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7.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 134/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 464/2014 DELLA COMMISSIONE
del 6 maggio 2014
che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa. |
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(2) |
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9. |
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(3) |
Il 17 ottobre 2013 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, del precitato regolamento per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) nelle acque territoriali della Spagna nella regione della Catalogna. |
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(4) |
La Spagna ha fornito dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano la deroga. |
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(5) |
Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato in occasione della riunione plenaria svoltasi dal 4 all'8 novembre 2013. |
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(6) |
La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(7) |
Sussistono vincoli geografici specifici in quanto i fondali di pesca in questione sono limitati, date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale e la distribuzione geografica delle specie bersaglio. |
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(8) |
Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull'ambiente marino ed è molto selettivo, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondo marino; la raccolta di materiale dal fondo danneggerebbe infatti le specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte. |
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(9) |
La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (26). |
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(10) |
Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che, per la sua struttura, le sue caratteristiche tecniche e il tipo di maglia utilizzato, sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio. |
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(11) |
Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 26 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Spagna, per uno sforzo totale di 1106,35 kW. |
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(12) |
La richiesta riguarda imbarcazioni registrate nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna il 27 marzo 2014 (2), conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(13) |
Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(14) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il relativo piano di gestione vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti. |
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(15) |
Le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano poiché riguardano i pescherecci da traino. |
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(16) |
Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa le dimensioni minime delle maglie, la Commissione osserva che, tenuto conto del fatto che le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non vengono svolte al di sopra di habitat protetti, la Spagna ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(17) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di registrazione di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3). |
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(18) |
Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività delle imbarcazioni che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
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(19) |
Il piano spagnolo di gestione della pesca regolamenta l'attività delle sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III siano minime. |
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(20) |
L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi. |
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(21) |
Il piano di gestione spagnolo include misure di sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(22) |
È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta. |
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(23) |
È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione. |
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(24) |
Per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato, è opportuno limitare la durata della deroga. |
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(25) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della regione della Catalogna, alla pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e G. semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) effettuata da pescherecci dotati di sciabiche da natante:
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a) |
registrati nel censimento marittimo gestito dalla Comunità autonoma della Catalogna; |
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b) |
aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca; e |
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c) |
titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di sorveglianza e relazione
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica fino all'8 maggio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6.
(2) Diari Oficiale la Generalitat de Catalunya n. 6591 del 27.3.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).