98/247/CECA: Decisione della Commissione del 21 gennaio 1998 relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega) (I testi in lingua spagnola, tedesca, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 100 del 01/04/1998 pag. 0055 - 0071
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 1998 relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega) (I testi in lingua spagnola, tedesca, francese, italiana, olandese e svedese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/247/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65, viste le informazioni che sono state comunicate alla Commissione e gli accertamenti compiuti conformemente all'articolo 47 del trattato, viste le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'articolo 36 del trattato nelle quali le parti dichiarano di rinunciare formalmente al diritto di presentare osservazioni orali, considerando quanto segue: I. I FATTI A. Procedura (1) In seguito ad informazioni apparse nella stampa specializzata e a ricorsi informali presentati dai consumatori, la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla maggiorazione di prezzo applicata dai produttori europei d'acciaio inossidabile alle proprie vendite in Europa, nota come «extra di lega». In virtù dell'articolo 47 del trattato, il 16 marzo 1995 la Commissione ha chiesto ad alcuni produttori di comunicarle varie informazioni relative a dette modifiche di prezzo, alle formule o ai metodi utilizzati per calcolare le maggiorazioni, alle circostanze e alla data della prima applicazione della formula nonché alle applicazioni o modifiche successive. Sulla base delle informazioni ottenute ed in particolare delle copie di lettere circolari inviate dai produttori alla clientela, in cui si annunciava la modifica delle basi di calcolo dell'extra di lega, il 19 dicembre 1995 la Commissione ha indirizzato a 19 imprese una comunicazione degli addebiti. Dopo aver preso visione del fascicolo, le imprese hanno risposto agli addebiti mossi contro di esse all'inizio del 1996. (2) Le risposte hanno indotto la Commissione a procedere a nuove indagini. Sono stati effettuati accertamenti sulla base dell'articolo 47 del trattato presso Acerinox, ALZ, Avesta Sheffield, Krupp, Thyssen, Outokumpu e Usinor Sacilor. Sono state inviate richieste di informazioni ad Acerinox, Acciai Speciali Terni, ALZ, Böhler, Olarra, Outokumpu e Usinor Sacilor. Le imprese destinatarie della presente decisione hanno potuto presentare le loro osservazioni sulla nuova comunicazione degli addebiti loro inviata il 24 aprile 1997, che annulla e sostituisce quella del 19 dicembre 1995. Nelle risposte hanno ufficialmente rinunciato alla possibilità di far valere i loro argomenti nel corso di una audizione. B. I prodotti (3) L'acciaio inossidabile è un tipo di acciaio speciale la cui proprietà principale è la resistenza alla corrosione. Tale proprietà si ottiene utilizzando nel processo di produzione vari elementi di lega (cromo, nichel, molibdeno). Secondo la norma del Comitato europeo di normalizzazione EN 10020: 5.222.1, può essere classificato come inossidabile l'acciaio che abbia un tenore di cromo pari almeno al 10,5 % e un tenore di carbonio pari al massimo all'1,2 %. Si distinguono, inoltre, in funzione della composizione della lega, tre tipi principali di acciaio inossidabile: - l'acciaio austenitico, il cui grado di base contiene il 18 % di cromo e l'8 % di nichel, - l'acciaio ferritico, che può contenere fino al 30 % di cromo, - l'acciaio martensitico, che contiene fino al 14 % di cromo. Ciascuno di questi tipi d'acciao è destinato ad un uso diverso. (4) L'acciaio inossidabile è utilizzato sotto forma di prodotti piatti (in fogli o rotoli, laminati a caldo o a freddo) o di prodotti lunghi (barre, vergelle, profilati, laminati a caldo o finiti). Tali prodotti sono per la maggior parte prodotti CECA ai sensi dell'articolo 81 del trattato. (5) I prodotti piatti rappresentano l'82 % delle vendite di prodotti finiti d'acciaio inossidabile. I prodotti piatti fabbricati in continuo sotto forma di rotoli (nastri larghi o nastri laminati a caldo) rappresentano il 93 % dei prodotti piatti; il resto è costituito dalle lamiere spesse laminate una ad una (lamiere quarto). Il 70 % circa dei nastri larghi laminati a caldo sono successivamente laminati a freddo per ridurne lo spessore e conferire talune proprietà particolari. Il mercato dei prodotti piatti d'acciaio inossidabile è altamente concentrato. Nella Comunità europea soltanto sei imprese o gruppi producono nastri larghi a caldo e lamiere laminate a freddo. Cinque di esse producono anche lamiere quarto. Nel caso Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST(1), la Commissione ha rilevato che, secondo le stime dei produttori d'acciaio inossidabile, esistono e continueranno ad esistere nei prossimi anni importanti eccedenze di capacità. (6) Sono destinatarie della presente decisione le imprese che producono prodotti piatti. Sono interessati unicamente i prodotti CECA, vale a dire i prodotti piatti laminati a caldo e quelli laminati a freddo di larghezza pari o superiore a 500 mm. C. Il mercato geografico (7) Contrariamente all'acciaio al carbonio, il cui mercato è considerato in fase di maturità, i mercati dei prodotti d'acciaio inossidabile sono ancora in fase di espansione. Dal 1950 la produzione d'acciaio è aumentata del 2,4 % all'anno, mentre la produzione di acciaio inossidabile è aumentata al ritmo del 5,8 % all'anno. Nello stesso periodo sono mutate le principali regioni di produzione e di consumo e, a partire dalla metà degli anni '60, l'America settentrionale ha ceduto il posto all'Europa occidentale (CE e EFTA) e al Giappone. Oggi le zone in espansione si trovano nei paesi di nuova industrializzazione, nei quali il tasso di crescita annuo è dell'ordine del 16 %. Alcuni produttori europei hanno deciso di seguire questa tendenza investendo nelle regioni che sono importatrici nette (America e Asia sud-orientale). Le esportazioni delle imprese europee fuori dell'Europa occidentale rappresentano il 25 % circa delle vendite totali, mentre le importazioni di acciaio inossidabile in Europa occidentale rappresentano meno del 5 % del consumo europeo. (8) Il mercato geografico di riferimento è l'Europa occidentale. Non esistono dazi doganali né barriere giuridiche o tecniche all'importazione fra l'EFTA e la Comunità e, benché i produttori detengano una quota di mercato elevata sui rispettivi mercati nazionali, gli scambi fra Stati membri sono rilevanti. Le importazioni da paesi terzi sono invece relativamente modeste: per i prodotti laminati a freddo erano valutate, nella decisione AST precitata (2), al 3 % del consumo totale. D. Le parti (9) Le imprese Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH e Usinor SA rappresentano il 90 % circa della produzione europea di prodotti piatti d'acciai inossidabili in rotoli (nastri larghi a caldo, lamiere a freddo) e una percentuale molto elevata della produzione di prodotti lunghi d'acciaio inossidabile. In totale esse rappresentano oltre l'80 % della produzione europea di prodotti finiti d'acciaio inossidabile. 1. Acerinox SA (10) Acerinox SA, di seguito denominata «Acerinox», è una società di diritto spagnolo quotata in borsa. Costituita nel 1970 e dotata di impianti moderni, tale impresa è nota per i bassi costi e per la sua redditività. Acerinox controlla il produttore spagnolo di prodotti lunghi d'acciaio inossidabile Roldán SA e un produttore statunitense di prodotti piatti d'acciaio inossidabile. 2. ALZ NV (11) ALZ è una società di diritto belga appartenente al gruppo ARBED. Anche ALZ, come Acerinox, è stata costituita negli anni '70. Produce prodotti piatti d'acciaio inossidabile. 3. AST SpA (12) Acciai Speciali Terni SpA, di seguito denominata «AST», è stata costituita il 1° gennaio 1994 al momento della scissione delle attività siderurgiche di ILVA in tre imprese destinate ad essere successivamente vendute. L'attività principale di AST è la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio inossidabile, lamiere magnetiche e tubi saldati, questi ultimi tramite una controllata. Il 24 dicembre 1994 la Commissione ha autorizzato l'acquisizione in comune di AST da parte di Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp, Thyssen Stahl AG, AFL Falck, Tadfin SpA e FI.RE. Finanziaria SpA (gruppo Riva). Nel dicembre 1995 Krupp ha acquistato le quote di Falck e di Riva portando la sua quota di partecipazione in AST dal 50 % al 75 %. 4. Avesta Sheffield AB (13) Avesta Sheffield AB, di seguito denominata «Avesta», è controllata da British Steel. Avesta è nata nel 1992 da una concentrazione tra le unità di produzione d'acciaio inossidabile britanniche e quelle svedesi. British Steel controlla inoltre i fabbricanti di prodotti lunghi di acciaio inossidabile Fagersta Stainless AB (in Svezia) e British Steel Engineering Steels Holdings Limited (ex United Engineering Steel), ed un produttore nordamericano di prodotti piatti d'acciaio inossidabile. 5. Krupp Thyssen Nirosta GmbH (14) Krupp Thyssen Nirosta GmbH è nata il 1° gennaio 1995 dalla concentrazione delle attività nel settore dei prodotti piatti inossidabili resistenti agli acidi e alle temperature elevate (3) di Thyssen Stahl AG e di Fried. Krupp AG Hoesch Krupp. L'impresa ha accettato di assumere nel presente caso tutta la responsabilità dei fatti antecedenti la sua costituzione tanto per Thyssen Stahl AG che per Krupp Hoesch AG. Nessuna di dette imprese è quindi destinataria della presente decisione. 6. Usinor SA (15) Ugine SA, di seguito denominata «Ugine», all'epoca dei fatti era una controllata del gruppo Usinor Sacilor incaricata della produzione e della vendita di acciaio inossidabile. L'11 dicembre 1995 Ugine SA è diventata una divisione di Usinor Sacilor perdendo quindi la personalità giuridica. Nel giugno 1997 Usinor Sacilor ha cambiato la sua ragione sociale in Usinor SA. Usinor SA è il principale produttore d'acciaio d'Europa e uno dei più importanti nel mondo. Inoltre controlla J & L Special Steels, uno dei più importanti produttori americani di lamiere di acciaio inossidabile laminate a freddo e detiene una partecipazione nel primo produttore tailandese di lamiere d'acciaio inossidabile laminate a freddo. E. Antecedenti: l'extra di lega e il suo calcolo (16) L'extra di lega è un supplemento di prezzo, calcolato in funzione dei corsi degli elementi di lega, che si aggiunge al prezzo di base dell'acciaio inossidabile. (17) Il costo degli elementi di lega utilizzati dai produttori d'acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una percentuale molto elevata dei costi di produzione totali. I corsi di queste materie sono estremamente volatili. Ciò spiega la volontà dei produttori di ripercuotere le loro fluttuazioni sui prezzi senza dover modificare il prezzo di base. L'applicazione dell'extra di lega ha perciò un fondamento puramente economico. (18) Per calcolare nelle varie monete comunitarie l'importo dell'extra da applicare in un dato mese (M), i produttori effettuano le seguenti operazioni. Calcolano il corso medio del nichel, del ferrocromo e del molibdeno nei due mesi che precedono il mese antecedente quello del calcolo (in altri termini M -2 e M -3). I produttori confrontano i valori così ottenuti con i valori di riferimento, ossia, dal febbraio 1994: - 3 750 ECU/t per il nichel; - 5 532 ECU/t per il molibdeno; - 777 ECU/t per il cromo. Se la differenza tra la media dei corsi e questi valori di riferimento è positiva, il prezzo di base del mese M viene maggiorato. Se invece è negativa, non è applicata alcuna maggiorazione: non esiste extra di lega negativo. Questa situazione si è presentata dal 1991 al 1993: i corsi degli elementi di lega erano scesi al di sotto dei valori di soglia che fanno scattare il meccanismo; i produttori hanno allora applicato un extra di lega uguale a zero. Gli importi eccedenti i valori che fanno scattare il meccanismo sono moltiplicati per la percentuale di ciascuna lega presente nella qualità considerata (ad esempio per la qualità AISI 304: 9 % di nichel e 18 % di cromo; per la qualità AISI 316: 12 % di nichel, 18 % di cromo e 2,5 di molibdeno). (19) Le formule di calcolo sono cambiate nel tempo e secondo i produttori. Nel corso degli accertamenti effettuati in virtù dell'articolo 47 del trattato nel 1996 e in alcune lettere indirizzate alla Commissione, i produttori hanno dichiarato che la formula descritta nella comunicazione degli addebiti del 19 dicembre 1995 era utilizzata da tutti tale e quale (salvo i valori che fanno scattare il meccanismo) dal 1988 (4). Da osservare che la Commissione, con decisione 90/417/CECA (5), ha condannato un accordo e alcune pratiche concordate fra produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo, vertenti in particolare sui prezzi. Tale accordo è stato in vigore almeno fra maggio 1986 e ottobre 1988. La decisione della Commissione non è stata contestata. Tutte le parti in causa nella presente procedura erano allora membri del «club Sendzimir», di cui alla predetta decisione 90/417/CECA. F. Il comportamento delle imprese in dicembre 1993 e gennaio 1994 (20) I prezzi degli elementi di lega e dell'acciaio inossidabile sono notevolmente diminuiti nel 1993. A partire dal settembre 1993, quando il corso del nichel è aumentato, i margini dei produttori sono notevolmente diminuiti. Per far fronte alla situazione, i fabbricanti di prodotti piatti di acciaio inossidabile, ad eccezione di Outokumpu, hanno deciso di comune accordo di tenere una riunione a Madrid. Dopo questa riunione si sono avuti numerosi contatti fra i produttori. 1. La riunione del 16 dicembre 1993 di Madrid a) Partecipanti (21) La riunione è stata organizzata materialmente (prenotazioni d'hotel, ecc.) da Acerinox (6) che contesta comunque di esserne stata l'istigatrice. Vi hanno partecipato, per le varie imprese, le seguenti persone: >SPAZIO PER TABELLA> b) Oggetto (22) Secondo le dichiarazioni delle imprese, la riunione aveva ad oggetto uno scambio di opinioni fra i produttori sull'eventuale reintroduzione di un extra di lega, lo strumento più idoneo per ottenere un aumento dei prezzi e compensare quello del corso del nichel. Acerinox ha dichiarato: «Se celebró una reunión en Madrid con fecha 15 de diciembre de 1993, que había sido acordada entre las partes para hablar, ( . . .), de la problemática situación del mercado de las materias primas del acero inoxidable y las fuertes oscilaciones de los precios de las mismas.» (7). Nella sua dichiarazione, Avesta precisa: «The meeting involved an exchange of views on the difficulties caused by the various price developments described above and on the possible reintroduction of an alloy surcharge to address these difficulties.» (8). Secondo Krupp e Thyssen, «Dort sind die allgemein schlechte wirtschaftliche Lage sowie mögliche Auswege erörtert worden.» (9). Ugine ha dichiarato: «Une réunion a eu lieu à Madrid à l'hôtel (. . .) le 16 décembre 1993 qui a permis de procéder à un échange de vues entre les producteurs d'acier inoxydable» (10). Nella sua dichiarazione AST precisa anzi che le imprese si sono riunite a Madrid proprio per trovare una soluzione alla crisi: «In questo contesto, e al fine di trovare una via d'uscita dalla situazione di crisi, ebbe luogo un incontro tra i principali produttori di acciaio europei.» (11). c) Scelta della formula e dei valori di riferimento (23) Il signor Laquay, rappresentante di Ugine, ha spiegato con l'ausilio di una tabella in che modo l'extra di lega era stato applicato in passato (12). La dichiarazione di Krupp e Thyssen precisa: «Herr Laquay hat als Spezialist für LZ-Berechnungen unter Zuhilfenahme eines Flip-Charts spontan und exemplarisch am Beispiel der von seinem Unternehmen in Frankreich geforderten Preise errechnet, welche zusätzlichen Erlöse bei entsprechender Umstellung des Stoppreises im französischen Markt erzielbar wären.» (13). (24) Tutti i partecipanti alla riunione hanno espresso la necessità di ricorrere alla formula utilizzata nel 1991 modificandone i valori di riferimento. Acerinox precisa nella sua dichiarazione: «En la misma se planteó, ante las circunstancias ya conocidas de la volatilidad del mercado de las materias primas en el que ACERINOX SA no tiene intervención alguna, la necesidad de aplicar el extra de aleación a los clientes con arreglo a una fórmula tradicional ya conocida y aplicada con los valores más adecuados para paliar la cada vez más especulativa situación de la LME.» (14). AST riferisce: «Nel corso di quell'incontro furono discusse le iniziative che ciascuno dei partecipanti intendeva prendere al riguardo, che aveva elaborato in precedenza in totale autonomia (almeno per quanto riguarda AST). Dall'incontro emerse una naturale convergenza sull'adozione, come livello minimo della formula, del prezzo del nichel del settembre 1993.» (15). Avesta riferisce che: «The participants exchanged similar views on the use of the alloy surcharge calculation mechanism previously applied. In the course of the exchange, the ASAB representatives put to the meeting their views on using the previously adopted calculation mechanism with new trigger values.» (16). Nella loro dichiarazione Krupp e Thyssen danno la seguente spiegazione: «Unter den gegebenen Umständen lag daher die einzige Möglichkeit, der Entwicklung zu begegnen, in dem Versuch, den wegen des früheren Absinkens des Preises der Legierungsmetalle unter den bisherigen Stoppreis ausgesetzten LZ wieder zu aktivieren. (. . .) Im Rahmen des Treffens hat dann Herr Plömacher bekundet, daß Krupp künftig als Stoppreis die niedrige Septembernotierung für Ni zugrunde legen werde.» (17). Ugine dichiara: «Au cours de la réunion, certains participants dont Ugine ont fait connaître leur intention, assortie ou non de réserves, de reprendre l'application de la formule d'extra assortie d'un nouveau seuil de déclenchement (le point bas du cours du nickel en septembre) à dater du 1er février 1994» (18). (25) La formula era infatti già nota ai clienti. Sono stati scelti come nuovi valori che fanno scattare il meccanismo i corsi delle leghe in vigore a settembre 1993 (mese in cui il corso del nichel ha toccato il minimo storico). Nella sua dichiarazione, Avesta riferisce che durante la riunione sono stati effettuati dei calcoli con i corsi delle leghe di settembre/ottobre e un tasso di cambio approssimativo per quel periodo: «Calculations were made at the meeting on the basis of new trigger values reflecting alloy prices in September/October 1993 (i.e. using the basis of calculation of the previously adopted surcharge) and an approximate exchange rate for that period.» (19). d) Data d'applicazione (26) Quanto alla data d'applicazione del nuovo extra di lega, la maggioranza dei partecipanti era a favore dell'applicazione più rapida possibile: il 1° febbraio 1994 fu considerato come prima data d'applicazione realistica. Nella sua dichiarazione, Avesta precisa: «At the meeting, the participants also discussed an implementation date. 1 February was considered to be the earliest feasible date for introduction of the surcharge.» (20). Parimenti Acerinox dichiara: «La mayoría de los presentes eran partidarios de aplicar el extra de aleación lo más pronto posible.» (21). (27) Acerinox da parte sua ha invece manifestato l'intenzione di non applicare l'extra di lega in Spagna poiché la domanda sul mercato spagnolo era depressa: «Acerinox indicó su intención de no aplicar el extra en España por considerar que no iba a ser positivo para el aumento de la demanda y para la industria española que estaba sumida en una profunda crisis.» (22). e) Fax del 20 dicembre 1993 (28) Il fax (23) inviato il 20 dicembre 1993 da Ugine ai produttori partecipanti alla riunione e a Outokumpu riflette le conclusioni della riunione stessa. Redatto in inglese, esso precisa il calcolo dell'extra di lega compresi i valori di soglia, il tasso di cambio USD/ECU (1,179 USD/ECU per il nichel, 1,182 USD/ECU per il cromo e 1,171 USD/ECU per il molibdeno), i mesi di riferimento e i tenori normalizzati in lega. Secondo la dichiarazione di Avesta: «On 20 December 1993, ASAB received a fax from Mr Laquay of Ugine setting out details relating to the alloy surcharge calculation including trigger points, an ECU/USD exchange rate calculation, the monthly basis (i.e. M-2 and M-3) and standard alloy contents. This document reflected the exchange of views between producers.» (24). Ugine ammette, nella sua dichiarazione, l'invio di questo documento: «À la suite de cette réunion, Ugine a communiqué aux participants par télécopies les 20 décembre 1993 et 11 janvier 1994 les bases et les résultats des calculs fondés sur la formule qu'elle entendait adopter sur le marché national français ou européen en cas de non alignement» (25). Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 23 aprile 1997 Ugine si riferisce a questo fax nel senso che conteneva le conclusioni della riunione di Madrid (26). AST non può escludere di averlo ricevuto né di averne tenuto conto nel prendere la sua decisione: «La mancanza di conoscenza diretta dei dettagli non permette però di escludere in maniera categorica che vi sia stato qualche scambio di informazione. (. . .) Dato l'apparente tenore di tali messaggi non si può per il vero neppure escludere che AST ne sia stata influenzata nella determinazione dei valori utilizzati nella formula.» (27). 2. Fatti seguiti alla riunione di Madrid (29) Conformemente all'articolo 60, paragrafo 2, lettera a), del trattato e alla decisione d'applicazione n. 37-54 (28), modificata dalla decisione n. 2515/86/CECA della Commissione (29), i produttori d'acciaio inossidabile sono tenuti a pubblicare i loro prezzi e le loro condizioni di vendita. Le imprese ottemperano a quest'obbligo comunicandoli alla Commissione almeno due giorni lavorativi prima della loro applicazione e ad ogni interessato. I listini prezzi sono pubblicati dai produttori e notificati alla Commissione ogni qualvolta vengono modificati. È in questo contesto che occorre ricollocare i fatti in appresso descritti che la Commissione ha potuto rilevare fra la riunione di Madrid e la pubblicazione degli extra di lega applicati dalle varie imprese. (30) Il 20 dicembre 1993, Avesta Sheffield ha comunicato alle sue filiali di distribuzione la probabile introduzione dell'extra di lega (30). Il 22 dicembre 1993, ALZ ha comunicato alle sue filiali di vendita la reintroduzione dell'extra di lega (31). (31) Il 6 gennaio 1994, Ugine ha effettuato un nuovo calcolo con gli stessi valori di riferimento ma con un tasso di cambio ECU/USD diverso e unico per le tre leghe: 1,17506 ECU/USD. Tale differenza al centesimo è minima e il suo effetto sull'importo dell'extra di lega è trascurabile (cfr. considerando 37). Il 10 gennaio 1994, Avesta Sheffield ha effettuato calcoli dettagliati per gli importi dell'extra di lega con i tassi di cambio ECU/USD utilizzati nella riunione di Madrid (32). (32) L'11 gennaio 1994, Ugine ha trasmesso a tutti i suoi concorrenti un fax (33) contenente gli extra di lega che avrebbe applicato sul mercato francese dal 1° febbraio, con i particolari del calcolo in ecu/t, la conversione nelle principali valute europee e l'osservazione che sarebbe stato applicato soltanto agli acciai austenitici. Nelle loro dichiarazioni tutte le imprese citano tale fax: «On 11 January 1994, Mr Laquay of Ugine sent a fax to Mr W. setting out Ugine's internal calculation of the alloy surcharge to be applied by it from 1 February 1994.» (34) (Dichiarazione di Avesta). (33) Prima del 13 gennaio 1994, Avesta ha avuto dei contatti con la maggior parte dei suoi concorrenti in merito alla posizione di questi ultimi sull'extra di lega. Gli allegati 2 e 6 della dichiarazione di Avesta attestano l'esistenza di alcuni di questi contatti. L'allegato 2 è un fax datato 14 gennaio 1994, inviato da S. a W. I seguenti estratti sono pertinenti: «ALZ through their Swedish representative called me this morning saying that he had been instructed from his mill to start applying alloy extras as from the 1st of February and that he should get the exact alloy surcharge details from us. (. . .) Outokumpu through S. also called me today and asked what we intend to do. I said that most likely we are going to apply the surcharge in the same way as announced by Ugine for the French market.(. . .) He said they want to do the same in both Sweden and Finland and suggested that we contact him on Monday.» (35). L'allegato 6 è un fax datato 14 gennaio 1994, firmato da W. Prende atto della posizione di alcuni concorrenti di Avesta nei termini seguenti: «Ugine have announced surcharges effective 1. 2. 94 of 430 £ 4.36, 304 £ 47.55, 316 £ 74.03. Acerinox have announced that surcharges will be applied from 1. 4. 94 (yes April!!), Outokumpu are thought to be following this line but no confirmation yet. Thyssen expect to announce something next Monday. Krupp-we have no current information. Ilva have announced a base price change effective from February but applicable to stockists and not end-users. ALZ are still considering their position.» (36). (34) Il 13 gennaio ALZ ha comunicato ai suoi concorrenti gli importi dell'extra di lega che avrebbe pubblicato (37), ma ha inviato alla Commissione il listino prezzi soltanto il 24 gennaio 1994. (35) Lo stesso giorno AST ha inviato a Outokumpu un fax che riprendeva il fax inviatogli da Ugine il 20 dicembre 1993 insieme ai calcoli effettuati da quest'ultima il 6 gennaio (38), (36) Il 17 gennaio 1994 Ugine, AST e Krupp hanno comunicato alla Commissione l'importo degli extra di lega che avrebbero applicato dal 1° febbraio. Lo stesso giorno Avesta ha deciso ufficialmente di reintrodurre l'extra di lega e ne ha informato le sue filiali di vendita dando loro istruzioni precise sulle modalità d'applicazione (39). Il 19 gennaio 1994 Thyssen ha comunicato alla Commissione gli importi dell'extra di lega che avrebbe applicato dal 1° febbraio 1994. G. Applicazione dell'extra di lega (37) In base all'articolo 60 del trattato, tutte le imprese (ad eccezione di Acerinox) hanno comunicato alla Commissione gli importi dell'extra di lega che intendevano applicare e la data d'applicazione: 1° febbraio 1994. Acerinox li ha comunicati soltanto in maggio pur applicandoli, in certi Stati membri, già dal mese di febbraio. Poiché la formula utilizzata è identica, le differenze degli importi finali sono minime e dovute agli arrotondamenti o ai tassi di cambio utilizzati. (38) Le modalità pratiche d'applicazione sono state descritte nel memo di Avesta del 17 gennaio 1994. Si possono rilevare i seguenti punti: «We will follow the rules set by the home producer in any given producer market, including applying the surcharge they declare. In each non-producer market a lead will be taken by one of the mills - W. will advise those markets concerned. The surcharge will not be imposed outside of the 17 European markets. We will need to secure appropriate price increases as soon as possible.» (40). (39) Le modalità pratiche di applicazione possono essere illustrate da tre fatti. Gli extra di lega applicati dai vari produttori su un determinato mercato sono identici, indipendentemente dall'importo che si sarebbe ottenuto convertendo in valuta l'importo pubblicato nei listini prezzi. Nel Regno Unito tutti i produttori hanno cercato di applicare l'extra di lega con effetto retroattivo, seguendo così Avesta. Per i prodotti piatti sui mercati in cui non esiste un produttore nazionale, le imprese si sono allineate sul listino prezzi dello stesso produttore. (40) «In the national markets in which ASAB was neither the domestic producer nor, in markets with no domestic producer, the leading supplier, typically, but not uniformly, ASAB would align on the domestic producer or leading supplier as was traditional in the stainless steel industry generally. The German producer had, for example, traditionally been regarded as the leading supplier in Austria and ALZ the leading supplier in the Nederlands, whilst the Nordic producers had been regarded as leading suppliers in Denmark and Norway and the British producer in Ireland.» (41) (41) I vari produttori hanno infine inviato ai loro clienti delle lettere in cui comunicavano la modifica dei prezzi di riferimento. La Commissione ha le copie di alcune di queste lettere. Il testo delle due lettere sotto riportate è pertinente per la presente procedura. Il 28 gennaio 1994 Ugine Savoie UK Ltd comunica ai suoi clienti la reintroduzione dell'extra di lega nei seguenti termini: «It has therefore been decided at a European level to reactivate the surcharge system to take into account the increase in alloy costs since September 1993, and this surcharge will be applied generally from 1st February 1994» (42). Il 31 gennaio 1994 Thyssen Fine Steels Ltd scrive ai suoi clienti: «For this reason, we have no choice but to implement alloy surcharges on all stainless flat products in line with all other manufacturers. As in the previous surcharge situation, a clear basis for surcharge has been agreed to account for the changes in relationship between prices and costs.» (43) II. VALUTAZIONE GIURIDICA A. Articolo 65, paragrafo 1 1. Considerazioni generali (42) L'articolo 65 del trattato dispone al paragrafo 1 che è proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d'associazioni di imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza e in particolare a fissare o determinare i prezzi. 2. L'intesa (43) Vi è violazione dell'articolo 65 del trattato se le parti pervengono a un concorso di volontà che limita o è atto a limitare la loro libertà commerciale definendo le linee della loro azione reciproca sul mercato o della loro astensione. Non sono richieste né sanzioni contrattuali né procedure esecutive. Non è necessario neppure che il concorso di volontà risulti da un documento scritto. (44) Nel presente caso, la riunione di Madrid aveva un obiettivo: ottenere un aumento uniforme dei prezzi dell'acciaio inossidabile per compensare l'aumento dei prezzi delle leghe. Vi è stata una relazione sulle varie formule di calcolo dell'extra di lega applicate in passato e dopo la riunione tutte le imprese hanno adottato un comportamento identico. Le imprese hanno applicato alle loro vendite in Europa, salvo in Spagna e in Portogallo, dal 1° febbraio 1994 un extra di lega calcolato con la formula utilizzata per l'ultima volta nel 1991, adottando come valori di riferimento per le leghe i valori che esse avevano raggiunto nel settembre 1993. C'è stato quindi un concorso di volontà che si è concretizzato nel fax di Ugine del 20 dicembre 1993, pertanto l'intesa ha le caratteristiche di un accordo e come tale deve essere definita. Il tenore delle lettere circolari sopra citate (considerando 41) ne è la conferma. (45) In ogni caso, se dovesse essere contestata la definizione di accordo, la reintroduzione dell'extra di lega da parte dei produttori d'acciaio inossidabile secondo modalità intenzionalmente identiche per valore e data d'applicazione costituisce, perlomeno e senza dubbio alcuno, una pratica concordata. Riferendosi alla nozione di pratica concordata, gli autori del trattato hanno inteso privare le imprese della possibilità di eludere il divieto delle intese praticando una collusione anticoncorrenziale che non costituisce un vero e proprio accordo, ad esempio informandosi reciprocamente in anticipo del comportamento che ciascuna di esse intende adottare, in modo da permettere a ciascuna di modulare il proprio comportamento commerciale sapendo che i suoi concorrenti agiranno allo stesso modo. È così che nella sentenza ICI (44), pronunciata il 13 luglio 1972, la Corte ha giudicato: «Il fatto che l'articolo 85 del trattato CE distingua la nozione di pratica concordata da quella di accordi tra imprese e di decisioni di associazioni di imprese è dovuto all'intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati da questo articolo una forma di coordinamento dell'attività delle imprese che, senza essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, costituisce in pratica una consapevole collaborazione fra le imprese stesse a danno della concorrenza.» (46) In ogni caso definire accordo o pratica concordata il comportamento delle imprese oggetto della presente procedura non è assolutamente determinante per concludere che è contrario all'articolo 65 del trattato. Infatti, come ha stabilito la Corte nel parere del 13 dicembre 1961 (45) chiesto dall'Alta autorità e dal Consiglio dei ministri sull'interpretazione dell'articolo 65 del trattato, questo articolo, che contiene le disposizioni di applicazione del divieto enunciate dall'articolo 4, lettera b), del trattato, «precisa la portata del divieto vietando in generale tutte le intese». Obiettivo dell'articolo 4, ha ricordato la Corte, è evidentemente quello di impedire alle imprese di acquisire, attraverso pratiche restrittive, una posizione che permetta loro di ripartire o di sfruttare i mercati. Tale divieto, dichiara la Corte, «è rigido e caratterizza il sistema istituito dal trattato». 3. Oggetto, effetto e durata dell'intesa a) Oggetto ed effetto dell'intesa (47) Oggetto dell'intesa è l'impiego, a partire dalla stessa data, della formula di calcolo dell'extra di lega precedentemente utilizzata, di valori di riferimento, per le leghe, più bassi ed identici per tutte le imprese allo scopo di ottenere un aumento dei prezzi. Poichè gli «extra» o maggiorazioni fanno parte del prezzo finale dei prodotti in questione, l'obiettivo dell'intesa è quello di fissare un elemento del prezzo. L'articolo 65, paragrafo 1, cita esplicitamente, come atti a limitare la concorrenza, gli accordi o le pratiche concordate che tendano, direttamente o indirettamente, a fissare i prezzi. (48) L'intesa restringe la concorrenza in modo sensibile. Le imprese in causa nella presente decisione rappresentano quasi il 90 % dei prodotti piatti d'acciaio inossidabile. L'effetto sul mercato di un aumento di prezzo concordato fra di loro è quindi necessariamente molto forte. D'altronde l'extra di lega rappresenta una parte importante del prezzo finale. La maggiorazione di prezzo indotta dall'extra di lega dipende sia dalla percentuale dei metalli di lega che entrano nella composizione dell'acciaio sia dall'andamento dei corsi di tali metalli e può arrivare fino al 25 % del prezzo totale. (49) Poiché si tratta di un'intesa il cui obiettivo è quello di limitare la concorrenza, non è necessario accertare che vi siano stati effetti reali sul mercato. Occorre comunque segnalare che la modifica dei valori di riferimento dell'extra di lega ha quasi raddoppiato i prezzi dell'acciaio inossidabile tra gennaio 1994 e marzo 1995. Questo notevole aumento non può certo imputarsi alla sola modifica delle soglie da parte dei produttori nel febbraio 1994, sebbene questa vi abbia comunque fortemente contribuito attraverso l'automatica maggiorazione di prezzo che ha indotto. Inoltre, dal febbraio 1994, un elemento del prezzo dell'acciaio inossidabile è stato identico per tutti i produttori. b) Durata dell'infrazione (50) Dai documenti del fascicolo si evince che, mentre il principio di un extra di lega è di vecchia data e comunemente applicato, l'utilizzazione di una formula identica da parte di tutti i produttori comunitari per le loro vendite in Europa occidentale risale al 1988. Sussistono quindi fondati motivi per ritenere che l'intesa risalga anch'essa a quella data e che la modifica concordata dei valori di riferimento nel 1994 non sia che uno dei suoi sviluppi. Ciononostante, gli elementi di fatto sui quali si basa questa deduzione non sono sufficientemente provati. Occorre pertanto considerare che la concertazione sia iniziata con la riunione di Madrid nel dicembre 1993 e sia proseguita fino ad oggi per tutte le imprese, esclusa Avesta Sheffield che nel novembre 1996 ha annunciato la sua decisione di ricorrere ad un'altra formula. 4. Argomenti delle parti (51) Nessuna delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti ha contestato i fatti cosi come sono descritti dalla Commissione. (52) Avesta e Usinor non contestano la valutazione giuridica fatta nella comunicazione degli addebiti e si limitano ad affermare che l'infrazione è cessata con l'adozione di una nuova formula di calcolo (Avesta) oppure che è stata occasionale (Usinor). (53) Krupp, AST e ALZ, invece, pur riconoscendo i fatti, contestano la definizione della Commissione. Sostengono che la riunione di Madrid fu un semplice scambio di opinioni o che la modifica dei valori di riferimento dell'extra di lega non è il risultado di un accordo né di una pratica concordata. Quest'interpretazione è da respingere per i motivi suesposti. (54) Infine Acerinox conferma di aver comunicato, nel corso della riunione di Madrid, ai suoi concorrenti la decisione di non applicare l'extra di lega sul mercato spagnolo il che, a suo avviso, dimostrerebbe la sua estraneità ad un accordo eventuale. Ora, il fatto che Acerinox abbia preso questa posizione si spiega con la situazione particolare del mercato spagnolo sul quale il consumo d'acciaio inossidabile è più modesto che negli altri Stati membri. Viceversa, Acerinox ha applicato l'extra di lega fuori della Spagna fin dal 1994, conformandosi così alla decisione presa nel corso della riunione di Madrid che aveva organizzato con piena cognizione di causa. Inoltre, tutte le imprese adducono vari argomenti che costituiscono, a loro avviso, «circostanze attenuanti». a) Tutte le imprese sostengono che il ricorso alla formula è di vecchia data (55) Occorre distinguere fra l'impiego da vecchia data di una formula di calcolo che consente di ripercuotere sul prezzo dei prodotti le variazioni dei corsi degli elementi di lega, e l'adozione di una formula uniforme. La formula dell'extra di lega comporta valori di calcolo che possono essere equiparati a raccomandazioni ai sensi della comunicazione sulla cooperazione fra imprese del 1968 (46). Lo schema di calcolo costituisce manifestamente una restrizione di concorrenza. (56) Sembra che l'utilizzazione uniforme della formula del 1994 risalga al 1998 (ad eccezione dei valori di soglia che fanno scattare l'applicazione del sistema). Va rilevato che la Commissione, nella decisione 90/417/CECA, ha condannato un accordo e varie pratiche concordate fra le parti, vertenti in particolare sui prezzi. L'accordo è stato in vigore almeno fra maggio 1986 e ottobre 1988. La decisione della Commissione non è stata contestata. La Commissione non dispone tuttavia di prove sufficienti che l'adozione di una formula identica sia stata il frutto di una vera e propria concertazione. Per questo la determinazione originale della formula non è oggetto della presente procedura. Ciononostante le condizioni dell'ultima modificata del valore di soglia che fa scattare l'applicazione dell'extra di lega dimostrano, almeno nelle circostanze di cui al presente punto, l'esistenza di una concertazione per stabilire detto valore e la data di applicazione. b) Alcuni produttori (47) affermano che i clienti sono favorevoli al ricorso alla formula dell'extra (57) Il fatto che i clienti accettino una pratica contraria alle regole di concorrenza non legittima tale pratica. Inoltre sono proprio i reclami di alcuni clienti che hanno indotto la Commissione ad indagare su tali pratiche. I documenti rinvenuti nel corso della procedura attestano peraltro le difficoltà incontrate dai produttori nel cercare di far accettare l'extra di lega ai loro clienti. c) Alcune imprese (48) minimizzano l'effetto della pratica incriminata (58) Tali imprese hanno sostenuto che l'extra di lega era applicato soltanto ad una parte, peraltro modesta, delle vendite e che numerosi clienti avrebbero beneficiato di prezzi fissi. Affermano che l'aumento dei prezzi dell'acciaio inossidabile del 1994 non era dovuto alla modifica delle soglie che fanno scattare il meccanismo ma al rapporto fra domanda ed offerta. (59) Questi argomenti non possono essere accolti. Trattandosi di una concertazione avente ad oggetto una modifica dei valori di riferimento che determina un aumento di prezzo, viene a configurarsi un'infrazione dell'articolo 65, indipendentemente dai suoi effetti sul mercato. Inoltre, l'applicazione di condizioni diverse ad operazioni comparabili costituisce infrazione all'articolo 60 del trattato CECA e le imprese non possono invocare un'eventuale infrazione nel tentativo di dissimulare o di negare l'esistenza di un'altra infrazione peraltro dimostrata. Infine, l'extra di lega può rappresentare, secondo la qualità e i prodotti, fino al 25 % del prezzo finale. d) Varie imprese (49) hanno invocato il principio del legittimo affidamento (60) Secondo queste imprese, la Commissione avrebbe potuto dedurre dai listini comunicatile in virtù dell'articolo 60 l'esistenza di un'unica formula di calcolo. Il fatto che essa non abbia avviato nessuna procedura ex articolo 65 avrebbe suscitato nelle imprese il legittimo affidamento nella liceità del ricorso ad una formula comune. (61) Le imprese si limitavano a comunicare alla Commissione gli extra di lega che esse applicavano espressi in valute diverse. La formula stessa non è mai stata comunicata alla Commissione e neppure le informazioni sulle condizioni d'applicazione. e) Alcune imprese (50) hanno sostenuto che l'adozione di una formula identica sarebbe stata incoraggiata dalla Commissione (62) La politica della Commissione in materia di schemi di calcolo è stata stabilita già alla fine degli anni '60. La comunicazione del 1968 relativa alla cooperazione tra imprese dispone infatti che gli accordi aventi il solo scopo di fissare in comune schemi di calcolo non vanno considerati come atti a restringere la concorrenza. Tuttavia, gli schemi di calcolo contenenti precisi tassi di calcolo vanno considerati come raccomandazioni che possono restringere la concorrenza. (63) Nella decisione 80/257/CECA (51) la Commissione ha precisato i motivi per i quali tali schemi di calcolo potevano essere assimilabili a raccomandazioni: «Essi spingono le imprese che vi ricorrono ad adottare i coefficienti di calcolo previsti dal modello per il calcolo dei loro costi e quindi, indirettamente, per la fissazione dei loro prezzi di vendita, oppure, quanto meno, ad avvicinarsi a tali valori . . . Si tratta di una concreta e massiccia influenza sulla loro politica dei prezzi.» La posizione della Commissione riguardo all'adozione di una formula unica di calcolo dell'extra di lega doveva quindi essere nota alle imprese. f) Varie imprese invocano la trasparenza del mercato instaurata dall'articolo 60 del trattato CECA (64) Nelle risposte alle due comunicazioni degli addebiti, Usinor afferma che «il sistema di regolamentazione dei prezzi, noto agli economisti industriali con il nome di "basing point sistem", introduce esplicitamente un elemento di concertazione» e Thyssen Stahl AG sostiene che i requisiti di trasparenza previsti dall'articolo 60 del trattato obbligano gli offerenti a fornire un'informazione generale sulle loro intenzioni in merito ai prezzi. (65) L'articolo 60 del trattato obbliga, è vero, le imprese a rendere pubblici i listini dei prezzi e le condizioni di vendita praticate sul mercato comune, ma tali prezzi e condizioni devono esser adottati da ogni impresa in piena autonomia. Non possono in ogni caso essere comunicati agli interessati prima che alla Commissione. L'obbligo di pubblicazione dei prezzi non può in nessun caso giustificare una riunione fra concorrenti avente ad oggetto od effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di svelare a tale concorrente il comportamento che si è deciso o si prevede di adottare sul mercato. (66) Usinor afferma, d'altra parte, che l'armonizzazione degli extra di lega è il risultato del sistema di regolamentazione dei prezzi CECA. Ma nessuna disposizione del trattato o di diritto derivato richiede l'applicazione di un extra e meno ancora l'uniformità del suo importo. La decisione di introdurre un extra di lega in un listino dei prezzi e la determinazione del suo ammontare spetta individualmente ad ogni impresa. L'articolo 60 non autorizza le imprese a concertarsi o a fissare i prezzi in modo concordato. g) Alcune imprese contestano l'affermazione della Commissione secondo cui l'infrazione è continuativa (67) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 23 aprile 1997, Usinor afferma che l'aumento di un elemento del prezzo è un evento unico e contingente, che i contatti fra produttori non sono proseguiti dopo gennaio 1994 e che quindi l'infrazione non può dirsi continuativa. (68) Avesta ricorda di aver annunciato l'introduzione di una nuova formula in novembre 1996. (69) Thyssen Stahl AG afferma che l'infrazione è cessata al più tardi in luglio 1994, data alla quale il nichel ha toccato i vecchi valori di riferimento. AST ritiene che l'infrazione sia occasionale e che sia cessata in giugno 1994. (70) Può essere accolto soltanto l'argomento di Avesta giacché l'introduzione del suo nuovo sistema ha avuto l'effetto di far cessare l'applicazione della misura contestata. L'infrazione è infatti consistita nella modifica concordata dei valori di riferimento dell'extra di lega, i quali successivamente non sono stati rimodificati dalle imprese in modo indipendente. Il fatto che il nichel abbia toccato in luglio 1994 i vecchi valori di riferimento è irrilevante perché l'importo dell'extra di lega applicato dalle imprese è stato necessariamente più elevato di quanto sarebbe stato se i valori di riferimento non fossero stati modificati. 5. Conclusioni sull'articolo 65, paragrafo 1 (71) Nel caso «Travi», la Commissione ha precisato (52) che le maggiorazioni rientrano nel prezzo finale dei prodotti sui mercati comunitari e che quindi accordi tendenti ad armonizzare tali maggiorazioni sono accordi di fissazione dei prezzi contrari all'articolo 65, paragrafo 1. (72) Nel caso di specie la Commissione ritiene dunque che i produttori d'acciaio inossidabile destinatari della presente decisione abbiano aumentato i prezzi in maniera concordata dal 1° febbraio 1994. I fatti sopra descritti costituiscono un'infrazione dell'articolo 65 del trattato. B. Ammende 1. Applicabilità dell'articolo 65, paragrafo 5 (73) Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 5, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato di eseguire un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, o che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni del paragrafo 1. La Commissione può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d'affari ottenuto con i prodotti oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica concordata contrari alle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1, senza pregiudizio, se il loro scopo è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, di un aumento del massimo così determinato fino al 10 % del volume d'affari annuo delle imprese in causa, per quanto concerne l'ammenda, e fino al 20 % del volume d'affari giornaliero, per quanto concerne la penalità di mora. 2. Gravità dell'infrazione (74) Un accordo o una pratica concordata avente ad oggetto l'aumento uniforme di un elemento del prezzo costituisce un'infrazione grave del diritto comunitario. Le imprese giustificano questa decisione con la critica situazione economica in cui sono venute a trovarsi a causa dell'effetto combinato dell'aumento del corso degli elementi di lega e del calo del prezzo dell'acciaio inossidabile. La Commissione non contesta il diritto di ogni impresa di adottare in totale autonomia determinate misure per far fronte a questa situazione, ma ritiene inaccettabile la concertazione della quasi totalità dei produttori di prodotti piatti d'acciaio inossidabile sul contenuto di dette misure. (75) Data la flagranza dell'infrazione, ammende simboliche non sarebbero appropriate. Tuttavia, tenuto conto degli elementi economici e giuridici sopra menzionati e della gravità relativa dell'infrazione, la Commissione non ritiene neppure che l'infrazione oggetto della presente decisione meriti ammende pesanti. (76) Per tali motivi, l'ammontare dell'ammenda da stabilirsi in base alla gravità dell'infrazione è fissato a 4 milioni di ECU. (77) Tutte le imprese destinatarie della presente decisione sono di grandi dimensioni. Non è quindi necessario differenziare, a questo titolo, gli importi fissati. 3. Durata dell'infrazione (78) La Commissione ritiene (nonostante le considerazioni esposte al considerando 50) che la concertazione sia iniziata con la riunione di Madrid di dicembre 1993 e sia poi proseguita per tutte le imprese ad eccezione di Avesta Sheffield, che nel novembre 1996 ha annunciato la sua decisione di ricorrere ad un'altra formula di calcolo, e di Thyssen Stahl AG, che dal 1° gennaio 1995 ha cessato le attività nel settore dei prodotti piatti d'acciaio inossidabile. (79) Per tale motivo è opportuno maggiorare di 1,6 milioni di ECU l'importo stabilito in base alla gravità dell'infrazione per quanto riguarda Acerinox, ALZ, AST, Krupp Hoesch Stahl e Usinor. Per Thyssen e ad Avesta sono applicate maggiorazioni rispettivamente di 0,4 milioni di ECU e 1,2 milioni di ECU. (80) Gli importi di base sono pertanto fissati a 5,6 milioni di ECU per Acerinox, ALZ, AST, Krupp e Usinor, a 5,2 milioni di ECU per Avesta e a 4,4 milioni di ECU per Thyssen. 4. Circostanze aggravanti e attenuanti (81) La Commissione ritiene che Usinor abbia svolto un ruolo importante nella concertazione: è Usinor che ha fatto i calcoli alla riunione di Madrid e che successivamente ha trasmesso agli altri produttori le conclusioni della riunione con il calcolo definitivo dell'extra di lega (53). Ciò giustifica una maggiorazione dell'importo di base del 25 % per Usinor, a titolo delle circostanze aggravanti. (82) La Commissione riconosce inoltre che Acerinox, pur avendo materialmente organizzato la riunione di Madrid a applicato l'extra di lega in Danimarca già nel mese di febbraio, l'ha pubblicato soltanto nel maggio 1994 per applicarlo sul suo mercato principale (la Spagna) in giugno (54). (83) D'altra parte la situazione economica del settore alla fine del 1993 era particolarmente critica. Il corso del nichel aumentava rapidamente mentre il prezzo dell'acciaio inossidabile era molto basso. Va rilevato che questa situazione sussiste soltanto all'inizio della concertazione. (84) Gli elementi suddetti giustificano una riduzione dell'importo di base, a titolo delle circostanze attenuanti, del 30 % per Acerinox e del 10 % per tutte le altre imprese. 5. Applicabilità della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese (55) (85) Nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti del 19 dicembre 1995 le imprese destinatarie della presente decisione hanno affermato di non contestare l'esistenza di una formula unica applicata per il calcolo dell'extra di lega dai vari produttori europei. (86) Le indagini effettuate da luglio 1995 a dicembre 1996 dovevano, per l'appunto, precisare i contatti che hanno avuto le varie imprese prima della modifica dei valori di riferimento dell'extra di lega nel 1994. (87) Alcune imprese hanno negato categoricamente qualsiasi scambio di informazioni. Acerinox ha dichiarato a verbale nel corso dell'accertamento del 25 settembre 1996: «No recibieron informatión.» (56) (88) Krupp e Thyssen, dopo la verifica effettuata l'8 ottobre 1996, hanno dichiarato, con lettera del 23 ottobre 1996, di non aver comunicato la loro decisione se non dopo il 17 gennaio 1994 (data della comunicazione dell'extra di lega alla Commissione) e di non aver ricevuto informazioni dai loro concorrenti se non dopo che questi avevano comunicato i loro listini di prezzi alla Commissione (57). (89) Ugine si è rifiutata, nel corso della verifica del 17 luglio 1996, di precisare alla Commissione se aveva comunicato ai suoi concorrenti le proprie intenzioni in materia di extra di lega (58). (90) Altri hanno parzialmente confermato informazioni già in possesso della Commissione. Rispondendo ad una richiesta di informazioni, ALZ ha dichiarato: «ALZ herinnert zich niet in de periode van 1 augustus 1993 tot 1 februari 1994 inlichtingen ontvangen te hebben van andere producenten van roestvrij staal met betrekking tot de wijziging van de drempelwaarden van de legeringstoeslag. (. . .) ALZ heeft vervolgens, rond 15 januari, aan de andere marktdeelnemers, i.e. cliënten, producenten en agenten, meegedeeld dat het voornemens was een legeringstoeslag bekend te maken voor leveringen vanaf 1 februari 1994.» (59). (91) AST ha dichiarato, con lettera del 31 ottobre 1996: «L'AST precisa comunque di avere sentito dire che è stato rinvenuto dalla Commissione il testo di un documento che l'AST avrebbe a sua volta successivamente ritrasmesso alla Outokumpu.» (60). (92) In dicembre 1996 e in gennaio 1997, dopo che la Commissione ha terminato una serie di ispezioni presso sei destinatari della presente decisione nonché presso Outokumpu e Edelstahl Witten Krefeld, gli avvocati di ALZ, AST, Avesta, Krupp Thyssen e Usinor Sacilor e i rappresentanti di Acerinox hanno fatto presente alla Commissione che intendevano cooperare nel quadro della procedura. Tali imprese hanno inviato alla Commissione delle dichiarazioni in cui riconoscevano i fatti in data 17 dicembre 1996 (Acerinox, ALZ, Avesta, Krupp Thyssen e Usinor Sacilor) e 10 gennaio 1997 (AST). (93) È opportuno valutare questa cooperazione in base ai criteri stabiliti dalla comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi riguardanti le intese precitate. (94) Nessuna delle imprese in questione può pretendere di beneficiare delle disposizioni del punto B «Non imposizione o notevole riduzione delle ammende» della comunicazione suddetta. Infatti, nessuna delle imprese ha denunciato l'intesa prima che la Commissione procedesse all'indagine e neppure prima dell'invio della comunicazione degli addebiti del 19 dicembre 1995. (95) Nessuna delle imprese in questione potrebbe inoltre beneficiare delle disposizioni del punto C «Importante riduzione dell'ammontare dell'ammenda». Soltanto Avesta, infatti, ha posto fine all'infrazione fin dal 1° novembre 1996, ma non è stata la prima a fornire elementi determinanti per dimostrare l'esistenza dell'intesa. Gli elementi determinanti erano stati forniti da Outokumpu in occasione dell'accertamento del 17 ottobre 1996. (96) Tutte le imprese possono beneficiare, in modo differenziato, delle disposizioni del punto D «Significativa riduzione dell'ammontare dell'ammenda». (97) Soltanto Usinor e Avesta hanno ammesso l'esistenza della concertazione. Inoltre Avesta si è impegnata, in occasione dell'accertamento del 18 ottobre 1996, a riesaminare in dettaglio i fascicoli per ritrovare la traccia di eventuali contatti. Alcuni documenti che ne attestano l'esistenza sono stati trasmessi alla Commissione il 31 ottobre 1996. Infine Avesta è la sola impresa ad aver posto fine all'infrazione modificando radicalmente il proprio metodo di calcolo dell'extra di lega ed assumendo così un rischio commerciale elevato. Usinor, da parte sua, è stata la prima ad informare la Commissione dell'avvenuta riunione di Madrid. (98) Le dichiarazioni e le risposte agli addebiti da parte di Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Thyssen Stahl AG, AST SpA e ALZ NV non apportano alcun elemento nuovo e contestano l'esistenza della concertazione. (99) Acerinox, da parte sua, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti del 24 aprile 1997 ammette l'esistenza della concertazione pur negando di avervi partecipato. (100) La cooperazione di alcune imprese (Usinor e Avesta) è stata dunque importante, ma la Commissione deve anche tener conto del fatto che è stata estremamente tardiva. La cooperazione delle altre imprese (Krupp, Thyssen, AST, ALZ e Acerinox) è stata invece più limitata: non è stata fornita nessuna prova documentale né alcun elemento di fatto di cui la Commissione non fosse già a conoscenza e le imprese non hanno ammesso l'infrazione. (101) Ciò giustifica una riduzione dell'ammontare dell'ammenda del 10 % per tutte le imprese, escluse Avesta e Usinor alle quali è applicata una riduzione del 40 %. 6. Caso particolare di Krupp Thyssen Nirosta GmbH (102) Con lettera del 23 luglio 1997, Krupp Thyssen Nirosta GmbH ha dichiarato di assumersi la responsabilità degli atti di Thyssen Stahl AG e di Krupp Hoesch Stahl AG dal 1993. Di tale fatto si tiene conto del dispositivo della presente decisione. C. Inapplicabilità dell'articolo 65, paragrafo 2 (103) In virtù dell'articolo 65, paragrafo 2, la Commissione autorizza gli accordi di specializzazione, gli accordi di acquisto o di vendita in comune e gli accordi ad essi strettamente analoghi per natura ed effetti, sempreché soddisfino determinate condizioni. Anche nell'ipotesi che vi sia stato un accordo formale, non è stata presentata nessuna domanda d'autorizzazione prevista dal citato articolo del trattato CECA. In ogni caso, un accordo siffatto non potrebbe rientrare nelle categorie che possono beneficiare di un'autorizzazione. La Commissione ritiene, viceversa, che esso costituisca un accordo di fissazione o di determinazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le imprese Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Hoesch Stahl AG, (dal 1° gennaio 1995 Krupp Thyssen Nirosta GmbH), Thyssen Stahl AG (dal 1° gennaio 1995 Krupp Thyssen Nirosta GmbH) e Ugine SA, modificando e applicando in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune, hanno violato l'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA dal dicembre 1993 al novembre 1996 per quanto riguarda Avesta Sheffield e fino alla data della presente decisione per tutte le altre imprese. Articolo 2 Per le infrazioni di cui all'articolo 1, con la presente decisione sono inflitte le seguenti ammende: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Le ammende di cui all'articolo 2 devono essere pagate alla Commissione delle Comunità europee entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione sui seguenti conti bancari: >SPAZIO PER TABELLA> A decorrere dalla scadenza del termine le ammende producono automaticamente interessi, al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo alle sue operazioni in ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese nel corso del quale la presente decisione è adottata, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali, ossia 7,75 %. Articolo 4 Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni SpA, Krupp Thyssen Nirosta GmbH e Usinor SA pongono immediatamente fine alle infrazioni di cui all'articolo 1 e comunicano alla Commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate a tal fine. Le imprese di cui all'articolo 1 si astengono dal ripetere gli atti o i comportamenti specificati in detto articolo e dall'adottare misure aventi effetto equivalente. Articolo 5 Sono destinatari della presente decisione: 1) Acerinox SA, Santiago de Compostela 100, E-28035 Madrid; 2) ALZ NV, Industrieterrein Genk-Zuid Rechteroever, B-3600 Genk; 3) Acciai Speciali Terni SpA, Viale B. Brin, 218, I-05100 Terni; 4) Avesta Sheffield AB, Vasagatan 8-10 PO Box 16377, S-10327 Stockholm; 5) Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Alleestraße 165, D-44793 Bochum; 6) Usinor SA, La Défense 7, 13 cours Valmy, F-92800 Puteaux. La presente decisione costituisce titolo esecutivo conformemente all'articolo 92 del trattato. Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1998. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione NOTE (1) Decisione 95/421/CE della Commissione, del 21 dicembre 1994, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (Caso n. IV/M.484 - Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST) (GU L 251 del 19. 10. 1995, pag. 18). (2) Cfr. nota 1. (3) Decisione della Commissione del 26 luglio 1994 che autorizza Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp e Thyssen Stahl AG a costituire un'impresa comune per la produzione di prodotti piatti d'acciai speciali inossidabili resistenti agli acidi e alle temperature elevate. (4) Cfr. ad esempio la dichiarazione di Acerinox del 17 dicembre 1996: «La formula en su estado actual viene aplicándose desde el año 1988» («La formula attuale è in applicazione dal 1988») o quella di AST del 10 gennaio 1997: «(. . .) la Ilva SpA (che comprendeva la allora Divisione Acciai Speciali che, dopo la scissione del 1994 è divenuta la AST) applicava l'extra di lega già nel 1988». (5) Decisione 90/417/CECA del 18 luglio 1990, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA concernente l'accordo e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti d'acciaio inossidabile laminati a freddo (GU L 220 del 15. 8. 1990, pag. 28). (6) Dichiarazione di Acerinox (cfr. nota 4): «Acerinox SA conforme lo muestran los hechos que posteriormente acontecieron, no promovió dicha reunión, aunque si, una vez decidida por las partes su convocatoria en Madrid, a petición de los asistentes, reservó un establecimiento para que la misma pudiera tener lugar» («Acerinox SA, come dimostrano i fatti che seguirono, non ha promosso detta riunione, anche se, una volta deciso dalle parti di convocarla a Madrid, su richiesta dei partecipanti, effettuò le prenotazioni perché la stessa potesse aver luogo»). (7) «Il 15 dicembre 1993 si è tenuta a Madrid una riunione, che era stata decisa dalle parti per discutere, (. . .), la problematica situazione del mercato delle materie prime per la produzione di acciaio inossidabile e l'estrema volatilità dei corsi di tali materie». (8) «La riunione aveva ad oggetto uno scambio di opinioni sulle difficoltà causate dall'andamento dei corsi, come descritto sopra, e sull'eventuale reintroduzione di un extra di lega per superare tali difficoltà». (9) «Si è discusso della situazione economica complessivamente disastrosa, nonché delle possibili vie d'uscita». (10) «Il 16 dicembre 1993 si è tenuta all'hotel [ . . . ] di Madrid una riunione in cui si è proceduto ad uno scambio di opinioni fra i produttori d'acciaio inossidabile». (11) Versione originale. (12) Dichiarazione di Acerinox: «El Sr. Laquay expuso cómo se había aplicado históricamente el extra de aleación». («Il Sig. Laquay ha spiegato il modo in cui l'extra di lega era stato applicato nel corso del tempo»). (13) «Il signor Laquay, in qualità di specialista del calcolo dell'extra di lega, ha calcolato, servendosi di una lavagna e portando come esempio i prezzi praticati in Francia dalla sua impresa, l'ulteriore fatturato realizzabile sul mercato francese modificando opportunamente i valori che fanno scattare il meccanismo». (14) «A fronte della nota situazione di volatilità del mercato delle materie prime su cui ACERINOX SA non ha alcuna possibilità di intervento, nel corso della stessa riunione si è parlato della necessità di applicare ai clienti l'extra di lega, calcolato secondo una formula tradizionale già nota e applicata, sulla base dei valori di riferimento più adatti per ovviare alla situazione sempre più speculativa delle operazioni alla borsa dei metalli di Londra». (15) Versione originale. (16) «I partecipanti hanno opinioni concordi sull'utilizzazione del meccanismo di calcolo dell'extra di lega precedentemente applicato. Durante detto scambio di opinioni, i rappresentanti di ASAB hanno espresso il loro parere sull'impiego del meccanismo di calcolo precedentemente adottato, ma con nuovi valori di soglia». (17) «Date le circostanze, l'unica possibilità di far fronte alla tendenza in atto consisteva nel tentativo di riattivare l'extra di lega, che era stato sospeso perché il corso dei metalli di lega era sceso al di sotto del valore di soglia finora applicato (. . .). Nel corso dell'incontro, il signor Plömacher ha quindi annunciato che in futuro Krupp determinerà il valore di soglia sulla base della bassa quotazione del nichel del mese di settembre». (18) «Nel corso della riunione alcuni partecipanti tra cui Ugine hanno espresso la loro intenzione, con o senza riserve, di riapplicare dal 1° febbraio 1994 la formula dell'extra con un nuovo valore di riferimento da cui far scattare il meccanismo (il punto basso del corso del nichel a settembre)». (19) «Durante la riunione sono stati effettuati dei calcoli sulla base di nuovi valori di soglia che riflettono i prezzi delle leghe di settembre/ottobre 1993 (utilizzando la base di calcolo dell'extra precedentemente adottato) e un tasso di cambio approssimativo per quel periodo». (20) «Alla riunione i partecipanti hanno discusso anche di una data di applicazione. Il 1° febbraio è stata ritenuta la data più vicina per introdurre la maggiorazione». (21) «La maggiorazione dei presenti era favorevole all'applicazione dell'extra di lega il più rapidamente possibile». (22) «Acerinox ha manifestato l'intenzione di non applicare l'extra in Spagna, non ritenendo tale misura utile ai fini di un aumento della domanda e nell'interesse dell'industria spagnola, immersa in una crisi profonda». (23) Fax rinvenuto presso Outokumpu nel corso dell'ispezione del 17 ottobre 1996. (24) «Il 20 dicembre 1993 ASAB ricevette dal sig. Laquay di Ugine un fax che prescriveva i dettagli del calcolo dell'extra di lega compresi i valori di soglia, il calcolo del tasso di cambio ECU/USD, i mesi di riferimento (M-2 e M-3) e i tenori standard delle leghe. Il documento rifletteva lo scambio di opinioni tra produttori». (25) «Dopo la riunione, Ugine ha comunicato ai partecipanti per fax, il 20 dicembre 1993 e l'11 gennaio 1994, le basi ed i risultati dei calcoli effettuati con la formula che intendeva adottare per il mercato nazionale francese o europeo in caso di non allineamento». (26) «Outokumpu è stata informata delle conclusioni della riunione di Madrid con fax del 20 dicembre 1993». (27) Versione originale. (28) GU della CECA 18 dell'1. 8. 1954, pag. 470. (29) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 14. (30) Dichiarazione di Avesta Attachment 1: «Alloy surcharges are likely to be introduced on CR and CPP products from 1 February. The details may not be available until early January 1994 when I will let you know.» («È probabile che degli extra di lega siano introdotti sui prodotti RC e CPP dal 1° febbraio. I particolari non saranno probabilmente disponibili fino all'inizio di gennaio 1994 quando ve li comunicherò») (31) Risposta di ALZ alla richiesta di informazioni. (32) Dichiarazione di Avesta: «On 10 January 1994, ASAB produced a full internal surcharge calculation for application in February. This internal calculation used the same trigger values as contained in Mr Laquay's fax of 20 December 1993.» («Il 10 gennaio 1994, ASAB ha presentato un calcolo interno completo della maggiorazione per applicarla in febbraio. In questo calcolo interno sono stati impiegati gli stessi valori di soglia indicati nel fax del sig. Laquay del 20 dicembre 1993»). (33) Documento rinvenuto presso Outokumpu il 17 novembre 1996. (34) «L'11 gennaio 1994 il Sig. Laquay dell'impresa Ugine ha inviato al Sig. Ward un fax in cui era indicato il calcolo interno dell'extra di lega, effettuato da Ugine, applicabile dal 1° febbraio 1994». (35) «ALZ, tramite il suo rappresentante svedese, mi ha telefonato questa mattima per dirmi che aveva ricevuto istruzioni dal suo stabilimento di iniziare di applicare gli extra di lega dal 1° febbraio e che avrebbe ottenuto da noi i dettagli precisi della maggiorazione. Oggi mi ha telefonato anche Outokumpu tramite Olli Salovaara per chiedermi che cosa intendiamo fare. Ho risposto che molto probabilmente applicheremo la maggiorazione esattamente come annunciato da Ugine per il mercato francese (. . .) Egli ha detto che volevano fare altrettanto sia in Svezia che in Finlandia e ci ha proposto di contattarlo lunedì». (36) «Ugine ha annunciato maggiorazioni con effetto dal 1° febbraio 1994 dei seguenti extra: £ 4,36 per la qualità, 430, £ 47,55 per la 304, £ 74,03 per 316. Acerinox ha comunicato che le maggiorazioni saranno applicate dal 1° aprile 1994 (sì aprile!!). Si pensa che Outokumpu seguirà la stessa linea di condotta, ma non c'è ancora nessuna conferma. Thyssen probabilmente dirà qualcosa lunedì prossimo. Di Krupp non abbiamo informazioni. Ilva ha annunciato una modifica del prezzo di base da febbraio, applicabile solo ai rivenditori e non agli utilizzatori finali. ALZ sta ancora considerando la sua posizione». (37) Documento rinvenuto presso Outokumpu. (38) Documento rinvenuto presso Outokumpu. (39) Dichiarazione di Avesta. (40) «Seguiremo le regole fissate dal produttore nazionale su ogni mercato di produzione, compresa l'applicazione della maggiorazione da esso dichiarata. Sui mercati dove non esiste un produttore nazionale l'iniziativa sarà presa da uno degli stabilimenti - Nigel Ward indicherà i mercati interessati. La maggiorazione non sarà applicabile fuori dei 17 mercati europei. Dovremo assicurarci adeguati aumenti di prezzo quanto prima.» (41) «Sui mercati nazionali nei quali ASAB non era né il produttore nazionale né, per i mercati senza produttore nazionale, il fornitore principale, ASAB, di solito ma non necessariamente, si allineava sul produttore nazionale o sul fornitore principale, come era d'uso nell'industria dell'acciaio inossidabile in generale. Il produttore tedesco, ad esempio, era considerato tradizionalmente come fornitore principale in Austria e ALZ nei Paesi Bassi, mentre i produttori nordici erano considerati fornitori principali in Danimarca e Norvegia e il produttore britannico in Irlanda.» PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 398D0247.1 (42) «Si è quindi deciso a livello europeo di riattivare il sistema della maggiorazione per tener conto dell'aumento dei costi delle leghe dal settembre 1993 e la maggiorazione sarà applicata in generale dal 1° febbraio 1994.» (43) «Per questo motivo non abbiamo altra scelta che applicare le maggiorazioni su tutti i prodotti piatti di acciaio inossidabile in linea con tutti gli altri fabbricanti. Come già in precedenza, è stata scelta di comune accordo una base chiara per la maggiorazione in modo da tenere conto delle modifiche nel rapporto tra prezzi e costi.» (44) Causa 48/69, ICI contro Commissione delle Comunità europee, sentenza del 13 luglio 1972 (Racc. 1972, pag. 619). (45) Parere 1-61 del 13 dicembre 1961 della Corte di giustizia (Racc. 1961, pag. 505). (46) GU C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3. (47) ALZ, Avesta, AST, Krupp, Thyssen. (48) ALZ, AST, Krupp, Thyssen. (49) ALZ, Avesta, AST Krupp, Thyssen, Usinor Sacilor. (50) AST, Krupp, Thyssen. (51) Decisione 80/257/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1980, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA riguardante il sistema di formazione dei prezzi di vendita franco magazzino di prodotti laminati sul mercato tedesco (GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 28, considerando 25). (52) Decisione 94/215/CECA della Commissione, del 16 febbraio 1994, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116 del 6. 5. 1994, pag. 1, considerando 249). (53) Cfr. considerando 23, 28 e 32. (54) Cfr. considerando 21, 27, 33 e 37. (55) GU C 207 del 18. 7. 1996, pag. 4. (56) «Non ebbero alcuna informazione.» (57) PV di Krupp. (58) PV Ugine. (59) «ALZ non ricorda di aver ricevuto da altri produttori di acciaio inossidabile, nel periodo dal 1° agosto 1993 al 1° febbraio 1994, informazioni relative alla modifica dei prezzi di riferimento per gli extra di lega. (. . .) In seguito, intorno al 15 gennaio, ALZ ha comunicato agli altri operatori del mercato (clienti, produttori e distributori) che l'intenzione era quella di annunciare l'extra di lega per le consegne a decorrere dal 1° febbraio 1994.» (60) Versione originale.