<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.21-20110601.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT12011ITB.0300140301.case.xml"><NO.CASE>T-36/10</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62010TO0036</NO.CELEX><NO.SEQ>0015.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>II-1407</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>II-1427</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>21</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDINANZA <DATE ISO="20110324">24. 3. 2011</DATE> — CAUSA T-36/10</LEFT><RIGHT>INTERNATIONALER HILFSFONDS / COMMISSIONE</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordinanza del Tribunale</HT> (Quarta Sezione)</P><P><DATE ISO="20110324">24 marzo 2011</DATE><NOTE NUMBERING="STAR" TYPE="FOOTNOTE" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua processuale: il tedesco.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Nella causa T-36/10,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Internationaler Hilfsfonds eV,</HT> con sede in Rosbach (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. H. Kaltenecker, successivamente dall’avv. R. Böhm e, infine, dall’avv. H. Kaltenecker,</P><PARTY.STATUS>ricorrente,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><P>sostenuta da</P><INTERVENERS><P><HT TYPE="BOLD">Regno di Danimarca,</HT> rappresentato inizialmente dalle sig.re B. Weis Fogh e V. Pasternak Jørgensen, successivamente dalla sig.ra Pasternak Jørgensen e dai sigg. C. Vang e S. Juul Jørgensen, in qualità di agenti,</P><PARTY.STATUS>interveniente,</PARTY.STATUS></INTERVENERS><?PAGE NO="II-1408"?><AGAINST>contro</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commissione europea,</HT> rappresentata dalla sig.ra P. Costa de Oliveira e dal sig. T. Scharf, in qualità di agenti,</P><PARTY.STATUS>convenuta,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>avente ad oggetto una domanda di annullamento delle decisioni della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> e <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>, che hanno negato alla Internationaler Hilfsfonds l’accesso completo al fascicolo relativo al contratto LIEN 97-2011,</P><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),</P><P>composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e dal sig. M. van der Woude, giudici,</P><P>cancelliere: sig. E. Coulon</P></PREAMBLE.INIT><?PAGE NO="II-1409"?><PREAMBLE.FINAL>ha emesso la seguente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordinanza</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>L’art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="20010530">30 maggio 2001</DATE>, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="145" PAGE.FIRST="43" DATE.PUB="2001">GU L 145, pag. 43</REF.DOC.OJ>), dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><PARAG IDENTIFIER="007.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente (…)</ALINEA></PARAG></P><PARAG IDENTIFIER="007.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Ai sensi dell’art. 8 del regolamento, dal titolo <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>Trattamento delle domande di conferma<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="008.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e gli<?PAGE NO="II-1410"?> fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l’istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l’avvio di un ricorso giurisdizionale contro l’istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli [263 TFUE] e [228 TFUE].</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="008.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="008.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, la domanda s’intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell’istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato [FUE]<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Fatti</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>La Internationaler Hilfsfonds eV, ricorrente, è un’organizzazione non governativa di diritto tedesco attiva nell’ambito degli aiuti umanitari. Il <DATE ISO="19980428">28 aprile 1998</DATE> essa ha firmato con la Commissione delle Comunità europee il contratto LIEN 97-2011 (in prosieguo: il <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>contratto<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>) per il cofinanziamento di un programma di aiuti medici da essa organizzato nel Kazakstan.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1411"?><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="19991001">1<HT TYPE="SUP">o</HT> ottobre 1999</DATE> la Commissione ha risolto unilateralmente detto contratto e, in data <DATE ISO="20010806">6 agosto 2001</DATE>, a seguito di tale risoluzione, ha informato la ricorrente della sua decisione di recuperare una determinata somma versata alla stessa nell’ambito dell’esecuzione del contratto.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20020309">9 marzo 2002</DATE> la ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere l’accesso ai documenti relativi al contratto. Poiché tale domanda è stata parzialmente accolta, con lettera dell’<DATE ISO="20020711">11 luglio 2002</DATE>, indirizzata al presidente della Commissione, la ricorrente ha chiesto di beneficiare di un accesso completo ai documenti relativi al contratto. Non avendo ottenuto piena soddisfazione con tale domanda, la ricorrente ha adito il Mediatore europeo con una denuncia, registrata con il numero 1874/2003/GG, lamentando il rifiuto della Commissione di concederle un accesso completo ai documenti relativi al contratto.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>In seguito all’invio di un progetto di raccomandazione del <DATE ISO="20040715">15 luglio 2004</DATE> dal Mediatore alla Commissione e all’invio, in data 12 e <DATE ISO="20041021">21 ottobre 2004</DATE>, di un parere circostanziato dalla Commissione al Mediatore, quest’ultimo ha adottato, il <DATE ISO="20041214">14 dicembre 2004</DATE>, una decisione definitiva in cui constatava, formulando un’osservazione critica, che il fatto che la Commissione non avesse addotto valide ragioni atte a giustificare il suo rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso a vari documenti relativi al contratto costituiva un caso di cattiva amministrazione.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20041222">22 dicembre 2004</DATE>, sulla scorta delle conclusioni della decisione definitiva del Mediatore del <DATE ISO="20041214">14 dicembre 2004</DATE>, la ricorrente ha inoltrato al presidente della Commissione una nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto. Con lettera del <DATE ISO="20050214">14 febbraio 2005</DATE> la Commissione ha risposto a tale domanda e al riguardo ha deciso di non mettere a sua disposizione ulteriori documenti oltre a quelli cui le era già stato dato accesso.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1412"?><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’<DATE ISO="20050411">11 aprile 2005</DATE>, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20050214">14 febbraio 2005</DATE>, ricorso che è stato registrato con il numero di causa T-141/05. A seguito di un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in forza dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente con sentenza <DATE ISO="20080605">5 giugno 2008</DATE>, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>A seguito di un’impugnazione proposta dalla ricorrente in forza dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, la Corte, con sentenza <DATE ISO="20100126">26 gennaio 2010</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-362/08 P" PAGE.ECR="I-669" YEAR="2010">C-362/08 P, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (Racc. pag. I-669)</REF.DOC.ECR> ha annullato la citata sentenza <DATE ISO="20080605">5 giugno 2008</DATE>, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dinanzi al Tribunale e rinviato la causa dinanzi allo stesso affinché statuisse sulle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione della Commissione <DATE ISO="20050214">14 febbraio 2005</DATE>, che le ha negato l’accesso ai documenti di cui trattasi. La causa rinviata dinanzi al Tribunale, il cui numero di ruolo è attualmente T-141/05 RENV, è tuttora pendente.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Con lettere del 28 e del <DATE ISO="20090831">31 agosto 2009</DATE> la ricorrente ha proposto una nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> la Commissione ha risposto a tale nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto precisando che, dato il tempo trascorso dalla sua decisione sulla domanda di accesso completo ai documenti del fascicolo della ricorrente del <DATE ISO="20041222">22 dicembre 2004</DATE>, che forma oggetto del ricorso nella causa T-141/05, essa aveva proceduto ad un nuovo esame di ciascun documento del fascicolo in questione che non era stato trasmesso e che, al termine di detto esame, aveva deciso di concedere alla ricorrente un accesso più ampio, ma non completo, ai suddetti documenti.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1413"?><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20091015">15 ottobre 2009</DATE>, registrata dalla Commissione il <DATE ISO="20091019">19 ottobre 2009</DATE>, la ricorrente ha presentato una domanda con cui invitava la Commissione a riesaminare la risposta del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> alla sua nuova domanda di accesso completo ai documenti relativi al contratto contenuta nelle lettere del 28 e del <DATE ISO="20090831">31 agosto 2009</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20091110">10 novembre 2009</DATE> la Commissione ha prorogato il termine previsto per rispondere alla domanda della ricorrente del <DATE ISO="20091015">15 ottobre 2009</DATE>, che sarebbe conseguentemente scaduto il <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Con lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>, pervenuta alla ricorrente il <DATE ISO="20091202">2 dicembre 2009</DATE>, la Commissione ha indicato inizialmente che, dal momento che la domanda della ricorrente del <DATE ISO="20091015">15 ottobre 2009</DATE> richiedeva un esame approfondito di numerosi documenti rilevanti e dato che le discussioni in merito con gli altri servizi non si erano ancora concluse, essa non era purtroppo in grado di rispondervi in maniera definitiva. Più avanti, la Commissione ha aggiunto quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>Ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento (…) n. 1049/2001, Lei ha facoltà di adire il [Tribunale] o il Mediatore. La lettera di risposta è tuttavia quasi pronta, sicché può contare su una risposta dettagliata della Commissione a breve termine. (…) La decisione le verrà comunicata appena possibile (…)<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procedimento e conclusioni delle parti</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20100201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 2010</DATE> la ricorrente ha proposto il ricorso in esame contro le decisioni della Commissione contenute, da un lato, nella lettera del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> e, dall’altro, nella lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1414"?><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20100505">5 maggio 2010</DATE> la Commissione ha depositato nella cancelleria del Tribunale un controricorso contenente una domanda di non luogo a provvedere e una domanda di misura di organizzazione del procedimento.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20100720">20 luglio 2010</DATE>, la ricorrente ha dedotto motivi nuovi conformemente all’art. 48 del regolamento di procedura, diretti ad integrare la sua argomentazione ai fini del presente ricorso con argomenti asseritamente analoghi a quelli accolti dal Tribunale nella sentenza <DATE ISO="20100707">7 luglio 2010</DATE>, causa T-111/07, Agrofert Holding/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale <DATE ISO="20100824">24 agosto 2010</DATE>, il Regno di Danimarca è stato autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>A seguito di una richiesta di informazioni del Tribunale, che invitava le parti a comunicargli le loro eventuali osservazioni e le eventuali conseguenze che traevano dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza del Tribunale <DATE ISO="20100119">19 gennaio 2010</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-355/04+T-446/04" PAGE.ECR="II-1" YEAR="2010">T-355/04 e T-446/04, Co-Frutta/Commissione (Racc. pag. II-1)</REF.DOC.ECR>, in merito all’interesse ad agire della ricorrente a seguito dell’adozione della decisione <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE> e alla presentazione del ricorso nella causa T-300/10, dette parti hanno presentato le rispettive risposte entro il termine impartito.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Nella sua risposta con lettera del <DATE ISO="20101014">14 ottobre 2010</DATE>, la ricorrente sostiene di mantenere un interesse ad agire nella presente causa e che, qualora il Tribunale decidesse diversamente, esso dovrebbe, considerate le circostanze del caso di specie, condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1415"?><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Nella sua lettera di risposta del <DATE ISO="20101014">14 ottobre 2010</DATE>, la Commissione sostiene in particolare che la ricorrente, avendo proposto un ricorso di annullamento contro la decisione <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE>, ha perduto l’interesse ad agire nella presente causa.</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Nella sua lettera di risposta del <DATE ISO="20101015">15 ottobre 2010</DATE>, il Regno di Danimarca non ha voluto formulare osservazioni in merito all’interesse ad agire della ricorrente.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>La ricorrente, sostenuta dal Regno di Danimarca, chiede che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare le decisioni della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> e <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>nella parte in cui negano alla ricorrente l’accesso a documenti confidenziali<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/> relativi al contratto;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la Commissione alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>La Commissione conclude che il Tribunale voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>dichiarare il ricorso irricevibile;</P></ITEM><?PAGE NO="II-1416"?><ITEM><P>qualora il Tribunale ritenesse che il ricorso sia diretto contro una decisione implicita di rigetto, respingere il ricorso in quanto privo di oggetto;</P></ITEM><ITEM><P>condannare la ricorrente alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">In diritto</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>In limine, va rilevato che, per quanto riguarda il contesto puramente fattuale in cui sono state adottate le due decisioni impugnate dalla ricorrente nella presente causa, è pacifico tra le parti che la lettera del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> è stata inviata alla ricorrente in risposta alla sua nuova richiesta di accesso completo ai documenti relativi al contratto contenuta nelle lettere del 28 e del <DATE ISO="20090831">31 agosto 2009</DATE>. È altresì pacifico che la lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE> è stata inviata alla ricorrente a seguito della sua richiesta del <DATE ISO="20091015">15 ottobre 2009</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Peraltro, come esplicitamente sostenuto dalla stessa ricorrente nell’atto introduttivo e senza che ciò sia stato contestato dalla Commissione, è giocoforza rilevare che, da un lato, le lettere della ricorrente del 28 e del <DATE ISO="20090831">31 agosto 2009</DATE> sono state inviate alla Commissione conformemente all’art. 7 del regolamento n. 1049/2001 e, pertanto, devono essere considerate insieme una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>domanda iniziale<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> ai sensi di detto articolo (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>domanda iniziale<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>) e, dall’altro, la lettera della ricorrente del <DATE ISO="20091015">15 ottobre 2009</DATE> è stata inviata alla Commissione conformemente all’art. 8 del medesimo regolamento e deve quindi essere considerata una <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>domanda di conferma<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/> ai sensi di detto articolo (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>domanda di conferma<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>).</TXT></NP><?PAGE NO="II-1417"?><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>In via principale occorre verificare, alla luce delle suesposte considerazioni, da un lato, la ricevibilità delle conclusioni della ricorrente dirette all’annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> e, dall’altro, se la ricorrente mantenga un interesse ad agire per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento della decisione della Commissione contenuta nella lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sulla ricevibilità delle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE></HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire sulla ricevibilità delle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> senza proseguire il procedimento.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>A termini dell’art. 263, sesto comma, TFUE, un ricorso di annullamento dev’essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui questi ne ha avuto conoscenza. In conformità delle disposizioni dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, tale termine deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Secondo costante giurisprudenza, detto termine di ricorso è di ordine pubblico, essendo stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche<?PAGE NO="II-1418"?> ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se sia stato rispettato (sentenza della Corte <DATE ISO="19970123">23 gennaio 1997</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-246/95" PAGE.ECR="I-403" YEAR="1997">C-246/95, Coen, Racc. pag. I-403</REF.DOC.ECR>, punto 21, e sentenza del Tribunale <DATE ISO="19970918">18 settembre 1997</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-121/96+T-151/96" PAGE.ECR="II-1355" YEAR="1997">T-121/96 e T-151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II-1355</REF.DOC.ECR>, punti 38 e 39).</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Nella specie è pacifico che, con la domanda di conferma del <DATE ISO="20101015">15 ottobre 2010</DATE>, la ricorrente invitava la Commissione a riesaminare la risposta, contenuta nella sua lettera del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE>, alla propria nuova domanda. Pertanto, senza che occorra stabilire la data precisa in cui tale lettera del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE> è stata notificata alla ricorrente o portata a sua conoscenza, si deve rilevare che detta notifica o presa di conoscenza è chiaramente intervenuta al più tardi il <DATE ISO="20101015">15 ottobre 2010</DATE>, data in cui la ricorrente ha formulato la sua domanda di conferma.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Peraltro, la ricorrente non ha dimostrato e neanche fatto valere l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine di cui trattasi sulla base dell’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53 di detto Statuto.</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il termine di ricorso di due mesi ha iniziato a decorrere al più tardi, conformemente all’art. 101, n. 1, lett. a), del regolamento di procedura, il <DATE ISO="20091016">16 ottobre 2009</DATE>, vale a dire il giorno successivo a quello in cui, al più tardi, la ricorrente ha ricevuto notifica o è venuta a conoscenza della lettera della Commissione del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE>. Tale termine era quindi scaduto, al più tardi, il <DATE ISO="20091229">29 dicembre 2009</DATE>, tenuto conto del termine per la distanza di dieci giorni e, conformemente all’art. 101, n. 2, del regolamento di procedura, della proroga del termine il cui giorno di scadenza sia un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, ossia, per lo meno, un mese e tre giorni prima della presentazione, il <DATE ISO="20100201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 2010</DATE>, del presente ricorso, nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE>.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1419"?><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>Ne consegue che il presente ricorso, nella parte diretta all’annullamento della decisione contenuta nella lettera del <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE>, deve essere dichiarato tardivo e pertanto manifestamente irricevibile, senza che occorra esaminare gli altri motivi d’irricevibilità sollevati dalla Commissione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sull’interesse ad agire della ricorrente per quanto riguarda le conclusioni dirette contro la decisione della Commissione del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE></HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Sull’oggetto delle conclusioni dirette contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Le parti sono in disaccordo sulla questione se le conclusioni dirette contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE> riguardino, sostanzialmente, una decisione implicita di rigetto della domanda di conferma (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>decisione implicita di rigetto<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>A tal riguardo, in primo luogo, il Tribunale rileva che nella specie la Commissione ha indicato alla ricorrente, nella sua lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>, che non era in grado di rispondere entro il termine impartito alla domanda di conferma. Inoltre, in detta lettera la Commissione ha indicato alla ricorrente che, ai sensi dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, poteva adire il Tribunale o il Mediatore. Pertanto, tenuto conto dei termini stessi della lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>, va rilevato che la medesima Commissione ha non solo ritenuto necessario riconoscere di non essere in grado, a suo parere, di rispondere entro il termine prescritto, dopo la proroga, alla domanda di conferma, ma ha anche avuto cura di ricordare i mezzi di ricorso di cui la ricorrente dispone, conformemente all’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, in caso<?PAGE NO="II-1420"?> di mancata risposta dell’istituzione a una domanda di conferma. Conseguentemente, si deve rilevare, come ha fatto la ricorrente nella replica, che la Commissione, nella sua lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>, pur informando a titolo accessorio la ricorrente che poteva <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>contare su una risposta dettagliata della Commissione a breve termine<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>, si è principalmente limitata a riconoscere che non era in grado di adottare una risposta alla domanda di conferma e che tale mancata risposta poteva formare oggetto di un ricorso giurisdizionale.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>In secondo luogo, il Tribunale ricorda che, secondo costante giurisprudenza, in linea di principio, sia la Corte che il Tribunale rifiutano di riconoscere, salvo voler mettere in discussione il sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato FUE, che il semplice silenzio di un’istituzione venga equiparato a una decisione implicita, tranne nel caso in cui esistano disposizioni espresse che fissano un termine alla scadenza del quale una siffatta decisione si ritiene adottata da parte dell’istituzione invitata a prendere posizione e che definiscono il contenuto di tale decisione (sentenza della Corte <DATE ISO="20041209">9 dicembre 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-123/03 P" PAGE.ECR="I-11647" YEAR="2004">C-123/03 P, Commissione/Greencore, Racc. pag. I-11647</REF.DOC.ECR>, punto 45; sentenze del Tribunale <DATE ISO="19991213">13 dicembre 1999</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-189/95+T-39/96+T-123/96" PAGE.ECR="II-3587" YEAR="1999">T-189/95, T-39/96 e T-123/96, SGA/Commissione, Racc. pag. II-3587</REF.DOC.ECR>, punto 27; cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-190/95+T-45/96" PAGE.ECR="II-3617" YEAR="1999">T-190/95 e T-45/96, Sodima/Commissione, Racc. pag. II-3617</REF.DOC.ECR>, punto 32, e <DATE ISO="20090909">9 settembre 2009</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-437/05" PAGE.ECR="II-3233" YEAR="2009">T-437/05, Brink’s Security Luxembourg/Commissione, Racc. pag. II-3233</REF.DOC.ECR>, punto 55).</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Orbene, per quanto riguarda il regolamento n. 1049/2001, dal suo art. 8, n. 3, risulta che il legislatore ha previsto, in relazione al trattamento della domande di conferma di cui all’art. 8, nn. 1 e 2, di detto regolamento, che l’assenza di risposta entro il termine impartito da parte dell’istituzione costituisce un rigetto della domanda.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Pertanto, si deve ritenere che le disposizioni dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, da un lato, fissino espressamente un termine alla scadenza del quale, in assenza di una decisione di rigetto della domanda di conferma, si ritiene che<?PAGE NO="II-1421"?> l’istituzione di cui trattasi abbia adottato una decisione implicita e, dall’altro, definiscano il contenuto di quest’ultima, vale a dire che si tratta di una decisione di rigetto.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>In terzo luogo, il Tribunale rammenta che il legislatore ha espressamente previsto, nel medesimo art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, che tale decisione implicita di rigetto possa essere impugnata dal richiedente con un ricorso giurisdizionale conformemente alle disposizioni del Trattato FUE.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Pertanto, sulla scorta della giurisprudenza richiamata al punto 38 supra, si deve concludere che il silenzio di un’istituzione su una domanda di conferma dev’essere equiparato ad una decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 263 TFUE.</TXT></NP><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene che le conclusioni relative all’annullamento della decisione della Commissione <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE> debbano essere interpretate nel senso che sono dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto derivante dalla mancata risposta della Commissione alla domanda di conferma, assenza constatata dalla stessa Commissione nella suddetta lettera.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Sull’interesse ad agire della ricorrente per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto</P></TI></TITLE><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e dalle spiegazioni fornite dalle parti durante la fase scritta, di modo che non occorre aprire la fase orale.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1422"?><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>Secondo costante giurisprudenza, la mancanza di interesse ad agire costituisce un motivo di improcedibilità di ordine pubblico che il giudice dell’Unione può esaminare d’ufficio (v. sentenza del Tribunale <DATE ISO="20040928">28 settembre 2004</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-310/00" PAGE.ECR="II-3253" YEAR="2004">T-310/00, MCI/Commissione, Racc. pag. II-3253</REF.DOC.ECR>, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>A tale proposito va rilevato che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata, salvo la diversa questione del venir meno dell’interesse ad agire, riferendosi al momento in cui è depositato l’atto introduttivo (v. sentenza del Tribunale <DATE ISO="20020321">21 marzo 2002</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-131/99" PAGE.ECR="II-2023" YEAR="2002">T-131/99, Shaw e Falla/Commissione, Racc. pag. II-2023</REF.DOC.ECR>, punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, tale considerazione relativa al momento della valutazione della ricevibilità del ricorso non può impedire al Tribunale di dichiarare che non vi è più luogo a provvedere sul ricorso qualora un ricorrente, che inizialmente aveva interesse ad agire, abbia perduto qualsiasi interesse personale all’annullamento della decisione impugnata a causa di un evento verificatosi successivamente alla presentazione del detto ricorso. Affinché un ricorrente possa proseguire un ricorso diretto all’annullamento di una decisione, infatti, occorre che conservi un interesse personale all’annullamento della decisione impugnata (ordinanza del Tribunale <DATE ISO="20051017">17 ottobre 2005</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-28/02" PAGE.ECR="II-4119" YEAR="2005">T-28/02, First Data e a./Commissione, Racc. pag. II-4119</REF.DOC.ECR>, punti 36 e 37, e sentenza del Tribunale <DATE ISO="20080709">9 luglio 2008</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-301/01" PAGE.ECR="II-1753" YEAR="2008">T-301/01, Alitalia/Commissione, Racc. pag. II-1753</REF.DOC.ECR>, punto 37), posto che, altrimenti, se l’interesse ad agire del ricorrente venisse meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli potrebbe procurare alcun beneficio (sentenza della Corte <DATE ISO="20070607">7 giugno 2007</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-362/05 P" PAGE.ECR="I-4333" YEAR="2007">C-362/05 P, Wunenburger/Commissione, Racc. pag. I-4333</REF.DOC.ECR>, punto 43, e sentenza Co-Frutta/Commissione, cit., punto 44).</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Nella specie è pacifico tra le parti che, alla data in cui è stato proposto il ricorso nella presente causa, la ricorrente aveva unicamente ricevuto, in risposta alla domanda di conferma, la lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE> con cui la Commissione la informava, sostanzialmente, dell’esistenza di una decisione implicita di rigetto. Pertanto, alla suddetta data, la ricorrente aveva un interesse ad agire ed il ricorso era ricevibile.</TXT></NP><?PAGE NO="II-1423"?><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Tuttavia, è altresì pacifico che, in seguito alla lettera della Commissione del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE> (v. supra, punto 14), con lettera del <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE> la Commissione ha risposto in maniera esplicita e definitiva alla domanda di conferma della ricorrente e, a tale titolo, le ha dato accesso a nuovi documenti del fascicolo relativi al contratto, senza tuttavia concederle un accesso completo. Orbene, con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il <DATE ISO="20100709">9 luglio 2010</DATE>, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Inoltre, dai motivi esposti dalla ricorrente nella replica del <DATE ISO="20100705">5 luglio 2010</DATE> risulta che essa non intendeva adeguare, in seguito all’adozione da parte della Commissione della decisione <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE>, la sua domanda di annullamento formulata nella presente causa. Al contrario, sempre nella replica, essa ha espressamente informato il Tribunale che aveva deciso di proporre un nuovo ricorso contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE>, cosa che, come si è rilevato al punto 48 supra, essa ha effettivamente fatto il <DATE ISO="20100709">9 luglio 2010</DATE> sul fondamento dell’art. 263 TFUE.</TXT></NP><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>Di conseguenza, non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione implicita di rigetto, dato che la ricorrente non ha più un interesse personale all’annullamento di detta decisione in seguito alla decisione della Commissione <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE>, adottata in risposta alla domanda di conferma, di cui essa chiede peraltro l’annullamento nell’ambito della causa T-300/10, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, pendente dinanzi al Tribunale. Infatti, adottando la decisione del <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE>, la Commissione ha esplicitamente risposto, di fatto, alla domanda di conferma, cosa che la ricorrente non contesta, e ha quindi implicitamente proceduto alla revoca della decisione implicita di rigetto.</TXT></NP><NP><NO.P>51</NO.P><TXT>Dalle considerazioni precedenti discende che, senza che occorra valutare la ricevibilità del motivo nuovo sollevato dalla ricorrente nella sua lettera del <DATE ISO="20100720">20 luglio 2010</DATE> (v. supra, punto 17), il presente ricorso deve essere dichiarato manifestamente irricevibile<?PAGE NO="II-1424"?> nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE>, e privo di oggetto nella parte in cui è diretto contro la decisione implicita di rigetto.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sulle spese</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>52</NO.P><TXT>Anzitutto, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorso di annullamento è stato dichiarato manifestamente irricevibile nella parte relativa alla decisione della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE>, la ricorrente deve essere condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento di detta decisione.</TXT></NP><NP><NO.P>53</NO.P><TXT>Inoltre, si deve rammentare che, ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.</TXT></NP><NP><NO.P>54</NO.P><TXT>Nella specie, per quanto riguarda il venir meno dell’oggetto del ricorso nella parte in cui è diretto contro la decisione implicita di rigetto, si deve constatare, da un lato, che, come espressamente riconosciuto dalla Commissione nella lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>, essa non era in grado di adottare una risposta alla domanda di conferma entro la data di scadenza del termine prescritto dall’art. 8 del regolamento n. 1049/2001, ossia, nella specie, dopo la proroga, il <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>. Dall’altro, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nella medesima lettera, vale a dire che la ricorrente poteva contare su una risposta dettagliata a <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>breve termine<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>, si deve necessariamente<?PAGE NO="II-1425"?> constatare che la decisione confermativa è stata adottata solo il <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE>, ossia circa cinque mesi dopo l’invio della lettera del <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>, ricevuta dalla ricorrente il <DATE ISO="20091202">2 dicembre 2009</DATE>, e, pertanto, oltre due mesi e mezzo dopo la scadenza del termine per la presentazione di un ricorso di annullamento impartito alla ricorrente conformemente all’art. 263 TFUE per contestare, come consentito dall’art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001, la legittimità della decisione implicita di rigetto della domanda di conferma. Infine, poiché non spetta al Tribunale pronunciarsi sull’opportunità della scelta della ricorrente di proporre un nuovo ricorso contro la decisione della Commissione del <DATE ISO="20100429">29 aprile 2010</DATE>, anziché modificare le sue conclusioni nella presente causa per tenere conto di detta decisione, tale circostanza non può essere presa in considerazione nella fase della decisione sulle spese adottata dal Tribunale sul fondamento dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura.</TXT></NP><NP><NO.P>55</NO.P><TXT>Pertanto, tenuto conto delle circostanze di fatto del caso di specie, e in particolare del fatto che la Commissione ha chiaramente superato il termine di cui disponeva, a norma dell’art. 8 del regolamento n. 1049/2001, per rispondere alla domanda di conferma, di modo che la ricorrente non aveva altra scelta, per tutelare i propri diritti, che proporre il presente ricorso contro la decisione implicita di rigetto, la Commissione va condannata a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente per quanto riguarda le conclusioni dirette all’annullamento della decisione implicita di rigetto.</TXT></NP><NP><NO.P>56</NO.P><TXT>Infine, secondo l’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-1426"?><JURISDICTION><INTRO><P>Per questi motivi,</P><P>IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)</P><P>così provvede:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il ricorso di annullamento è dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto avverso la decisione della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE>.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni della Internationaler Hilfsfonds eV dirette all’annullamento della decisione implicita della Commissione europea recante rigetto della sua domanda del <DATE ISO="20091015">15 ottobre 2009</DATE> di accesso ai documenti relativi al contratto LIEN 97-2011.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">3)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La Internationaler Hilfsfonds è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione in relazione alla domanda di annullamento, nella parte in cui essa è diretta avverso la decisione della Commissione <DATE ISO="20091009">9 ottobre 2009</DATE>.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">4)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Internationaler Hilfsfonds per quanto riguarda le conclusioni in relazione alla domanda di annullamento, nella parte in cui essa è diretta avverso la decisione della Commissione <DATE ISO="20091201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> dicembre 2009</DATE>.</HT></TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-1427"?><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">5)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il Regno di Danimarca è condannato a sopportare le proprie spese.</HT></TXT><P>Lussemburgo, <DATE ISO="20110324">24 marzo 2011</DATE>.</P></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Il cancelliere</P><P>Il presidente</P><P>E. Coulon</P><P>I. Pelikánová</P></SIGNATURE.CASE></ORDER>