31986R0765

Regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione del 14 marzo 1986 relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 15/03/1986 pag. 0011 - 0016


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REGOLAMENTO (CEE) N. 765/86 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1986

relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 505/86 (4),

considerando che il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/85 (6), dispone all'articolo 6 che possono essere decise condizioni particolari al momento della messa in vendita per l'esportazione, per tener conto delle esigenze di tali vendite e per garantire che il prodotto non abbia una destinazione diversa da quella prevista;

considerando che i quantitativi di burro delle attuali scorte pubbliche sono tali da indurre ad approfittare al massimo delle possibilità di smercio esistenti sul mercato di taluni paesi terzi, senza tuttavia perturbare il mercato mondiale; che è opportuno utilizzare il burro in giacenza da almeno diciotto mesi;

considerando che, per ampliare la gamma delle possibilità di vendita su determinati mercati internazionali, è necessario disporre che detto burro possa essere esportato tanto tal quale, quanto previa trasformazione;

considerando che è opportuno offrire agli operatori il burro delle scorte pubbliche ad un prezzo ridotto; che si devono adottare alcune misure intese ad evitare che il burro venduto nel quadro del presente regolamento possa essere messo in libera circolazione nella Comunità;

considerando che gli operatori possono acquistare tale burro in tutta la Comunità; che si devono, di conseguenza, adattare gli importi compensativi monetari in funzione del livello dei prezzi di vendita del burro d'intervento;

considerando che, per garantire che il burro non sia sviato dalla destinazione stabilita, si rende necessario un regime di controllo dall'uscita del burro dall'ammasso fino al suo arrivo a destinazione nel paese terzo interessato; che, per esigenze di chiarezza, è utile rammentare che devono essere applicate le disposizioni di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 683/86 (8); che è inoltre necessario stabilire condizioni supplementari, tenuto conto del carattere specifico dell'operazione;

considerando che si devono tener presenti gli obblighi derivanti dall'accordo internazionale relativo al settore del latte ed in particolare gli obblighi di cui alla decisione sui grassi del latte, adottata il 31 maggio 1985 dal comitato del protocollo, relativi ai quantitativi minimi, ai prezzi, ai paesi destinatari ed ai termini di consegna del burro e del butteroil esportati ad un prezzo inferiore a quello minimo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Alle condizioni di cui al presente regolamento, si procede alla vendita di burro acquistato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, in giacenza da almeno diciotto mesi il giorno dello svincolo dall'ammasso.

2. Il burro venduto in virtù del presente regolamento è esportato, tal quale oppure previa trasformazione, esclusivamente verso una delle destinazioni indicate nell'allegato.

Articolo 2

1. Il burro è venduto franco deposito frigorifero, conformemente alla procedura di gara permanente, garantita da ognuno degli organismi d'intervento per i relativi quantitativi di burro detenuto.

2. L'organismo d'intervento pubblica un bando di gara, indicando in particolare:

a) i quantitativi di burro messi in vendita, precisando, eventualmente, i quantitativi di burro aventi un tenore di grassi inferiore all'82 %, in essi compresi;

b) il termine e il luogo per la presentazione delle offerte.

3. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno otto giorni prima della scadenza del primo termine fissato per la presentazione delle offerte. L'organismo d'intervento può provvedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 3

1. Nel periodo di validità della gara permanente, l'organismo d'intervento effettua gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per ognuna delle gare particolari scade il secondo martedì di ogni mese, alle ore 12. Se tale martedì è un giorno festivo, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo, alle ore 12.

Tuttavia, il termine per la presentazione delle offerte scade martedì 24 marzo 1986, alle ore 12.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento aggiorna e tiene a disposizione degli interessati che lo richiedano l'elenco dei depositi frigoriferi in cui è magazzinato il burro oggetto della gara, con i quantitativi corrispondenti. L'organismo d'intervento effettua inoltre regolarmente, secondo le modalità indicate nel bando di gara di cui all'articolo 2, la pubblicazione di detto elenco aggiornato.

2. L'organismo d'intervento adotta le misure necessarie per consentire agli interessati di analizzare, a loro spese, prima dell'offerta, campioni del burro messo in vendita.

Articolo 5

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, contro ricevuta, oppure inviandola all'organismo d'intervento per raccomandata. Gli organismi d'intervento possono autorizzare l'impiego di telescritti.

2. Nell'offerta devono essere indicati:

a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

b) il quantitativo totale richiesto,

c) la prevista destinazione del burro, precisando i quantitativi che saranno esportati tal quali oppure previa trasformazione,

d) il prezzo offerto per tonnellata di burro, tenuto conto delle tasse interne, franco deposito frigorifero, espresso nella moneta dello stato membro in cui avviene la gara,

e) i depositi frigoriferi in cui è magazzinato il burro,

f) i quantitativi richiesti negli altri stati membri.

3. L'offerta è valida soltanto se:

a) riguarda un quantitativo minimo di 10 000 t, tenuto conto dei quantitativi richiesti negli altri stati membri;

b) è accompagnata dall'impegno scritto del concorrente ad esportare, tal quale o previa trasformazione, il burro attribuitogli verso la destinazione indicata nell'offerta, entro il termine di cui all'articolo 15;

c) è fornita la prova che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il concorrente ha costituito la cauzione di gara di cui all'articolo 6, per la gara particolare di cui trattasi.

4. L'offerta non può più essere ritirata dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per la presentazione delle offerte relative alla gara particolare di cui trattasi.

Articolo 6

1. Nel quadro del presente regolamento, il mantenimento dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la fissazione anticipata dell'importo della restituzione ed eventualmente dell'importo compensativo monetario di cui all'articolo 9, paragrafo 2, il prelievo del burro ed il pagamento del prezzo entro il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, costituiscono esigenze principali, la cui esecuzione è garantita con la costituzione di una cauzione di gara di 25 ECU per tonnellata.

In caso di inadempienza delle obbligazioni di cui sopra, la cauzione di gara è totalmente incamerata.

2. La cauzione di gara è costituita nello stato membro in cui è presentata l'offerta.

Articolo 7

1. Tenuto conto delle offerte pervenute per ogni gara particolare e conformemente alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, è fissato:

- il quantitativo minimo per ciascuna vendita da effettuarsi a destinazione di un solo paese terzo,

- un prezzo minimo di vendita.

Si può decidere di non dar seguito alla gara, in particolare:

- se l'insieme delle offerte ricevute:

- non permette di raggiungere il quantitativo minimo di cui al comma precedente,

- non riguarda depositi situati in almeno tre stati membri;

- se una percentuale minima del quantitativo totale richiesto non concerne burro avente un tenore di grassi inferiore all'82 %. 2. Contemporaneamente ai prezzi minimi di vendita e conformemente alla stessa procedura, è fissato l'importo delle cauzioni destinate a garantire l'esecuzione delle esigenze principali relative all'esportazione del burro entro il termine di cui all'articolo 15 tal quale o previa trasformazione ed il suo arrivo nel paese di destinazione, indicato nell'offerta.

In caso di inadempimento degli obblighi concernenti il termine di cui all'articolo 15, l'esportazione del burro e l'arrivo nel paese di destinazione, la cauzione di destinazione di cui al primo comma è totalmente incamerata.

L'importo della cauzione è pari al prezzo d'intervento del burro, valido il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, maggiorato di 10 ECU per tonnellata.

3. La conversione in moneta nazionale del prezzo minimo di cui al paragrafo 1 e del prezzo che gli aggiudicatari dovranno pagare è effettuata applicando il tasso rappresentativo valido il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte della gara particolare.

Articolo 8

1. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare, tenuto conto eventualmente della destinazione.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, aggiudicatario è colui che offre il maggior prezzo rispetto al prezzo minimo per la destinazione del burro indicata nell'offerta.

3. Se, prendendo in considerazione varie offerte che indichino gli stessi prezzi per lo stesso deposito e per lo stesso paese destinatario del burro o che comportino la stessa differenza rispetto al prezzo minimo considerato, si supera il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in questione.

4. Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.

Articolo 9

1. Ogni concorrente è immediatamente informato dall'organismo d'intervento dell'esito della sua partecipazione alla gara particolare.

2. Entro dieci giorni lavorativi dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario presenta una domanda di fissazione anticipata dell'importo della restituzione ed eventualmente dell'importo compensativo monetario. Nella domanda e nel titolo d'esportazione va apposta, nella casella 12, la dicitura « Esportazione nel quadro del regolamento (CEE) n. 765/86 ».

3. In deroga all'articolo 9, prima frase, del regolamento (CEE) n. 2729/81 della Commissione (1), il titolo d'esportazione, comprendente la fissazione anticipata della restituzione, resta valido per tutta la durata delle consegne da effettuare nel quadro del presente regolamento.

4. Gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento saranno fissati in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio (2), applicando il coefficiente indicato nell'allegato I, parte 5a, del regolamento (CEE) n. 3598/85 (3) della Commissione che fissa gli importi compensativi monetari.

5. Prima di prelevare il burro, l'aggiudicatario costituisce presso l'organismo d'intervento, per ogni quantitativo prelevato, la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76.

6. L'organismo d'intervento rilascia un buono di prelievo, in cui sono riportati i seguenti dati:

a) quantitativo per il quale la cauzione è stata costituita;

b) deposito frigorifero in cui il quantitativo è magazzinato.

Articolo 10

1. L'aggiudicatario effettua prima del 1o dicembre 1986 il prelievo del burro che gli è stato venduto.

Il prelievo del burro può avvenire per quantitativi parziali, non inferiori a 15 t.

Salvo casi di forza maggiore, se il prelievo del burro non avviene entro il termine di cui al primo comma, le spese di magazzinaggio del burro sono a carico dell'aggiudicatario, a decorrere dal primo giorno successivo al giorno di scadenza del termine.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo d'intervento, entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno del prelievo e per ogni quantitativo prelevato, il prezzo indicato nell'offerta.

La cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è immediatamente svincolata per i quantitativi per i quali il prezzo è stato pagato entro il termine previsto.

Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha effettuato il versamento di cui al primo comma entro il termine fissato, oltre a subire la perdita della cauzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, vedrà annullata la vendita dei rimanenti quantitativi.

Articolo 11

1. Il burro destinato all'esportazione tal quale è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti, in lettere ben visibili e leggibili, almeno una delle seguenti diciture:

- Smoer bestemt til udfoersel i henhold til forordning (EOEF) nr. 765/86,

- Butter zur Ausfuhr - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,

- Voýtyro poy proorízetai na exachtheí vásei toy kanonismoý (EOK) arith. 765/86,

- Butter for export under Regulation (EEC) No 765/86,

- Mantequilla destinada a la exportación con arreglo al Reglamento (CEE) no 765/86,

- Beurre destiné à être exporté au titre du règlement (CEE) no 765/86,

- Burro destinato ad essere esportato nel quadro del regolamento (CEE) n. 765/86,

- Boter voor uitvoer in het kader van Verordening (EEG) nr. 765/86,

- Manteiga destinada à exportação em conformidade com o Regulamento (CEE) nº 765/86.

2. Il burro di cui al paragrafo 1 può essere esportato nel suo imballaggio d'origine oppure previo condizionamento in un altro imballaggio.

3. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione d'esportazione del burro di cui al presente articolo deve avvenire prima del 1o dicembre 1986 nello stato membro in cui il burro è stato svincolato dall'ammasso.

Articolo 12

1. Il burro venduto conformemente al presente regolamento può essere esportato previa trasformazione.

2. In tal caso nell'offerta:

- si deve precisare il quantitativo di burro venduto che sarà trasformato,

- ci si deve impegnare ad indicare alle autorità competenti, prima del prelievo del burro, le imprese nelle quali avverrà la trasformazione, registrate a tal fine dallo stato membro nel cui territorio avrà luogo la trasformazione.

3. Il burro è consegnato dall'organismo d'intervento in imballaggi recanti almeno una delle seguenti diciture, in lettere ben visibili e leggibili:

- Smoer til forarbejdning - forordning (EOEF) nr. 765/86,

- zur Verarbeitung bestimmte Butter - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,

- Voýtyro poy proorízetai gia metapoíisi - kanonismós (EOK) arith. 765/86,

- Butter for processing - Regulation (EEC) No 765/86,

- Mantequilla destinada a la transformación - Reglamento (CEE) no 765/86,

- Beurre destiné à la transformation - règlement (CEE) no 765/86,

- Burro destinato alla trasformazione - regolamento (CEE) n. 765/86,

- Boter voor verwerking - Verordening (EEG) nr. 765/86,

- Manteiga destinada à transformação - Regulamento (CEE) nº 765/86.

4. Tutto il quantitativo di burro di cui al paragrafo 2, primo trattino, è trasformato nelle imprese di cui al paragrafo 2 in un prodotto avente tenore, in peso, di grassi lattici superiore al 99,5 %.

5. Al prodotto così ottenuto è aggiunto un rivelatore, a meno che ciò non sia esplicitamente vietato dal paese importatore. Gli stati membri possono scegliere il rivelatore tra quelli normalmente utilizzati in commercio e comunicano alla Commissione il rivelatore utilizzato ed il quantitativo addizionato al prodotto.

6. L'operazione di cui al paragrafo 5 è effettuata nello stesso stabilimento in cui avviene quella di cui al paragrafo 4.

7. L'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione d'esportazione del burro trasformato conformemente al presente articolo deve avvenire prima del 1o dicembre 1986 nello stato membro in cui il burro è stato trasformato.

8. Dal momento del prelievo del burro fino al momento dell'esportazione del prodotto finito, il burro di cui all'articolo 11 ed il prodotto trasformato conformemente ai paragrafi 4 e 5 sono posti sotto controllo doganale o sottoposti ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

Articolo 13

La competente autorità dello stato membro sul territorio del quale sono effettuate le operazioni di trasformazione di cui all'articolo 12, provvede al controllo di dette operazioni.

Le spese di controllo sono a carico dell'operatore interessato.

Articolo 14

Al momento dell'accettazione da parte dei servizi doganali della dichiarazione di esportazione, effettuata nel quadro del presente regolamento, sono richiesti i titoli d'esportazione comprendenti la fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 15

Il termine di consegna verso il paese di destinazione scade al più tardi il 30 novembre 1986.

Articolo 16

1. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è incamerata proporzionalmente ai quantitativi per i quali non è stata fornita la prova di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1687/76 entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione.

Tuttavia se sono fornite le prove nei 18 mesi successivi al termine di cui sopra, è rimborsato l'85 % dell'importo della cauzione.

2. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1687/76 si applicano dal giorno del prelievo, salvo disposizioni contrarie al presente regolamento.

Le diciture specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo sono quelle riportate nell'allegato, parte I, punto 21 e parte II, punto 37 del regolamento (CEE) n. 1687/76. Articolo 17

1. Nella parte I dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, intitolata « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali », è aggiunto il seguente punto, con relativa nota:

« 21. Regolmento (CEE) n. 765/86 della Commissione, del 14 marzo 1986, relativo alle modalità di vendita, del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni (21)

(21) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11 ».

2. Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1687/76, intitolata « Altri prodotti: prodotti destinati all'utilizzazione e/o alla destinazione diversa da quella indicata sub I », è aggiunto il seguente punto, con relativa nota:

« 37. Regolamento (CEE) n. 765/86 della Commissione, del 14 marzo 1986, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d'intervento, per l'esportazione verso determinate destinazioni (37)

a) per la spedizione del burro destinato alla trasformazione:

- casella 104:

- til forarbejdning og senere eksport - forordning (EOEF) nr. 765/86,

- zur Verarbeitung und spaeteren Ausfuhr bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,

- proorizómeno gia metapoíisi kai gia metépeita exagogí - kanonismós (EOK) arith. 765/86,

- intended for processing and, subsequently, export - Regulation (EEC) No 765/86,

- destinada a la transformación y exportación posterior - Reglamento (CEE) no 765/86

- destiné à la transformation et à l'exportation - règlement (CEE) no 765/86,

- destinato alla trasformazione e alla successiva esportazione - regolamento (CEE) n. 765/86,

- bestemd om te worden verwerkt en vervolgens te worden uitgevoerd - Verordening (EEG) nr. 765/86,

- destinada à transformação e à exportação posterior - Regulamento (CEE) nº 765/86;

- casella 106:

termine ultimo per il prelievo del burro;

b) per l'esportazione del prodotto finito:

- casella 104:

- til eksport - forordning (EOEF) nr. 765/86,

- zur Ausfuhr bestimmt - Verordnung (EWG) Nr. 765/86,

- proorizómeno gia exagogí - kanonismós (EOK) arith. 765/86,

- intended for export - Regulation (EEC) No 765/86,

- destinada a la exportación - Reglamento (CEE) no 765/86,

- destiné à l'exportation - règlement (CEE) no 765/86,

- destinato all'esportazione - regolamento (CEE) n. 765/86,

- bestemd voor uitvoer - Verordening (EEG) nr. 765/86,

- destinado à exportação - Regulamento (CEE) nº 765/86;

- casella 106:

- termine ultimo per il prelievo del burro,

- peso del burro utilizzato per la fabbricazione del quantitativo di prodotto finito indicato nella casella 103.

(37) GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11 ».

Articolo 18

Gli stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i quantitativi di burro oggetto di:

- contratto di vendita,

- prelievo,

- trasformazione,

in virtù del presente regolamento.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(4) GU n. L 51 del 28. 2. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(6) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.

(7) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.

(8) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 10.

(1) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(3) GU n. L 349 del 27. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Destinazioni

Zona C 2 (1)

India

Pakistan.

(1) Definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.