Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea
Gazzetta ufficiale n. L 111 del 27/04/1983 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0094
++++ REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/83 DEL CONSIGLIO del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE , visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 , vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando che è nell ' interesse della Comunità approvare l ' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e il relativo scambio di lettere , firmati il 7 febbraio 1983 a Conakry , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : Articolo 1 Sono approvati a nome della Comunità l ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e il relativo scambio di lettere . I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento . Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall ' articolo 16 dell ' accordo ( 2 ) . Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri . Fatto a Bruxelles , addì 28 marzo 1983 . Per il Consiglio Il Presidente J . ERTL ( 1 ) GU n . C 13 del 17 . 1 . 1983 , pag . 249 . ( 2 ) La data di entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio . ACCORDO Tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , qui di seguito denominata la « Comunità » , e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA , CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione implicito nella convenzione di Lomù , nonchù le relazioni di buona cooperazione tra la Comunità e la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea , CONSIDERANDO la volontà del governo della Guinea di promuovere il razionale sfruttamento delle proprie risorse alieutiche mediante una leale cooperazione , RICORDANDO che la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea esercita la sua sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle sue coste , in particolare in materia di pesca marittima , TENUTO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare , RICONOSCENDO che l ' esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati rivieraschi nella acque soggette alla loro giurisdizione sulle risorse biologiche , per l ' esplorazione , lo sfruttamento , la conservazione e la gestione delle medesime , tiene conto dei principi del diritto internazionale , RISOLUTI ad improntare le loro relazioni allo spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei loro mutui interessi nel settore della pesca marittima , DESIDEROSI di definire modalità e condizioni per l ' esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti , DECIDONO QUANTO SEGUE : Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l ' insieme delle condizioni per l ' esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità , qui di seguito denominati « navi della Comunità » , nelle acque che , in materia di pesca , sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea , qui di seguito denominate « zona di pesca della Guinea » Articolo 2 Il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea autorizza le navi della Comunità a pescare nella zona di pesca della Guinea conformemente alle disposizioni del presente accordo , in particolare quelle dell ' allegato I . Articolo 3 1 . La Comunità si impegna a prendere tutte le opportune misure per garantire l ' osservanza , da parte delle proprie , delle disposizioni del presente accordo nonchù delle normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea . 2 . Le autorità della Guinea notificheranno preventivamente alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle normative suddette . Articolo 4 1 . L ' esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità della Guinea su richiesta della Comunità . 2 . Le autorità della Guinea rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di navi nel protocollo di cui all ' articolo 8 del presente accordo . 3 . Le licenze sono valide nelle zone definite in funzione dell ' attività e del tipo di navi in questione . 4 . Su richiesta dell ' armatore , le licenze saranno valide per periodi che coprono mesi interi , fino a un massimo di dodici mesi . 5 . Ciascuna licenza viene rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile . 6 . Su richiesta della Comunità e soprattutto in caso di forza maggiore , la licenza di pesca per una nave può essere sostituita da una licenza per un ' altra nave di caratteristiche non superiori a quelle della nave da sostituire . Articolo 5 1 . Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea è subordinato al versamento di un canone da parte dell ' armatore interessato . 2 . Gli importi di questo canone e le modalità di pagamento figurano nell ' allegato I . 3 . Il canone per una licenza rilasciata a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , è stabilito in proporzione al suo periodo di validità . Articolo 6 Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche , in particolare nell ' Atlantico centro-orientale , nonchù ad agevolare le relative ricerche scientifiche . Articolo 7 Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea nel quadro del presente accordo sono tenute a comunicare alla Direzione generale della pesca della Guinea statistiche complete delle catture , compresi gli scarti , utilizzando un formulario conforme al modello riprodotto nell ' allegato II . Articolo 8 In contropartita della possibilità di pesca accordate nel quadro del presente accordo , la Comunità concede alla Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea una compensazione finanziaria fissata da un protocollo corredante il presente accordo . Questa compensazione finanziaria , accordata salvi restando i finanziamenti di cui beneficia la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea nell ' ambito della convenzione di Lomù , sarà messa a disposizione secondo una procedura speciale definita nel protocollo in parola . La compensazione finanziaria sarà utilizzata per finanziare progetti e servizi inerenti alla pesca . Articolo 9 Le parti decidono di esaminare nel modo più obiettivo e conciliante , onde appianarla , qualsiasi controversia sull ' interpretazione o sull ' applicazione del presente accordo . Articolo 10 Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo . Detta commissione si riunisce una volta l ' anno , alternativamente nella Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e nella Comunità , nonchù in sessione straordinaria su richiesta di una parte contraente . Articolo 11 Qualora le autorità della Guinea decidano , a seguito di un ' imprevedibile evoluzione dell ' entità delle risorse , di attuare nuove misure di conservazione che , secondo la Comunità , compromettono seriamente l ' attività di pesca delle navi della Comunità , avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare l ' allegato I di cui all ' articolo 5 ed il protocollo di cui all ' articolo 8 del presente accordo . Siffate consultazioni si baseranno tra l ' altro sul principio che qualsiasi eventuale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo sarà compensata con altre possibilità di pesca di valore equivalente , tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità . Articolo 12 Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo i punti di vista delle due parti per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare . Articolo 13 Il presente accordo si applica ai territori in cui è d ' applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo , nonchù al territorio della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea . Articolo 14 Gli allegati e il protocollo sono parte integrante del presente accordo e , salvo disposizione contraria , un riferimento al presente accordo costituisce un riferimento ad essi . Articolo 15 Il presente accordo è concluso per un primo periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore . Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata sei mesi prima della data di scadenza di detto periodo di tre anni , l ' accordo rimane in vigore per periodi successivi di un anno , fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo annuo . In questo caso , si svolgono tra le parti contraenti negoziati volti a determinare di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare agli allegati o al protocollo . Articolo 16 Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine . Fatto a Conakry , il sette febbraio millenovecentottantatrù , in duplice esemplare in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , ciascun testo facente ugualmente fede . Per il Consiglio delle Comunità europee Per il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Giunea ALLEGATO I CONDIZIONI PER L ' ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA APPLICABILI ALLE NAVI DELLA COMUNITÀ A . Rilascio delle licenze di pesca I . Le competenti autorità della Comunità debbono presentare alle autorità della Guinea ( Ministero dell ' allevamento e della pesca ) una domanda per ciascuna nave che intenda pescare a norma dell ' accordo , conformemente al modello acduso al presente allegato . II . Disposizioni da applicare alle navi per la pesca a strascico e per la pesca dei gamberetti 1 . Prima di ricevere la licenza , il capitano deve presentare la sua nave al porto di Conakry , sottoporla alle ispezioni conformi alla normativa in vigore che figurano in allegato e farsi rappresentare da un agente designato dal Ministero dell ' allevamento e della pesca . 2 . I canoni annui per le licenze sono fissati a : a ) 100 ECU/tsl oppure b ) 80 t ( 1 ) di pesce consegnato in un porto della Guinea oppure c ) 70 ECU/tsl e 30 % dei quantitativi di cui alla lettera b ) per le navi per la pesca a strascico d ) 120 ECU/tsl per le navi per la pesca dei gamberetti e per le attività di pesca miste eccedenti il 30 % in peso di gamberetti . L ' armatore deve indicare il canone scelto all ' atto della presentazione della domanda di licenza di pesca . 3 . Le forniture in natura avvengono secondo un programma stabilito all ' atto del rilascio della licenza almeno ogni due mesi e sono notificate alle autorità della Guinea con almeno cinque giorni di anticipo . 4 . Il canone viene versato in proporzione al periodo di validità della licenza . 5 . I canoni espressi in ECU vengono versati in un ' unica soluzione , al più tardi all ' atto del rilascio della licenza di pesca e nella valuta indicata dalle autorità della Guinea . III . Disposizioni da applicare alle tonniere 1 . I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca deila Guinea . 2 . Le licenze vengono rilasciate in seguito al pagamento , per l ' intera flotta tonniera , di un importo globale e forfettario pari ai canoni per 500 t di tonno pescato per anno , e alla costituzione di una garanzia bancaria che assicuri il pagamento dell ' importo supplementare dovuto qualora le catture annue superino questo quantitativo . I quantitativi pescati vengono determinati in conformità delle statistiche compilate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell ' ATlantico ( ICCAT ) . b . Zone di pesca Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono l ' insieme delle acque sotto giurisdizione guineana situate oltre : a ) 3 miglia marine per le navi adibite alla pesca dei gamberetti che non superino 135 t di stazza lorda ; b ) 6 miglia marine per le navi adibite alla pesca dei gamberetti di stazza lorda superiore a 135 t ; c ) 15 miglia marine per le navi per la pesca a strascico . C . Maglie delle reti autorizzate La maglia autorizzata nel sacco delle reti a strascico ( maglia distesa ) è di a ) 60 mm per le navi per la pesca a strascico ; b ) 25 mm per le navi adibite alla pesca dei gamberetti . Queste misure , applicabili ai sensi della normativa guineana a tutte le navi battenti bandiera nazionale o estera , possono essere modificate in funzione delle raccomandazioni formulate dalle organizzazioni scientifiche internazionali . D . Penalità In caso di infrazione i contravventori si espongono a ) al pagamento di un ' ammenda compresa tra 50 000 e 75 000 ECU per la non osservanza delle dimensioni delle maglie e delle zone di pesca ; b ) alla sospensione della licenza di pesca in caso di mancato inoltro di dati statistici ; c ) al pagamento di un ' ammenda pari a 1 000 ECU per t di pesce non sbarcato . E . Borse di formazione Le due parti convengono che il miglioramento della competenza del personale nel settore della pesca costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione . A tale scopo , la Comunità agevolerà l ' accoglienza dei cittadini guineani negli istituti dei suoi Stati membri o dei paesi ACP e metterà a loro disposizione sei borse di studio e di formazione nelle varie discipline scientifiche , tecniche ed economiche relative alla pesca per la durata di tre anni . ( 1 ) Quantitativo valido per una nave di 200-400 tsl . Le navi di stazza superiore sbarcheranno 100 t . Le navi di stazza inferiore sbarcheranno 60 t . Modello previsto al punto A I ( Traduzione ) ( 1 ) MINISTERO DELLA PESCA E DELL ' ALLEVAMENTO * REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA * Direzione generale della pesca marittima e fluviale * Lavoro - Giustizia - Solidarietà * FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA Richiedente Cognome e nome : Professione o ragione sociale : Sede : Capitale sottoscritto : Fatturato annuo : Banche : Indirizzo : Navi oggetto della domanda : Nave Nome : Numero d ' immatricolazione : Indicativo di chiamata : Data e luogo di costruzione : Nazionalità ( bandiera ) : Lunghezze : 1 . ft : ... 2 . tra PP : Larghezze 1 . ft : ... 2 . fo : Stazza lorda : Stazza netta : Tipo e potenza del motore : Numero di marinai a bordo : Tipo di pesca praticata : A . Pesca a strascico Lunghezza dello strascico : Apertura : Dimensioni delle maglie alla sacca : Dimensioni della maglie alle ali : B . Pesca della sardina Lunghezza della rete : Caduta della rete : C . Pesca al tonno Numero di canne : Lunghezza della rete : Numero di vivai : Volume dei vivai : Esca vivente : Senna girevole : La nave è una nave congelatrice , In caso positivo : - Potenza frigorifera totale : - Capacità di congelamento : - Capacità di stoccaggio : Osservazioni tecniche e parere del direttore della pesca : Autorizzazione del ministero della pesca e dell ' allevamento Parere : Numero della licenza rilasciata : Periodo di validità : Data : ( 1 ) La domanda deve essere presentata su u n formulario in lingua francese . Allegato dell ' allegato I Normativa di cui al punto A . II . 1 REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA * N . 441/PRG/80 * Lavoro - Giustizia - Solidarietà * * PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * * Segretariato generale del governo * DECRETO * IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , vista la legge costituzionale n . 4/AN del 10 novembre 1958 , promulgata con ordinanza n . 15 del 12 novembre 1958 , vista la legge n . 001/AL/75 del 7 gennaio , relativa all ' elezione del presidente della +Repubblica , visto il decreto n . 215/PRG del 1° guigno 1979 relativo alla nomina dei membri del gabinetto del presidente della Repubblica , DECRETA : Articolo 1 Le tasse relative alla visita di sicurezza di imbarcazioni , navi da diporto , navi per la pesca industriale , navi di servitù ( comprese le draghe ) e le navi da cabotaggio sono così fissate : I . VISITA PER ENTRATA IN FUNZIONE A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankè ) , lunghe da 2,5 a 5 m ... 100 syli b ) A motore o a vela , lunghe da 5 a 9 m ( Boti ) ... 200 syli c ) A motore o a vela , lunghe da 9 a 12 m ( boti e Botibon ) ... 250 syli d ) A motore o a vela , di lunghezza superiore a 12 m ( Boti , Fanti e Botibon ) ... 300 syli B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri e di merci a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate ... 350 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellata ... 400 syli c ) Di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate ... 450 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate ... 500 syli e ) Di stazza lorda superiore a 13 tonnellate ... 600 syli C . Motoscafi da diporto a ) Pneumatici ... 1 500 syli b ) In poliesteri , fibre , alluminio , ecc . ... 2 000 syli D . Navi per la pesca a strascico , navi da cabotaggio , draghe e navi di servitù a ) Di stazza lorda compresa tra 100 e 150 tonnellate 1 500 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 150 e 400 tonnellate 2 000 syli c ) Di stazza lorda compresa tra 400 e 700 tonnellate 3 000 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 700 e 900 tonnellate 3 500 syli e ) Di stazza lorda compresa tra 900 e 1 200 tonnellate 4 000 syli II . VISITA ANNUALE DI SICUREZZA MARITTIMA A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankù ) , lunghe da 2,5 a 5 m 1 000 syli b ) A motore , lunghe 9 m 1 500 syli c ) A vela , lunghe da 5 a 9 m 2 000 syli d ) A motore , lunghe da 9 a 12 m 3 000 syli e ) A motore o a vela , di lunghezza superiore a 12 m 4 000 syli B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri e di merci a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate 3 000 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellate 3 500 syli c ) Di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate 4 000 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate 4 500 syli e ) Di stazza lorda pari o superiore a 13 tonnellate 5 000 syli C . Motoscafi da diporto a ) Pneumatici 3 000 syli b ) In poliesteri , fibre o alluminio , ecc . 5 000 syli D . Navi per la pesca a strascico , draghe e navi di servitù a ) Di stazza lorda compresa tra 100 e 150 tonnellate 5 000 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 150 e 400 tonnellate 7 000 syli c ) Di stazza lorda compresa tra 400 e 700 tonnellate 10 000 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 700 e 900 tonnellate 12 000 syli e ) Di stazza lorda compresa tra 900 e 1 200 tonnellate 15 000 syli III . VISITA DI PARTENZA a ) Per tutte le navi munite d ' un certificato di classificazione 300 syli b ) 50 cauri di sovrattassa per tonnellata di stazza lorda per tutte le navi non munite di certificato di classificazione . IV . VISITA TECNICA MARITTIMA ECCEZIONALE A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankù ) , lunghe da 2,5 a 5 m 100 syli b ) A motore o a vela , lunghe da 5 a 9 m 200 syli c ) A motore o a vela , lunghe da 9 a 12 m 250 syli d ) A motore o a vela , di lunghezza pari o superiore a 12 m 30 syli B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate 500 syli b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellate 750 syli c ) di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate 1 000 syli d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate 2 000 syli C . Motoscafi da diporto a ) Pneumatici 1 000 syli b ) In poliesteri , fibre o alluminio , ecc . 1 500 syli D . Navi per la pesca a strascico , navi da cabotaggio , draghe , navi di servitù , ecc . Pagano 50 cauri per tonnellata di stazza lorda . Articolo 2 Per ogni tipo di nave , il rilascio del ruolo dell ' equipaggio dà diritto alla riscossione di 1 000 syli . Articolo 3 La direzione della marina mercantile e i suoi uffici regionali sono incaricati , ciascuno per quanto lo concerne , dell ' applicazione del presente decreto che abroga ogni disposizione anteriore contraria . Articolo 4 Il presente decreto , che prende effetto il 1° luglio 1980 , è registrato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica . Conakry , 15 settembre 1980 AHMED SEKOU TOURE Per copia conforme Bruxelles , 19 novembre 1982 L ' Ambasciatore della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea DAOUDA KOUROUMA REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA * N . 178/PRG/81 * Lavoro - Giustizia - Solidarietà * * PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * * Segretariato generale del governo * DECRETO * IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , vista la legge costituzionale n . 4/AN del 10 novembre 1958 , promulgata con ordinanza n . 15 del 12 novembre 1958 , vista la legge n . 001/AL/75 del 7 gennaio , relativa all ' elezione del presidente della Repubblica , visto il decreto n . 215/PRG del 1° guigno 1979 , relativo alla nomina dei membri del gabinetto del presidente della Repubblica , visto il decreto n . 441/PRG del 15 settembre 1980 che fissa le tasse relative alla visita di sicurezza delle navi e imbarcazioni , DECRETA : CAPITOLO I RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE DI UFFICI MARITTIMI REGIONALI Articolo 1 Al di fuori della zona speciale di Conakry , le somme riscosse dai capi degli uffici marittimi regionali o dagli ispettori della marina mercantile in missione nelle regioni , per le varie visite previste dal decreto n . 441/PRG del 15 settembre 1980 , sono così ripartite : 1 . il 30 % è versato al bilancio regionale ; 2 . il 70 % è versato al bilancio nazionale . Articolo 2 Al livello delle regioni amministrative i prodotti e gli strumenti di pesca oggetto di confisca sono venduti senza indugio all ' asta pubblica , previa autorizzazione del governatore della regione , da una commissione così composta : 1 . Presidente : Segretario generale della regione incaricato delle finanze e del piano o suo rappresentante ; 2 . Vicepresidente : Comandante del distretto interessato ; membri 3 . Un delegato del comitato direttivo ; 4 . Un delegato del PRL della località ; 5 . Il capo dell ' Ufficio marittimo regionale . Articolo 3 Le somme risultanti dall ' applicazione dell ' articolo 2 del presente decreto sono così ripartite : 1 . Il 40 % è versato al bilancio regionale . 2 . Il 60 % è versato al bilancio nazionale . Articolo 4 Nelle 48 ore che seguono la vendita , la Commissione deve redigere un processo verbale particolareggiato che è trasmesso alla direzione generale della marina mercantile . CAPITOLO II DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE PROFESSIONALI , PERMESSI DI NAVIGAZIONE E CERTIFICATO DI SICUREZZA Articolo 5 I diritti per il rilascio di carte professionali , permessi di navigazione e certificati di sicurezza sono così fissati : Personale navigante Carta B 500 syli Libretto professionale o fascicolo 750 syli Pesca industriale Permesso di navigazione 1 500 syli Navi da diporto Patente 750 syli Libretto di circolazione 500 syli Imbarcazioni a vela o a motore Permesso di navigazione 500 syli Certificato di sicurezza Certificato di sicurezza per le navi passeggeri 2 000 syli Certificato di sicurezza per il materiale d ' armamento ( navi da carico ) 1 500 syli Certificato di sicurezza radiotelegrafico 1 500 syli Certificato di navigabilità 1 500 syli Certificato di franco bordo 1 500 syli Certificato provvisorio di navigazione 3 000 syli Articolo 6 I commissari generali della rivoluzione , i governatori di regione , i tesorieri regionali e il direttore generale della marina mercantile sono incaricati , ciascuno per quanto lo concerne , dell ' applicazione del presente decreto che prende effetto il 1° aprile 1981 . Articolo 7 Il presente decreto è registrato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica . Conakry , 4 aprile 1981 AHMED SEKOU TOURE Per copia conforme Bruxelles , 19 novembre 1982 L ' Ambasciatore della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea DAOUDA KOUROUMA ALLEGATO II Modello di formulario previsto dall ' articolo 7 dell ' accordo DICHIARAZIONE SULLE CATTURE ( Accordo sulla pesca CEE-Guinea ) * * Mese : * * Anno : Nome della nave : ... * Metodo di pesca ... * Potenza del motore ... * Nazionalità : ... * Porto di sbarco : ... * Stazza lorda ( t ) : ... * Armatore : ... * Agente marittimo : ... * Numero della licenza : ... * Data * ZONA DI PESCA * Longitudine * Latitudine * Ore di pesca effettuate * SPECIE CATTURATE ( in kg ) * * * * Altre specie * Totali * Osservazioni * 1 * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * 3 * * * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * 5 * * * * * * * * * * 6 * * * * * * * * * * 7 * * * * * * * * * * 8 * * * * * * * * * * 9 * * * * * * * * * * 10 * * * * * * * * * * 11 * * * * * * * * * * 12 * * * * * * * * * * 13 * * * * * * * * * * 14 * * * * * * * * * * 15 * * * * * * * * * * 16 * * * * * * * * * * 17 * * * * * * * * * * 18 * * * * * * * * * * 19 * * * * * * * * * * 20 * * * * * * * * * * 21 * * * * * * * * * * 22 * * * * * * * * * * 23 * * * * * * * * * * 24 * * * * * * * * * * 25 * * * * * * * * * * 26 * * * * * * * * * * 27 * * * * * * * * * * 28 * * * * * * * * * * 29 * * * * * * * * * * 30 * * * * * * * * * * 31 * * * * * * * * * * Totali * * * * * * * * * * PROTOCOLLO che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria contemplati nell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea Articolo 1 I diritti di pesca di cui all ' articolo 2 dell ' accordo sono : 1 . per le navi per la pesca a strascico e per la pesca dei gamberetti una media annua di 3 000 tsl , senza però superare 25 licenze simultanee ; 2 . 25 tonniere oceaniche congelatrici ( categoria di 900 tsl in media ) ; 3 . 25 tonniere a canne non congelatrici ( categoria di 130 tsl in media ) . Articolo 2 La compensazione finanziaria di cui all ' articolo 8 dell ' accordo è fissata per il periodo di validità dello stesso a 2 100 000 ECU , mobilizzata a concorrenza del terzo dell ' importo per ciascuno degli anni di validità dell ' accordo . Articolo 3 I diritti di pesca di cui all ' articolo 1 , punto 1 , possono essere aumentati , su richiesta della Comunità , fino a 5 000 tsl . In tal caso , la compensazione finanziaria di cui all ' articolo 2 viene aumentata in proporzione , tenendo conto del periodo che resta da coprire . Articolo 4 1 . La destinazione della compensazione è di competenza esclusiva del governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea . 2 . I fondi di compensazione saranno versati in un conto aperto presso un organismo finanziario o a qualsiasi altro destinatario , designati dal governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea . Articolo 5 La Comunità parteciperà inoltre al finanziamento di un programma scientifico guineano destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche della zona di pesca della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea , entro il limite di 200 000 ECU per la durata di validità iniziale dell ' accordo . Articolo 6 La mancata esecuzione degli impegni contemplati dal presente protocollo potrà determinare la sospensione dell ' accordo di pesca . Scambio di lettere Lettera n . 1 Il Presidente della delegazione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea al Presidente della delegazione della Comunità Signor Presidente , In riferimento all ' accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea firmato in data odierna , mi pregio ricordarLe che l ' approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell ' ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall ' accordo contribuiscano alla formazione professionale pratica di cittadini guineani , alle condizioni e nei limiti seguenti : 1 . Ogni nave per la pesca a strascico che superi 200 tsl dovrà imbarcare marinai guineani a concorrenza del 25 % del suo equipaggio , compreso un membro incaricato della sorveglianza delle attività di pesca . 2 . Ogni nave per la pesca a strascico che non superi 200 tsl dovrà imbarcare almeno un marinaio guineano . 3 . Per la flotta di tonniere oceaniche , saranno imbarcati in permanenza due marinai guineani . Per la flotta di tonniere non congelatrici , saranno imbarcati otto marinai per la durata della campagna di pesca al tonno nelle acque della Guinea , senza superare il numero di un marinaio per nave . Questi impegni possono essere sostituiti da un importo forfettario annuo equivalente ai salari di questi marinai ; detto importo sarà utilizzato per la formazione di marinai guineani . Il salario e le altre retribuzioni dei marinai sono a carico dell ' armatore . Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame dalla commissione mista di cui all ' articolo 10 dell ' accordo . Le sarei grato di accusare ricevuta della presente lettera . Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . Lettera n . 2 Il Presidente della delegazione della Comunità al Presidente della delegazione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea Signor Presidente , Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta : « In riferimento all ' accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea firmato in data odierna , mi pregio ricordarLe che l ' approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell ' ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall ' accordo contribuiscano alla formazione professionale pratica di cittadini guineani , alle condizioni e nei limiti seguenti : 1 . Ogni nave per la pesca a strascico che superi 200 tsl dovrà imbarcare marinai guineani a concorrenza del 25 % del suo equipaggio , compreso un membro incaricato della sorveglianza delle attività di pesca . 2 . Ogni nave per la pesca a strascico che non superi 200 tsl dovrà imbarcare almeno un marinaio guineano . 3 . Per la flotta di tonniere oceaniche , saranno imbarcati in permanenza due marinai guineani . Per la flotta di tonniere non congelatrici , saranno imbarcati otto marinai per la durata della campagna di pesca al tonno nelle acque della Guinea , senza superare il numero di un marinaio per nave . Questi impegni possono essere sostituiti da un importo forfettario annuo equivalente ai salari di questi marinai ; detto importo sarà utilizzato per la formazione di marinai guineani . Il salario e le altre retribuzioni dei marinai sono a carico dell ' armatore . Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame dalla commissione mista di cui all ' articolo 10 dell ' accordo . Le sarei grato di accusare ricevuta della presente lettera . Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . » Mi pregio informarLa che la Comunità provvederà a pubblicare la lettera onde portarne il contenuto a conoscenza degli armatori interessati e si dichiara d ' accordo circa l ' esame delle condizioni del contributo degli armatori alla formazione professionale da parte della commissione mista . Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . Lettera del Presidente della delegazione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea al Presidente della delegazione della Comunità europea Signor Presidente , con riferimento all ' accordo firmato in data odierna , riguardante l ' esercizio della pesca al largo delle coste della Guinea da parte di navi della Comunità europea , in particolare al punto II . 1 dell ' allegato I di detto accordo , mi pregio informarLa che il mio governo ha designato la Società nazionale SOGUIECHE quale agente delle navi della Comunità che esercitano la pesca nella Guinea nel quadro dell ' accordo concluso . La SOGUIPECHE , di cui viene qui di seguito fornito l ' indirizzo completo per gli armatori della Comunità , disponendo di un ' esperienza professionale che copre le principali attività di pesca marittima , è in grado di garantire alle navi della Comunità tutti i servizi di cui avranno bisogno per le loro attività nelle acque della Guinea ( assistenza in porto e in mare , movimenti dei marinai , vettovagliamento delle navi nei limiti delle disponibilità di mercato , ecc . ) . Soprattutto , essa è in grado di agevolare i pagamenti derivanti dall ' attività delle navi della Comunità nella acque della Guinea ( salari dei marinai guineani a bordo , canoni vari ) . Gli armatori della Comunità potranno ottenere informazioni più dettagliate sulle condizioni delle prestazioni all ' in dirizzo seguente : SOGUIPECHE Boîte postale 1203 - Conakry Rùpublique populaire rùvolutionnaire del Guinùe Telex : 775 SGP-2153 Pechel Telefono : 44 29 88 , 44 29 90 Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . p . il Presidente della delegazione della Guinea l ' Ambasciatore della Guinea presso le Comunità europee DAOUDA KOUROUMA