98/65/CE: Decisione della Commissione del 9 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0048 - 0048
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (98/65/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2, considerando che nel 1996 sono comparsi in Danimarca focolai della malattia di Newcastle; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio avicolo della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite; considerando che non appena la malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità nazionali hanno adottato opportuni provvedimenti, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che la Danimarca ha notificato tali misure; considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Danimarca può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai della malattia di Newcastle comparsi nel 1996. Il contributo finanziario della Comunità è pari al: - 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per compensare il proprietario per l'abbattimento e per la distruzione del pollame e, se del caso, dei prodotti avicoli; - 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per la pulizia e la disinfezione delle aziende e dell'attrezzatura; - 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per compensare il proprietario per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati. Articolo 2 Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti e a condizione che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario. Articolo 3 La Danimarca trasmette i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla notifica della presente decisione. Articolo 4 Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1997. Per la Commission Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.