31982D0341

82/341/CEE: Decisione della Commissione, del 7 maggio 1982, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento primaverile che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 03/06/1982 pag. 0032 - 0032


*****

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 1982

che autorizza la Repubblica federale di Germania ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento primaverile che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(82/341/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/561/CEE (2), in particolare l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che in Germania la produzione di sementi di frumento primaverile che soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE è stata deficitaria nel 1981 e non permette quindi di sopperire all'approvvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare in maniera soddisfacente al fabbisogno con sementi, provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica federale di Germania, per un periodo che scade il 30 aprile 1982, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie sopra menzionata della categoria « sementi certificate », appartenenti a varietà che non figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri, ovvero della categoria « sementi commerciali »;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che sono in grado di rifornire la Repubblica federale di Germania con sementi che non soddisfano ai requisiti della suddetta direttiva ad ammetterne la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Repubblica federale di Germania;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad ammettere, per un periodo che scade il 30 aprile 1982, la commercializzazione nel proprio territorio di un massimo di 6 500 tonnellate di sementi di frumento primaverile (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) della categoria « sementi certificate », appartenenti a varietà che non figurano nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole né nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri, ovvero della categoria « sementi commerciali ». L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione « destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere nel loro territorio, alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione di un massimo di 6 500 tonnellate di sementi di frumento primaverile, purché esse siano destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania. L'etichetta ufficiale deve recare l'indicazione: « destinate esclusivamente alla Repubblica federale di Germania ».

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 agosto 1982, i quantitativi di sementi commercializzati nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(2) GU n. L 203 del 23. 7. 1981, pag. 52.