52008PC0074

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq /* COM/2008/0074 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 8.2.2008

COM(2008) 74 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio istituisce misure restrittive nei confronti dell'Iraq in conformità della posizione comune 2003/495/PESC e della risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il regolamento (CE) n. 1210/2003 stabilisce, rispettivamente all'articolo 2 e all'articolo 10, regimi specifici per i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq.

2. Con la risoluzione 1790 del 18 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l'altro, che detti regimi specifici devono applicarsi fino al 31 dicembre 2008 e ha dichiarato che intende riesaminare il regime specifico relativo all'immunità da procedimenti legali entro il 15 giugno 2008. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.

3. Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 1210/2003 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la sfera di competenza.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/…/PESC che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq[1],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In linea con la risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli articoli 2 e 10 del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996[2] stabiliscono regimi specifici riguardanti, rispettivamente, i pagamenti delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq. Il regime specifico per l'immunità si applicava fino al 31 dicembre, mentre quello riguardante i pagamenti è tuttora in vigore.

(2) A norma della risoluzione 1790(2007) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della posizione comune 2008/…/PESC, entrambi i regimi specifici devono applicarsi fino al 31 dicembre 2008. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1210/2003.

(3) Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 1210/2003 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la sfera di competenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:

4. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq, quali elencati nell'allegato I, a decorrere dal 22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in particolare nei paragrafi 20 e 21."

5. È inserito il seguente articolo 4 bis:

"Articolo 4 bis

Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto."

6. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. In deroga all'articolo 4, le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un privilegio di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 22 maggio 2003 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale privilegio o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c) il fatto di soddisfare il credito non violi il regolamento (CE) n. 3541/92 e

d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. In tutti gli altri casi, i fondi, le risorse economiche e i proventi delle risorse economiche congelati ai sensi dell'articolo 4 vengono resi disponibili esclusivamente per il trasferimento al Fondo di sviluppo per l'Iraq detenuto presso la Banca centrale irachena, alle condizioni stabilite nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite."

7. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, l'elusione dell'articolo 4 o la promozione delle operazioni di cui agli articoli 2 e 3.

2. Qualsiasi informazione relativa all'elusione, già avvenuta o ancora in corso, delle disposizioni del presente regolamento viene comunicata alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti."

8. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 4, alle autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V, nello Stato membro in cui risiedono o sono situati, e alla Commissione, direttamente o attraverso dette autorità competenti;

b) collaborare con le autorità competenti indicate nei siti web elencati nell'allegato V per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute."

9. È inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e le indicano nei siti web elencati nell'allegato V o mediante gli stessi.

2. Gli Stati membri notificano le proprie autorità competenti alla Commissione entro il 15 marzo 2008 e la informano di ogni eventuale successivo cambiamento."

10. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all’interno o all’esterno del territorio della Comunità;

d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e

e) a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi, per qualsiasi operazione svolta in tutto o in parte all’interno della Comunità."

11. All'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli articoli da 2 a 10 si applicano fino al 31 dicembre 2008."

12. L'allegato V è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […]

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

“ALLEGATO V

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

A. Siti web per informazioni sulle autorità competenti

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

BULGARIA

REPUBBICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

IRLANDA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

ROMANIA

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale Relazioni esterne

Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

Unità A.2. Gestione delle crisi e Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Tel. (32-2) 295 5585

Fax (32-2) 299 0873.”

[1] OJ L … del … 2008, pag. ...

[2] GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).