31982D0364

82/364/CEE: Decisione della Commissione, del 17 maggio 1982, concernente la concessione da parte della Francia di sovvenzioni in conto interessi per crediti destinati al finanziamento di esportazioni francesi in Grecia dopo l'adesione di detto paese alla Comunità economica europea (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 10/06/1982 pag. 0044 - 0047


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1982

concernente la concessione da parte della Francia di sovvenzioni in conto interessi per crediti destinati al finanziamento di esportazioni francesi in Grecia dopo l'adesione di detto paese alla Comunità economica europea

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/364/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato, conformemente a detto articolo, le parti interessate a presentare le proprie osservazioni,

I

considerando che il 1o gennaio 1981 la Grecia è diventata membro della Comunità economica europea e che a partire da tale data le regole del trattato in materia di aiuti sono applicabili in questo paese; che dette regole si applicano anche ai rapporti commerciali fra i Nove e la Grecia; che sino al 31 dicembre 1980 gli Stati membri della Comunità potevano applicare alle loro esportazioni di beni strumentali verso la Grecia le condizioni di credito previste a livello internazionale nell'« accordo sulle linee direttive nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano del sostegno pubblico » (« Consensus »), al quale la Comunità economica europea ha aderito con decisione del Consiglio del 4 aprile 1978; che detta decisione si basa sull'articolo 113 del trattato e concerne crediti destinati al finanziamento delle esportazioni verso paesi terzi;

considerando che le condizioni ed i tassi di interesse previsti nel consensus variano in base al PNL pro capite dei paesi destinatari, che a tal fine sono suddivisi in tre categorie: paesi ricchi, paesi intermedi e paesi poveri;

considerando che aderendo alla Comunità economica europea, che partecipa al consensus in quanto tale, la Grecia ha modificato automaticamente il proprio status, passando dalla categoria di paese intermedio a quella di paese ricco, per la quale vigono tassi di interesse lievemente più elevati; che per questo motivo, tutti i partecipanti al consensus erano tenuti a notificare all'OCSE, che svolge la funzione di segretariato, gli impegni anteriori da essi sottoscritti relativamente alle condizioni dei crediti all'esportazione per le vendite di beni di investimento alla Grecia, i cui contratti erano in corso di negoziazione, ma non ancora conclusi;

considerando che la situazione creatasi in seguito all'adesione della Grecia è stata a varie riprese (1) discussa in seno al gruppo di coordinamento delle politiche di assicurazione-crediti, di garanzie di credito e di crediti finanziari (gruppo « assicurazione-crediti all'esportazione ») del Consiglio che è esclusivamente competente nel settore dei crediti all'esportazione verso paesi non membri (2); che nella riunione del gruppo del 13 marzo 1980, i rappresentanti della Commissione hanno precisato che l'articolo 92 del trattato si sarebbe applicato, nelle relazioni con la Grecia, dal 1o gennaio 1981; che non vi sarebbero problemi per quanto riguarda le operazioni concluse ed effettuate prima di tale data; che, in ordine agli impegni anteriori consistenti in offerte effettuate nell'ambito della negoziazione di contratti non ancora conclusi alla data dell'adesione, la Commissione potrebbe applicare, nella valutazione di siffatti casi, un criterio « di buona fede »;

considerando che nella riunione del gruppo « assicurazione-crediti all'esportazione » dell'11 novembre 1980, è risultato che due Stati membri avevano adottato misure per far sì che non vi fossero impegni che si estendessero al di là della data limite del 31 dicembre 1980, mentre altri Stati membri avevano sottoscritto impegni anteriori che oltrepassavano tale termine; che una soluzione di compromesso, ossia che l'articolo 92 non sarebbe stato applicato formalmente ai contratti stipulati prima del 28 febbraio 1981, era stata prospettata senza che potesse essere adottata, a causa della posizione assunta dalla Francia che considerava troppo breve il periodo stabilito;

considerando che, avendo il gruppo constatato, nella riunione dell'11 dicembre 1980, che continuavano ad esistere le divergenze riscontrate, il rappresentante della Commissione ha dichiarato che i servizi della sua istituzione si riservavano il diritto, in applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato, di esaminare caso per caso gli impegni stipulati posteriormente al 1o gennaio 1981 (3);

considerando che quando, il 23 febbraio 1981, il governo tedesco ha chiesto alla Commissione una deroga per contratti relativi ad una centrale elettrica, invocando il fatto che il governo francese manteneva la propria offerta di tassi di interesse agevolati, la

Commissione ha deciso che tale deroga non poteva essere concessa in considerazione dei principi fondamentali di politica comunitaria in materia; che questa posizione, di cui il governo tedesco (1) nonché tutti gli altri Stati membri (2) sono stati informati, conteneva anche l'avvertenza che la Commissione si sarebbe avvalsa di tutti i poteri conferitile dal trattato per fare rispettare tale posizione;

considerando che alla riunione del gruppo « assicurazione-crediti all'esportazione » del 6 maggio 1981, il delegato tedesco ha segnalato che la Francia continuava ad offrire crediti sovvenzionati non soltanto per i contratti specificati dalla Commissione nella sua presa di posizione, ma anche per altri; che questo fatto venne confermato dal delegato francese;

considerando che il 12 maggio 1981 la Commissione ha di conseguenza deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato (3) nei confronti degli impegni anteriori sottoscritti dalla Francia e da essa notificati al segretariato dell'OCSE per una durata fino al 30 giugno 1981; che tutti gli Stati membri (4) e tutti i terzi membri (5) sono stati invitati, conformemente a detta disposizione, a presentare le loro osservazioni;

II

considerando che nelle osservazioni presentate alla Commissione, il governo francese ha sostenuto che a causa del ritardo della Commissione nel definire una posizione netta, gli Stati membri erano obbligati ad adottare misure per preservare i propri interessi; che, come varie delegazioni avevano sostenuto in seno al gruppo del Consiglio, a creare l'obbligo in materia di assicurazione-crediti era non tanto la conclusione del contratto, quanto la formulazione della promessa; che in ordine al problema degli impegni anteriori non erano state trovate soluzioni pratiche nel corso delle discussioni del gruppo del Consiglio;

considerando che il governo francese ha inoltre sostenuto che, accettando il principio dell'esistenza di impegni anteriori nei confronti della Grecia, la Commissione ammetteva la loro conformità con il trattato; che precisando, nel corso della riunione del gruppo « assicurazione-crediti all'esportazione » dell'11 novembre 1980, che essa avrebbe potuto essere disposta ad accettare la convalida di impegni anteriori verso la Grecia sino al 28 febbraio 1981, onde evitare una serie di difficoltà segnalate dagli Stati membri, la Commissione ha riconosciuto che nel caso della Grecia queste disposizioni transitorie, sotto forma di impegni anteriori, non erano incompatibili con il trattato;

considerando che il governo francese ha ritenuto che una volta ammesso il principio degli impegni anteriori, la definizione della durata della loro validità non era più una questione di principio bensì soltanto di grado, che avrebbe potuto pertanto essere valutata alla luce delle pratiche generalmente seguite dagli Stati membri in materia;

considerando che le autorità francesi avrebbero pertanto rigorosamente osservato i principi generali di diritto vigenti auspicando un allinemento della durata di validità dei loro impegni anteriori sulla durata delle loro promesse di garanzia (6 mesi), che hanno valore di impegno contrattuale nei confronti degli assicurati; che, del resto, sei mesi era il periodo normalmente convenuto da tutti i partecipanti in occasione delle precedenti modifiche del consensus; che un periodo di due mesi, oltre ad essere poco significativo sul piano commerciale, appariva soltanto come un compromesso arbitrario;

considerando che il governo francese ha infine sostenuto che la Commissione non poteva criticare il tentativo di stabilire un congruo periodo transitorio rifiutando nel contempo di disciplinare, in modo conforme ai desiderata degli Stati membri, il problema della parità delle condizioni di concorrenza fra gli esportatori della CEE e quelli dei paesi terzi;

considerando che alcuni Stati membri nelle loro osservazioni hanno sostenuto la posizione della Commissione; che uno di essi ha in particolare insistito sul fatto che la Commissione doveva far rispettare la sua posizione e farla rispettare da tutti gli Stati membri, poiché in caso contrario ne sarebbe conseguita una grave distorsione della concorrenza a livello comunitario;

III

considerando che la Commissione ha iniziato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato nei confronti di 121 impegni anteriori sottoscritti dal governo francese per un periodo dichiarato fino al 30 giugno 1981, e inerenti a crediti a tasso di interesse agevolato per vendite francesi alla Grecia; che, in applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, il governo francese non poteva dare esecuzione a tale aiuto fino a quando la Commissione non si fosse pronunciata in via definitiva e, per quanto consta alla Commissione, esso si è astenuto dal farlo; che la data alla quale gli impegni anteriori scadevano è trascorsa; che ciò nondimeno, nel telescritto dell'11 giugno 1981, il governo francese ha sostenuto di avere il diritto di continuare ad offrire crediti a tassi di interesse agevolati per vendite alla Grecia dopo l'adesione di questo paese; che, inoltre, la concessione di crediti a tasso di interesse agevolato nel commercio fra Stati membri permane un problema importante; che per tale motivo la Commissione giudica che è necessario stabilire, mediante decisione negativa in forza dell'articolo 93, paragrafo 2, l'incompatibilità di tali aiuti con il mercato comune, nonostante sia già decorsa la data dichiarata di scadenza dei 121 impegni anteriori per i quali la procedura è stata avviata;

IV

considerando che da quando la Grecia è diventata paese membro delle Comunità europee, le regole in materia di aiuti del trattato si applicano a questo paese ed alle relazioni fra la Grecia e gli altri Stati membri; che un aiuto statale che consente ad un'impresa di uno Stato membro di offrire un bene ad un prezzo che risulta fissato artificialmente ad un livello inferiore a quello offerto dai concorrenti di altri Stati membri che non beneficiano di aiuti, falsa la concorrenza favorendo determinate imprese o la produzione di determinati beni e altera gli scambi fra gli Stati membri; che esso è pertanto incompatbile con il mercato comune in forza dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato; che un aiuto inteso a ridurre il tasso di interesse di un credito destinato al finanziamento della vendita di un bene prodotto in uno Stato membro ed esportato verso un altro Stato membro costituisce un aiuto all'esportazione;

considerando che, per quanto riguarda gli aiuti all'esportazione applicati nel commercio intracomunitario, la Commissione ha sempre sostenuto il punto di vista secondo il quale essi sono incompatibili con il mercato comune in forza dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e non possono beneficiare di nessuna delle deroghe previste dal paragafo 3 dello stesso articolo; che questa posizione è stata corroborata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riunite 6 ed 11/69 (tasso preferenziale francese di risconto) ed è stata a varie riprese riaffermata dalla Commissione; che, in particolare, quando il Consiglio ha adottato la decisione sul consensus, la Commissione ha fatto inserire nel verbale del Consiglio la seguente dichiarazione:

« La Commissione ha sempre considerato incompatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del trattato, gli aiuti all'esportazione accordati dagli Stati membri nelle relazioni infracomunitarie.

La presente decisione, basata sull'articolo 113, concernente i crediti all'esportazione nei paesi terzi, non può pregiudicare tale posizione. Essa non può in particolare legittimare gli aiuti con i quali taluni Stati membri mirassero a far beneficiare le loro transazioni con gli altri Stati membri delle condizioni di credito previste dalla suddetta decisione.

La Commissione si riversa comunque di adottare le misure necessarie, nell'ambito dei poteri conferitile dalle disposizioni dell'articolo 92 del trattato, per sopprimere tali interventi, qualora esistano ancora o vietarli, qualora gli Stati membri intendano introdurne di nuovi. »;

considerando che la data dell'adesione della Grecia, con tutte le conseguenze che essa comportava, era nota perlomeno già dal 28 maggio 1979, data alla quale è stato sottoscritto il trattato di adesione; che, per quanto riguarda le regole in materia di aiuti degli Stati, nel febbraio 1977 era stato ufficialmente messo agli atti (nella terza sessione di negoziato a livello di rappresentanti sull'adesione della Grecia alla CEE del 28 febbraio 1977, CONF-GR/10/77) che la Grecia non aveva ritenuto necessario chiedere aggiustamenti specifici o misure transitorie alle regole in materia di aiuti contenute nel trattato e che tali regole sarebbero state applicate alla Grecia sin dalla sua adesione; che nessuno Stato membro aveva emesso riserve a tale riguardo;

considerando che la Commissione ha inoltre, nel corso delle riunioni del gruppo « assicurazione-crediti » a partire dal marzo 1980, precisato chiaramente la propria posizione;

considerando che, per questo motivo, l'argomento sostenuto da parte francese secondo il quale la Commissione ha tardato a definire la propria posizione non è pertinente; che il governo francese ha avuto tutto il tempo per adottare le misure necessarie per far sì che le sue autorità competenti si conformassero alla posizione della Commissione e non sottoscrivessero impegni contrattuali, per le vendite alla Grecia, al di là della data di adesione di questo paese alla Comunità; che gli altri Stati membri non hanno del resto avuto difficoltà a conformarsi a tale posizione;

considerando che la posizione di principio della Commissione non è mutata per il fatto che nel novembre 1980 venne prospettato un periodo transitorio di due mesi, che dalla data della riunione, risultatava in realtà di tre mesi; che tale periodo, nel corso del quale la Commissione non sarebbe intervenuta d'ufficio, aveva infatti unicamente lo scopo di permettere agli assicuratori-crediti ufficiali degli Stati membri di adottare le misure necessarie per adeguarsi alla nuova situazione;

considerando che va inoltre sottolineato che la competenza del gruppo assicurazione-crediti all'esportazione del Consiglio è limitata ai problemi relativi al coordinamento dell'attività degli Stati membri nelle loro transazioni con i paesi terzi e che l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato previsti dal trattato è di esclusiva competenza della Commissione;

considerando che il fatto che gli Stati membri della Comunità europea abbiano contratto, nei loro rapporti reciproci, obblighi che impongono loro una disciplina più rigorosa che ai paesi terzi, è intriseco nella natura della Comunità;

considerando che reintrodurre aiuti all'esportazione nel commercio intracomunitario significherebbe rinunciare al principio dell'unità del mercato comune, che implica che le vendite nei mercati degli altri Stati non devono avere un trattamento diverso da quello delle transazioni all'interno; che, dato che per definizione gli aiuti all'esportazione non possono applicarsi nel mercato interno, ne risulterebbe una situazione in cui i concorrenti nazionali sarebbero sensibilmente avvantaggiati rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri, creando una situazione intollerabile che causerebbe rapidamente un ricorso generale ad aiuti al funzionamento, ed in particolare ad aiuti destinati a promuovere le vendite nazionali;

considerando che il consensus, che armonizza le condizioni di credito ma non l'ammontare degli aiuti, costituisce una soluzione pragmatica al problema della concorrenza sulle condizioni di credito a livello internazionale, ma non rappresenta un modello soddisfacente per un'applicazione in seno alla CEE; che infatti esso non tiene conto del fatto che all'interno della Comunità gli effetti negativi che tassi di interesse elevati possono presentare per talune imprese sono di norma compensati o controbilanciati dagli effetti positivi di altri elementi costitutivi della loro struttura dei costi;

considerando che qualora si dovesse ammettere che le imprese in uno Stato membro possano beneficiare di una compensazione per un fattore di costo svantaggioso, ciò porterebbe rapidamente alla necessità di compensare, negli altri Stati membri, altri fattori di costo svantaggiosi, come il livello delle retribuzioni, gli oneri sociali, e di conseguenza ad ammettere aiuti di funzionamento; che tale approccio è inammissibile nel contesto dell'articolo 92 del trattato che consente deroghe al principio dell'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune unicamente per aiuti che contribuiscono alla realizzazione di uno degli obiettivi da esso precisati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sovvenzione in conto interessi, offerta dal governo francese fino al giugno 1981 per crediti destinati al finanziamento della vendita di prodotti francesi alla Grecia dopo l'adesione di questo paese alla Comunità economica europea, costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, ed è pertanto incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1982.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione

(1) 5921/80 CCG del 25. 3. 1980 e 11248/80, CCG 56 del 17. 11. 1980.

(2) Vedi mandato del gruppo (GU n. 66 del 27. 10. 1960, pag. 1339/60).

(3) 12461/80 CCG n. 75 del 16. 12. 1980.

(1) Telex n. 216134-IV del 16 marzo 1981 alla rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania.

(2) Telex n. 217492-IV del 20 marzo 1981 a tutte le altre rappresentanze permanenti.

(3) SEC (81) 753 del 12. 5. 1981.

(4) SG (81) D/6623; SG (81) D/6700.

(5) GU n. C 136 del 5. 6. 1981, pag. 2.