41998D0035

Acquis di Schengen - Decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE (SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev.)

Gazzetta ufficiale n. L 239 del 22/09/2000 pag. 0202 - 0202


DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

del 16 settembre 1998

riguardante la trasmissione del Manuale comune agli Stati candidati all'adesione all'UE

(SCH/Com-ex (98) 35, 2a rev.)

IL COMITATO ESECUTIVO,

visto l'articolo 132 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen,

considerando che l'acquis di Schengen sarà integrato nel quadro dell'Unione europea in conformità del Protocollo ad esso relativo allegato al Trattato di Amsterdam,

tenendo conto del fatto che ai sensi dell'articolo 8 di tale Protocollo l'acquis di Schengen è considerato un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione e che questi devono essere adeguatamente preparati a tal fine,

visto che in particolare il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne costituisce una parte importante dell'acquis di Schengen che deve essere comunicata fin d'ora agli Stati con i quali sono in corso concrete trattative di adesione affinché possano prepararsi all'adozione di tale acquis,

considerando che per consentire tale presa di conoscenza è necessario che siano trasmessi agli Stati con i quali sono in corso concrete trattative di adesione il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne, tranne determinati allegati, nonché altri documenti, anche qualora abbiano carattere riservato,

tenendo conto del fatto che può essere necessario trasmettere anche decisioni e dichiarazioni pubbliche del Comitato esecutivo,

DECIDE:

1. La presidenza di turno può trasmettere il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne, tranne gli allegati 6b, 6c e 14b, agli Stati con i quali sono in corso concrete trattative di adesione all'Unione europea.

2. Il Gruppo centrale è autorizzato a decidere caso per caso se trasmettere altri documenti riservati agli Stati con i quali sono in corso concrete trattative di adesione all'Unione europea.

3. Nel trasmettere il documento in conformità dei precedenti punti 1 e 2 se ne deve ricordare il carattere riservato. Lo Stato che riceverà il Manuale comune sui controlli alle frontiere esterne o un altro documento considerato riservato deve impegnarsi a trattarlo come tale.

4. La presidenza di turno può inoltre trasmettere per uso interno a Stati e ad altri organi che ne abbiano manifestato un legittimo interesse, decisioni e dichiarazioni pubbliche del Comitato esecutivo, nonché altri documenti considerati non riservati.

Königswinter, 16 settembre 1998.

Il Presidente

M. Kanther