31997D0219

97/219/CE: Decisione della Commissione del 28 febbraio 1997 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1997 pag. 0045 - 0069


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1997 che stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/219/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/121/CEE (2), in particolare gli articoli 11 e 12,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE (4), in particolare l'articolo 10,

considerando che l'allegato I, capitolo 11 della direttiva 92/118/CEE stabilisce le norme relative all'importazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento ai sensi della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (5);

considerando che la selvaggina di pelo e la selvaggina di penna possono essere importate soltanto se provengono da paesi terzi iscritti negli elenchi dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono essere importate in applicazione rispettivamente delle direttive 72/462/CEE del Consiglio (6) e 91/494/CEE;

considerando che la decisione 94/278/CE della Commissione (7), modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE (8) ha stabilito un elenco di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare carni di coniglio;

considerando che le importazioni di carni di selvaggina d'allevamento sono costituite da carni di animali di diverse specie; che si deve inoltre tener conto del fatto che queste carni possono essere disossate o con osso;

considerando che, per quanto riguarda le carni di selvaggina di penna d'allevamento, le importazioni devono ottemperare alle disposizioni della direttiva 91/495/CEE;

considerando che la decisione 94/984/CEE della Commissione (9), modificata da ultimo dalla decisione 96/456/CE (10), stabilisce le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per i gallinacei, i tacchini, le faraone, le anatre e le oche, e che tale decisione si applica alle quaglie, ai piccioni, ai fagiani, alle pernici e a qualsiasi altro volatile selvatico non espressamente menzionato, esclusi i ratiti;

considerando che è quindi necessario stabilire le norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento destinate al consumo umano;

considerando inoltre che possono essere riconosciute condizioni che offrano garanzie equivalenti;

considerando che i paesi terzi possono presentare alla Commissione, per esame, proposte di riconoscimento in tal senso;

considerando che è necessario fissare un congruo periodo per l'attuazione del nuovo sistema di certificazione che viene istituito;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, si intende per «selvaggina di penna d'allevamento» le quaglie, i piccioni, i fagiani, le pernici e qualsiasi altro volatile selvatico, ad esclusione di gallinacei, tacchini, faraone, anatre, oche e ratiti.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

a) carni di «animali biungulati selvaggi» d'allevamento, esclusi i cinghiali d'allevamento, conformi alle prescrizioni del modello di certificato sanitario di cui all'allegato A, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi figuranti nella colonna A della decisione 97/217/CE della Commissione (11);

b) carni disossate, escluse le frattaglie, di «animali biungulati selvaggi» d'allevamento, esclusi i cinghiali d'allevamento, conformi alle prescrizioni del modello di certificato sanitario di cui all'allegato B, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi figuranti nella colonna B della decisione 97/217/CE;

c) carni di cinghiali d'allevamento conformi alle prescrizioni del modello di certificato sanitario di cui all'allegato C, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi figuranti nella colonna C o nella colonna D della decisione 97/217/CE;

d) carni di coniglio d'allevamento conformi alle prescrizioni del modello di certificato sanitario di cui all'allegato D, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi figuranti nella colonna E della decisione 97/217/CE;

e) carni di «selvaggina di penna» d'allevamento conformi alle prescrizioni del modello di certificato sanitario di cui all'allegato E o F, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi figuranti nella colonna F o nella colonna G della decisione 97/217/CE.

2. Ciascuna spedizione dev'essere scortata da uno dei certificati summenzionati, debitamente compilato e firmato.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

(2) GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 39.

(3) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

(4) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.

(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.

(6) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

(7) GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.

(8) GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28.

(9) GU n. L 378 del 31. 12. 1994, pag. 11.

(10) GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 52.

(11) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO A

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di «animali biungulati selvaggi» di allevamento (1) esclusi i cinghiali di allevamento

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

Paese esportatore (2):

Ministero:

Servizio:

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Tipo di tagli:

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi o di imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i)/stabilimento(i) di trasformazione della selvaggina riconosciuto(i) (3)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

(1) Il termine «selvaggina di allevamento» va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio.

(2) Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.

(3) Cancellare la voce superflua.

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome et indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) , (paese esportatore) regione (2)

e/sono indenne(i) da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi e durante questo periodo non è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie.

2) Le carni di selvaggina d'allevamento sopra descritte sono state ottenute da:

a) animali provenienti da , (paese esportatore). regione di (2)

da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti, a norma della decisione della Commissione . . . / . . . /CE (3), modificata da ultimo dalla decisione . . . / . . . /CE, e che hanno soggiornato nel territorio della suddetta regione per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

b) animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica o la peste bovina negli ultimi 12 mesi;

c) animali provenienti da allevamenti intorno ai quali, nel raggio di 10 km, eventualmente anche nel territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

d) animali tenuti separati da biungulati selvaggi sin dalla nascita;

e) animali provenienti da allevamenti non sottoposti a restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria a causa di un focolaio di brucellosi nelle ultime 6 settimane;

f) animali che, durante il trasporto dall'allevamento al macello (4)/stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto (4) e nell'attesa della macellazione, non sono venuti a contatto con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità.

3) I mezzi di trasporto utilizzati sono stati puliti e disinfettati prima del carico.

4) Gli animali provengono da allevamenti soggetti a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

(1) Per gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

(2) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Citare la pertinente decisione in vigore, relativa alle carni fresche delle specie fresche delle specie domestiche corrispondenti.

(4) Cancellare la voce superflua

5) a) i) Gli animali sono stati macellati presso l'azienda d'origine, previa autorizzazione rilasciata da un veterinario ufficiale abilitato dall'autorità competente di , (paese esportatore) il quale abbia dichiarato per iscritto che, a suo avviso, il trasporto degli animali vivi ad un macello o stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto avrebbe comportato un rischio inaccettabile per il benessere degli animali stessi o per gli addetti al trasporto;

ii) gli animali macellati sono stati quindi trasportati al macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto (1) sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante:

- che l'azienda è stata inspezionata e abilitata dall'autorità competente di(paese esportatore) alla macellazione di selvaggina;

- che gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione;

- che l'allevamento è soggetto a regolare ispezione veterinaria;

- che l'allevamento non è soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;

- che l'azienda è dotata di infrastrutture idonee per la movimentazione, l'ispezione ante mortem e la macellazione degli animali, secondo le prescrizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

- che gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte;

- la data e l'ora della macellazione;

iii) le carcasse degli animali sono state trasportate in condizioni igieniche al macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

iv) qualora sia intercorsa più di un'ora tra il momento della macellazione indicato nel certificato veterinario che accompagna gli animali macellati e il loro arrivo presso il macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, il veicolo utilizzato per il trasporto è stato controllato all'arrivo e la sua temperatura è risultata di 0-4 °C;

v) gli animali macellati sono stati eviscerati entro 3 ore dal momento della macellazione indicato nel certificato veterinario;

oppure:

b) i) gli animali sono stati macellati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, rispondente a condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio;

ii) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e sono risultati sani;

iii) gli animali sono stati trattati e macellati nelle condizioni prescritte dalla direttiva 93/119/CE.

6) Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

7) Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem e sono risultate idonee al consumo umano.

8) Le carni sono state tagliate (1)/immagazzinate (1) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di (paese esportatore) rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

9) I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato.

(1) Cancellare la voce superflua

10) Le carni oggetto del presente certificato (1)/l'imballaggio contenente le carni oggetto del presente certificato (1) recano un marchio attestante che le carni:

- provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

- sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (1).

11) Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

12) Le carni provengono da un macello o da uno stabilimento non sottoposto a restrizioni a motivo della presenza di una delle malattie di cui al precedente paragrafo 1 e intorno al quale, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.

13) Gli animali sono stati macellati tra il e il (date della macellazione).

Fatto a ,

(località)il

(data)

Timbro (2)

(firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome del firmatario a lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) Cancellare la voce superflua

(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei carateri di stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO B

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni disossate di «animali biungulati selvaggi» di allevamento (1) esclusi i cinghiali di allevamento

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

Paese esportatore (2):

Ministero:

Servizio:

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Tipo di tagli:

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi o di imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (3)/dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione della selvaggina riconosciuto(i) (3)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

(1) Il termine «selvaggina di allevamento» va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio.

(2) Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.

(3) Cancellare la voce superflua.

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) , (paese esportatore) regione (2)

è/sono indenne(i) da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi e durante questo periodo non è stata praticata alcuna vaccinazione contro tali malattie.

2) Le carni disossate di selvaggina d'allevamento sopra descritte sono state ottenute da:

a) animali provenienti da , (paese esportatore) regione di (2)

da cui è autorizzata l'importazione di carni fresche delle specie domestiche corrispondenti, a norma della decisione della Commissione . . . / . . . /CE (3), modificata da ultimo dalla decisione . . . / . . . /CE, e che hanno soggiornato nel territorio della suddetta regione per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

b) animali che non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica o la peste bovina negli ultimi 12 mesi;

c) animali provenienti da allevamenti intorno ai quali, nel raggio di 10 km, eventualmente anche nel territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

d) animali provenienti da allevamenti non sottoposti a restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria a causa di un focolaio di brucellosi nelle ultime sei settimane;

e) animali che, durante il trasporto dall'allevamento al macello (4)/stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto (4) e nell'attesa della macellazione, non sono venuti a contatto con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità.

3) I mezzi di trasporto utilizzati sono stati puliti e disinfettati prima del carico.

4) Gli animali provengono da allevamenti soggetti a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

(1) Per gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

(2) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Citare la pertinente decisione in vigore, relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

(4) Cancellare la voce superflua

5) a) i) Gli animali sono stati macellati presso l'azienda d'origine, previa autorizzazione rilasciata da un veterinario ufficiale abilitato dall'autorità competente di , (paese esportatore) il quale abbia dichiarato per iscritto che, a suo avviso, il trasporto degli animali vivi ad un macello o stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto avrebbe comportato un rischio inaccettabile per il benessere degli animali stessi o per gli addetti al trasporto;

ii) gli animali macellati sono stati quindi trasportati al macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto (1) sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante:

- che l'azienda è stata ispezionata e abilitata dall'autorità competente di(paese esportatore) alla macellazione di selvaggina;

- che gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, compreso un esame particolareggiato dei sintomi dell'afta epizootica;

- che l'allevamento è soggetto a regolare ispezione veterinaria;

- che l'allevamento non è soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;

- che l'azienda è dotata di infrastrutture idonee per la movimentazione, l'ispezione ante mortem e la macellazione degli animali, secondo le prescrizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

- che gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte;

- la data e l'ora della macellazione;

iii) le carcasse degli animali sono state trasportate in condizioni igieniche al macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

iv) qualora sia intercorsa più di un'ora tra il momento della macellazione indicato nel certificato veterinario che accompagna gli animali macellati e il loro arrivo presso il macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, il veicolo utilizzato per il trasporto è stato controllato all'arrivo e la sua temperatura è risultata di 0-4 °C;

v) gli animali macellati sono stati eviscerati entro 3 ore dal momento della macellazione indicato nel certificato veterinario;

oppure:

b) i) gli animali sono stati macellati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, rispondente alle condizioni prescritte dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio;

ii) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e sono risultati sani;

iii) gli animali sono stati trattati e macellati nelle condizioni prescritte dalla direttiva 93/119/CE del Consiglio.

6) Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio.

7) Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem e sono risultate idonee al consumo umano.

8) Le carni sono state tagliate (1)/immagazzinate (1) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di (paese esportatore) , rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

9) I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato.

(1) Cancellare la voce superflua

10) Le carni oggetto del presente certificato (1)/l'imballaggio contenente le carni oggetto del presente certificato (1) recano un marchio attestante che le carni:

- provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

- sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (1).

11) Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

12) Le carni provengono da un macello o da uno stabilimento non sottoposto a restrizioni a motivo della presenza di una delle malattie di cui al precedente punto 1 e intorno al quale, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.

13) Gli animali sono stati macellati tra il e il (date della macellazione).

14) Le carni disossate sopra descritte:

a) provengono da carcasse che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento;

b) sono state private delle principali ghiandole linfatiche;

c) durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti dalla vigente normativa comunitaria per l'esportazione verso la Comunità europea (ad eccezione delle carni imballate in scatole o casse di cartone, le quali vengono immagazzinate in appositi vani).

Fatto a ,

(località)il

(data)

Timbro (2)

(firma del veterinario ufficiale) (2)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) Cancellare la voce superflua

(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO C

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di cinghiali di allevamento (1)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

Paese esportatore (2):

Ministero:

Servizio:

I. Identificazione delle carni

Carni di cinghiali

Tipo di tagli:

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi o di imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (3)/dello(degli) stabilimento(i) di trasformazione della selvaggina riconosciuto(i) (3) Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

(1) Il termine «selvaggina di allevamento» va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio.

(2) Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.

(3) Cancellare la voce inutile.

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) , (paese esportatore) regione(i) (2)

è/sono indenne(i) da afta epizootica, da peste suina classica, da peste suina africana, dalla malattia vesicolosa dei suini e da encefalomielite enterovirale suina (malattia di Teschen) da almeno 12 mesi e, durante questo periodo, non è stata praticata alcuna vaccinazione contro le malattie suddette.

2) Le carni di cinghiali d'allevamento sopra descritte sono state ottenute da:

a) animali provenienti da , (paese esportatore). regione(i) (2)

da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni fresche della specie domestica corrispondente, a norma della decisione della Commissione . . . / . . . /CE (3), modificata da ultimo dalla decisione . . . / . . . /CE, e che hanno soggiornato nel territorio della(e) suddetta(e) regione(i) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

b) animali che non sono stati vaccinati contro nessuna delle malattie di cui al precedente paragrafo 1;

c) animali provenienti da allevamenti intorno ai quali, nel raggio di 10 km, eventualmente anche nel territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di malattie menzionate al paragrafo 1 negli ultimi 30 giorni;

d) animali tenuti separati da biungulati selvaggi sin dalla nascita;

e) animali provenienti da allevamenti non sottoposti a restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria a causa di un focolaio di brucellosi nelle ultime sei settimane;

f) animali che, durante il trasporto dall'allevamento al macello/stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto (4) e nell'attesa della macellazione, non sono venuti a contatto con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità.

3) I mezzi di trasporto utilizzati sono stati puliti e disinfettati prima del carico.

4) Gli animali provengono da allevamenti soggetti a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

(1) Per gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

(2) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Citare la pertinente decisione in vigore, relativa alle carni fresche delle specie domestiche corrispondenti.

(4) Cancellare la voce inutile.

5) a) i) Gli animali sono stati macellati presso l'azienda d'origine, previa autorizzazione rilasciata da un veterinario ufficiale abilitato dall'autorità competente di , (paese esportatore) il quale abbia dichiarato per iscritto che, a suo avviso, il trasporto degli animali vivi ad un macello o stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto avrebbe comportato un rischio inaccettabile per il benessere degli animali stessi o per gli addetti al trasporto;

ii) gli animali macellati sono stati quindi trasportati al macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto (1) sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante:

- che l'azienda è stata ispezionata e abilitata dall'autorità competente di(paese esportatore) alla macellazione di selvaggina;

- che gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione, compreso un esame particolareggiato dei sintomi dell'afta epizootica;

- che l'allevamento è soggetto a regolare ispezione veterinaria;

- che l'allevamento non è soggetto a restrizioni per motivi di polizia sanitaria;

- che l'azienda è dotata di infrastrutture idonee per la movimentazione, l'ispezione ante mortem e la macellazione degli animali, secondo le prescrizioni della direttiva 93/119/CE del Consiglio;

- che gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte;

- la data e l'ora della macellazione;

iii) le carcasse degli animali sono state trasportate in condizioni igieniche al macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

iv) qualora sia intercorsa più di un'ora tra il momento della macellazione indicato nel certificato veterinario che accompagna gli animali macellati e il loro arrivo presso il macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, il veicolo utilizzato per il trasporto è stato controllato all'arrivo e la sua temperatura è risultata di 0-4 °C;

v) gli animali macellati sono stati eviscerati entro 3 ore dal momento della macellazione indicato nel certificato veterinario;

oppure:

b) i) gli animali sono stati macellati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, rispondente alle condizioni prescritte dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio;

ii) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nelle 24 ore precedenti la macellazione e sono risultati sani;

iii) gli animali sono stati trattati e macellati nelle condizioni prescritte dalla direttiva 93/119/CE.

6) Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 6 della direttiva del Consiglio 91/495/CEE.

7) Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem e sono risultate idonee al consumo umano.

8) Le carni sono state sottoposte ad esame delle trichine in conformità con l'allegato I della direttiva 77/96/CEE del Consiglio, con esito negativo.

9) Le carni sono state tagliate (1)/immagazzinate (1) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di , (paese esportatore) rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

10) I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato.

(1) Cancellare la voce inutile

11) Le carni oggetto del presente certificato (1)/l'imballaggio contenente le carni oggetto del presente certificato (1) recano un marchio attestante che le carni:

- provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

- sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (1).

12) Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

13) Le carni provengono da un macello o da uno stabilimento non sottoposto a restrizioni a motivo della presenza di una delle malattie di cui al precedente paragrafo 1 e intorno al quale, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.

14) Gli animali sono stati macellati tra il e il (date della macellazione).

Fatto a ,

(località)il

(data)

Timbro (2)

(firma del veterinario ufficiale) (2)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) Cancellare la voce inutile

(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO D

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CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di coniglio (1)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

Paese esportatore (2):

Ministero:

Servizio:

I. Identificazione delle carni di coniglio

Tipo di tagli:

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi o di imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (3)/dello(degli) stabilimento(i) di trasformazione della selvaggina riconosciuto(i) (3): Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

(1) Per «carni di coniglio» si intende tutte le parti del coniglio domestico (di allevamento) idonee al consumo umano.

(2) Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.

(3) Cancellare la voce superflua.

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni di coniglio di cui sopra sono state ottenute da:

a) animali che hanno soggiornato nel territorio di ,

(paese esportatore)

regione(i) (2) per almeno 6 settimane prima della macellazione ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 6 settimane;

b) animali provenienti da allevamenti che negli ultimi 40 giorni non sono stati sottoposti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria in relazione alla malattia emorragica virale, alla tularemia e alla mixomatosi;

c) partite di animali identificate in modo da rintracciarne l'allevamento di provenienza;

d) animali che, durante il trasporto dall'allevamento al macello (3)/stabilimento di trasformazione della selvaggina riconosciuto (3) e nell'attesa della macellazione, non sono venuti a contatto con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità.

2) I mezzi di trasporto impiegati sono stati puliti e disinfettati prima del carico.

3) Gli animali provengono da allevamenti soggetti a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

4) a) Gli animali sono stati trasportati al macello (3)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (3) sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante che:

- gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nell'azienda di origine, nelle 24 ore precedenti il carico, conformemente al disposto dell'articolo 3 e dell'allegato I, capitolo 1 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio;

- gli animali sono stati sottoposti ad ispezione ante mortem presso il macello (3)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (3) per il rilevamento di eventuali lesioni dovute al trasporto;

oppure:

b) gli animali sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem sotto sorveglianza veterinaria presso il macello (3)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (3) riconosciuto, nelle 24 ore precedenti la macellazione, conformemente al disposto dell'articolo 3 e dell'allegato I, capitolo 1 della direttiva 91/495/CEE.

(1) Per gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

(2) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Cancellare la voce superflua.

5) Gli animali sono stati macellati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, rispondente ai requisiti prescritti dalla direttiva 91/495/CEE.

6) Gli animali sono stati trattati e macellati nelle condizioni prescritte dalla direttiva 93/119/CE del Consiglio.

7) Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE.

8) Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE e sono risultate idonee al consumo umano.

9) Le carni sono state tagliate (1)/immagazzinate (1) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di

(paese esportatore)

rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE.

10) I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni oggetto del presente certificato sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato.

11) Le carni oggetto del presente certificato (1)/l'imballaggio contenente le carni oggetto del presente certificato (1) recano un marchio attestante che le carni:

- provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

- sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (1).

12) Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE.

13) Gli animali sono stati macellati tra il e il (date della macellazione).

Fatto a ,

(località)il

(data)

Timbro (2)

(firma del veterinario ufficiale) (2)

(nome del firmatario a lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) Cancellare la voce superflua.

(2) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO E

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di «selvaggina di penna di allevamento» (1)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

Paese esportatore (2):

Ministero:

Servizio:

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Tipo di tagli:

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi o di imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (3)/dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione della selvaggina riconosciuto(i) (3):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

(1) Il termine «selvaggina di penna di allevamento» va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio e si applica alle quaglie, ai piccioni, ai fagiani, alle pernici ed a qualsiasi altro volatile selvatico non espressamente menzionato, esclusi i ratiti.

(2) Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.

(3) Cancellare la voce inutile.

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) , (paese esportatore) regione (2)

è/sono indenne(i) da influenza aviare e malattia di Newcastle, secondo la definizione del codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.

2) Le carni di cui sopra provengono da:

a) animali che hanno soggiornato nel territorio di ,

(paese esportatore)

regione(i) (2), da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni di pollame delle specie domestiche corrispondenti a norma della decisione della Commissione . . . / . . . /CE (3), modificata da ultimo dalla decisione . . . / . . . /CE, dal momento della cova o che sono stati importati come pulcini di un giorno;

b) animali provenienti da allevamenti:

- che non sono sottoposti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria in relazione a malattie dei volatili;

- intorno ai quali, in un raggio di 10 km, compreso eventualmente il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviare o di malattia di Newcastle almeno negli ultimi 30 giorni;

c) animali che non sono stati macellati nel quadro di un piano di eradicazione delle malattie dei volatili;

d) animali che sono stati (4)/non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle mediante vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;

e) animali che, durante il trasporto al macello (5)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (5) riconosciuto, non sono venuti a contatto con volatili affetti da influenza aviare o da malattia di Newcastle.

(1) Per gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

(2) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Citare la pertinente decisione in vigore, relativa alle carni fresche di pollame.

(4) Cancellare la voce inutile. Se i volatili sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione, la spedizione non può essere esportata verso gli Stati membri o relative regioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio (attualmente Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Irlanda del Nord nel Regno Unito).

(5) Cancellare la voce inutile.

3) Gli animali provengono da allevamento soggetti a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

4) Le carni che formano oggetto del presente certificato:

a) provengono da un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) che, al momento della macellazione, non era sottoposto a restrizioni a motivo di focolai sospetti o accertati di influenza aviare o di malattia di Newcastle e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di influenza aviare o di malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni;

b) non sono venute a contatto, in qualsiasi fase della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio.

5) Gli animali da cui sono state ottenute le carni oggetto del presente certificato:

a) sono stati trasportati al macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante che essi sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nell'azienda di origine, nelle 72 ore precedenti il carico, conformemente al disposto dell'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE;

oppure

b) sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem presso il macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, nelle 72 ore precedenti la macellazione, conformemente al disposto dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE, e sono risultati sani.

6) Gli animali sono stati macellati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, rispondente ai requisiti prescritti dall'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

7) Gli animali sono stati trattati e macellati nelle condizioni prescritte dalla direttiva 93/119/CE.

8) Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

9) Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE e sono risultate idonee al consumo umano.

10) Le carni sono state tagliate (1)/immagazzinate (1) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di , (paese esportatore) rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

11) I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni oggetto del presente certificato sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato.

12) Le carni oggetto del presente certificato (1)/l'imballaggio contenente le carni oggetto del presente certificato (1) recano un marchio attestante che le carni:

- provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

- sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (1).

13) Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

(1) Cancellare la voce inutile.

Fatto a ,

(località)il (data)

Timbro (1)

(firma del veterinario ufficiale) (1)

(nome del firmatario a lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>

ALLEGATO F

>INIZIO DI UN GRAFICO>

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alla spedizione verso la Comunità europea di carni di «selvaggina di penna di allevamento» (1)

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Numero di riferimento del certificato sanitario:

Paese di destinazione:

Paese esportatore (2):

Ministero:

Servizio:

I. Identificazione delle carni

Carni di:

(specie animale)

Tipo di tagli:

Tipo di imballaggio:

Numero di pezzi o di imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) (3)/dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione della selvaggina riconosciuto(i) (3):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i):

(1) Il termine «selvaggina di penna di allevamento» va inteso secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 91/495/CEE del Consiglio e si applica alle quaglie, ai piccioni, ai fagiani, alle pernici ed a qualsiasi altro volatile selvatico non espressamente menzionato, esclusi i ratiti.

(2) Nome del paese d'origine, che deve essere anche il paese esportatore.

(3) Cancellare la voce inutile.

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(luogo di spedizione)

a:

(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (1):

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

IV. Attestato di sanità

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) , (paese esportatore) regione (2)

è/sono indenne(i) da influenza aviare e malattia di Newcastle, secondo la definizione del Codice zoosanitario internazionale dell'Ufficio internazionale delle epizoozie.

2) Le carni di cui sopra sono state ottenute da:

a) animali che hanno soggiornato nel territorio di ,

(paese esportatore)

regione(i) (2), da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di carni di pollame delle specie domestiche corrispondenti a norma della decisione della Commissione . . . / . . . /CE (3), modificata da ultimo dalla decisione . . . / . . . /CE, dal momento della cova o da almeno sei settimane dopo l'importazione da un altro paese;

b) animali provenienti da allevamenti:

- che non sono sottoposti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria in relazione a malattie dei volatili;

- intorno ai quali, in un raggio di 10 chilometri, non si sono verificati casi di influenza aviare o di malattia di Newcastle almeno negli ultimi 30 giorni;

c) animali che non sono stati macellati nel quadro di un piano di eradicazione delle malattie dei volatili;

d) animali che sono stati (4)/non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle mediante vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;

e) animali che, durante il trasporto al macello (5)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (5) riconosciuto, non sono venuti a contatto con volatili affetti da influenza aviare o da malattia di Newcastle.

(1) Per gli autocarri indicare il numero d'immatricolazione; per i contenitori indicare il relativo numero e il numero di sigillo.

(2) Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

(3) Citare la pertinente decisione in vigore, relativa alle carni fresche di pollame.

(4) Cancellare la voce inutile. Se i volatili sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione, la spedizione non può essere esportata verso gli Stati membri o relative regioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE del Consiglio (attualmente Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e Irlanda del Nord nel Regno Unito).

3) Il branco da cui provengono i volatili:

a) non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;

b) al momento della macellazione è stato sottoposto, sulla base di un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili di ciascun branco considerato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle presso un laboratorio ufficiale, la quale non ha rivelato la presenza di paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con volatili non rispondenti ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

4) Gli animali provengono da allevamenti soggetti a regolari ispezioni veterinarie per la diagnosi delle malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e a prelievi casuali sulle relative carni per il rilevamento della presenza di residui in quantità superiore ai livelli ammessi, i cui risultati sono stati analizzati e valutati dai servizi ufficiali.

5) Le carni che formano oggetto del presente certificato:

a) provengono da un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) che, al momento della macellazione, non era sottoposto a restrizioni a motivo di focolai sospetti o accertati di influenza aviare o di malattia di Newcastle e intorno al quale, in un raggio di 10 km, non si sono verificati casi di influenza aviare o di malattia di Newcastle negli ultimi 30 giorni;

b) non sono venute a contatto, in qualsiasi fase della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con carni non rispondenti ai requisiti prescritti dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio.

6) I volatili da cui sono state ottenute le carni oggetto del presente certificato:

a) sono stati trasportati al macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto sotto scorta di un certificato sanitario redatto dal veterinario responsabile dell'azienda d'origine presso la quale gli animali sono stati macellati, attestante che:

- essi sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem nell'azienda di origine, nelle 72 ore precedenti il carico, conformemente al disposto dell'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE, e sono risultati sani;

oppure

b) sono stati sottoposti ad ispezione veterinaria ante mortem presso il macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, nelle 72 ore precedenti la macellazione, conformemente al disposto dell'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE, e sono risultati sani.

7) Gli animali sono stati macellati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto, rispondente ai requisiti prescritti dall'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

8) Gli animali sono stati trattati nelle condizioni prescritte dalla direttiva del Consiglio 93/119/CE.

9) Le carni sono state trattate in condizioni di igiene conformi al disposto dell'articolo 6 della direttiva 91/495/CEE.

10) Le carni sono state sottoposte ad ispezione post mortem conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE e sono risultate idonee al consumo umano.

11) Le carni sono state tagliate (1)/immagazzinate (1) in stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente di , (paese esportatore) rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

12) I locali in cui sono stati effettuati la macellazione, il trattamento o il sezionamento delle carni oggetto del presente certificato sono stati accuratamente puliti e disinfettati sotto sorveglianza ufficiale prima della produzione delle carni che formano oggetto del presente certificato.

13) Le carni oggetto del presente certificato (1)/l'imballaggio contenente le carni oggetto del presente certificato (1) recano un marchio attestante che le carni:

- provengono da animali macellati e ispezionati presso un macello (1)/stabilimento di trasformazione della selvaggina (1) riconosciuto;

- sono state tagliate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto (1).

14) Il mezzo di trasporto utilizzato e le condizioni di carico della presente partita di carni soddisfano le condizioni di igiene di cui all'articolo 8 della direttiva 91/495/CEE.

(1) Cancellare la voce inutile.

Fatto a ,

(località)il

(data)

Timbro (1)

(firma del veterinario ufficiale) (1)

(Nome del firmatario a lettere maiuscole, titolo e qualifiche)

(1) La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

>FINE DI UN GRAFICO>