31997D0336

97/336/CE: Decisione della Commissione del 15 maggio 1997 recante modifica del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Baden-Württemberg (Germania) nel quadro dell'obiettivo 5a, per il periodo dal 1994 al 1999 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 143 del 03/06/1997 pag. 0009 - 0010


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1997 recante modifica del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Baden-Württemberg (Germania) nel quadro dell'obiettivo 5a, per il periodo dal 1994 al 1999 (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (97/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 10 bis,

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 94/891/CE, del 23 dicembre 1994, recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Baden-Württemberg nel quadro dell'obiettivo 5a, per il periodo dal 1994 al 1999 (2),

considerando che il 12 agosto 1996 il governo della Germania ha presentato alla Commissione una domanda di modifica del documento unico di programmazione approvato, integrato con informazioni complementari trasmesse il 21 febbraio 1997; che detto documento unico di programmazione modificato comprende i piani intesi a migliorare le strutture dei vari settori di prodotti previsti all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90, nonché le domande di contributo previste all'articolo 10, lettera a) dello stesso regolamento;

considerando che il documento unico di programmazione modificato è conforme al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 860/94 della Commissione, del 18 aprile 1994, relativo ai piani e alle domande presentati, sotto forma di programmi operativi, per il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «Orientamento», a favore di investimenti intesi a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (3);

considerando che il documento unico di programmazione è stato elaborato di concerto con lo Stato membro interessato nel quadro della partnership definita all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 (5);

considerando che l'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali (6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2745//94 (7), prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano un documento unico di programmazione gli importi del contributo comunitario decisi per l'intero periodo e la loro ripartizione annuale siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno di ciascuna decisione e siano soggetti a indicizzazione; che tale ripartizione annuale deve essere compatibile con l'aumento progressivo degli stanziamenti di impegno figuranti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2052/88 e successive modificazioni; che per l'indicizzazione ci si avvale di un unico tasso ogni anno, corrispondente ai tassi applicati annualmente al bilancio comunitario in base ai meccanismi di adattamento tecnico delle prospettive finanziarie;

considerando che l'articolo 1 del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CECA) n. 2335/95 (9), prevede che gli obblighi giuridici assunti per azioni la cui realizzazione si articola su vari esercizi finanziari comportino un termine di esecuzione che deve essere precisato al beneficiario secondo la procedura adeguata, al momento della concessione dell'aiuto;

considerando che al momento dell'applicazione del documento unico di programmazione lo Stato membro controlla che i singoli progetti da esso previsti siano conformi ai criteri di selezione per gli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli in vigore, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988 (10), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94, prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni finanziarie atte a permettere la verifica del rispetto del principio di addizionalità; che dall'analisi delle informazioni fornite dalle autorità germaniche risulta che questo principio è stato preso in considerazione; che inoltre la verifica continua del rispetto di questo principio deve essere proseguita nel quadro della partnership durante la realizzazione del documento unico di programmazione, che tali verifiche sono indispensabili per il proseguimento del contributo del FEAOG per le misure oggetto della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari intesi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Baden-Württemberg (Germania) per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999.

Articolo 2

I settori oggetto di azione congiunta sono:

- carni;

- volatili;

- frutta e legumi;

- sementi.

Articolo 3

L'importo massimo di contributo del FEAOG da concedere nel quadro del documento unico ammonta a 22 303 120 ECU.

Le modalità di concessione del contributo finanziario, ivi compresa la partecipazione finanziaria del FEAOG ai diversi settori oggetto di azione congiunta, sono precisate nelle disposizioni di attuazione e nei piani di finanziamento allegati alla presente decisione (11).

Articolo 4

A fini di indicizzazione, la ripartizione annua dello stanziamento globale massimo previsto per il contributo del FEAOG è la seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 5

Gli impegni per le quote annue saranno stabiliti in base al piano di finanziamento del documento unico di programmazione e allo stato di avanzamento dell'esecuzione del medesimo.

Articolo 6

L'aiuto comunitario riguarda esclusivamente le spese connesse alle operazioni indicate nel documento unico di programmazione che, nello Stato membro interessato, saranno state oggetto di disposizioni giuridicamente vincolanti e per le quali gli stanziamenti necessari saranno stati all'uopo impegnati entro il 31 dicembre 1999. Il termine per l'imputazione delle spese relative a tali azioni è fissato al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 124.

(3) GU n. L 99 del 19. 4. 1994, pag. 7.

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(5) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 11.

(6) GU n. L 170 del 3. 7. 1990, pag. 36.

(7) GU n. L 290 dell'11. 11. 1994, pag. 4.

(8) GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

(9) GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12.

(10) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

(11) Allegato non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.