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Gazzetta ufficiale |
IT Serie C |
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C/2025/1327 |
13.3.2025 |
P9_TA(2024)0219
Prezzi di trasferimento
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023)0529 – C9-0339/2023 – 2023/0322(CNS))
(Procedura legislativa speciale – consultazione)
(C/2025/1327)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0529), |
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visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0339/2023), |
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visto l'articolo 82 del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0066/2024), |
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1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
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2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; |
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3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
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4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
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5. |
incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. |
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 4
Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 5
Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 6
Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 7
Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 6 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 10
Proposta di direttiva
Considerando 7
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 11
Proposta di direttiva
Considerando 13
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 12
Proposta di direttiva
Considerando 14
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 13
Proposta di direttiva
Considerando 16
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 14
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 15
Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 16
Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 17
Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 18
Proposta di direttiva
Considerando 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 19
Proposta di direttiva
Considerando 21
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 20
Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma unico
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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La presente direttiva stabilisce norme per armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento degli Stati membri e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione. |
La presente direttiva stabilisce norme per armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento degli Stati membri e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione allo scopo di semplificare la conformità per le imprese e garantire nel contempo l'applicazione delle norme fiscali all'interno dell'Unione . |
Emendamento 21
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 22
Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 18
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 23
Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare eventuali ulteriori modifiche delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, quali definite al punto (18) del presente articolo, che gli Stati membri hanno approvato nell'ambito del comitato per gli affari fiscali dell'OCSE o che l'Unione ha approvato mediante l'adozione di una posizione dell'Unione a norma dell'articolo 218 TFUE. |
Emendamento 24
Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 25
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a – punto i
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 26
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 27
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 28
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 29
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 30
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3 bis. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri utilizzano tutte le procedure e tutti gli accordi disponibili previsti dalla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC). |
Emendamento 31
Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 32
Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Emendamento 33
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Il Consiglio può stabilire ulteriori norme, coerenti con le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, sulle modalità di applicazione del principio di libera concorrenza e delle altre disposizioni di cui al capo II della presente direttiva in operazioni specifiche, al fine di garantire una maggiore certezza fiscale e attenuare il rischio di doppia imposizione . Tali operazioni specifiche sono le seguenti: |
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di stabilire ulteriori norme, coerenti con le più recenti linee guida sui prezzi di trasferimento raccomandate a livello internazionale, formulate dall'OCSE o dalle Nazioni Unite , sulle modalità di applicazione del principio di libera concorrenza e delle altre disposizioni di cui al capo II della presente direttiva in operazioni specifiche, al fine di garantire una maggiore certezza fiscale e attenuare il rischio di doppia non imposizione e doppia imposizione, nonché ridurre le controversie fiscali e gli abusi fiscali. |
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Emendamento 34
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di stabilire ulteriori norme, quali l'introduzione di porti sicuri, semplificare l'applicazione del principio di libera concorrenza nell'Unione, assicurare una maggiore certezza fiscale, attenuare il rischio di doppia non imposizione e doppia imposizione e ridurre le controversie fiscali e gli abusi fiscali. |
Emendamento 35
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2 ter. La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 18 che stabilisce norme per integrare nella presente direttiva l'approccio semplificato proposto in materia di conformità ai prezzi di trasferimento per le attività di distribuzione e fabbricazione di cui alla direttiva XX/XX/UE del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT). |
Emendamento 36
Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Le norme di cui al paragrafo 2 sono adottate mediante atti di esecuzione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. |
soppresso |
Emendamento 37
Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Article14 bis |
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Ripristino del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento |
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1. La Commissione istituisce e presiede il Forum europeo sui prezzi di trasferimento. Il Forum fornisce consulenza e assistenza al comitato a norma dell'articolo 17, in particolare per valutare la necessità di eventuali adeguamenti alla presente direttiva con l'obiettivo di garantire l'uniformità costante delle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento all'interno dell'Unione e a livello mondiale, in particolare tenendo conto degli sviluppi a livello dell'OCSE o delle Nazioni Unite. |
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2. Il Forum è composto da rappresentanti degli Stati membri e da una rappresentanza equilibrata di contribuenti, mondo accademico e società civile. Il Parlamento europeo è membro del Forum in qualità di osservatore. Le condizioni di ammissione dei membri sono stabilite dal comitato di cui all'articolo 17. |
Emendamento 38
Proposta di direttiva
Articolo 14 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 14 ter |
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Ampliamento dell'iniziativa dell'approccio europeo in materia di fiducia e cooperazione (ETACA) |
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1. L''ambito di applicazione dell'approccio europeo in materia di fiducia e cooperazione (ETACA) include la revisione dei prezzi di trasferimento di flussi specifici all'interno dell'Unione da parte degli Stati membri partecipanti e non solo le operazioni di scarso valore aggiunto, come attualmente avviene. |
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2. Gli Stati membri sono invitati a stabilire un legame tra l'ETACA e gli APA, affinché l'ETACA funga da corsia preferenziale per trovare soluzioni stabili qualora sorgano problemi durante il processo di revisione. |
Emendamento 39
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. La Commissione esamina e valuta l'applicazione della presente direttiva ogni cinque anni e presenta una relazione sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2031 . |
1. Ogni tre anni la Commissione esamina e valuta l'applicazione , l'impatto nonché l'interazione della presente direttiva con le più recenti linee guida dell'OCSE o delle Nazioni Unite e presenta una relazione sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio , corredata, se del caso, di una proposta legislativa . La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre 2029. La Commissione può discostarsi da tali termini quando saranno concordati nuovi orientamenti sui prezzi di trasferimento a livello dell'OCSE o delle Nazioni Unite . |
Emendamento 40
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della presente direttiva allo scopo di migliorare l'applicazione del principio di libera concorrenza, ridurre la doppia imposizione e combattere gli abusi fiscali. |
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della presente direttiva allo scopo di migliorare l'applicazione del principio di libera concorrenza, ridurre la doppia non imposizione e la doppia imposizione e combattere gli abusi e le controversie fiscali. |
Emendamento 41
Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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5. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
5. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri e al Parlamento europeo . Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve. |
Emendamento 42
Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni. |
2. Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni dal momento in cui i dati personali sono trattati per le finalità della presente direttiva . |
Emendamento 43
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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1. Il potere di adottare l'atto delegato di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo. |
1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, secondo comma, all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo. |
Emendamento 44
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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2. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore. |
2. La delega di potere di cui all'articolo 3, secondo comma, all'articolo 13 e all'articolo 14, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore. |
Emendamento 45
Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. |
3. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Il Forum europeo sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 14 bis funge da organismo di esperti competente. |
Emendamento 46
Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Il Parlamento europeo può partecipare in qualità di osservatore ai negoziati internazionali sulle linee guida sui prezzi di trasferimento nell'ambito dei pertinenti consessi internazionali. |
Emendamento 47
Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 bis |
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Riesame |
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La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva per i gruppi di imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), in seguito all'entrata in vigore di tale direttiva. |
Emendamento 48
Proposta di direttiva
Articolo 19 ter (nuovo)
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Articolo 19 ter |
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Modifica della direttiva 2011/16/UE |
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Nella direttiva 2011/16/UE, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, la lettera i) è sostituita dalla seguente: |
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Emendamento 49
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [31 dicembre 2025 ] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. |
Emendamento 50
Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione |
Emendamento |
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Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio 2026 ]. |
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2025 . |
(1 bis) https://www.oecd.org/tax/beps-project-explanatory-statement-9789264263437-en.htm
(33) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa a un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2006.176.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2006%3A176%3AFULL
(33) Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa a un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2006.176.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2006%3A176%3AFULL
(34) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(34) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).
(1 bis) Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1327/oj
ISSN 1977-0944 (electronic edition)