51996PC0594

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi /* COM/96/0594 DEF - COD 96/0280 */

Gazzetta ufficiale n. C 019 del 18/01/1997 pag. 0006


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE e 89/530/CEE del Consiglio concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (97/C 19/06) COM(96) 594 def. - 96/0280(COD)

(Presentata dalla Commissione il 21 novembre 1996)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito i termini «Comunità economica europea» con i termini «Comunità europea»; che occorre pertanto sostituire la sigla «CEE» con la sigla «CE»;

considerando che la dicitura «concimi CEE» appare in talune disposizioni della direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1), della direttiva 80/876/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi semplici a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto (2), della direttiva 89/284/CEE del Consiglio, del 13 aprile 1989, che completa e modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne il calcio, il magnesio, il sodio e lo zolfo nei concimi (3) e della direttiva 89/530/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1989, che modifica la direttiva 76/116/CEE per quanto concerne gli oligoelementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco nei concimi; che occorre, di conseguenza, sostituire in tali disposizioni la dicitura «concime CEE» con la dicitura «concime CE»;

considerando tuttavia che di norma i produttori detengono scorte considerevoli di imballaggi, etichette e documenti di accompagnamento e che un simile cambiamento di dicitura potrebbe, se venisse applicato con effetto immediato, provocare un aumento dei costi per tali operatori; che occorre pertanto fissare un periodo nel quale gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti la dicitura «concimi CEE» possono essere ancora impiegati;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La direttiva 76/116/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

b) all'articolo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

c) all'articolo 7, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

d) all'articolo 8, paragrafo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

e) all'allegato II, punto 1, lettera a), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE».

2. La direttiva 80/876/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

b) all'articolo 4, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

c) all'articolo 6, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

d) all'articolo 7, paragrafo 1, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

e) all'articolo 7, paragrafo 3, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE».

3. La direttiva 89/284/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 1, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

b) all'articolo 2, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

c) all'articolo 4, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

d) nell'articolo 6, lettera a), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

e) nell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE».

4. La direttiva 89/530/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

b) all'articolo 1, paragrafo 2, la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

c) all'articolo 2, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

d) all'articolo 3, paragrafo 1, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

e) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

f) all'articolo 4, lettera a), la dicitura «concime CEE» è sostituita dalla dicitura «concime CE»;

g) all'articolo 6, la dicitura «concimi CEE» è sostituita dalla dicitura «concimi CE»;

h) all'allegato, ai capitoli C e D, le diciture «concime CEE» e «concimi CEE» sono sostituite dalle diciture «concime CE» e «concimi CE».

Articolo 2

Gli imballaggi, le etichette e i documenti di accompagnamento recanti la dicitura «Concimi CEE», possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 1998.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21. Direttiva completata e modificata da ultimo dalla direttiva 89/530/CEE (GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116).

(2) GU n. L 250 del 23. 9. 1980, pag. 7.

(3) GU n. L 111 del 22. 4. 1989, pag. 34.