5.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/15


REGOLAMENTO (CE) N. 101/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (1), in particolare l’articolo 122,

considerando quanto segue:

(1)

Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72.

(2)

Le modifiche proposte derivano da decisioni prese dagli Stati membri interessati o dalle rispettive autorità competenti che designano le autorità incaricate di garantire che la legislazione in materia di sicurezza sociale sia applicata conformemente al diritto comunitario.

(3)

L'allegato 9 del regolamento (CEE) n. 574/72 indica i regimi da prendere in considerazione per il calcolo del costo medio annuo delle prestazioni in natura, conformemente alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del medesimo regolamento.

(4)

È stato ottenuto il parere unanime della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)   GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 311/2007 della Commissione (GU L 82 del 23.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO

Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:

1.

Nell'allegato 1, la rubrica «S. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente:

«S.   AUSTRIA

1.

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale degli Affari sociali e della tutela dei consumatori), Vienna.

2.

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (Ministro federale dell'Economia e del lavoro), Vienna.

3.

Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministro federale della Sanità, della famiglia e della gioventù), Vienna.

4.

Per quanto riguarda i regimi speciali dei pubblici dipendenti: Bundeskanzler (Cancelliere federale), Vienna, o il governo del Land interessato».

2.

L'allegato 2 è così modificato:

a)

Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.

Prestazioni familiari:

Algemene Kinderbijslagwet (Legge generale sugli assegni per figli a carico):

a)

quando il beneficiario risiede nei Paesi Bassi:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione ha la residenza;

b)

quando il beneficiario risiede fuori dei Paesi Bassi, ma il suo datore di lavoro risiede o è stabilito nei Paesi Bassi:

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione il datore di lavoro risiede o è stabilito;

c)

negli altri casi:

Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Wet Kinderopvang (legge sull'assistenza all'infanzia):

Belastingsdienst/Toeslagen (Ufficio delle imposte/Prestazioni)».

b)

La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

i)

Le lettere a), b), c) e d) del punto 2 sono sostituite dal testo seguente:

«a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati alle lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Spagna, Italia, Grecia, Cipro o Malta;

b)

periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

b)

periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio della Germania;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

b)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui alle lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Varsavia — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Tomaszów Mazowiecki — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Spagna, Italia o Portogallo;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Italia o Portogallo;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Częstochowa — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Poznań — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio di Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Ostrów Wielkopolski — per le persone che hanno compiuto:

a)

periodi d’assicurazione esclusivamente nell’ambito della legislazione polacca, residenti nel territorio della Germania;

b)

periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

c)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

i)

nel caso della pensione d’invalidità, se l’ultimo periodo è stato quello del servizio prestato in quanto militare, agente del servizio di controspionaggio militare o agente dei servizi segreti militari,

ii)

nel caso della pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio di cui alle lettere da c) a e), corrisponde in totale ad almeno: 10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o gennaio 1983, oppure 15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 dicembre 1982;

iii)

nel caso della pensione di reversibilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), punto i) o ii):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

i)

nel caso della pensione d’invalidità, se l'ultimo periodo corrisponde al periodo di servizio presso una delle formazioni sopraelencate;

ii)

nel caso della pensione di vecchiaia, se il periodo di servizio di cui alle lettere da c) ad e) corrisponde in totale ad almeno: 10 anni per coloro che hanno lasciato il servizio prima del 1o aprile 1983, oppure 15 anni per coloro che hanno lasciato il servizio dopo il 31 marzo 1983;

iii)

nel caso della pensione di reversibilità, se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera d), punto i) o ii):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell’amministrazione di Varsavia)»;

ii)

il punto 3, lettera b), punto ii) è sostituito dal seguente testo:

«ii)

invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

—

per le persone che esercitavano un’attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi) alla data di materializzazione del rischio e per i laureati disoccupati che effettuano una formazione o un tirocinio alla data di materializzazione del rischio:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

—

per le persone che esercitavano l'attività di agricoltore autonomo alla data di materializzazione del rischio:

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

—

per i militari di carriera e il personale di cui al punto 2, lettera c), se il rischio si materializza durante un periodo di servizio militare o di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio delle pensioni militari di Varsavia),

—

per il personale di cui al punto 2, lettera d), se il rischio si materializza durante un periodo di servizio in una delle formazioni elencate al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

—

per il personale penitenziario, se il rischio si materializza durante il periodo di servizio:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia),

—

per i giudici e i pubblici ministeri: i servizi specializzati del ministero della Giustizia»;

iii)

il punto 4, lettera g) è sostituito dal testo seguente:

«g)

per i pensionati:

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale degli agricoltori:

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico dei militari di carriera o del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia),

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia),

—

che sono ex giudici e pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia».

3.

L'allegato 3 è così modificato:

a)

Alla rubrica «R. PAESI BASSI», il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.   Assegni familiari

a)

Algemene Kinderbijslagwet (Legge generale sugli assegni per figli a carico):

Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank (Ufficio distrettuale della Banca delle assicurazioni sociali) nella cui circoscrizione il membro della famiglia ha la residenza;

b)

Wet Kinderopvang (legge sull'assistenza all'infanzia):

Belastingsdienst/Toeslagen (Ufficio delle imposte/ Prestazioni)».

b)

La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

i)

Il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Invalidità, vecchiaia, morte (pensioni)

a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati ai punti c), d) ed e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia o Svizzera;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito;

b)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non sono state militari di carriera o funzionari di cui alle lettere c ), d), e):

1.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Varsavia — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Danimarca, Finlandia o Svezia;

2.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Tomaszów Mazowiecki — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Italia o Portogallo;

3.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Częstochowa — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi o Svizzera;

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria o Romania;

5.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Poznań — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Regno Unito, Irlanda, Grecia, Malta o Cipro;

6.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori — KRUS) — Agenzia regionale di Ostrów Wielkopolski — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito della legislazione polacca e di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

c)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera c);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell’amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera d);

e)

per il personale penitenziario, nel caso di periodi di servizio compiuti nell'ambito della legislazione polacca e di periodi d'assicurazione compiuti nell'ambito di una legislazione estera:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia) se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

f)

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia;

g)

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Łódź — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Cipro o a Malta;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Nowy Sącz — per le persone che hanno compiuto periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Austria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia o Slovenia;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Opole — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Germania;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — Agenzia regionale di Szczecin — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Danimarca, Finlandia, Svezia, Lituania, Lettonia o Estonia;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (Ufficio I di Varsavia — Ufficio centrale degli accordi internazionali) — per le persone che hanno compiuto periodi d’assicurazione nell’ambito di una legislazione estera, compresi i periodi compiuti recentemente in Belgio, Bulgaria, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania o Regno Unito».

ii)

Il punto 3, lettera b), è sostituito dal testo seguente:

«b)

Prestazioni in denaro:

i)

malattia:

—

uffici locali dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale — ZUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dell'assicurato,

—

sedi regionali del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale degli agricoltori — KRUS) aventi competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora dell'assicurato;

ii)

invalidità o decesso della persona il cui lavoro costituisce la principale fonte di reddito della famiglia:

—

per le persone che hanno esercitato recentemente un’attività dipendente o autonoma (ad eccezione degli agricoltori autonomi):

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

—

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo:

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b),

—

per i militari di carriera e il personale di cui al punto 2, lettera c), nel caso di periodi di servizio militare compiuto in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di servizio militare o di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio delle pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), terzo trattino:

—

per il personale di cui al punto 2, lettera d), nel caso di periodi di servizio in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di servizio in una delle formazioni di cui al punto 2, lettera d), e di periodi d'assicurazione all'estero:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quarto trattino,

—

per il personale penitenziario, nel caso di periodi di servizio in Polonia, se l'ultimo periodo è stato quello di detto servizio e di periodi d'assicurazione all'estero:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 3, lettera b), punto ii), quinto trattino,

—

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia,

—

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione nell'ambito di una legislazione estera:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera g)».

iii)

Il punto 4, lettera g), è sostituito dal testo seguente:

«g)

per i pensionati:

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, ad eccezione degli agricoltori autonomi:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera a),

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime di previdenza sociale degli agricoltori:

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati al punto 2, lettera b);

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico dei militari di carriera o del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera c):

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia),

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale di cui al punto 2, lettera d):

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia),

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico del personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia);

—

che hanno il diritto di beneficiare del regime pensionistico per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia,

—

per le persone che percepiscono esclusivamente pensioni estere:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati al punto 2, lettera g)».

4.

L'allegato 4 è così modificato:

Alla rubrica «S. AUSTRIA», il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3.

Prestazioni familiari

a)

Prestazioni familiari ad eccezione del Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend, (Ministero federale della salute, della famiglia e della gioventù), Vienna;

b)

Kinderbetreuungsgeld (assegno per congedo parentale):

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (Cassa malattia regionale della Bassa Austria) — centro competente per il Kinderbetreuungsgeld».

5.

L'allegato 5 è così modificato:

a)

La rubrica «13. BELGIO — LUSSEMBURGO» è sostituita dal testo seguente:

«13.   BELGIO — LUSSEMBURGO

a)

…

b)

…

c)

L'accordo del 28 gennaio 1961 sulla riscossione dei contributi di sicurezza sociale.

d)

…

e)

L'accordo del 16 aprile 1976 relativo alla rinuncia al rimborso delle spese per controllo amministrativo ed esami medici, prevista dall'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione.

f)

…»

b)

La rubrica «BULGARIA — SLOVACCHIA» è sostituita dal testo seguente:

«48.   BULGARIA — SLOVACCHIA

Nulla».

c)

La rubrica «89. DANIMARCA — PAESI BASSI» è sostituita dal testo seguente:

«89.   DANIMARCA — PAESI BASSI

a)

Accordo del 12 dicembre 2006 riguardante il rimborso delle spese per prestazioni in natura a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

b)

Scambio di lettere del 30 marzo e 25 aprile 1979 relativo all'articolo 70, paragrafo 3 del regolamento e all'articolo 105, paragrafo 2 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni corrisposte in applicazione dell'articolo 69 del regolamento e delle spese per controllo amministrativo e sanitario)».

d)

La rubrica «113. GERMANIA — POLONIA» è sostituita dal testo seguente:

«113.   GERMANIA — POLONIA

a)

Accordo dell'11 gennaio 1977 relativo all'applicazione della Convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni di infortunio sul lavoro.

b)

…

c)

L'articolo 26 dell'accordo del 24 ottobre 1996 sulla rinuncia ai rimborsi delle spese relative a visite mediche, ricoveri in osservazione e viaggi di medici e assicurati per quanto riguarda le prestazioni in denaro in caso di malattia e maternità».

6.

L'allegato 6 è così modificato:

a)

La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

«B.   BULGARIA

1.

Rapporti con Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito: pagamento diretto.

2.

Rapporti con la Germania: pagamento tramite organismi di collegamento».

b)

La rubrica «T. POLONIA» è sostituita dal testo seguente:

«T.   POLONIA

Pagamento diretto».

7.

L'allegato 7 è così modificato:

La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

«B.   BULGARIA

Българска Народна Банка (Banca nazionale bulgara), София»

8.

L'allegato 9 è così modificato:

La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

«B.   BULGARIA

Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione le prestazioni in natura erogate in base alla legge sull'assicurazione sanitaria, alla legge sulla sanità e alla legge sull'integrazione delle persone con disabilità».

9.

L'allegato 10 è così modificato:

a)

La rubrica «B. BULGARIA» è sostituita dal testo seguente:

«B.   BULGARIA

1.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 quater, dell'articolo 14 quinquies, paragrafo 3 e dell'articolo 17 del regolamento:

—

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

2.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

—

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

3.

Ai fini dell'applicazione:

a)

degli articoli 8 e 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

—

Министерство на здравеопазването (Ministero della sanità), София,

—

Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София;

—

Национален осигурителен институт (Istituto nazionale di previdenza sociale), София;

b)

degli articoli 10 ter, 11, paragrafo 1, 11 bis, paragrafo 1, 12 bis, 13, paragrafo 3, 14, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 109 del regolamento di applicazione:

—

Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate), София.

4.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 70, paragrafo 1, 80, paragrafo 2, 81, 82, paragrafo 2 e 110 del regolamento di applicazione:

—

Национален осигурителен институт (Istituto nazionale di previdenza sociale), София.

5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

—

Агенция за социално подпомагане (Agenzia per l'assistenza sociale), София.

6.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 102, paragrafo 2 e 113, paragrafo 2 del regolamento di applicazione:

—

Министерство на здравеопазването (Ministero della Sanità), София,

—

Национална здравноосигурителна каса (Fondo nazionale di assicurazione malattia), София.»

b)

Alla rubrica «E. GERMANIA», il punto 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.

Ai fini dell'applicazione:

—

dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 1, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 del regolamento d’applicazione,

—

dell’articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 14 ter, paragrafo 2, del regolamento e, nel caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 11 bis del regolamento d’applicazione,

—

dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’articolo 14 bis, paragrafi da 2 a 4 e dell’articolo 14 quater, lettera a), del regolamento e, in caso di convenzioni di cui all’articolo 17 del regolamento, unitamente all’articolo 12 bis del regolamento d’applicazione:

i)

persone iscritte all’assicurazione malattia:

—

l’istituzione alla quale sono iscritte per questa assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;

ii)

persone non iscritte all’assicurazione malattia e non coperte da un regime pensionistico di un’associazione di categoria:

—

l’istituzione competente d’assicurazione, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli;

iii)

persone non iscritte all'assicurazione malattia ma coperte da un regime pensionistico di un'associazione di categoria:

—

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Consorzio di regimi pensionistici di associazioni di categoria), Colonia, nonché le autorità doganali per quanto riguarda i controlli.»

c)

Nella rubrica «S. AUSTRIA», il punto 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.

Per l'applicazione degli articoli 14, paragrafo 1, lettera b), 14 bis, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento:

Bundesminister für Soziales und Konsumentenschutz (Ministro federale degli affari sociali e della protezione dei consumatori) d'intesa con il Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend (Ministro federale della sanità, della famiglia e della gioventù), d'intesa con l'amministrazione pubblica competente per quanto concerne i regimi speciali del pubblico impiego e con l'ente pensionistico di appartenenza per i regimi degli ordini delle professioni liberali (Kammern der Freien Berufe)».

d)

La rubrica «T. POLONIA» è così modificata:

i)

Il punto 5 è sostituito dal testo seguente:

«5.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

a)

per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, e per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all'allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

b)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

c)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

d)

per gli operatori di polizia, i funzionari dell'Ufficio per la protezione dello Stato, i funzionari dell’Ufficio per la sicurezza interna, i funzionari dei servizi segreti (servizi di pubblica sicurezza), i funzionari dell'Ufficio centrale anticorruzione, le guardie di frontiera, i funzionari dell'Ufficio per la sicurezza governativa nonché gli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco:

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera d);

e)

per il personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

f)

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia.

g)

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera g)».

ii)

Il punto 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento di applicazione:

Prestazioni a lungo termine:

i)

per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii) e), punti i) e ii):

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

ii)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

iii)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

iv)

per il personale di cui al punto 5, lettera d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera d);

v)

per il personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

vi)

per i giudici e i pubblici ministeri:

i servizi specializzati del ministero della Giustizia;

vii)

per le persone che hanno compiuto esclusivamente periodi d'assicurazione all'estero:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera g).»

iii)

Il punto 10 è sostituito dal testo seguente:

«10.

Ai fini dell’applicazione dell'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento di applicazione:

a)

ai fini dell'applicazione dell'articolo 77 del regolamento:

Centro regionale per la politica sociale con competenza territoriale sul luogo di residenza o dimora per le persone aventi diritto alle prestazioni;

b)

ai fini dell'applicazione dell'articolo 78 del regolamento:

i)

per le persone che hanno esercitato recentemente un'attività dipendente o autonoma, ad eccezione degli agricoltori autonomi, per i militari di carriera e i funzionari che hanno compiuto periodi di servizio diversi da quelli menzionati all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii) e), punti i) e ii:

gli uffici dello Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera a);

ii)

per le persone che hanno esercitato recentemente l'attività di agricoltore autonomo e che non hanno compiuto i periodi di servizio di cui all’allegato 2, punto 2, lettere c), punti i) e ii), d), punti i) e ii), e), punti i) e ii):

gli uffici del Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di previdenza sociale per gli agricoltori) elencati all'allegato 3, punto 2, lettera b);

iii)

per i militari di carriera, gli agenti del servizio di controspionaggio militare e gli agenti dei servizi segreti militari:

(Ufficio pensioni militari di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera c);

iv)

per il personale di cui al punto 5, lettera d):

Zakład Emerytalno — Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Ufficio pensioni del ministero degli Affari interni e dell'amministrazione di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2), lettera d);

v)

per il personale penitenziario:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Ufficio pensioni dell'amministrazione penitenziaria di Varsavia), se è l'istituzione competente di cui all'allegato 2, punto 2, lettera e);

vi)

per gli ex giudici e pubblici ministeri:

servizi specializzati del ministero della Giustizia».