31998D0065

98/65/CE: Decisione della Commissione del 9 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1998 pag. 0048 - 0048


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1997 concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della malattia di Newcastle in Danimarca (Il testo in lingua danese è il solo facente fede) (98/65/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che nel 1996 sono comparsi in Danimarca focolai della malattia di Newcastle; che l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio avicolo della Comunità; che, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha facoltà di compensare le perdite subite;

considerando che non appena la malattia di Newcastle è stata ufficialmente confermata, le autorità nazionali hanno adottato opportuni provvedimenti, comprese le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE; che la Danimarca ha notificato tali misure;

considerando che sono soddisfatte le condizioni per una partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Danimarca può ottenere un contributo finanziario della Comunità per i focolai della malattia di Newcastle comparsi nel 1996. Il contributo finanziario della Comunità è pari al:

- 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per compensare il proprietario per l'abbattimento e per la distruzione del pollame e, se del caso, dei prodotti avicoli;

- 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per la pulizia e la disinfezione delle aziende e dell'attrezzatura;

- 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per compensare il proprietario per la distruzione del mangime e delle attrezzature contaminati.

Articolo 2

Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi prescritti e a condizione che sia stata rispettata la legislazione comunitaria nel settore veterinario.

Articolo 3

La Danimarca trasmette i documenti giustificativi di cui all'articolo 2 entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

Articolo 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1997.

Per la Commission

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

(2) GU L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.