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11.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/13 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 2008
concernente un progetto di regolamento della Repubblica ellenica relativo all’etichettatura di prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato
[notificata con il numero C(2007) 6750]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(2008/35/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare gli articoli 19 e 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla procedura prevista all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, le autorità greche hanno notificato alla Commissione il 15 maggio 2007 un progetto di regolamento recante disposizioni specifiche sull’etichettatura obbligatoria dei prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato. |
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(2) |
Conformemente al progetto di regolamento notificato, i prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato devono essere dotati di un’etichetta sulla quale figura la data di produzione e l’origine dell’impasto congelato. |
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(3) |
Conformemente a quanto previsto all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, la Commissione ha consultato gli Stati membri nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale. |
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(4) |
La direttiva 2000/13/CE contiene disposizioni per quanto riguarda l’indicazione sull’etichetta dell’origine dei prodotti alimentari (articolo 3, paragrafo 1, punti 7 e 8) nonché sulle indicazioni di date per i prodotti alimentari (articolo 9, paragrafo 5). Secondo queste disposizioni, indicazioni specifiche sul luogo d’origine o la provenienza del prodotto alimentare sono obbligatorie soltanto sull’etichetta del prodotto alimentare, dove la mancanza di indicazioni in proposito può indurre in errore il consumatore a livello sostanziale circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare (articolo 3, paragrafo 1, punto 8). |
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(5) |
L’indicazione obbligatoria sull’etichetta del paese d’origine dell’impasto congelato costituirebbe un onere supplementare per quegli operatori commerciali del settore alimentare che producono pane a partire da un impasto proveniente da un altro Stato membro, costituendo pertanto un potenziale ostacolo alla libera circolazione dei beni e compromettendo il buon funzionamento del mercato unico. I casi in cui possono essere accettate disposizioni nazionali non armonizzate relative all’etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in generale sono elencati in maniera esaustiva all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE. Oltre ai casi connessi alla tutela della salute pubblica, queste misure possono essere ammesse soltanto quando sono giustificate dalla repressione delle frodi o dalla tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d’origine e di repressione della concorrenza sleale. |
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(6) |
Le motivazioni della notifica della Repubblica ellenica fanno riferimento a motivi igienici e quindi alla tutela della salute pubblica. La notifica greca non prende in considerazione il fatto che esiste una base definita di norme comuni sull’igiene alimentare, in particolare il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (2). La notifica greca non contiene alcuna prova che le misure notificate siano necessarie per raggiungere un livello più elevato di tutela della salute pubblica. |
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(7) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, quinto trattino, della direttiva 2000/13/CE, l’indicazione del termine minimo di conservazione per i prodotti di panetteria e di pasticceria non è necessaria, dal momento che disposizioni comunitarie impongono altri tipi di indicazione. La normativa comunitaria non prevede altre regole o l’indicazione di altre date, a parte l’esenzione dei prodotti di panetteria dall’indicazione della durata minima di conservazione. |
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(8) |
L’obbligo di indicazione sull’etichetta della data di produzione dell’impasto congelato riguarderebbe in modo particolare i prodotti provenienti da altri Stati membri che possono essere commercializzati soltanto dopo essere stati sottoposti ad un procedimento di conservazione quale il congelamento. Quest’obbligo costituisce pertanto un ostacolo potenziale alla libera circolazione delle merci e compromette il buon funzionamento del mercato unico. |
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(9) |
Conformemente alla giurisprudenza le autorità nazionali competenti devono dimostrare che, da un lato, le misure previste sono necessarie per raggiungere l’obiettivo che si prefiggono e, dall’altro, che le misure stesse sono conformi al principio della proporzionalità (cfr. sentenza del 30 novembre 1983, Van Bennekom, causa 227/82, RACC. 1983, pag. 03883, paragrafo 40; sentenza del 13 marzo 1997, Morellato, causa C-358/95,RACC. 1997, pag. I-01431, paragrafo 14, e sentenza dell’8 maggio 2003, ATRAL, causa C-14/02, RACC. 2003, pag. I-4431, paragrafo 67). |
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(10) |
Le misure notificate, applicate a titolo unilaterale e indiscriminatamente da parte della Repubblica ellenica, potrebbero ostacolare il commercio intracomunitario in misura eccessiva. I produttori o gli operatori che utilizzano impasti provenienti da altri Stati membri sarebbero obbligati a predisporre un’etichettatura specifica. |
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(11) |
La Commissione prosegue le discussioni con gli Stati membri relativamente all’indicazione sulle etichette dell’origine dei prodotti alimentari. |
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(12) |
Alla luce di queste osservazioni, la Commissione ha espresso un parere negativo a norma dell’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2000/13/CE. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica ellenica si astiene dall’adottare il suo progetto di decreto sull’etichettatura dei prodotti da forno preparati a partire da un impasto congelato.
Articolo 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2008.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/68/CE della Commissione (GU L 310 del 28.11.2007, pag. 11).
(2) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.