<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C‑28/11</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62011CC0028</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:131">EU:C:2012:131</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>8</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>8</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>CONCLUSIONI DELL’AVV. GEN. JÄÄSKINEN – CAUSA C-28/11</P><P>EUROGATE DISTRIBUTION</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Niilo Jääskinen</HT></P><P>presentate l’<DATE ISO="20120308">8 marzo 2012</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI><STI><P>Causa C-28/11</P><P>Eurogate Distribution GmbH</P><P>contro</P><P>Hauptzollamt Hamburg-Stadt</P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania)]</HT></P></STI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Codice doganale comunitario</KEYWORD><KEYWORD>Deposito doganale</KEYWORD><KEYWORD>Regolamento (CEE) n. 2913/92</KEYWORD><KEYWORD>Articolo 204</KEYWORD><KEYWORD>Nascita dell’obbligazione doganale per inadempimento di un obbligo</KEYWORD><KEYWORD>Iscrizione in ritardo nella contabilità di magazzino</KEYWORD></INDEX><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Il regime del deposito doganale, previsto dal codice doganale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del <DATE ISO="19921012">12 ottobre 1992</DATE>, che istituisce un codice doganale comunitario (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="302" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1992">GU L 302, pag. 1</REF.DOC.OJ>), come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20050413">13 aprile 2005</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="117" PAGE.FIRST="13" DATE.PUB="2005">GU L 117, pag. 13</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>codice doganale<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>). Il codice doganale è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20080423">23 aprile 2008</DATE>, che istituisce il codice doganale comunitario (il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>codice doganale aggiornato<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="145" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2008">GU L 145, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>codice doganale aggiornato<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>), alcune disposizioni del quale sono entrate in vigore il <DATE ISO="20080624">24 giugno 2008</DATE>. Tenuto conto della data dei fatti oggetto del procedimento principale, quest’ultimo rimane disciplinato dalle norme del codice doganale.</P></NOTE>, consente l’immagazzinamento in un deposito doganale di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La gestione di un deposito doganale privato, che è un regime doganale economico sospensivo, necessita di autorizzazione ed è soggetta a talune condizioni<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>V. l’articolo 84, paragrafo 1, e gli articoli 85 e 87 del codice doganale.</P></NOTE>. La persona indicata dall’autorità doganale deve tenere, in particolare, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. La contabilità di magazzino deve mostrare in qualsiasi momento le quantità di merci vincolate al regime di deposito doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Nel procedimento principale, la società Eurogate Distribution GmbH (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>Eurogate Distribution<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>) è stata autorizzata a gestire un deposito doganale privato. È pacifico che le merci immagazzinate nel deposito doganale in questione hanno ricevuto una nuova destinazione doganale ammessa, a motivo della loro riesportazione, e che quindi il regime doganale è stato appurato regolarmente<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>V. l’articolo 89, paragrafo 1, del codice doganale.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Tuttavia, è risultato che la Eurogate Distribution non ha rispettato il proprio obbligo di iscrivere l’uscita delle merci nella contabilità di magazzino al momento del loro prelevamento dal deposito doganale, ma che vi ha provveduto solo con molto ritardo.</TXT></NP><?PAGE NO="2"?><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Sulla base di questo accertamento, lo Hauptzollamt Hamburg-Stadt (in prosieguo: lo <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>Hauptzollamt<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>) ha imposto dazi doganali ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale in relazione alle merci iscritte con ritardo nella contabilità di magazzino.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Adito con ricorso proposto dalla Eurogate Distribution contro l’avviso d’accertamento, il Finanzgericht Hamburg (Sezione tributaria del Tribunale di Amburgo) (Germania) ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale al fine di sapere se la violazione dell’obbligo di iscrizione del prelevamento delle merci dal deposito doganale nel programma informatico, previsto a tal fine, faccia sorgere un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, pur avendo ricevuto la merce una nuova destinazione doganale ammessa al momento dell’appuramento del regime doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Al pari della causa Döhler Neuenkirchen (C-262/10), pendente davanti alla Corte – nella quale presenterò altresì le mie conclusioni in data odierna –, concernente la presentazione in ritardo dello sgravio d’appuramento nell’ambito di un regime di perfezionamento attivo, la presente causa consentirà alla Corte di precisare le condizioni relative all’insorgenza dell’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale. Sebbene i fatti e l’inadempienza atta a far sorgere un’obbligazione ai sensi di detto articolo siano differenti in tali due cause, occorre constatare che entrambe attengono all’interpretazione della medesima disposizione giuridica e riguardano regimi doganali sospensivi, ossia il regime del perfezionamento attivo nella causa C-262/10 e quello del deposito doganale nella causa C-28/11.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Il codice doganale</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’articolo 4 del codice doganale dispone che, ai fini del codice, si intende per <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>obbligazione doganale all’importazione<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/> l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo dei dazi all’importazione applicabili a determinate merci in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore. La destinazione doganale di una merce include in particolare il vincolo della merce ad un regime doganale o la sua riesportazione fuori dal territorio doganale della Comunità europea. Un regime doganale, da parte sua, prevede in particolare il deposito doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>Il regime del deposito doganale è un regime sospensivo che costituisce un regime doganale economico ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Dall’articolo 98, paragrafi 1 e 2, del codice doganale discende che il regime del deposito doganale consente l’immagazzinamento in un deposito doganale di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione. L’espressione <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>deposito doganale<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> designa qualsiasi luogo, autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite dallo stesso codice.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 99 del codice, il deposito privato è un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario. Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale. Il depositante è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’articolo 105, primo comma, del codice doganale dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>La persona indicata dall’autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale (…)<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="3"?><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’articolo 107 del codice doganale prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>Le merci vincolate al regime del deposito doganale devono, non appena introdotte nel deposito stesso, essere prese in carico nella contabilità di magazzino di cui all’articolo 105<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Il titolo VII del codice doganale, intitolato <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>Obbligazione doganale<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>, contiene, al capitolo 2, le disposizioni relative alla nascita dell’obbligazione doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>L’articolo 201 del codice doganale enuncia la norma di principio nei termini seguenti:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="201.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione,</TXT><P>oppure</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>al vincolo di tale merce al regime dell’ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all’importazione.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="201.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>L’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana.</ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>L’articolo 204 del codice doganale prevede una categoria residua nei termini seguenti:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="204.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata,</TXT><P>oppure</P></NP></ITEM></LIST><P>(…),</P><P>in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="204.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>L’obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l’obbligo la cui inadempienza fa sorgere l’obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constati, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari.</ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B –</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Il regolamento d’applicazione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Il codice doganale è completato dal regolamento di applicazione (CEE) n. 2454/93<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Regolamento della Commissione, del <DATE ISO="19930702">2 luglio 1993</DATE>, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="253" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1993">GU L 253, pag. 1</REF.DOC.OJ>), come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del <DATE ISO="20010504">4 maggio 2001</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="141" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2001">GU L 141, pag. 1</REF.DOC.OJ>; in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>regolamento di applicazione<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="4"?><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Gli articoli 529 e 530 del regolamento d’applicazione contengono disposizioni relative alla tenuta di una contabilità di magazzino nel deposito doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>L’articolo 529, paragrafo 1, del regolamento dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>La contabilità di magazzino deve evidenziare, in qualsiasi momento, le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale. Nei termini stabiliti dall’autorità doganale il depositante deve presentare all’ufficio di controllo l’inventario di tali merci<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>L’articolo 530, paragrafo 3, del regolamento d’applicazione prevede:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>L’iscrizione nella contabilità di magazzino relativa all’appuramento del regime viene effettuata al più tardi al momento del prelevamento delle merci dal deposito doganale o dalle installazioni di stoccaggio<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>L’articolo 859 del regolamento d’applicazione elenca i casi in cui l’inadempienza di un obbligo previsto all’articolo 204, paragrafo 1, del codice doganale non comporta la nascita di un’obbligazione doganale perché le inosservanze non hanno avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Preciso che, secondo il giudice del rinvio, nel caso di specie le condizioni di applicazione di detta disposizione non sono soddisfatte.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>La Eurogate Distribution è autorizzata a gestire un deposito doganale privato dal 2006. La contabilità di magazzino relativa a detto deposito doganale è tenuta, conformemente all’autorizzazione, attraverso un programma informatico.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>In quanto depositario, la Eurogate Distribution ha introdotto nel proprio deposito privato merci non comunitarie appartenenti ai suoi clienti al fine di riesportarle fuori dal territorio dell’Unione europea. Al momento del prelevamento delle merci dal deposito doganale sono state elaborate le dichiarazioni doganali per la riesportazione e le merci sono state effettivamente esportate fuori dal territorio doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>In occasione di un controllo doganale, è stato constatato, tuttavia, che i prelevamenti delle merci oggetto di controversia sono stati iscritti nella contabilità di magazzino solo fra l’undicesimo e il centoventiseiesimo giorno dopo il loro prelevamento effettivo e, dunque, in ritardo, ai sensi dell’articolo 105, primo comma, del codice doganale, in combinato disposto con l’articolo 529, paragrafo 1, e l’articolo 530, paragrafo 3, del regolamento d’applicazione.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>Con avviso d’accertamento del <DATE ISO="20080701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2008</DATE>, lo Hauptzollamt ha imposto dazi all’importazione e l’imposta sul valore aggiunto corrispondente sulle merci iscritte in ritardo. La Eurogate Distribution ha proposto un’impugnazione.</TXT></NP><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Dopo lo sgravio di una parte dei dazi, concesso con decisione dell’<DATE ISO="20090811">11 agosto 2009</DATE>, lo Hauptzollamt, con decisione dell’<DATE ISO="20091208">8 dicembre 2009</DATE>, ha respinto per il resto l’impugnazione della Eurogate Distribution, giudicandola infondata, perché le iscrizioni in ritardo nella contabilità di magazzino dovevano essere considerate una violazione degli obblighi incombenti alla Eurogate Distribution nell’ambito del regime di deposito doganale e che, pertanto, tale inadempienza aveva fatto sorgere un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale. A tal proposito, il giudice del rinvio rileva che l’evidente negligenza della Eurogate Distribution non consentirebbe di ritenere che detta violazione non abbia avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime doganale e che, quindi, nel caso di specie, le condizioni dell’articolo 859 del regolamento d’applicazione non sarebbero soddisfatte.</TXT></NP><?PAGE NO="5"?><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>La Eurogate Distribution ha quindi presentato ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg per ottenere l’annullamento dell’avviso d’accertamento del <DATE ISO="20080701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2008</DATE>, come modificato dall’avviso dell’<DATE ISO="20090811">11 agosto 2009</DATE> e confermato dalla decisione dell’<DATE ISO="20091208">8 dicembre 2009</DATE>, sostenendo in particolare che le iscrizioni tardive dei prelevamenti dal deposito doganale nella contabilità di magazzino non costituirebbero una violazione dei propri obblighi ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale perché l’obbligo di iscrizione, che risulterebbe dalle disposizioni dell’articolo 105 del codice doganale in combinato disposto con l’articolo 530, paragrafo 3, del regolamento d’applicazione, dovrebbe essere adempiuto solo dopo l’appuramento del regime del deposito doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Lo Hauptzollamt contesta tale analisi per il fatto che la contabilità di magazzino non sarebbe un obbligo applicabile successivamente all’appuramento del regime considerato. L’iscrizione nelle scritture contabili, al contrario, dovrebbe essere effettuata durante il regime del deposito doganale oppure al momento stesso dell’appuramento di detto regime. Secondo lo Hauptzollamt, il regime del deposito doganale sarebbe terminato, nel caso di specie, solo dopo il prelevamento delle merci non comunitarie, con lo svincolo per il regime del transito come nuova destinazione doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla tesi secondo la quale la violazione dell’obbligo di iscrizione immediata al momento del prelevamento delle merci nella contabilità di magazzino farebbe sorgere un’obbligazione doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Al riguardo, il giudice a quo sottolinea che, stando all’analisi proposta da una parte della dottrina tedesca sulla base della formulazione dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale, si può sostenere che, nella fattispecie, la violazione dell’obbligo avviene <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>durante<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> l’applicazione del regime doganale e non <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>per effetto<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> della sua applicazione, motivo per cui non sarebbe sorta nessuna obbligazione doganale. Inoltre, poiché le merci avrebbero già ottenuto una nuova destinazione doganale al momento del loro prelevamento dal deposito doganale e la violazione dell’obbligo non inciderebbe quindi più sullo status delle merci, il giudice del rinvio chiede se possa effettivamente ancora sorgere un’obbligazione doganale o se eventuali violazioni del regime non debbano essere sanzionate in altro modo.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Ritenendo che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse un’interpretazione del diritto dell’Unione, il Finanzgericht Hamburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>Se l’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), [del codice doganale] debba essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria vincolata al regime di deposito doganale e che, al momento dell’appuramento di tale regime, ha ricevuto una nuova destinazione doganale, la violazione dell’obbligo di iscrivere l’uscita della merce dal deposito doganale nel programma informatico, all’uopo previsto, già al momento dell’appuramento del regime di deposito doganale – e non solo molto più tardi – faccia sorgere un’obbligazione doganale per la merce in questione<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Hanno presentato osservazioni scritte la Eurogate Distribution, il governo ceco e la Commissione europea.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>La Eurogate Distribution, il governo italiano e la Commissione erano rappresentati durante l’udienza comune con la causa C-262/10, che si è svolta il <DATE ISO="20111201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2011</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="6"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 204, paragrafo l, lettera a), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che l’inadempienza dell’obbligo di iscrivere il prelevamento di merce non comunitaria dal deposito doganale nella contabilità di magazzino, all’uopo prevista, al più tardi, al momento del prelevamento di detta merce, faccia sorgere un’obbligazione doganale per la merce in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>La Corte è quindi chiamata a precisare quali siano le condizioni da rispettare, nell’ambito del regime del deposito doganale, la cui violazione fa sorgere un’obbligazione doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Non si tratta, nel caso di specie, di un’inadempienza totale delle disposizioni applicabili e ancor meno di un rifiuto di cooperazione con le autorità doganali. Infatti, il regime del deposito doganale è stato applicato correttamente nella causa principale, tranne per quanto riguarda l’obbligo di procedere alle iscrizioni nella contabilità di magazzino nel più breve termine possibile.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Tenuto conto del nesso fra la presente causa e la causa C-262/10, mi sembra opportuno, al fine di evitare ripetizioni, fare riferimento alle mie conclusioni formulate in quest’ultima causa.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Per i motivi esposti nella citata causa Döhler Neuenkirchen (paragrafi 35- 37), constato che la nascita di un’obbligazione doganale è la conseguenza oggettiva della realizzazione dei fatti di insorgenza enunciati dal codice doganale che consistono o in un’immissione in libera pratica regolare o in un’inadempienza degli obblighi.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda più in particolare la contabilità di magazzino, l’obbligo di tenere una contabilità di magazzino delle merci collocate sotto il regime del deposito doganale privato, previsto all’articolo 105 del codice doganale, dev’essere considerato come un obbligo essenziale. Infatti, l’articolo 529, paragrafo 1, del regolamento d’applicazione precisa che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>la contabilità di magazzino deve evidenziare, in qualsiasi momento, le quantità di merci ancora vincolate al regime di deposito doganale<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Ne consegue che, qualora manchino gli elementi necessari all’applicazione corretta del regime di controllo doganale ai sensi dell’articolo 529 del regolamento d’applicazione, l’obbligo di tenuta di una contabilità di magazzino non può ritenersi soddisfatto. Ne deriva un inadempimento ad un obbligo essenziale del regime di controllo doganale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>V., a tal proposito, sentenza del <DATE ISO="20111027">27 ottobre 2011</DATE>, Société Groupe Limagrain Holding (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-402/10" PAGE.ECR="I-10827" YEAR="2011">C-402/10, Racc. pag. I-10827</REF.DOC.ECR>, punti 33-37).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Nella citata sentenza Société Groupe Limagrain Holding, la Corte ha avuto recentemente l’opportunità di pronunciarsi sulla funzione della contabilità di magazzino nell’ambito del beneficio del pagamento anticipato di una restituzione all’esportazione. In detta sentenza, detto beneficio era subordinato, in particolare, alla prova che i prodotti per i quali era stata presentata una dichiarazione di pagamento fossero stati collocati e fossero rimasti sotto controllo doganale fino alla loro esportazione. La Corte ha osservato che la sottoposizione di detti prodotti al regime di controllo doganale aveva lo scopo di garantire l’identità dei prodotti previsti dalla dichiarazione di pagamento e dei prodotti effettivamente esportati. In assenza di regolare esecuzione della collocazione nel regime del deposito doganale, la prova che le merci previste dalla dichiarazione di pagamento di un anticipo siano state realmente esportate non può essere fornita in modo soddisfacente. La Corte ha assimilato al ritiro dal controllo doganale l’ipotesi in cui non sia stato soddisfatto l’obbligo di tenere, in conformità alla regolamentazione doganale dell’Unione, una contabilità di magazzino dei prodotti collocati sotto tale controllo. In entrambi i casi, le autorità doganali sono private della possibilità di controllare il circuito intrapreso dai prodotti di cui trattasi e, di conseguenza, di assicurarsi del rispetto delle condizioni collegate al sistema di pagamento in anticipo di restituzione all’esportazione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Sentenza Société Groupe Limagrain Holding, cit. (punti 43-46).</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="7"?><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Diversamente dalla causa che ha dato luogo alla sentenza Société Groupe Limagrain Holding, in cui non era stata tenuta alcuna contabilità di magazzino, nella presente causa detta contabilità è stata tenuta, sebbene con un ritardo che va da una decina di giorni a oltre 100. Risulta, peraltro, che le autorità doganali abbiano comunque ricevuto dichiarazioni relative alla nuova destinazione doganale delle merci ai fini dell’appuramento del regime del deposito doganale. Cionondimeno, dalla normativa applicabile non si evince che, in una situazione come quella oggetto della causa principale, una dichiarazione doganale possa sostituire il corretto adempimento dell’obbligo di tenuta di una contabilità di magazzino nell’ambito del regime del deposito doganale.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Osservo, inoltre, che il giudice del rinvio ha definito i fatti all’origine della causa principale non come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>sottrazione al controllo doganale<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> di cui all’articolo 203 del codice doganale, bensì come <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>inadempienza di un obbligo<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> ai sensi dell’articolo 204 del suddetto codice. In assenza di una domanda vertente sul rispettivo campo d’applicazione dei due articoli, occorre partire dal postulato che trovi applicazione l’articolo 204 del codice doganale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Per quanto riguarda il rispettivo campo d’applicazione degli articoli 203 e 204 del codice doganale, v. sentenza del <DATE ISO="20040212">12 febbraio 2004</DATE>, Hamann International (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-337/01" PAGE.ECR="I-1791" YEAR="2004">C-337/01, Racc. pag. I-1791</REF.DOC.ECR>, punto 28).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Inoltre, occorre rilevare che l’iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino non rientra fra gli eventi per i quali si possa ritenere che <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>non abbiano avuto alcuna conseguenza<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/> sul corretto funzionamento del regime doganale, perché tale evento non figura nell’elenco completo dell’articolo 859 del regolamento d’applicazione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Il carattere esaustivo dell’elencazione contenuto in questa disposizione è stato confermato dalla Corte nella sentenza dell’<DATE ISO="19991111">11 novembre 1999</DATE>, Söhl &amp; Söhlke (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-48/98" PAGE.ECR="I-7877" YEAR="1999">C-48/98, Racc. pag. I-7877</REF.DOC.ECR>, punto 43).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>La Eurogate Distribution fa altresì valere il carattere manifestamente eccessivo della conseguenza prevista per una semplice irregolarità commessa per negligenza, dato che la normativa tedesca vincolerebbe la nascita dell’obbligazione doganale e la riscossione di un’imposta sul valore aggiunto all’importazione. Da parte mia, osservo che la questione del collegamento creato dalla normativa tedesca fra la riscossione di dazi doganali e l’imposizione dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione non è oggetto del rinvio pregiudiziale. Non occorre, quindi, affrontare tale questione, anche se gli interrogativi sollevati dalla Commissione sulla conformità di detto legame con il diritto dell’Unione in materia di imposta sul valore aggiunto non mi sembrano privi di pertinenza.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Occorre, in ogni caso, riprendere due osservazioni che figurano nelle conclusioni relative alla causa C-262/10.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>In primo luogo, l’obbligo di pagare dazi doganali in siffatto caso costituisce non una sanzione amministrativa, fiscale o penale, bensì la semplice conseguenza della constatazione della mancanza delle condizioni richieste ai fini dell’ottenimento del beneficio derivante dall’applicazione del regime del deposito doganale, il che rende inapplicabile la sospensione e giustifica, di conseguenza, l’imposizione dei dazi doganali<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>V., a tal proposito, sentenze del <DATE ISO="20001214">14 dicembre 2000</DATE>, Emsland-Stärke (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-110/99" PAGE.ECR="I-11569" YEAR="2000">C-110/99, Racc. pag. I-11569</REF.DOC.ECR>, punto 56), e del <DATE ISO="20090604">4 giugno 2009</DATE>, Pometon (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-158/08" PAGE.ECR="I-4695" YEAR="2009">C-158/08, Racc. pag. I-4695</REF.DOC.ECR>, punto 28).</P></NOTE>. Al riguardo, rinvio ai paragrafi 55-59 delle mie conclusioni formulate nella causa C-262/10.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>In secondo luogo, rilevo che, ai fini del codice doganale, un’obbligazione doganale non corrisponde alla nozione di obbligazione doganale <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>economica<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>, secondo cui un’obbligazione doganale sorge unicamente nei confronti di merci immesse in libera pratica. Pertanto, la questione se le merci di cui trattasi siano state infine immesse in libera pratica o meno non è pertinente. Ne consegue che possono anche essere riscossi dazi doganali su merci che abbiano effettivamente lasciato il territorio dell’Unione<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Sebbene i dazi doganali abbiano in particolare lo scopo di proteggere la produzione interna rispetto alla concorrenza esterna (in tedesco <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>Wirtschaftszollgedanke<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>), ciò non toglie che l’applicazione delle norme in materia sia meccanica e formale, il che può condurre a situazioni nelle quali vengono imposti dazi doganali pur non essendo necessaria alcuna protezione, in assenza di immissione in libera pratica delle merci interessate. V. Willemoes Jørgensen, C., <HT TYPE="ITALIC">Toldskuldens opståen og ophør</HT>, Copenaghen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009, pag. 148, nonché sentenza del <DATE ISO="20040429">29 aprile 2004</DATE>, British American Tobacco (C-222/01, Racc. p. I-4683, punto 55).</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="8"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V –</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg come segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>L’articolo 204, paragrafo l, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del <DATE ISO="19921012">12 ottobre 1992</DATE>, che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20050413">13 aprile 2005</DATE>, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di merce non comunitaria, la violazione dell’obbligo di iscrivere il prelevamento della merce dal deposito doganale nella contabilità di magazzino all’uopo prevista, al più tardi al momento del prelevamento di detta merce dal deposito doganale, fa sorgere un’obbligazione doganale per suddetta merce, anche qualora la merce di cui trattasi sia stata riesportata<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>