:
gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);
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|
ii)
|
per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):
gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);
|
|
iii)
|
per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:
(Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);
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iv)
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per il personale di cui al punto 5, lettera d):
Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera d);
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v)
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per il personale penitenziario:
Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);
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vi)
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per gli ex giudici e pubblici ministeri:
servizi specializzati del ministero della Giustizia».
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