2004/96/CE: Decisione della Commissione, del 28 gennaio 2004, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera [notificata con il numero C(2004) 122]
Gazzetta ufficiale n. L 028 del 31/01/2004 pag. 0026 - 0029
Decisione della Commissione del 28 gennaio 2004 che autorizza temporaneamente gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera [notificata con il numero C(2004) 122] (2004/96/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, vista la richiesta presentata dalla Francia, considerando quanto segue: (1) A norma della direttiva 2000/29/CE, le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie di paesi terzi non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità. (2) Con le decisioni della Commissione 97/159/CE(3), 1999/166/CE(4), 2000/189/CE(5), 2001/5/CE(6), 2001/836/CE(7) e 2003/69/CE(8), sono state autorizzate deroghe, per un periodo limitato e fatte salve condizioni specifiche, a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera. (3) Le circostanze che hanno motivato tali deroghe sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni, tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche. (4) È quindi opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere deroghe, per un periodo limitato e purché siano previste condizioni specifiche e ferme restando le disposizioni della direttiva 68/193/CEE del Consiglio(9), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio(10), e delle eventuali misure di applicazione. (5) L'autorizzazione a concedere deroghe va revocata qualora si accerti che le condizioni specifiche di cui alla presente decisione non sono sufficienti per impedire l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate. (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in relazione ai divieti di cui alla parte A, punto 15, dell'allegato III della stessa direttiva, per le piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera (in appresso denominate "le piantine"). L'autorizzazione a prevedere deroghe di cui al paragrafo 1 (in appresso denominata "l'autorizzazione") è soggetta, oltre ai requisiti stabiliti negli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, alle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione e si applica esclusivamente alle piantine introdotte nella Comunità tra il 1o febbraio e il 30 marzo 2004. Articolo 2 Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 30 novembre dell'anno di importazione: a) i dati relativi ai quantitativi di piantine importate in applicazione della presente decisione; e b) un rapporto tecnico dettagliato sulle ispezioni ufficiali di cui al punto 6 dell'allegato. Anche gli Stati membri nei quali le gemme delle piante sono innestate su portinnesti e nei quali le piante innestate saranno successivamente piantate dopo l'importazione, forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 30 novembre dell'anno d'importazione, una relazione tecnica particolareggiata sulle ispezioni ufficiali di cui al punto 9, secondo trattino, dell'allegato. Articolo 3 Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi di spedizioni introdotte nel loro territorio in applicazione della presente decisione che sono state constatate non conformi alle condizioni ivi stabilite. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. (2) GU L 321 del 6.12.2003, pag. 36. (3) GU L 62 del 4.3.1997, pag. 36. (4) GU L 55 del 3.3.1999, pag. 16. (5) GU L 59 del 4.3.2000, pag. 18. (6) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 22. (7) GU L 312 del 29.11.2001, pag. 27. (8) GU L 26 del 31.1.2003, pag. 72. (9) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. (10) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. ALLEGATO Condizioni specifiche applicabili alle piante di Vitis L, ad eccezione dei frutti, originarie della Svizzera che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 1 della presente decisione 1. Le piante devono essere materiale di moltiplicazione sotto forma di gemme dormienti: a) delle seguenti varietà: - Amigne, - Carminoir, - Chasselas blanc, - Cornalin, - Diolinoir, - Gamaret, - Garanoir, - Humagne blanc, - Humagne rouge, - Paien jaune, - Petite Arvine, - Pinot noir Valais, - Sylvaner; b) raccolte in vivai di portinnesti ufficialmente registrati. Gli elenchi dei vivai registrati devono essere messi a disposizione degli Stati membri che si avvalgono della deroga e della Commissione entro e non oltre il 1o febbraio 2004. Gli elenchi devono comprendere il nome/i nomi delle varietà, il numero di file piantate per ogni varietà, il numero di piante per fila in ciascun vivaio, nella misura in cui sono ritenute idonee ad essere inviate nella Comunità nel 2004, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione; c) adeguatamente imballate, con imballaggio reso riconoscibile tramite un contrassegno che consenta l'identificazione del vivaio registrato e della varietà; d) destinate ad essere innestate nella Comunità, nelle aziende di cui al punto 7, su portinnesti prodotti nella Comunità. 2. Le piante sono accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Svizzera in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE, sulla base dell'esame previsto dalla medesima direttiva, al fine di accertare che siano indenni dai seguenti organismi nocivi: - Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), - Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al., - Grapevine Flavescence dorée MLO. Il certificato deve includere, al punto "Dichiarazione supplementare", l'indicazione "La presenta partita è conforme ai requisiti prescritti nella decisione 2004/96/CE". 3. L'organismo fitosanitario ufficiale della Svizzera garantisce l'identità delle gemme dal momento della raccolta di cui al punto 1, lettera b), fino al carico per l'esportazione nella Comunità. 4. Le piante sono introdotte attraverso punti di entrata situati sul territorio di uno Stato membro che si avvale della presente deroga e a tal fine designati dallo stesso Stato membro; gli Stati membri notificano con sufficiente anticipo alla Commissione i rispettivi punti di entrata, unitamente al nome e all'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 2000/29/CE incaricato di ciascun punto di entrata, e li comunicano, su richiesta, agli altri Stati membri. Nel caso in cui l'introduzione nel territorio comunitario abbia luogo in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che si avvale della deroga e collaborano con essi affinché siano rispettate le disposizioni della presente decisione. 5. Prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui ai punti da 1 a 10; egli notifica i dati relativi ad ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale trasmette senza indugio tali dati alla Commissione, indicando: a) il tipo di materiale; b) la varietà e il quantitativo; c) la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata; d) i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende di cui al punto 7 nelle quali le gemme saranno innestate e/o nelle quali le piante innestate saranno successivamente piantate. L'importatore comunica agli organismi ufficiali interessati le eventuali modifiche dei dati suddetti non appena ne viene a conoscenza. Lo Stato membro interessato trasmette immediatamente alla Commissione tali dati e le eventuali modifiche. 6. Le ispezioni, comprendenti eventualmente analisi, prescritte ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e in conformità con le disposizioni della presente decisione, sono effettuate dagli organismi ufficiali di cui alla suddetta direttiva; i controlli fitosanitari richiesti nell'ambito di tali ispezioni sono di competenza dello Stato membro che si avvale della deroga, se del caso con la collaborazione degli organismi ufficiali dello Stato membro in cui le gemme saranno innestate. La ricerca condotta in occasione di tali controlli riguarda anche tutti gli altri organismi nocivi. Devono essere inoltre tenuti a disposizione degli altri Stati membri dei sottocampioni per ulteriori esami. Fatta salva la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, terzo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità delle ispezioni di cui al terzo trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della stessa direttiva. 7. Le gemme sono innestate su portinnesti e il materiale innestato è successivamente piantato soltanto nelle aziende: a) il cui nome, indirizzo e ubicazione sono stati notificati, dalla persona che intende utilizzare le gemme importate in applicazione della presente decisione, ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende; e b) ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente deroga. Qualora il luogo di innesto o di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante verranno innestate o piantate, indicando il nome, l'indirizzo e l'ubicazione delle aziende in causa. 8. Gli organismi ufficiali responsabili suddetti si accertano che le gemme non utilizzate secondo quanto disposto al punto 7 siano distrutte sotto il loro controllo. I documenti relativi al numero di piante distrutte vanno tenuti a disposizione della Commissione. 9. Presso le aziende di cui al punto 7: a) le gemme risultate esenti dagli organismi nocivi di cui al punto 6 possono essere utilizzate per innesti e le piante innestate sono successivamente piantate e coltivate in campi appartenenti alle aziende di cui al punto 7, dove rimangono fino a quando saranno trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità secondo quanto previsto al punto 10; b) nel periodo di crescita successivo all'importazione, le piante innestate devono essere sottoposte ad intervalli regolari ad ispezione visiva dei suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piante innestate sono piantate, per accertare l'assenza di organismi nocivi o di segni e sintomi causati da tali organismi, compresi quelli di Daktulosphaira vitifoliae (Fitch); nel caso in cui siano riscontrati segni o sintomi durante l'ispezione visiva, vengono eseguiti esami appropriati per identificare gli organismi nocivi che li hanno provocati; c) le piante che nel corso delle ispezioni o degli esami di cui ai precedenti trattini non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al punto 2 o che non sono oggetto di misure di quarantena, devono essere immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili suddetti. 10. Le piante innestate ottenute da innesti riusciti delle gemme di cui al punto 1, lettera a), sono trasferite ad una destinazione al di fuori della Comunità soltanto nel 2004 o 2005. Gli organismi ufficiali responsabili summenzionati si accertano che le eventuali piante non trasferite siano ufficialmente distrutte. Vanno tenuti a disposizione della Commissione i documenti relativi ai quantitativi di innesti ben riusciti, di piante ufficialmente distrutte e di piante vendute nonché al paese di destinazione di queste ultime.