82/764/CEE: Decisione della Commissione, del 27 ottobre 1982, relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1982, nella Repubblica federale di Germania, in conformità alle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 18/11/1982 pag. 0037 - 0039
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 ottobre 1982 relativa all'attuazione della riforma delle strutture agrarie nel 1982, nella Repubblica federale di Germania, in conformità alle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE del Consiglio (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (82/764/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (3), modificata da ultimo dalla direttiva 80/666/CEE (4), in particolare l'articolo 13, vista la direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture (5), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, considerando che il governo della Repubblica federale di Germania, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, ha notificato le seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative: - principi per l'incentivazione di investimenti in aziende individuali agricole e per la promozione dell'insediamento rurale, del 29 aprile 1982; - principi per l'incentivazione di aziende agricole nelle zone di agricoltura di montagna e in talune zone svantaggiate, del 29 aprile 1982; - principi per la concessione di aiuti di conversione a favore di lavoratori agricoli anziani, del 24 aprile 1982; considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha inoltre comunicato, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 72/160/CEE, il nuovo testo delle seguenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dei Laender e ha confermato la loro proroga senza modifiche al 1982: SCHLESWIG-HOLSTEIN - direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo razionale di macchinario agricolo (associazioni per l'uso collettivo di macchinario), del 29 giugno 1978; - direttive per la promozione dell'impiego di assistenti aziendali agricoli, del 17 aprile 1978 e del 20 febbraio 1981; - direttive per l'incentivazione di misure edilizie in aziende dedite all'allevamento bovino e alla produzione di suini, del 2 aprile 1981; - direttive concernenti le sovvenzioni intese a garantire agli imprenditori agricoli i mezzi di sussistenza necessari (parte I), del 20 gennaio 1982; - direttive per l'incentivazione del drenaggio in imprese individuali, del 19 giugno 1980; BASSA SASSONIA - direttive per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario, nel testo del 10 ottobre 1979; - direttive per l'incentivazione di associazioni di aziende agricole per l'impiego comune di assistenti aziendali, del 1o maggio 1982; - direttive per misure specifiche a favore di aziende agricole nella Bassa Sassonia - programma di investimenti graduali - nel testo del 19 febbraio 1977; - direttive del 24 aprile 1974 intese a facilitare la cessazione dell'attività agricola, nel testo del 2 agosto 1976; - direttive dell'8 gennaio 1982 per l'incentivazione della ristrutturazione della produzione frutticola nella Bassa Elba; - direttive del 1982 concernenti i crediti per l'insediamento a fini orticoli di Papenburg; ASSIA - direttive per la concessione di aiuti del Land ad associazioni di incentivazione della tecnica agraria, dell'8 marzo 1975; - direttive per l'incentivazione di progetti comuni tecnico-agrari, del 21 dicembre 1972; - direttive per l'incentivazione dell'installazione di giovani agricoltori, del 4 agosto 1979; - direttive per l'incentivazione di attività agricole o di conservazione dell'ambiente naturale esercitate a titolo secondario e occasionale del 31 marzo 1980, nel testo del 13 febbraio 1981; RENANIA-PALATINATO - decreto per l'incentivazione di associazioni per l'uso collettivo di macchinario e la cooperazione interaziendale, del 20 maggio 1981; BADEN-WUERTTEMBERG - direttive per la promozione dell'impiego di macchinario interaziendale tramite associazioni per l'uso collettivo di macchinario, del 1o gennaio 1977; - direttive per l'incentivazione del lavoro di assistenti femminili nei villaggi e di assistenti aziendali, finanziata mediante stanziamenti del Land, dell'8 aprile 1980; - direttive del 19 aprile 1974 relative a misure complementari per l'incentivazione di misure edilizie in aziende agricole in grado di svilupparsi, nel testo del 29 maggio 1981; - direttive del 29 maggio 1981 per i crediti agricoli del Land; - direttive del 10 maggio 1982 relative all'incentivazione di misure agricole per la presentazione di superfici coltivabili (aiuti all'allevamento ovino); - direttive del 28 marzo 1978, dell'11 agosto 1978, del 29 maggio 1981, del 7 agosto 1981 e del 5 ottobre 1981 relative al programma di preservazione e di sviluppo regionale delle aziende (investimenti aziendali); - direttive del 2 agosto 1974 relative agli aiuti per l'installazione e la situazione di pascoli su superfici che diversamente non potrebbero essere utilizzate; - direttive del 29 maggio 1981 relative alla promozione dell'accessibilità delle aziende agricole; - direttive del 20 ottobre 1981 concernente gli aiuti, fra l'altro, per l'ammodernamento di vigneti; SAAR - decreto sull'incentivazione della cooperazione interaziendale in agricoltura del 5 giugno 1973; - direttive del 1o settembre 1972 relative alla concessione di contributi in conto interessi per la promozione dell'agricoltura; BAVIERA - decreto del 7 novembre 1976 sulle condizioni particolari per l'incentivazione finanziaria conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della legge di incentivazione dell'agricoltura bavarese (associazioni per l'uso collettivo di macchinario); - decreto sulle condizioni generali di finanziamento della promozione di centri per assistenti femminili di villaggi e assistenti aziendali, dell'8 novembre 1976; - direttive per l'incentivazione del risanamento di villaggi, del 29 marzo 1978 nel testo del 13 agosto 1979; - direttive del 9 febbraio 1982 per i crediti agricoli del Land; - direttive relative al piano bavarese del 9 luglio 1980 a favore degli alpeggi e dell'agricoltura di mezza montagna; considerando che i testi vigenti nel 1981 delle suddette disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative costituiscono oggetto della decisione 82/252/CEE della Commissione (1); considerando che, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE, dell'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 72/160/CEE, la Commissione è tenuta a decidere se, sotto il profilo della compatibilità delle norme legislative, regolamentari ed amministrative notificate con le predette direttive e in rapporto agli obiettivi delle stesse e alla necessaria coerenza tra le varie misure, ricorrano i presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità anche per il 1981; considerando che le succitate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono conformi alle finalità delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 75/268/CEE; considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative elencate nei considerando, relative all'attuazione nel 1982 delle direttive 72/159/CEE e 72/160/CEE, nonché della direttiva 75/268/CEE nella Repubblica federale di Germania, soddisfano ai presupposti per una partecipazione finanziaria della Comunità all'azione comune di cui all'articolo 15 della direttiva 72/159/CEE, all'articolo 13 della direttiva 75/268/CEE e all'articolo 6 della direttiva 72/160/CEE. Articolo 2 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 1982. Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione (1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41. (3) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (4) GU n. L 180 del 14. 7. 1980, pag. 34. (5) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 9. (1) GU n. L 110 del 23. 4. 1982, pag. 23.