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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/3231

27.12.2024

DECISIONE (UE, Euratom) 2024/3231 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2024

recante modifica del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell’Unione.

(2)

Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all’allegato III del regolamento interno del Consiglio (1) («regolamento interno»).

(3)

L’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui all’allegato III conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico dell’Unione europea dispone al 30 settembre dell’anno precedente.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l’anno 2025.

(5)

A norma dell’articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, l’articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applica alla Comunità europea dell’energia atomica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Cifre relative alla popolazione dell’Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l’attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

Stato membro

Popolazione

Percentuale indicativa della popolazione dell’Unione (in %)

Germania

83 399 432

18,49

Francia

68 401 997

15,17

Italia

59 685 948

13,23

Spagna

48 630 010

10,78

Polonia

37 565 715

8,33

Romania

19 064 409

4,23

Paesi Bassi

18 089 177

4,01

Belgio

11 832 049

2,62

Cechia

10 916 836

2,42

Portogallo

10 639 726

2,36

Svezia

10 573 000

2,34

Grecia

10 401 302

2,31

Ungheria

9 584 627

2,13

Austria

9 132 500

2,02

Bulgaria

6 445 481

1,43

Danimarca

5 954 471

1,32

Finlandia

5 619 851

1,25

Slovacchia

5 455 252

1,21

Irlanda

5 351 681

1,19

Croazia

3 861 967

0,86

Lituania

2 885 891

0,64

Slovenia

2 123 949

0,47

Lettonia

1 871 882

0,42

Estonia

1 374 687

0,30

Cipro

933 505

0,21

Lussemburgo

670 093

0,15

Malta

563 443

0,12 »

UE 27

451 028 881

 

Soglia (65 %)

293 168 773

 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

BÓKA J.


(1)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/937/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3231/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)