31998D0161

98/161/CE: Decisione del Consiglio del 16 febbraio 1998 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 053 del 24/02/1998 pag. 0019 - 0020


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 febbraio 1998 che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (98/161/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che con lettera registrata presso la Commissione il 9 giugno 1997 il Regno dei Paesi Bassi ha sollecitato l'autorizzazione ad introdurre una misura di deroga all'articolo 2 e all'articolo 28 bis, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE;

considerando che a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati il 10 settembre 1997 della domanda del Regno dei Paesi Bassi;

considerando che tale misura particolare consiste, da un lato, nell'esentare le cessioni e gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e cascami, diversi dai metalli non ferrosi, effettuati da soggetti passivi il cui fatturato sia inferiore a 2,5 milioni di NLG e, dall'altro, nell'esentare le cessioni e gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi;

considerando che i soggetti passivi le cui operazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle esenzioni previste dal regime particolare possono essere autorizzati a non assoggettare le loro operazioni al regime particolare in questione, secondo le condizioni previste dal Regno dei Paesi Bassi;

considerando che tale regime costituisce sia una misura di semplificazione che di lotta contro la frode, poiché permette di escludere dal sistema dell'IVA una categoria di soggetti passivi per i quali gli sforzi di controllo e di riscossione dell'imposta sarebbero sproporzionati rispetto alle entrate;

considerando che, pertanto, il regime particolare in questione è conforme alle condizioni di cui all'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE;

considerando che in data 10 luglio 1996 la Commissione ha adottato un programma di lavoro corredato da un calendario di proposte che prevede un passaggio graduale e per tappe verso un sistema comune di IVA per il mercato interno;

considerando che l'autorizzazione è accordata fino al 31 dicembre 1999, il che permetterà di valutare a quella data la coerenza della misura di deroga rispetto all'impostazione complessiva del nuovo sistema comune di IVA;

considerando che detta deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 77/388/CEE il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato, fino al 31 dicembre 1999, ad applicare un regime particolare di imposizione del settore dei materiali di recupero e cascami.

Le disposizioni di deroga previste da tale regime sono definite agli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2 della direttiva 77/388/CEE sono esentate dall'IVA:

- le cessioni di materiali di recupero e di cascami effettuate da imprese il cui fatturato è inferiore a 2,5 milioni di NLG. Per calcolare tale soglia, può essere escluso il fatturato relativo ai metalli non ferrosi;

- le cessioni di metalli non ferrosi.

Articolo 3

In deroga all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, sono esentati dall'IVA:

- gli acquisti intracomunitari di materiali di recupero e di cascami effettuati da imprese il cui fatturato è inferiore a 2,5 milioni di NLG. Per il calcolo di tale soglia può essere escluso il fatturato relativo ai metalli non ferrosi;

- gli acquisti intracomunitari di metalli non ferrosi.

Articolo 4

I soggetti passivi le cui operazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle esenzioni di cui agli articoli 2 e 3 possono essere autorizzati a non assoggettare tali cessioni ed acquisti intracomunitari al regime particolare previsto dalla presente decisione.

Articolo 5

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

(1) GU L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 89).