13.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 151/26


REGOLAMENTO (CE) N. 647/2007 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione (2) e il regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (3), stabiliscono le modalità di attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco di sostanze attive coperte da questa quarta fase.

(2)

È risultato che alcune sostanze attive che figurano nell'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 2229/2004 non sono mai state commercializzate come prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE e che di conseguenza esse non avrebbero dovuto essere inserite in tale elenco. È opportuno rimuovere tali sostanze dall'elenco.

(3)

Il regolamento (CE) n. 2229/2004 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2229/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventiduesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 230 del 9.8.1991, pag. 1. Direttiva modificato da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 44).

(2)   GU L 168 del 27.6.2002, pag. 14.

(3)   GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2229/2004 è modificato come segue:

1.

Nella parte A, le iscrizioni relative alle seguenti sostanze attive sono soppresse:

a)

Sostanze attive iscritte nel gruppo 1 della parte A:

—

Amminoacidi/acido L-glutammico

—

Amminoacidi/L-triptofano

—

Resine

—

Sodio metabisolfito

—

Glutine di frumento

—

Maltodestrina

b)

Sostanze attive iscritte nel gruppo 2.2 della parte A:

—

Estratto di agrumi (notificato come battericida)

—

Estratto di marigold

—

Estratto di mimosa tenuiflora

—

Oli vegetali/olio di germogli di ribes nero (notificato come repellente)

—

Oli vegetali/olio di eucalipto

—

Oli vegetali/olio di maggiorana (notificato come repellente)

—

Oli vegetali/olio di timo (notificato come repellente)

c)

Sostanze attive iscritte nel gruppo 6.1 della parte A:

—

Acetato di polivinile

d)

Sostanze attive iscritte nel gruppo 6.2 della parte A:

—

Ammonio bituminosolfonato

2.

Nella parte B, le iscrizioni relative alle seguenti sostanze attive sono soppresse:

—

Z, E 3, 7,11-trimetil-2, 6, 10-dodecatrien-1-ol (Farnesol)

—

1,7 dioxaspiro- 5,5- undecano

—

3, 7 dimetil-26-octadien-1-ol (Geraniol)

—

3, 7, 11-trimetil-1, 6, 10-dodecatrien-3-ol (Nerolidol)

—

(E)-2 metil-6-metilen-3, 7-octadien-2-ol (isomyrcenol)

—

Etil 2, 4-decadienoato.

3.

Nella parte F, le iscrizioni relative alle seguenti sostanze attive sono soppresse:

—

Sodio laurilsolfato

4.

Nella parte G, l'iscrizione relativa alle seguenti sostanze attive sono soppresse:

—

Di-1-p-mentene