51994AC1296

PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE in merito alla "Proposta di direttiva del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare"

Gazzetta ufficiale n. C 397 del 31/12/1994 pag. 0006


Parere in merito alla proposta di direttiva del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare () (94/C 397/03)

Il Consiglio, in data 12 ottobre 1994, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 198, comma 2 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione « Trasporti e comunicazioni », incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Kielman, in data 9 novembre 1994.

Il Comitato economico e sociale ha adottato a maggioranza (con un'astensione) il 23 novembre 1994, nel corso della 320a sessione plenaria, seguente parere.

1. Base giuridica della proposta di direttiva

1.1. La Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio [doc. COM(94) 275 def.] concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.

1.2. La direttiva è basata sull'articolo 213 del Trattato sull'Unione e viene emanata dopo aver sentito il parere del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Il Comitato del programma statistico, istituito dalla Decisione 89/382/CEE, Euratom, viene consultato prima dell'esecuzione.

1.3. La Commissione europea ha consultato, in merito ai contenuti della presente proposta, gli organismi che si occupano delle statistiche sui trasporti via mare, come il Comitato di coordinamento delle statistiche dei trasporti, l'ECSA, l'ESC, il gruppo di lavoro comunitario Havens ed Eurostat.

1.4. In conformità all'articolo 15, la direttiva entra in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Obiettivi della direttiva

2.1. Le informazioni statistiche disponibili negli Stati membri sono attualmente incomplete e non paragonabili tra di loro.

2.2. L'azione proposta ha come obiettivo la produzione di statistiche a partire da informazioni armonizzate nel campo del trasporto di merci e di passeggeri via mare.

2.3. Tali informazioni statistiche armonizzate sono necessarie per l'elaborazione, la verifica, il controllo e la valutazione della politica marittima comunitaria e devono essere configurate in modo da risultare comparabili con i dati disponibili per gli altri modi di trasporto.

2.4. La direttiva vuole contribuire alla realizzazione ed al controllo di una politica concorrenziale libera e leale nel campo della fornitura dei servizi di trasporto.

2.5. Solo attraverso un'azione comunitaria è possibile stabilire un quadro di riferimento appropriato e raccogliere i dati necessari. Il Comitato del programma statistico indica a quali dati in particolare ci si riferisca.

2.6. Gli Stati membri assicurano poi che i dati necessari siano raccolti (principio di sussidiarietà) e messi a disposizione di Eurostat, compresi i dati previsti dal regolamento (Euratom, CEE) 1588/90 adottato dal Consiglio l'11 giugno 1990.

2.7. Grazie alla disponibilità di dati corretti la Commissione, le amministrazioni pubbliche nazionali, le imprese europee ed i soggetti socioeconomici interessati potranno prendere decisioni con maggiore cognizione di causa.

2.8. Inoltre tali informazioni sono assolutamente necessarie per stabilire quali modi di trasporto favorire nel rispetto dell'ambiente.

3. Osservazioni generali

3.1. È auspicabile elaborare i dati da fornire attraverso i giusti supporti, sistemi e reti telematiche, in modo che possano essere messi a disposizione degli utenti finali in modo rapido e appropriato. In tale contesto è necessario assicurare che gli oneri a carico di coloro che comunicano i dati siano limitati al massimo.

3.1.1. È inoltre necessario proseguire nella consultazione con i rappresentanti degli istituti nazionali di statistica degli Stati membri sui requisiti particolareggiati che figurano negli allegati e sulla durata e la portata delle deroghe previste all'articolo 10, in modo da assicurare un perfetto equilibrio tra il valore dei dati statistici ed il costo ai governi e alle industrie marittime coinvolte nella loro raccolta - soprattutto fino a quando le tecniche per lo scambio di dati elettronici non saranno accessibili a tutti.

3.2. Considerando quanto precede, la data proposta all'articolo 14 (1° gennaio 1995) non appare realistica.

3.3. Va notato che nel periodo transitorio previsto non verrà ancora richiesto di fornire dati particolareggiati sul tipo di merci trasportate.

3.4. Il motivo è che i costi per la raccolta di questi dati per il momento sono sproporzionati rispetto all'entità dei risultati.

4. Osservazioni particolari

4.1. Non è chiaro che cosa s'intenda con « porti commerciali ». È auspicabile che venga formulata un'adeguata descrizione di tale concetto.

4.2. Nell'allegato VIII della proposta sarebbe logico indicare il limite inferiore (100 tonnellate lorde) del gruppo 01.

5. Conclusione

5.1. Il Comitato economico e sociale è convinto che la Commissione, allo scopo di svolgere i propri compiti in merito alla politica comunitaria di trasporti via mare, debba disporre di statistiche di buona qualità e comparabili. L'esecuzione della presente direttiva garantisce tali condizioni, e viene quindi giudicata con favore.

Bruxelles, 23 novembre 1994.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Carlos FERRER

() GU n. C 214 del 4. 8. 1994, pag. 12.