16.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 343/16


DECISIONE (UE) 2020/1493 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati I e II dell’accordo e all’adozione di norme tecniche di collegamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (1) («accordo») è stato concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2018/219 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2020.

(2)

Conformemente all’accordo, il comitato misto istituito dall’accordo («comitato misto») può adottare una decisione relativa alle norme tecniche di collegamento (NTC) elaborate dall’amministratore del registro della Svizzera e dall’amministratore centrale dell’Unione sulla base dei principi di cui all’allegato II dell’accordo, che descrivono in dettaglio le disposizioni per l’istituzione di una connessione solida e sicura tra il libro di bordo elettronico supplementare della Svizzera (SSTL) e il catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL). Le NTC entrano in vigore una volta adottate con decisione del comitato misto.

(3)

È opportuno modificare l’allegato I dell’accordo conformemente all’accordo per garantire un’agevole transizione nella gestione degli operatori aerei, attribuita per la prima volta alla Svizzera dopo l’entrata in vigore del medesimo, tenendo conto dei progressi compiuti nella creazione di tale collegamento.

(4)

L’allegato II dovrebbe essere modificato per prevedere un ventaglio di tecnologie più ampio, seppur equivalente, per istituire il collegamento dei registri richiesto dall’accordo.

(5)

Nel corso della sua terza riunione, che si terrà nel 2020, il comitato misto deve adottare le norme tecniche di collegamento che sono state messe a punto.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché queste NTC vincoleranno l’Unione.

(7)

L’adozione delle NTC è un elemento importante per l’attuazione dell’accordo, al fine di consentire la definizione dei fondamenti tecnici del collegamento e delineare il quadro di riferimento per le specifiche tecniche relativo ai requisiti in materia di architettura, servizio e sicurezza.

(8)

È opportuno che il comitato misto istituisca un gruppo di lavoro conformemente all’accordo per assistere il comitato misto nell’esercizio delle sue funzioni conformemente all’accordo riguardo allo sviluppo di orientamenti tecnici per assicurare la corretta attuazione dell’accordo, compresa l’istituzione di una connessione solida e sicura tra l’SSTL e l’EUTL. Del gruppo di lavoro dovrebbero far parte quanto meno l’amministratore del registro svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione.

(9)

La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, per quanto riguarda la modifica degli allegati I e II dell’accordo, l’adozione di norme tecniche di collegamento e l’istituzione di un gruppo di lavoro a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, dell’accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione (3).

I rappresentanti dell’Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2018/219 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (GU L 43 del 16.2.2018, pag. 1).

(3)  Cfr. documento ST 10836/20 su http://register.consilium.europa.eu