Bruxelles, 14.3.2024

COM(2024) 128 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sulla delega del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma
del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)


1.Contesto normativo

L'articolo 51 bis del codice dei visti 1 conferisce alla Commissione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º agosto 2019, il potere di adottare atti delegati per rivedere l'importo dei diritti per i visti. Nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere.

Valutazione dell'esigenza di rivedere i diritti per i visti

A norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del codice dei visti, la Commissione è tenuta a valutare l'esigenza di rivedere i diritti per i visti sulla base di criteri obiettivi quali l'inflazione a livello dell'Unione e le retribuzioni dei funzionari degli Stati membri. La relazione contiene anche tale valutazione. Se del caso la valutazione deve essere accompagnata da un atto delegato che adegui i diritti per i visti, in conformità dell'articolo 51 bis del codice dei visti.

Poiché la Commissione ha il compito di eseguire tale valutazione ogni tre anni e la disposizione è applicabile dal 2 febbraio 2020, la valutazione è stata effettuata per la prima volta sulla base dei dati del 2023.

Diritti attuali e accordi di facilitazione del rilascio dei visti

Attualmente i diritti per le domande di visto per soggiorni di breve durata ammontano a 80 EUR 2 per gli adulti (di età superiore a 12 anni) e a 40 EUR per i richiedenti di età compresa tra 6 e 12 anni. I diritti per i visti non sono riscossi per i richiedenti più giovani. Inoltre la presentazione della domanda di visto può essere demandata a fornitori esterni di servizi, che possono chiedere il pagamento di diritti per servizi, il cui ammontare non deve superare la metà dell'importo del normale diritto per il visto (attualmente 40 EUR).

Qualora il Consiglio adotti una decisione di esecuzione in conformità dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), in ragione dell'insufficiente livello di cooperazione di un paese terzo in materia di riammissione, per i richiedenti di età pari o superiore a 12 anni i diritti per i visti ammontano a 120 EUR o 160 EUR.

Inoltre l'UE ha firmato accordi di facilitazione del rilascio dei visti con diversi paesi terzi, quattro dei quali sono tuttora in vigore:

–Armenia 3 : i diritti per i visti sono ridotti a 35 EUR per i richiedenti adulti e non sono riscossi per i richiedenti di età inferiore a 12 anni.

–Azerbaigian 4 : i diritti per i visti sono ridotti a 35 EUR per i richiedenti adulti e non sono riscossi per i richiedenti di età inferiore a 12 anni.

–Bielorussia 5 : i diritti per i visti sono ridotti a 35 EUR per i richiedenti adulti e non sono riscossi per i richiedenti di età inferiore a 12 anni (l'accordo è parzialmente sospeso per i membri del governo bielorusso o di delegazioni ufficiali della Bielorussia) 6 .

–Cabo Verde 7 : i diritti per i visti sono ridotti al 75 % dei diritti dell'importo normale (ammontano cioè attualmente a 60 EUR) per i cittadini non soggetti all'accordo di facilitazione del rilascio dei visti e non sono riscossi per i richiedenti di età inferiore a 12 anni.

Un eventuale aumento dei diritti per i visti mediante un atto delegato non si applicherà ai richiedenti di Armenia, Azerbaigian e Bielorussia, in quanto i rispettivi accordi di facilitazione del rilascio dei visti specificano gli importi dei diritti, su cui un atto delegato non ha alcuna incidenza. Tuttavia poiché l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti con Cabo Verde prevede una percentuale dei normali diritti per i visti anziché un importo fisso, nel caso dei cittadini di Cabo Verde l'entità dei diritti subirebbe variazioni.

Sono stati firmati altri accordi di facilitazione del rilascio dei visti con Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia e Ucraina. Tuttavia, poiché questi paesi sono stati inseriti nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 (regolamento sui visti) 8 , i loro cittadini non hanno più la necessità di presentare domanda di visto; pertanto in massima parte gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti non sono più pertinenti 9 .

L'accordo di facilitazione del rilascio dei visti firmato con la Federazione russa è stato sospeso a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina 10 .

2.Calcolo dei diritti per i visti riveduti

A norma dell'articolo 16, paragrafo 9, del codice dei visti, la Commissione europea valuta i diritti per i visti ogni tre anni, tenendo conto di criteri obiettivi quali l'inflazione a livello dell'Unione e le retribuzioni dei funzionari degli Stati membri dell'UE.

Il meccanismo di revisione dei diritti ha lo scopo di rilevare gli aumenti dei costi sostenuti dagli Stati membri nel trattamento delle domande di visto in tutto il mondo. Oltre alle spese per il personale, le principali componenti di costo sono i beni immobiliari, le attrezzature e i servizi, soprattutto in ambito informatico. Le retribuzioni dei funzionari nazionali servono a rilevare gli aumenti dei costi del personale, mentre l'inflazione a livello dell'Unione intende riflettere gli aumenti dei costi nelle altre componenti.

Anche se la Commissione potrebbe utilizzare ulteriori indicatori per calcolare l'importo dei diritti riveduto, tale opzione è stata scartata in una fase precoce. Ad esempio si è valutata l'opportunità di aggiungere al calcolo una componente di inflazione specifica per località, in quanto nella maggior parte dei casi il trattamento delle domande di visto avviene al di fuori dell'Unione europea. Pertanto i costi a carico degli Stati membri sono influenzati non soltanto dall'inflazione nell'UE ma, in modo differenziato, dall'inflazione in ciascuna delle sedi delle rappresentanze consolari degli Stati membri. Tuttavia l'aggiunta di una componente di inflazione specifica per località avrebbe comportato la necessità di disporre di dati relativi a centinaia di città di tutto il mondo e avrebbe sollevato il problema di stabilire adeguate ponderazioni specifiche per località. Poiché gli Stati membri dispongono di reti consolari di dimensioni ed estensione geografica molto diverse, l'integrazione della suddetta componente avrebbe anche introdotto potenziali squilibri nel trattamento degli Stati membri.

Di conseguenza la Commissione ha deciso di limitare il calcolo ai due indicatori specificamente menzionati nel codice dei visti, vale a dire l'inflazione a livello dell'Unione e la media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri.

2.1.Inflazione

Come previsto dal codice dei visti, è utilizzato il tasso d'inflazione a livello dell'Unione pubblicato da Eurostat, ossia l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) 11 . Il tasso d'inflazione annuo è calcolato come segue:

Sulla base del calcolo di cui sopra, si ottengono i seguenti dati:

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Giugno anno N

106,31

108,65

119,03

Giugno anno N+1

108,65

119,03

126,69

Tasso d'inflazione annuo

2,2 %

9,6 %

6,4 %

2.2.Indicatore del potere d'acquisto dei funzionari degli Stati membri

La media ponderata del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri è stata calcolata con la modalità seguente (il calcolo dettagliato è fornito nell'allegato):

a)l'andamento delle retribuzioni nette reali in ciascuno Stato membro tra l'anno N e l'anno N+1 (= andamento del potere d'acquisto) è moltiplicato per il peso di ciascuno Stato membro nel PIL totale dell'UE. Come fattore di ponderazione è utilizzato il PIL, espresso in parità di potere d'acquisto, in percentuale del PIL totale dell'UE. L'indicatore delle retribuzioni nette reali per Stato membro e i corrispondenti pesi in termini di PIL sono pubblicati da Eurostat ogni anno a ottobre e riguardano l'anno precedente fino al mese di luglio 12 ;

b)l'indicatore delle retribuzioni totali a livello dell'UE è calcolato come somma degli indicatori ponderati in base al PIL dei vari Stati membri.

2.3.Indicatore di adeguamento dei diritti per i visti

Per ciascun periodo annuale è stato calcolato un indicatore generale che rappresenta l'andamento dei due fattori. Tale indicatore è calcolato con la stessa modalità utilizzata per l'attualizzazione annuale delle retribuzioni dei funzionari dell'UE, che combina un indicatore di inflazione con un indicatore dell'andamento del potere d'acquisto dei funzionari nazionali 13 :

Su tale base, i diritti per i visti sono adeguati come segue:

Tasso d'inflazione

Indicatore del potere d'acquisto delle retribuzioni

Indicatore di adeguamento dei diritti per i visti

Diritti per i visti a seguito di adeguamento (EUR)

Anno di inizio

80,00

2020-2021

2,2 %

0,2 %

2,4 %

81,92

2021-2022

9,6 %

-4,6 %

4,6 %

85,69

2022-2023

6,4 %

-1,7 %

4,6 %

89,63

(Diritti in EUR)

Importo ridotto dei diritti per i visti per i minori

Diritti per i visti per i cittadini di Cabo Verde in base all'accordo di facilitazione del rilascio dei visti

Aumento dei diritti per i visti in seguito a decisione di esecuzione del Consiglio (1)

Aumento dei diritti per i visti in seguito a decisione di esecuzione del Consiglio (2)

Anno di inizio

40,00

60,00

120,00

160,00

2020-2021

40,96

61,44

122,88

163,84

2021-2022

42,84

64,26

128,53

171,38

2022-2023

44,81

67,22

134,44

179,26

L'"anno di inizio" è fissato al 2020, in quanto si tratta dell'anno in cui è diventato applicabile l'attuale meccanismo di revisione dei diritti per i visti.

3.Valutazione e impatto

Il calcolo dei diritti rivisti determina un aumento degli importi da 80 EUR a 90 EUR per gli adulti, da 40 EUR a 45 EUR per i minori e da 120 EUR a 135 EUR o da 160 EUR a 180 EUR nel caso in cui il Consiglio abbia adottato una decisione di esecuzione a norma dell'articolo 25 bis, paragrafo 5, lettera b), in ragione di un insufficiente livello di cooperazione in materia di riammissione. I diritti per i cittadini di Cabo Verde ai sensi del corrispondente accordo di facilitazione del rilascio dei visti aumenterebbero da 60 EUR a 67,50 EUR. L'importo massimo dei diritti riscossi dai fornitori esterni di servizi a fronte dei servizi prestati aumenterebbe da 40 EUR a 45 EUR. Ciò equivale a un aumento generale dei diritti pari al 12,5 % in tre anni.

Sulla base di calcoli interni, un aumento dei diritti per i visti del 12,5 % determinerebbe un gettito supplementare previsto di circa 71 milioni di EUR per tutti gli Stati membri 14 .

La Commissione ha valutato l'opportunità di adottare un atto delegato che modifichi i diritti per i visti, esaminando a tal fine i diritti riscossi dalle giurisdizioni di paesi terzi per i servizi prestati in relazione alle domande di visto. Il prezzo di un visto Schengen è ancora relativamente contenuto in confronto a quelli della maggior parte degli altri grandi paesi di destinazione. Ad esempio gli Stati Uniti hanno di recente aumentato del 15 % i diritti per i visti, portandoli da 160 USD a 185 USD 15 .

Paese

Diritti in valuta nazionale

Importo approssimativo dei diritti in EUR

Stati Uniti

185 (USD)

172

Regno Unito

115-771, in base alla durata della validità (GBP)

135-900

Canada

100 + 85 per la raccolta di dati biometrici (CAD)

130

Australia

190 (AUD)

117

Nuova Zelanda

211, esclusa la tassa sul turismo (NZD)

120

Giappone

3000 ingresso singolo
6000 ingressi multipli (JPY)

19
38

Tenuto conto del contesto inflazionistico degli ultimi anni e dell'aumento dei costi che gli Stati membri hanno dovuto assorbire, la Commissione ritiene che gli aumenti dei diritti così come calcolati debbano essere trasferiti ai richiedenti il visto. Contestualmente alla presente relazione essa ha pertanto adottato un atto delegato che rende applicabili i nuovi diritti per i visti.

Un aumento dei diritti per i visti pari al 12,5 % determinerà per gli Stati membri un incremento previsto delle entrate derivanti dai visti pari a quasi il 12,5 %.

A norma del considerando 7 del regolamento 2019/1155 16 , tale importo aggiuntivo dovrebbe servire a rendere disponibili risorse sufficienti, anche in termini di personale, per trattare le domande di visto nel rispetto del termine di 15 giorni stabilito dall'articolo 23 del codice dei visti e la procedura accelerata prevista dalla direttiva 2004/38/CE per i familiari di cittadini dell'UE 17 . Dovrebbe inoltre essere utilizzato per contribuire a garantire che gli appuntamenti per la presentazione della domanda di visto possano essere concessi entro due settimane, come prescritto dall'articolo 9 del codice dei visti.

In molti paesi terzi è difficile prendere appuntamento per presentare una domanda di visto Schengen: spesso i richiedenti riescono a prendere un appuntamento solo in una data successiva al termine di due settimane prescritto dal codice dei visti 18 . Ciò può anche impedire ai familiari di cittadini dell'UE di beneficiare della procedura accelerata prevista dalla direttiva 2004/38/CE. La situazione attuale ha un impatto negativo sull'immagine dell'UE all'estero e sulle sue relazioni con alcuni partner e occorre pertanto porvi rimedio.

È stato valutato l'impatto economico di una modifica dei diritti per i visti, considerando i cittadini a cui è concesso il visto e che si recano nello spazio Schengen per qualsiasi scopo apportano capitale economico e contribuiscono alle economie locali. Un aumento minimo del 12,5 % o di 10 EUR non è considerato un probabile deterrente per i richiedenti il visto, tenuto conto del livello comparativamente più elevato dei costi di trasporto verso lo spazio Schengen o delle spese di alloggio durante il viaggio. La stessa conclusione è stata raggiunta nel 2018, prima dell'ultimo aumento dei diritti per i visti 19 . Pertanto non si prevede alcun impatto economico negativo e la Commissione non si aspetta alcun effetto rilevante sul numero di coloro che richiedono il visto, in particolare per viaggi turistici o d'affari.

4.Relazione sulla delega di potere

Poiché la delega di potere è stata conferita alla Commissione nel 2019, è la prima volta che la Commissione la esercita e adotta un atto delegato che rivede i diritti per i visti. La Commissione ha potuto esercitare senza problemi la delega di potere come previsto dai colegislatori, attenendosi agli indicatori obiettivi espressamente menzionati nel codice dei visti (inflazione a livello dell'Unione e media ponderata delle retribuzioni dei funzionari degli Stati membri). I dati necessari sono stati messi a disposizione da Eurostat tempestivamente e hanno permesso alla Commissione di valutare l'opportunità di rivedere i diritti per i visti. La Commissione ha esercitato il suo potere delegato per definire i nuovi diritti per i visti in linea con i risultati dei calcoli.

La Commissione ritiene che nulla osti alla tacita proroga della delega di potere prevista dall'articolo 51 bis, paragrafo 2, del codice dei visti e di conseguenza valuterà nuovamente la necessità di rivedere l'importo dei diritti per i visti nel 2026-2027.

5.Conclusione

Sulla base della metodologia e della valutazione di cui sopra la Commissione adotta, contestualmente alla presente relazione, un atto delegato che aumenta del 12,5 % i diritti per i visti; di conseguenza, d'ora in poi gli adulti pagheranno un diritto di 90 EUR.

La Commissione inoltre coglie l'occasione per ricordare agli Stati membri il considerando 7 del regolamento (UE) 2019/1155 e l'articolo 9 del codice dei visti modificato, e invita gli Stati membri a utilizzare le nuove entrate per contribuire ad aumentare le risorse, anche in termini di personale, al fine di rafforzare le capacità di trattamento delle domande di visto presso i consolati e ridurre i tempi di attesa per i richiedenti, eliminando le situazioni di inosservanza dei termini specificati nel codice dei visti e della procedura accelerata prevista per i familiari di cittadini dell'UE dalla direttiva 2004/38/CE.

Con la presente relazione la Commissione adempie inoltre all'obbligo di presentare una relazione a norma dell'articolo 51 bis, paragrafo 2, del codice dei visti. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.



Allegato - Calcolo dell'indicatore delle retribuzioni
(potere d'acquisto)

2020-2021

Stato membro

Indicatore delle retribuzioni nette reali

PIL ponderato in SPA (UE27=100)

Effetto sul totale

BE

-2,3 %

3,0 %

-0,1 %

BG

10,4 %

0,8 %

0,1 %

CZ

6,2 %

2,2 %

0,1 %

DK

-0,4 %

1,8 %

0,0 %

DE

0,1 %

22,6 %

0,0 %

EE

12,5 %

0,3 %

0,0 %

IE

0,3 %

2,4 %

0,0 %

EL

-0,6 %

1,5 %

0,0 %

ES

-0,5 %

9,1 %

0,0 %

FR

-0,8 %

15,7 %

-0,1 %

HR

2,3 %

0,6 %

0,0 %

IT

-1,3 %

12,5 %

-0,2 %

CY

-0,7 %

0,2 %

0,0 %

LV

0,8 %

0,3 %

0,0 %

LT

0,7 %

0,5 %

0,0 %

LU

-3,3 %

0,4 %

0,0 %

HU

1,7 %

1,6 %

0,0 %

MT

5,0 %

0,1 %

0,0 %

NL

0,2 %

5,2 %

0,0 %

AT

-0,9 %

2,5 %

0,0 %

PL

3,8 %

6,5 %

0,2 %

PT

1,2 %

1,8 %

0,0 %

RO

-1,9 %

3,1 %

-0,1 %

SI

-1,1 %

0,4 %

0,0 %

SK

6,2 %

0,9 %

0,1 %

FI

0,6 %

1,4 %

0,0 %

SE

0,0 %

2,8 %

0,0 %

   Indicatore totale per il periodo 2020-2021: 0,2 %



2021-2022

Stato membro

Indicatore delle retribuzioni nette reali

PIL ponderato in SPA (UE27=100)

Effetto sul totale

BE

-3,3 %

3,2 %

-0,1 %

BG

-9,6 %

0,8 %

-0,1 %

CZ

-11,3 %

2,2 %

-0,2 %

DK

-6,6 %

1,7 %

-0,1 %

DE

-5,5 %

22,2 %

-1,2 %

EE

-18,4 %

0,3 %

-0,1 %

IE

-0,9 %

2,5 %

0,0 %

EL

-10,4 %

1,5 %

-0,2 %

ES

-8,1 %

8,9 %

-0,7 %

FR

0,2 %

15,8 %

0,0 %

HR

-8,1 %

0,6 %

0,0 %

IT

1,0 %

12,6 %

0,1 %

CY

-5,9 %

0,2 %

0,0 %

LV

-9,8 %

0,3 %

0,0 %

LT

-10,7 %

0,6 %

-0,1 %

LU

-5,3 %

0,4 %

0,0 %

HU

-9,5 %

1,6 %

-0,2 %

MT

-3,3 %

0,1 %

0,0 %

NL

-4,3 %

5,2 %

-0,2 %

AT

-5,9 %

2,4 %

-0,1 %

PL

-10,9 %

6,6 %

-0,7 %

PT

-6,1 %

1,7 %

-0,1 %

RO

-8,1 %

3,1 %

-0,3 %

SI

-7,4 %

0,4 %

0,0 %

SK

-6,5 %

0,8 %

-0,1 %

FI

-5,5 %

1,4 %

-0,1 %

SE

-4,3 %

2,9 %

-0,1 %

   Indicatore totale per il periodo 2021-2022: -4,6 %



2022-2023

Stato membro

Indicatore delle retribuzioni nette reali

PIL ponderato in SPA (UE27=100)

Effetto sul totale

BE

6,1 %

3,1 %

0,0 %

BG

0,1 %

0,9 %

0,0 %

CZ

-8,5 %

2,2 %

-0,2 %

DK

-0,1 %

1,8 %

0,0 %

DE

-3,0 %

21,9 %

-0,7 %

EE

-2,6 %

0,3 %

0,0 %

IE

2,8 %

2,7 %

0,1 %

EL

-1,3 %

1,6 %

0,0 %

ES

2,2 %

9,1 %

0,2 %

FR

-2,0 %

15,5 %

-0,3 %

HR

4,2 %

0,6 %

0,0 %

IT

-5,3 %

12,8 %

-0,7 %

CY

4,1 %

0,2 %

0,0 %

LV

11,5 %

0,3 %

0,0 %

LT

-4,6 %

0,6 %

0,0 %

LU

2,9 %

0,4 %

0,0 %

HU

-8,7 %

1,7 %

-0,1 %

MT

-2,4 %

0,1 %

0,0 %

NL

0,2 %

5,2 %

0,0 %

AT

0,5 %

2,5 %

0,0 %

PL

-1,4 %

6,7 %

-0,1 %

PT

2,2 %

1,8 %

0,0 %

RO

-0,6 %

3,3 %

0,0 %

SI

3,4 %

0,4 %

0,0 %

SK

0,0 %

0,8 %

0,0 %

FI

-0,9 %

1,4 %

0,0 %

SE

-4,6 %

2,8 %

-0,1 %

   Indicatore totale per il periodo 2022-2023: -1,7 %

(1) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1,
ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2009/810/2020-02-02 .
(2) L'importo, precedentemente pari a 60 EUR, è stato aumentato in occasione dell'ultima revisione del codice dei visti nel 2020.
(3) ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/628/oj .
(4) ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/242/oj .
(5) ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/752/oj .
(6) ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1940/oj .
(7) ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2013/521/2021-10-19 .
(8) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1806/2023-05-15 .
(9) Qualora i cittadini di questi paesi debbano comunque richiedere un visto per soggiorno di breve durata, ad esempio perché sono in possesso di passaporti non biometrici che non soddisfano i requisiti per l'esenzione dall'obbligo del visto, gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti continuano ad applicarsi. In base agli accordi i diritti per i visti ammontano a 35 EUR per i richiedenti adulti e tale importo non subirebbe variazioni in caso di aumento dei diritti.
(10) ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1500/oj .
(11)   https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser//product/view/PRC_HICP_MIDX .
(12) Relazioni di Eurostat sulle attualizzazioni annuali 2021, 2022 e 2023 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari dell'UE, disponibili all'indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/web/civil-servants-remuneration/publications. La banca dati è disponibile su Eurobase all'indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_rem_cs/default/table .
(13) Cfr. il manuale metodologico di Eurostat (documento A6465/14/26 rev4), in particolare l'esempio di calcolo commentato di cui nell'appendice 2: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/prc_rem_esms_an3.7z .
(14) Si tratta di un incremento di circa il 12,3 %. Ciò è dovuto al fatto che l'aumento dei diritti per i visti non inciderà sui diritti riscossi per i richiedenti a cui si applicano gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti con l'Armenia, l'Azerbaigian e la Bielorussia. Inoltre alcuni richiedenti continueranno ad essere esentati dal pagamento dei diritti per i visti.
(15) Dal 17 giugno 2023:  https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/niv-fee-increases-to-take-effect-june-17-2023.html .
(16) ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1155/oj .
(17) Articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/2011-06-16 ): "Gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti".
(18) Articolo 9, paragrafo 2, del codice dei visti: "I richiedenti possono essere tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda. L'appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento".
(19) Cfr. punto 8.1 della valutazione d'impatto:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52018SC0077 .