<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1979ITA.0100075701.case.xml"><NO.CASE>144/78</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61978C0144</NO.CELEX><NO.SEQ>0025.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>767</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>769</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>3</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DEL SIC WARNER — CAUSA 144/78</LEFT><RIGHT>TINELLI / BERUFSGENOSSENSCHAFT DER CHEMISCHEN INDUSTRIE</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Jean-Pierre Warner</HT></P><P><HT TYPE="UC">Del <DATE ISO="19790124">24 gennaio 1979</DATE></HT><NOTE NOTE.ID="E0002"><P>Traduzioni dall'inglese.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Signor Presidente</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">signori Giudici</HT>,</P><P>Il Consiglio, la Commissione ed il Governo tedesco sono concordi nel sostenere che questa causa non differisce, nei suoi aspetti principali, dalla causa <REF.DOC.ECR NO.CASE="79/76" YEAR="1977" EDITION="GEN" PAGE.ECR="667">79/76, <HT TYPE="ITALIC">Carlo Fossi/Bundesknappschaft</HT>, Racc. 1977, pag. 667</REF.DOC.ECR>. Mi associo a questa opinione. In quella sentenza, la Corte ha affermato che le prestazioni oggetto della controversia non rientravano nell'ambito della <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>sicurezza sociale<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> ai sensi dell'art. 51 del Trattato CEE o dei regolamenti<?PAGE NO="768"?> derivati, per le ragioni indicate al punto 7 della motivazione. Tenuto conto della loro importanza, le citerò nuovamente, nonostante questo punto ci sia stato letto poco fa. Esse sono: <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>… che gli enti assicurativi competenti, cui le persone alle quali si riferisce la norma in questione sono state iscritte, non esistono più o hanno sede fuori del territorio della Repubblica federale di Germania … che la disciplina tedesca di cui trattasi ha lo scopo di alleviare talune situazioni determinate da eventi connessi al regime nazista ed alla seconda guerra mondiale e infine il carattere discrezionale del versamento delle prestazioni di cui è causa, nel caso di cittadini che risiedano all'estero.<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> Tutto ciò vale esattamente per le prestazioni oggetto della presente controversia. Come è stato sottolineato in questa sede dal Governo tedesco, anche nel caso in esame sono presenti gli stessi tre elementi.</P><P>Nella causa <HT TYPE="ITALIC">Fossi</HT>, la Corte aveva ritenuto che tale conclusione trovasse conferma nella riserva espressa nell'allegato GIA2 del regolamento n. 3 e nell'allegato VC1(b) del regolamento n. 1408/71 (nonostante che nel testo della sentenza che è stato pubblicato l'ultimo allegato venga chiamato anacronisticamente allegato VB1(b)). Nessuno degli argomenti addotti nella presente causa è stato tale da convincermi che quanto sopra fosse errato.</P><P>Il Governo italiano ha sostenuto che questa causa non deve venire confusa con la causa <HT TYPE="ITALIC">Fossi</HT>, però, a me sembra, con tutto il rispetto per il Governo italiano, che i suoi argomenti a questo proposito si basino su di una serie di equivoci.</P><P>Fra questi, il primo e forse meno grave è costituito dall'affermazione che il testo originario dell'allegato GIA del regolamento n. 3 è rimasto valido fino all'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. Ciò è erroneo. Il testo originario era stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio <DATE ISO="19631218">18 dicembre 1963</DATE>, n. 130 in modo tale da rendere del tutto chiaro che esso era destinato ad applicarsi ai casi di questo genere.</P><P>In secondo luogo, il Governo italiano sostiene che l'allegato VC1(b) del regolamento n. 1408/71 qualifica le prestazioni cui si riferisce come <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>previdenziali<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>. Invece, in realtà l'allegato VC1(b) le chiama semplicemente <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>prestazioni<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, con un'espressione del tutto neutra, senza alcuna aggiunta che indichi se il legislatore comunitario le considerasse prestazioni previdenziali o prestazioni di altro genere. In ogni caso sarebbe singolare che norme destinate a precludere l'applicazione del regolamento in determinati casi venissero interpretate in modo da ampliare, invece, il suo ambito di applicazione.</P><P>In terzo luogo, il Governo italiano sostiene che la sentenza della Corte nella causa <HT TYPE="ITALIC">Fossi</HT> concerne unicamente l'interpretazione dell'art. 8 del regolamento n. 3 e dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Ciò è vero nel senso che l'interpretazione di quegli articoli costituiva il nocciolo della causa. Ma è altrettanto vero che la Corte si è pronunziata in quel determinato modo per il motivo che le prestazioni oggetto della controversia non dovevano essere considerate comprese nell'ambito della previdenza sociale.</P><P>In quarto luogo, il Governo italiano sottolinea che il tipo di prestazione che in concreto era oggetto della causa <HT TYPE="ITALIC">Fossi</HT> era una pensione di invalidità, mentre qui si tratta di un infortunio sul lavoro. Anche questo è senz'altro vero, ma, te<?PAGE NO="769"?> nendo conto della motivazione della sentenza della Corte nella causa <HT TYPE="ITALIC">Fossi</HT>, questa distinzione è irrilevante.</P><P>Infine, il Governo italiano trae argomenti dalle sentenze della Corte nelle cosiddette <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>cause algerine<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>, ed in particolare dalle sentenze nelle cause <REF.DOC.ECR NO.CASE="112/75" YEAR="1976" EDITION="GEN" PAGE.ECR="553">112/75 <HT TYPE="ITALIC">(Sécu rité Sociale de Nancy/Hirardin</HT>, Racc. pag. 553</REF.DOC.ECR>) e <REF.DOC.ECR NO.CASE="87/76" YEAR="1977" EDITION="GEN" PAGE.ECR="687">87/76 <HT TYPE="ITALIC">(Walter Bozzone/Office de Sécurité Sociale d'Outre-Mer</HT>, Racc. pag. 687</REF.DOC.ECR>). Tuttavia, in nessuna di queste cause si era contestato che le prestazioni in questione avessero carattere previdenziale. Pertanto, nessuna di esse è realmente pertinente nel nostro caso.</P><P>Di conseguenza, concludo proponendovi di dichiarare che l'esame della questione sottoposta a questa Corte dal <HT TYPE="ITALIC">Landessozialgericht Baden-Württemberg</HT> non ha rivelato elementi atti ad inficiare la validità delle norme alle quali essa fa riferimento.</P></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>