Regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell' aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 14/12/1982 pag. 0001 - 0004
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 26 pag. 0159
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 26 pag. 0159
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3331/82 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 1982 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che l'aiuto alimentare persegue finalità umanitarie e costituisce uno degli elementi essenziali della politica comunitaria di cooperazione con i paesi in via di sviluppo; considerando che è opportuno che l'aiuto alimentare divenga un autentico strumento della politica comunitaria di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, consentendo in particolare alla Comunità di impegnarsi appieno in progetti pluriennali di sviluppo; considerando che a tal fine conviene che la Comunità possa garantire flussi globali regolari di aiuto e, ove necessario, impegnarsi nei confronti dei paesi in via di sviluppo a fornire quantitativi minimi di prodotti nel quadro di programmi pluriennali specifici, nonché nei confronti delle organizzazioni internazionali, fermo restando che tali impegni pluriennali non dovrebbero rappresentare più che una parte ragionevole dell'aiuto; considerando che, per una gestione dell'aiuto alimentare più efficace e più conforme all'interesse e ai bisogni dei paesi beneficiari, è opportuno migliorare le procedure di decisione e di attuazione; considerando che, per agevolare l'applicazione di alcune delle disposizioni previste, è d'uopo instaurare una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'aiuto alimentare; considerando che tali procedure e le seguenti decisioni tengono conto della ripartizione delle competenze fra le istituzioni prevista dal trattato; considerando che pare opportuno che la Commissione, previa consultazione del comitato dell'aiuto alimentare, fissi i quantitativi e la natura dei prodotti di cereali per cui gli Stati membri garantiscono la disponibilità per azioni d'urgenza; che a tale scopo conviene modificare il regolamento (CEE) n. 2750/75 (3); che per il resto il presente regolamento non tocca le norme generali di mobilizzo dei prodotti agricoli, adottate nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati; considerando che i poteri d'azione specifici all'uopo richiesti non sono previsti dal trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I Obiettivi e orientamenti generali dell'aiuto alimentare Articolo 1 La Comunità svolge, nel quadro della propria politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, azioni di aiuto alimentare. Articolo 2 1. Le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 1 hanno in particolare lo scopo di: - migliorare il livello di nutrizione delle popolazioni beneficiarie, - intervenire in situazioni d'emergenza, - contribuire ad un equilibrato sviluppo economico e sociale dei paesi beneficiari. 2. L'assegnazione dell'aiuto alimentare si basa anzitutto su una valutazione obiettiva dei bisogni reali che giustificano questo aiuto. A tal fine, senza escludere altre considerazioni pertinenti, vengono presi in considerazione in particolare i seguenti tre criteri: - bisogni alimentari fondamentali, - reddito pro capite, - situazione della bilancia dei pagamenti. 3. La concessione dell'aiuto alimentare è all'occorrenza subordinata all'attuazione di progetti annuali o pluriennali di sviluppo, dando la precedenza a quelli aventi lo scopo di favorire la produzione alimentare nei paesi beneficiari. Eventualmente, l'aiuto può concorrere direttamente alla realizzazione di tali progetti. Nel caso in cui l'aiuto della Comunità sia destinato alla vendita, questa complementarità può essere assicurata utilizzando fondi di contropartita. 4. L'aiuto alimentare ha lo scopo di rispondere alle esigenze alimentari immediate. Tuttavia, per migliorare la sicurezza alimentare dei paesi in via di sviluppo e per assicurare la copertura del loro fabbisogno, può essere concessa, caso per caso, una fornitura di aiuti alimentari per la costituzione di scorte di cereali da parte dei beneficiari, a condizione che tali aiuti rappresentino soltanto una percentuale residua dello schema comunitario e si dia la priorità alle esigenze di consumo immediato. 5. Al fine di concorrere alla realizzazione delle azioni d'urgenza previste all'articolo 6 e perché la Comunità possa soddisfare ai suoi obblighi per quanto riguarda la riserva internazionale di urgenza, gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione taluni quantitativi di cereali. Tali quantitativi vengono messi a disposizione della Commissione alle condizioni previste nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2750/75. Articolo 3 1. La mobilitazione dei prodotti è effettuata in conformità delle disposizioni e delle procedure previste nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato. Tuttavia, in caso di urgenza o d'indisponibilità sul mercato comunitario, i prodotti forniti a titolo di aiuto possono essere acquistati in un paese in via di sviluppo, se possibile appartenente alla stessa regione geografica del paese beneficiario. 2. La Comunità può fornire, a titolo di aiuto alimentare, prodotti di prima trasformazione. Essa può inoltre fornire, su richiesta dei paesi beneficiari, quantitativi limitati di prodotti di seconda trasformazione, soprattutto a base di cereali. 3. Le forniture di prodotti di prima trasformazione sono imputate ai quantitativi globali di prodotti di base fissati dal Consiglio ai sensi dell'articolo 4, sulla base di un coefficiente tecnico. Le forniture di aiuti sotto forma di riso e di prodotti di seconda trasformazione sono imputate secondo un criterio di equivalenza basato sul valore di tali prodotti. TITOLO II Procedure di esecuzione delle azioni di aiuto alimentare Articolo 4 1. Nel settore dell'aiuto alimentare, il Consiglio: - decide i quantitativi globali annuali e pluriennali per prodotto; - ripartisce tra azioni comunitarie e nazionali gli aiuti in cereali previsti dalla convenzione di aiuto alimentare; - ripartisce tra gli Stati membri le azioni nazionali in cereali condotte a norma della convenzione di aiuto alimentare; - determina i paesi e gli organismi che possono essere oggetto di azioni annuali e pluriennali di aiuto alimentare; - definisce i prodotti di base oggetto dell'aiuto, tenendo conto delle riserve disponibili dei prodotti in questione; - determina i prodotti derivati che possono essere oggetto di azioni di aiuto alimentare; - fissa i criteri generali per il trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob. 2. A tal fine il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, delibera a maggioranza qualificata nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, primo, quarto, quinto, sesto e settimo trattino, e all'unanimità nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino. Articolo 5 La Commissione, previa consultazione del comitato previsto all'articolo 7 e secondo la procedura di cui all'articolo 8: - stabilisce la ripartizione dei quantitativi disponibili nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali tra paesi e organismi beneficiari designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, quarto trattino, e stabilisce altresì, in questo stesso ambito, il volume delle riserve; - modifica, per quanto necessario, le assegnazioni nel corso dell'esecuzione dei programmi annuali e pluriennali sulla base della capacità di assorbimento dell'aiuto da parte dei beneficiari; - definisce, per quanto riguarda i cereali, i quantitativi e la natura dei prodotti di cui gli Stati membri garantiscono le disponibilità per azioni d'urgenza e per riserve internazionali. Articolo 6 In ottemperanza alle decisioni del Consiglio di cui all'articolo 4 e alle decisioni adottate a termini dell'articolo 5, la Commissione: a) decide le azioni d'urgenza a favore dei paesi che devono far fronte a gravi difficoltà causate da calamità naturali improvvise e imprevedibili e ne informa gli Stati membri; b) decide, previa consultazione degli Stati membri mediante telescritto con cui concede loro quarantotto ore per la formulazione di eventuali obiezioni, le azioni d'urgenza a favore dei paesi che devono far fronte a gravi difficoltà derivanti da circostanze eccezionali, comparabili a calamità naturali; c) decide le condizioni di fornitura dell'aiuto, in particolare le clausole generali applicabili ai beneficiari. Agli effetti delle lettere a) e b) deve intendersi per « urgenza » una situazione imprevedibile, caratterizzata da carestia o da pericolo di carestia, che costituisca una grave minaccia per la vita o la salute delle popolazioni in un paese che non può far fronte al deficit alimentare con i propri mezzi e risorse. Il volume dell'aiuto che si decide di fornire nei singoli casi è limitato ai quantitativi necessari alle popolazioni colpite per fronteggiare la situazione durante un lasso di tempo non superiore a tre mesi. Articolo 7 1. È istituito un comitato per l'aiuto alimentare, in appresso denominato « comitato », presieduto da un rappresentante della Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri. I lavori di segreteria del comitato sono svolti dalla Commissione. 2. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno. Articolo 8 1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il rappresentante della Commissione presenta i progetti delle decisioni da adottare. Il comitato formula il suo parere su tali progetti entro un termine che il presidente può stabilire in realazione all'urgenza della questione. Esso si pronuncia alla maggioranza di 45 voti; ai voti degli Stati membri viene applicata la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. La Commissione adotta decisioni che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali decisioni non sono conformi al parere espresso dal comitato o se il comitato non esprime un parere, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione rinvia di due mesi al massimo, a decorrere dalla data della comunicazione, l'applicazione delle decisioni da essa prese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di due mesi. Articolo 9 Gli Stati membri decidono i loro programmi di azioni nazionali di aiuto alimentare e li notificano alla Commissione. A richiesta del presidente del comitato o di un rappresentante di uno Stato membro, il comitato esamina il coordinamento delle azioni comunitarie e nazionali di aiuto alimentare. Articolo 10 Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione relativa all'aiuto alimentare sollevata dal suo presidente, ad iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro. Articolo 11 Il Parlamento europeo viene informato della gestione dell'aiuto alimentare mediante comunicazione delle decisioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, non appena esse sono state adottate, nonché mediante trasmissione annua delle relazioni sull'esecuzione delle diverse azioni per i rispettivi esercizi. Le decisioni di cui agli articoli 5 e 6 e le relazioni di cui al primo comma sono comunicate contemporaneamente al Consiglio. Articolo 12 Il regolamento (CEE) n. 2750/75 è modificato come segue: 1. l'articolo 7, paragrafo 5, è abrogato; 2. il testo dell'articolo 7, paragrafo 6, è sostituito dal testo seguente: « 5. Le modalità d'applicazione del presente articolo ed in particolare i criteri in base ai quali la Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3331/82 ». Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1982. Per il Consiglio Il Presidente Ch. CHRISTENSEN (1) GU n. C 26 del 30. 1. 1979, pag. 2. (2) GU n. C 93 del 9. 4. 1979, pag. 75. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.