|
19.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 126/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2005
relativa all’autorizzazione di determinati metodi di classificazione delle carcasse di suino in Ungheria
[notificata con il numero C(2005) 1448]
(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)
(2005/382/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, la classificazione delle carcasse di suino deve effettuarsi stimando il tenore di carne magra mediante metodi di stima statisticamente provati e basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L’autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale tolleranza è stata definita all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (2). |
|
(2) |
Il governo ungherese ha chiesto alla Commissione di autorizzare quattro metodi di classificazione delle carcasse di suino e ha comunicato i risultati delle prove di dissezione eseguite in data anteriore all’adesione, presentando la parte II del protocollo di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85. |
|
(3) |
Dall’esame della domanda suddetta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione dei suddetti metodi di classificazione. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione delle carcasse di suino diversa dalla presentazione tipo prevista da detto articolo, se la prassi commerciale oppure esigenze tecniche lo giustificano. |
|
(5) |
La presentazione tradizionale e di conseguenza la prassi commerciale seguite in Ungheria vogliono che le carcasse siano presentate con la sugna e il diaframma. Occorre tenerne conto adeguando il peso registrato della carcassa a quello della presentazione tipo. |
|
(6) |
Eventuali modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione possono essere autorizzate esclusivamente mediante nuova decisione della Commissione, adottata alla luce dell’esperienza acquisita; per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata. |
|
(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Per la classificazione delle carcasse di suino a norma del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Ungheria è autorizzato l’impiego dei seguenti metodi:
|
a) |
apparecchio denominato Fat-O-Meater FOM S70 e Fat-O-Meater FOM S71 e relativi metodi di stima, descritti nella parte 1 dell’allegato; |
|
b) |
apparecchio denominato Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM) e relativi metodi di stima, descritti nella parte 2 dell’allegato; |
|
c) |
apparecchio denominato Ultra FOM 200 e relativi metodi di stima, descritti nella parte 3 dell’allegato; |
|
d) |
apparecchio denominato Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM) e relativi metodi di stima, descritti nella parte 4 dell’allegato. |
Per quanto riguarda l’apparecchio «Ultra FOM 200», di cui alla lettera c), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare, sulla carcassa, che l’apparecchio ha rilevato i valori delle misure SZ1 e SZ2 nel punto indicato nell’allegato, parte 3, punto 3. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.
Articolo 2
In deroga alla presentazione tipo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, in Ungheria non è necessario asportare la sugna e il diaframma prima della pesatura e della classificazione delle carcasse di suino. Per procedere alla quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene ridotto delle seguenti percentuali:
|
a) |
0,35 % per il diaframma; |
|
b) |
1,68 % per la sugna. |
Articolo 3
Non sono autorizzate modifiche degli apparecchi o dei metodi di stima.
Articolo 4
La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3127/94 (GU L 330 del 21.12.1994, pag. 43).
ALLEGATO
METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN UNGHERIA
Parte 1
FAT-O-MEATER FOM S70 E FAT-O-MEATER FOM S71
|
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Fat-O-Meater FOM S70» e «Fat-O-Meater FOM S71». |
|
2. |
L’apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 6 millimetri, avente una sonda ottica del tipo Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ e una distanza operativa compresa fra 5 e 105 millimetri. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra rispettivamente da un computer di tipo S70 e di tipo S71. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg. |
Parte 2
UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)
|
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM)». |
|
2. |
L’apparecchio è identico a quello descritto nella parte 1, punto 2. UNIFOM tuttavia si differenzia da FOM per quanto riguarda il computer e il programma utilizzati per l’interpretazione del profilo di riflessione della sonda ottica. Inoltre, UNIFOM non è collegato allo strumento di pesatura. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg. |
Parte 3
ULTRA FOM 200
|
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «Ultra FOM 200». |
|
2. |
L’apparecchio è provvisto di una sonda ultrasonica a 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Il segnale ultrasonico è digitalizzato, salvato ed elaborato da un microprocessore di tipo Intel 80 C 32. I risultati della misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso apparecchio Ultra FOM. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
in cui:
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg. |
Parte 4
FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASE GRADING (AUTOFOM)
|
1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego dell’apparecchio denominato «AUTOFOM» (Fully automatic ultrasonic carcase grading). |
|
2. |
L’apparecchio è munito di 16 trasduttori a ultrasuoni a 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP), con una distanza operativa di 25 mm fra i singoli trasduttori.
I dati ultrasonici comprendono misurazioni dello spessore del grasso dorsale e dello spessore del muscolo. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra mediante un computer. |
|
3. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato in base a 60 punti di misurazione, secondo la seguente formula:
in cui:
x1, x2 ….x60 = variabili misurate dall’apparecchio AUTOFOM. |
|
4. |
La descrizione dei punti di misurazione e del metodo statistico è contenuta nella parte II del protocollo presentato dall’Ungheria alla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2967/85.
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg. |