31983R0971

Regolamento (CEE) n. 971/83 del Consiglio del 28 marzo 1983 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

Gazzetta ufficiale n. L 111 del 27/04/1983 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0075
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0094


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 971/83 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

relativo alla conclusione dell ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 43 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

considerando che è nell ' interesse della Comunità approvare l ' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e il relativo scambio di lettere , firmati il 7 febbraio 1983 a Conakry ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità l ' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea e il relativo scambio di lettere .

I testi di cui al primo comma sono allegati al presente regolamento .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall ' articolo 16 dell ' accordo ( 2 ) .

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , addì 28 marzo 1983 .

Per il Consiglio

Il Presidente

J . ERTL

( 1 ) GU n . C 13 del 17 . 1 . 1983 , pag . 249 .

( 2 ) La data di entrata in vigore dell ' accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del segretariato generale del Consiglio .

ACCORDO

Tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea sulla pesca al largo della costa della Guinea

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA , qui di seguito denominata la « Comunità » , e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA ,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione implicito nella convenzione di Lomù , nonchù le relazioni di buona cooperazione tra la Comunità e la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea ,

CONSIDERANDO la volontà del governo della Guinea di promuovere il razionale sfruttamento delle proprie risorse alieutiche mediante una leale cooperazione ,

RICORDANDO che la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea esercita la sua sovranità o giurisdizione sulla fascia delle 200 miglia nautiche al largo delle sue coste , in particolare in materia di pesca marittima ,

TENUTO CONTO dei lavori della terza conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare ,

RICONOSCENDO che l ' esercizio dei diritti sovrani da parte degli Stati rivieraschi nella acque soggette alla loro giurisdizione sulle risorse biologiche , per l ' esplorazione , lo sfruttamento , la conservazione e la gestione delle medesime , tiene conto dei principi del diritto internazionale ,

RISOLUTI ad improntare le loro relazioni allo spirito di fiducia reciproca e di rispetto dei loro mutui interessi nel settore della pesca marittima ,

DESIDEROSI di definire modalità e condizioni per l ' esercizio della pesca che presentino un interesse comune per le due parti ,

DECIDONO QUANTO SEGUE :

Il presente accordo mira a definire i principi e le norme che disciplineranno in futuro l ' insieme delle condizioni per l ' esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità , qui di seguito denominati « navi della Comunità » , nelle acque che , in materia di pesca , sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea , qui di seguito denominate « zona di pesca della Guinea »

Articolo 2

Il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea autorizza le navi della Comunità a pescare nella zona di pesca della Guinea conformemente alle disposizioni del presente accordo , in particolare quelle dell ' allegato I .

Articolo 3

1 . La Comunità si impegna a prendere tutte le opportune misure per garantire l ' osservanza , da parte delle proprie , delle disposizioni del presente accordo nonchù delle normative che disciplinano le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea .

2 . Le autorità della Guinea notificheranno preventivamente alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle normative suddette .

Articolo 4

1 . L ' esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca della Guinea da parte delle navi della Comunità è subordinato al possesso di una licenza di pesca rilasciata dalle autorità della Guinea su richiesta della Comunità .

2 . Le autorità della Guinea rilasciano le licenze di pesca entro i limiti stabiliti per categoria di navi nel protocollo di cui all ' articolo 8 del presente accordo .

3 . Le licenze sono valide nelle zone definite in funzione dell ' attività e del tipo di navi in questione .

4 . Su richiesta dell ' armatore , le licenze saranno valide per periodi che coprono mesi interi , fino a un massimo di dodici mesi .

5 . Ciascuna licenza viene rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile .

6 . Su richiesta della Comunità e soprattutto in caso di forza maggiore , la licenza di pesca per una nave può essere sostituita da una licenza per un ' altra nave di caratteristiche non superiori a quelle della nave da sostituire .

Articolo 5 1 . Il rilascio delle licenze di pesca da parte delle autorità della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea è subordinato al versamento di un canone da parte dell ' armatore interessato .

2 . Gli importi di questo canone e le modalità di pagamento figurano nell ' allegato I .

3 . Il canone per una licenza rilasciata a norma dell ' articolo 4 , paragrafo 1 , è stabilito in proporzione al suo periodo di validità . Articolo 6

Le parti si impegnano a concertarsi direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche , in particolare nell ' Atlantico centro-orientale , nonchù ad agevolare le relative ricerche scientifiche .

Articolo 7

Le navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea nel quadro del presente accordo sono tenute a comunicare alla Direzione generale della pesca della Guinea statistiche complete delle catture , compresi gli scarti , utilizzando un formulario conforme al modello riprodotto nell ' allegato II .

Articolo 8

In contropartita della possibilità di pesca accordate nel quadro del presente accordo , la Comunità concede alla Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea una compensazione finanziaria fissata da un protocollo corredante il presente accordo .

Questa compensazione finanziaria , accordata salvi restando i finanziamenti di cui beneficia la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea nell ' ambito della convenzione di Lomù , sarà messa a disposizione secondo una procedura speciale definita nel protocollo in parola .

La compensazione finanziaria sarà utilizzata per finanziare progetti e servizi inerenti alla pesca .

Articolo 9

Le parti decidono di esaminare nel modo più obiettivo e conciliante , onde appianarla , qualsiasi controversia sull ' interpretazione o sull ' applicazione del presente accordo .

Articolo 10

Viene istituita una commissione mista incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del presente accordo .

Detta commissione si riunisce una volta l ' anno , alternativamente nella Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e nella Comunità , nonchù in sessione straordinaria su richiesta di una parte contraente .

Articolo 11

Qualora le autorità della Guinea decidano , a seguito di un ' imprevedibile evoluzione dell ' entità delle risorse , di attuare nuove misure di conservazione che , secondo la Comunità , compromettono seriamente l ' attività di pesca delle navi della Comunità , avranno luogo consultazioni tra le parti per adeguare l ' allegato I di cui all ' articolo 5 ed il protocollo di cui all ' articolo 8 del presente accordo .

Siffate consultazioni si baseranno tra l ' altro sul principio che qualsiasi eventuale riduzione delle possibilità di pesca previste nel protocollo sarà compensata con altre possibilità di pesca di valore equivalente , tenuto conto della compensazione finanziaria già versata dalla Comunità .

Articolo 12

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo i punti di vista delle due parti per quanto riguarda qualsiasi questione relativa al diritto del mare .

Articolo 13

Il presente accordo si applica ai territori in cui è d ' applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo , nonchù al territorio della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea .

Articolo 14

Gli allegati e il protocollo sono parte integrante del presente accordo e , salvo disposizione contraria , un riferimento al presente accordo costituisce un riferimento ad essi .

Articolo 15

Il presente accordo è concluso per un primo periodo di tre anni a decorrere dalla sua entrata in vigore . Se non viene denunciato da una delle parti mediante notifica comunicata sei mesi prima della data di scadenza di detto periodo di tre anni , l ' accordo rimane in vigore per periodi successivi di un anno , fatta salva una notifica di denuncia comunicata almeno tre mesi prima della data di scadenza di ciascun periodo annuo .

In questo caso , si svolgono tra le parti contraenti negoziati volti a determinare di comune accordo le modifiche o i complementi da apportare agli allegati o al protocollo .

Articolo 16

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le parti si notificano l ' avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine .

Fatto a Conakry , il sette febbraio millenovecentottantatrù , in duplice esemplare in lingua danese , francese , greca , inglese , italiana , olandese e tedesca , ciascun testo facente ugualmente fede .

Per il Consiglio delle Comunità europee

Per il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Giunea

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L ' ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA APPLICABILI ALLE NAVI DELLA COMUNITÀ

A . Rilascio delle licenze di pesca

I . Le competenti autorità della Comunità debbono presentare alle autorità della Guinea ( Ministero dell ' allevamento e della pesca ) una domanda per ciascuna nave che intenda pescare a norma dell ' accordo , conformemente al modello acduso al presente allegato .

II . Disposizioni da applicare alle navi per la pesca a strascico e per la pesca dei gamberetti

1 . Prima di ricevere la licenza , il capitano deve presentare la sua nave al porto di Conakry , sottoporla alle ispezioni conformi alla normativa in vigore che figurano in allegato e farsi rappresentare da un agente designato dal Ministero dell ' allevamento e della pesca .

2 . I canoni annui per le licenze sono fissati a :

a ) 100 ECU/tsl oppure

b ) 80 t ( 1 ) di pesce consegnato in un porto della Guinea oppure

c ) 70 ECU/tsl e 30 % dei quantitativi di cui alla lettera b ) per le navi per la pesca a strascico

d ) 120 ECU/tsl per le navi per la pesca dei gamberetti e per le attività di pesca miste eccedenti il 30 % in peso di gamberetti .

L ' armatore deve indicare il canone scelto all ' atto della presentazione della domanda di licenza di pesca .

3 . Le forniture in natura avvengono secondo un programma stabilito all ' atto del rilascio della licenza almeno ogni due mesi e sono notificate alle autorità della Guinea con almeno cinque giorni di anticipo .

4 . Il canone viene versato in proporzione al periodo di validità della licenza .

5 . I canoni espressi in ECU vengono versati in un ' unica soluzione , al più tardi all ' atto del rilascio della licenza di pesca e nella valuta indicata dalle autorità della Guinea .

III . Disposizioni da applicare alle tonniere

1 . I canoni sono fissati a 20 ECU per tonnellata pescata nella zona di pesca deila Guinea .

2 . Le licenze vengono rilasciate in seguito al pagamento , per l ' intera flotta tonniera , di un importo globale e forfettario pari ai canoni per 500 t di tonno pescato per anno , e alla costituzione di una garanzia bancaria che assicuri il pagamento dell ' importo supplementare dovuto qualora le catture annue superino questo quantitativo . I quantitativi pescati vengono determinati in conformità delle statistiche compilate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell ' ATlantico ( ICCAT ) .

b . Zone di pesca

Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono l ' insieme delle acque sotto giurisdizione guineana situate oltre :

a ) 3 miglia marine per le navi adibite alla pesca dei gamberetti che non superino 135 t di stazza lorda ;

b ) 6 miglia marine per le navi adibite alla pesca dei gamberetti di stazza lorda superiore a 135 t ;

c ) 15 miglia marine per le navi per la pesca a strascico .

C . Maglie delle reti autorizzate

La maglia autorizzata nel sacco delle reti a strascico ( maglia distesa ) è di

a ) 60 mm per le navi per la pesca a strascico ;

b ) 25 mm per le navi adibite alla pesca dei gamberetti .

Queste misure , applicabili ai sensi della normativa guineana a tutte le navi battenti bandiera nazionale o estera , possono essere modificate in funzione delle raccomandazioni formulate dalle organizzazioni scientifiche internazionali .

D . Penalità

In caso di infrazione i contravventori si espongono

a ) al pagamento di un ' ammenda compresa tra 50 000 e 75 000 ECU per la non osservanza delle dimensioni delle maglie e delle zone di pesca ;

b ) alla sospensione della licenza di pesca in caso di mancato inoltro di dati statistici ;

c ) al pagamento di un ' ammenda pari a 1 000 ECU per t di pesce non sbarcato .

E . Borse di formazione

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza del personale nel settore della pesca costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione .

A tale scopo , la Comunità agevolerà l ' accoglienza dei cittadini guineani negli istituti dei suoi Stati membri o dei paesi ACP e metterà a loro disposizione sei borse di studio e di formazione nelle varie discipline scientifiche , tecniche ed economiche relative alla pesca per la durata di tre anni .

( 1 ) Quantitativo valido per una nave di 200-400 tsl . Le navi di stazza superiore sbarcheranno 100 t . Le navi di stazza inferiore sbarcheranno 60 t .

Modello previsto al punto A I

( Traduzione ) ( 1 )

MINISTERO DELLA PESCA E DELL ' ALLEVAMENTO * REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA *

Direzione generale della pesca marittima e fluviale * Lavoro - Giustizia - Solidarietà *

FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA

Richiedente

Cognome e nome :

Professione o ragione sociale :

Sede :

Capitale sottoscritto :

Fatturato annuo :

Banche :

Indirizzo :

Navi oggetto della domanda :

Nave

Nome :

Numero d ' immatricolazione :

Indicativo di chiamata :

Data e luogo di costruzione :

Nazionalità ( bandiera ) :

Lunghezze : 1 . ft : ... 2 . tra PP :

Larghezze 1 . ft : ... 2 . fo :

Stazza lorda :

Stazza netta :

Tipo e potenza del motore :

Numero di marinai a bordo :

Tipo di pesca praticata :

A . Pesca a strascico

Lunghezza dello strascico :

Apertura :

Dimensioni delle maglie alla sacca :

Dimensioni della maglie alle ali :

B . Pesca della sardina

Lunghezza della rete :

Caduta della rete :

C . Pesca al tonno

Numero di canne :

Lunghezza della rete :

Numero di vivai :

Volume dei vivai :

Esca vivente :

Senna girevole :

La nave è una nave congelatrice ,

In caso positivo :

- Potenza frigorifera totale :

- Capacità di congelamento :

- Capacità di stoccaggio :

Osservazioni tecniche e parere del direttore della pesca :

Autorizzazione del ministero della pesca e dell ' allevamento

Parere :

Numero della licenza rilasciata :

Periodo di validità :

Data :

( 1 ) La domanda deve essere presentata su u n formulario in lingua francese .

Allegato dell ' allegato I

Normativa di cui al punto A . II . 1

REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA * N . 441/PRG/80 *

Lavoro - Giustizia - Solidarietà * *

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * *

Segretariato generale del governo * DECRETO *

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ,

vista la legge costituzionale n . 4/AN del 10 novembre 1958 , promulgata con ordinanza n . 15 del 12 novembre 1958 ,

vista la legge n . 001/AL/75 del 7 gennaio , relativa all ' elezione del presidente della +Repubblica ,

visto il decreto n . 215/PRG del 1° guigno 1979 relativo alla nomina dei membri del gabinetto del presidente della Repubblica ,

DECRETA :

Articolo 1

Le tasse relative alla visita di sicurezza di imbarcazioni , navi da diporto , navi per la pesca industriale , navi di servitù ( comprese le draghe ) e le navi da cabotaggio sono così fissate :

I . VISITA PER ENTRATA IN FUNZIONE

A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale

a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankè ) , lunghe da 2,5 a 5 m ... 100 syli

b ) A motore o a vela , lunghe da 5 a 9 m ( Boti ) ... 200 syli

c ) A motore o a vela , lunghe da 9 a 12 m ( boti e Botibon ) ... 250 syli

d ) A motore o a vela , di lunghezza superiore a 12 m ( Boti , Fanti e Botibon ) ... 300 syli

B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri e di merci

a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate ... 350 syli

b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellata ... 400 syli

c ) Di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate ... 450 syli

d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate ... 500 syli

e ) Di stazza lorda superiore a 13 tonnellate ... 600 syli

C . Motoscafi da diporto

a ) Pneumatici ... 1 500 syli

b ) In poliesteri , fibre , alluminio , ecc . ... 2 000 syli

D . Navi per la pesca a strascico , navi da cabotaggio , draghe e navi di servitù

a ) Di stazza lorda compresa tra 100 e 150 tonnellate 1 500 syli

b ) Di stazza lorda compresa tra 150 e 400 tonnellate 2 000 syli

c ) Di stazza lorda compresa tra 400 e 700 tonnellate 3 000 syli

d ) Di stazza lorda compresa tra 700 e 900 tonnellate 3 500 syli

e ) Di stazza lorda compresa tra 900 e 1 200 tonnellate 4 000 syli

II . VISITA ANNUALE DI SICUREZZA MARITTIMA

A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale

a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankù ) , lunghe da 2,5 a 5 m 1 000 syli

b ) A motore , lunghe 9 m 1 500 syli

c ) A vela , lunghe da 5 a 9 m 2 000 syli

d ) A motore , lunghe da 9 a 12 m 3 000 syli

e ) A motore o a vela , di lunghezza superiore a 12 m 4 000 syli

B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri e di merci

a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate 3 000 syli

b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellate 3 500 syli

c ) Di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate 4 000 syli

d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate 4 500 syli

e ) Di stazza lorda pari o superiore a 13 tonnellate 5 000 syli

C . Motoscafi da diporto

a ) Pneumatici 3 000 syli

b ) In poliesteri , fibre o alluminio , ecc . 5 000 syli

D . Navi per la pesca a strascico , draghe e navi di servitù

a ) Di stazza lorda compresa tra 100 e 150 tonnellate 5 000 syli

b ) Di stazza lorda compresa tra 150 e 400 tonnellate 7 000 syli

c ) Di stazza lorda compresa tra 400 e 700 tonnellate 10 000 syli

d ) Di stazza lorda compresa tra 700 e 900 tonnellate 12 000 syli

e ) Di stazza lorda compresa tra 900 e 1 200 tonnellate 15 000 syli

III . VISITA DI PARTENZA

a ) Per tutte le navi munite d ' un certificato di classificazione 300 syli

b ) 50 cauri di sovrattassa per tonnellata di stazza lorda per tutte le navi non munite di certificato di classificazione .

IV . VISITA TECNICA MARITTIMA ECCEZIONALE

A . Imbarcazioni che praticano la pesca artigianale

a ) A remi o a vela ( Kourou , Yooli , Gbankù ) , lunghe da 2,5 a 5 m 100 syli

b ) A motore o a vela , lunghe da 5 a 9 m 200 syli

c ) A motore o a vela , lunghe da 9 a 12 m 250 syli

d ) A motore o a vela , di lunghezza pari o superiore a 12 m 30 syli

B . Imbarcazioni che effettuano il trasporto di passeggeri

a ) Di stazza lorda compresa tra 3 e 5 tonnellate 500 syli

b ) Di stazza lorda compresa tra 5 e 7 tonnellate 750 syli

c ) di stazza lorda compresa tra 7 e 10 tonnellate 1 000 syli

d ) Di stazza lorda compresa tra 10 e 13 tonnellate 2 000 syli

C . Motoscafi da diporto

a ) Pneumatici 1 000 syli

b ) In poliesteri , fibre o alluminio , ecc . 1 500 syli

D . Navi per la pesca a strascico , navi da cabotaggio , draghe , navi di servitù , ecc .

Pagano 50 cauri per tonnellata di stazza lorda .

Articolo 2

Per ogni tipo di nave , il rilascio del ruolo dell ' equipaggio dà diritto alla riscossione di 1 000 syli .

Articolo 3

La direzione della marina mercantile e i suoi uffici regionali sono incaricati , ciascuno per quanto lo concerne , dell ' applicazione del presente decreto che abroga ogni disposizione anteriore contraria .

Articolo 4

Il presente decreto , che prende effetto il 1° luglio 1980 , è registrato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica .

Conakry , 15 settembre 1980

AHMED SEKOU TOURE

Per copia conforme

Bruxelles , 19 novembre 1982

L ' Ambasciatore della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea

DAOUDA KOUROUMA

REPUBBLICA POPOLARE RIVOLUZIONARIA DI GUINEA * N . 178/PRG/81 *

Lavoro - Giustizia - Solidarietà * *

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA * *

Segretariato generale del governo * DECRETO *

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ,

vista la legge costituzionale n . 4/AN del 10 novembre 1958 , promulgata con ordinanza n . 15 del 12 novembre 1958 ,

vista la legge n . 001/AL/75 del 7 gennaio , relativa all ' elezione del presidente della Repubblica ,

visto il decreto n . 215/PRG del 1° guigno 1979 , relativo alla nomina dei membri del gabinetto del presidente della Repubblica ,

visto il decreto n . 441/PRG del 15 settembre 1980 che fissa le tasse relative alla visita di sicurezza delle navi e imbarcazioni ,

DECRETA :

CAPITOLO I

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE DI UFFICI MARITTIMI REGIONALI

Articolo 1

Al di fuori della zona speciale di Conakry , le somme riscosse dai capi degli uffici marittimi regionali o dagli ispettori della marina mercantile in missione nelle regioni , per le varie visite previste dal decreto n . 441/PRG del 15 settembre 1980 , sono così ripartite :

1 . il 30 % è versato al bilancio regionale ;

2 . il 70 % è versato al bilancio nazionale .

Articolo 2

Al livello delle regioni amministrative i prodotti e gli strumenti di pesca oggetto di confisca sono venduti senza indugio all ' asta pubblica , previa autorizzazione del governatore della regione , da una commissione così composta :

1 . Presidente : Segretario generale della regione incaricato delle finanze e del piano o suo rappresentante ;

2 . Vicepresidente : Comandante del distretto interessato ;

membri

3 . Un delegato del comitato direttivo ;

4 . Un delegato del PRL della località ;

5 . Il capo dell ' Ufficio marittimo regionale .

Articolo 3

Le somme risultanti dall ' applicazione dell ' articolo 2 del presente decreto sono così ripartite :

1 . Il 40 % è versato al bilancio regionale .

2 . Il 60 % è versato al bilancio nazionale .

Articolo 4

Nelle 48 ore che seguono la vendita , la Commissione deve redigere un processo verbale particolareggiato che è trasmesso alla direzione generale della marina mercantile .

CAPITOLO II

DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE PROFESSIONALI , PERMESSI DI NAVIGAZIONE E CERTIFICATO DI SICUREZZA

Articolo 5

I diritti per il rilascio di carte professionali , permessi di navigazione e certificati di sicurezza sono così fissati :

Personale navigante

Carta B 500 syli

Libretto professionale o fascicolo 750 syli

Pesca industriale

Permesso di navigazione 1 500 syli

Navi da diporto

Patente 750 syli

Libretto di circolazione 500 syli

Imbarcazioni a vela o a motore

Permesso di navigazione 500 syli

Certificato di sicurezza

Certificato di sicurezza per le navi passeggeri 2 000 syli

Certificato di sicurezza per il materiale d ' armamento ( navi da carico ) 1 500 syli

Certificato di sicurezza radiotelegrafico 1 500 syli

Certificato di navigabilità 1 500 syli

Certificato di franco bordo 1 500 syli

Certificato provvisorio di navigazione 3 000 syli

Articolo 6

I commissari generali della rivoluzione , i governatori di regione , i tesorieri regionali e il direttore generale della marina mercantile sono incaricati , ciascuno per quanto lo concerne , dell ' applicazione del presente decreto che prende effetto il 1° aprile 1981 .

Articolo 7

Il presente decreto è registrato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica .

Conakry , 4 aprile 1981

AHMED SEKOU TOURE

Per copia conforme

Bruxelles , 19 novembre 1982

L ' Ambasciatore della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea

DAOUDA KOUROUMA

ALLEGATO II

Modello di formulario previsto dall ' articolo 7 dell ' accordo

DICHIARAZIONE SULLE CATTURE

( Accordo sulla pesca CEE-Guinea )

* * Mese :

* * Anno :

Nome della nave : ... * Metodo di pesca ... * Potenza del motore ... *

Nazionalità : ... * Porto di sbarco : ... * Stazza lorda ( t ) : ... *

Armatore : ... * Agente marittimo : ... * Numero della licenza : ... *

Data * ZONA DI PESCA * Longitudine * Latitudine * Ore di pesca effettuate * SPECIE CATTURATE ( in kg ) * * * * Altre specie * Totali * Osservazioni *

1 * * * * * * * * * *

2 * * * * * * * * * *

3 * * * * * * * * * *

4 * * * * * * * * * *

5 * * * * * * * * * *

6 * * * * * * * * * *

7 * * * * * * * * * *

8 * * * * * * * * * *

9 * * * * * * * * * *

10 * * * * * * * * * *

11 * * * * * * * * * *

12 * * * * * * * * * *

13 * * * * * * * * * *

14 * * * * * * * * * *

15 * * * * * * * * * *

16 * * * * * * * * * *

17 * * * * * * * * * *

18 * * * * * * * * * *

19 * * * * * * * * * *

20 * * * * * * * * * *

21 * * * * * * * * * *

22 * * * * * * * * * *

23 * * * * * * * * * *

24 * * * * * * * * * *

25 * * * * * * * * * *

26 * * * * * * * * * *

27 * * * * * * * * * *

28 * * * * * * * * * *

29 * * * * * * * * * *

30 * * * * * * * * * *

31 * * * * * * * * * *

Totali * * * * * * * * * *

PROTOCOLLO

che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria contemplati nell ' accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea

Articolo 1

I diritti di pesca di cui all ' articolo 2 dell ' accordo sono :

1 . per le navi per la pesca a strascico e per la pesca dei gamberetti una media annua di 3 000 tsl , senza però superare 25 licenze simultanee ;

2 . 25 tonniere oceaniche congelatrici ( categoria di 900 tsl in media ) ;

3 . 25 tonniere a canne non congelatrici ( categoria di 130 tsl in media ) .

Articolo 2

La compensazione finanziaria di cui all ' articolo 8 dell ' accordo è fissata per il periodo di validità dello stesso a 2 100 000 ECU , mobilizzata a concorrenza del terzo dell ' importo per ciascuno degli anni di validità dell ' accordo .

Articolo 3

I diritti di pesca di cui all ' articolo 1 , punto 1 , possono essere aumentati , su richiesta della Comunità , fino a 5 000 tsl .

In tal caso , la compensazione finanziaria di cui all ' articolo 2 viene aumentata in proporzione , tenendo conto del periodo che resta da coprire .

Articolo 4

1 . La destinazione della compensazione è di competenza esclusiva del governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea .

2 . I fondi di compensazione saranno versati in un conto aperto presso un organismo finanziario o a qualsiasi altro destinatario , designati dal governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea .

Articolo 5

La Comunità parteciperà inoltre al finanziamento di un programma scientifico guineano destinato a migliorare la conoscenza delle risorse alieutiche della zona di pesca della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea , entro il limite di 200 000 ECU per la durata di validità iniziale dell ' accordo .

Articolo 6

La mancata esecuzione degli impegni contemplati dal presente protocollo potrà determinare la sospensione dell ' accordo di pesca .

Scambio di lettere

Lettera n . 1

Il Presidente della delegazione

della Repubblica popolare

rivoluzionaria di Guinea

al Presidente della delegazione

della Comunità

Signor Presidente ,

In riferimento all ' accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea firmato in data odierna , mi pregio ricordarLe che l ' approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell ' ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall ' accordo contribuiscano alla formazione professionale pratica di cittadini guineani , alle condizioni e nei limiti seguenti :

1 . Ogni nave per la pesca a strascico che superi 200 tsl dovrà imbarcare marinai guineani a concorrenza del 25 % del suo equipaggio , compreso un membro incaricato della sorveglianza delle attività di pesca .

2 . Ogni nave per la pesca a strascico che non superi 200 tsl dovrà imbarcare almeno un marinaio guineano .

3 . Per la flotta di tonniere oceaniche , saranno imbarcati in permanenza due marinai guineani .

Per la flotta di tonniere non congelatrici , saranno imbarcati otto marinai per la durata della campagna di pesca al tonno nelle acque della Guinea , senza superare il numero di un marinaio per nave .

Questi impegni possono essere sostituiti da un importo forfettario annuo equivalente ai salari di questi marinai ; detto importo sarà utilizzato per la formazione di marinai guineani .

Il salario e le altre retribuzioni dei marinai sono a carico dell ' armatore .

Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame dalla commissione mista di cui all ' articolo 10 dell ' accordo .

Le sarei grato di accusare ricevuta della presente lettera .

Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima .

Lettera n . 2

Il Presidente della delegazione

della Comunità

al Presidente della delegazione

della Repubblica popolare

rivoluzionaria di Guinea

Signor Presidente ,

Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta :

« In riferimento all ' accordo tra il governo della Repubblica popolare rivoluzionaria di Guinea e la Comunità economica europea firmato in data odierna , mi pregio ricordarLe che l ' approvazione da parte del mio governo della firma di detto accordo è stata decisa nell ' ipotesi che gli armatori che beneficeranno delle licenze di pesca contemplate dall ' accordo contribuiscano alla formazione professionale pratica di cittadini guineani , alle condizioni e nei limiti seguenti :

1 . Ogni nave per la pesca a strascico che superi 200 tsl dovrà imbarcare marinai guineani a concorrenza del 25 % del suo equipaggio , compreso un membro incaricato della sorveglianza delle attività di pesca .

2 . Ogni nave per la pesca a strascico che non superi 200 tsl dovrà imbarcare almeno un marinaio guineano .

3 . Per la flotta di tonniere oceaniche , saranno imbarcati in permanenza due marinai guineani .

Per la flotta di tonniere non congelatrici , saranno imbarcati otto marinai per la durata della campagna di pesca al tonno nelle acque della Guinea , senza superare il numero di un marinaio per nave .

Questi impegni possono essere sostituiti da un importo forfettario annuo equivalente ai salari di questi marinai ; detto importo sarà utilizzato per la formazione di marinai guineani .

Il salario e le altre retribuzioni dei marinai sono a carico dell ' armatore .

Il mio governo auspica che il contributo degli armatori alla formazione professionale dei cittadini guineani sia preso in esame dalla commissione mista di cui all ' articolo 10 dell ' accordo .

Le sarei grato di accusare ricevuta della presente lettera .

Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima . »

Mi pregio informarLa che la Comunità provvederà a pubblicare la lettera onde portarne il contenuto a conoscenza degli armatori interessati e si dichiara d ' accordo circa l ' esame delle condizioni del contributo degli armatori alla formazione professionale da parte della commissione mista .

Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima .

Lettera

del Presidente della delegazione

della Repubblica popolare

rivoluzionaria di Guinea

al Presidente della delegazione

della Comunità europea

Signor Presidente ,

con riferimento all ' accordo firmato in data odierna , riguardante l ' esercizio della pesca al largo delle coste della Guinea da parte di navi della Comunità europea , in particolare al punto II . 1 dell ' allegato I di detto accordo , mi pregio informarLa che il mio governo ha designato la Società nazionale SOGUIECHE quale agente delle navi della Comunità che esercitano la pesca nella Guinea nel quadro dell ' accordo concluso .

La SOGUIPECHE , di cui viene qui di seguito fornito l ' indirizzo completo per gli armatori della Comunità , disponendo di un ' esperienza professionale che copre le principali attività di pesca marittima , è in grado di garantire alle navi della Comunità tutti i servizi di cui avranno bisogno per le loro attività nelle acque della Guinea ( assistenza in porto e in mare , movimenti dei marinai , vettovagliamento delle navi nei limiti delle disponibilità di mercato , ecc . ) .

Soprattutto , essa è in grado di agevolare i pagamenti derivanti dall ' attività delle navi della Comunità nella acque della Guinea ( salari dei marinai guineani a bordo , canoni vari ) .

Gli armatori della Comunità potranno ottenere informazioni più dettagliate sulle condizioni delle prestazioni all ' in dirizzo seguente :

SOGUIPECHE

Boîte postale 1203 - Conakry

Rùpublique populaire rùvolutionnaire del Guinùe

Telex : 775 SGP-2153 Pechel

Telefono : 44 29 88 , 44 29 90

Voglia gradire , Signor Presidente , i sensi della mia profonda stima .

p . il Presidente della delegazione della Guinea

l ' Ambasciatore della Guinea presso le Comunità europee

DAOUDA KOUROUMA