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22.1.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 19/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
del 18 gennaio 2011
che autorizza la Francia ad applicare un livello di tassazione differenziato su taluni carburanti per motori, in conformità dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
(2011/38/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2005/767/CE del Consiglio (2) autorizza la Francia ad applicare, per un periodo di tre anni, un livello differenziato di tassazione per il gasolio e per la benzina senza piombo. La Francia aveva richiesto tale autorizzazione nel quadro di una riforma amministrativa concernente il decentramento di determinate competenze in precedenza esercitate a livello centrale. La decisione 2005/767/CE ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2009. |
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(2) |
Con lettera datata 12 agosto 2009 la Francia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare aliquote differenziate di tassazione alle medesime condizioni per ulteriori sei anni a far data dal 31 dicembre 2009. |
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(3) |
La decisione 2005/767/CE è stata adottata sulla base del fatto che la misura richiesta dalla Francia ottemperava alle condizioni di cui all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. In particolare è stato considerato che la misura non era tale da compromettere il buon funzionamento del mercato interno e che era compatibile con le pertinenti politiche comunitarie. |
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(4) |
La misura nazionale rientra nel quadro di una politica volta ad aumentare l’efficacia amministrativa tramite il miglioramento della qualità e la riduzione del costo dei servizi pubblici, nonché di una politica di sussidiarietà. Essa offre alle regioni un ulteriore incentivo complementare per migliorare in modo trasparente la qualità della loro gestione. A tal proposito la decisione 2005/767/CE impone che le riduzioni siano stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche delle regioni in cui sono applicate. Nel complesso, la misura nazionale si basa su considerazioni politiche specifiche. |
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(5) |
In virtù dei rigidi limiti posti alla differenziazione delle aliquote di accisa applicabili nelle regioni e dell’esclusione del gasolio commerciale dal campo di applicazione della misura, il rischio di distorsioni della concorrenza nel mercato interno è molto limitato. Inoltre, fino ad oggi l’applicazione della misura ha evidenziato una forte tendenza da parte delle regioni ad applicare l’aliquota massima consentita, fatto che ha ulteriormente ridotto l’eventualità di distorsione della concorrenza. |
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(6) |
Non sono stati individuati ostacoli al buon funzionamento del mercato interno per quanto concerne in particolare la circolazione dei prodotti in questione in quanto prodotti soggetti ad accisa. |
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(7) |
La misura nazionale era stata preceduta, all’epoca della richiesta, da un aumento dell’accisa pari al margine fissato per le riduzioni regionali. In questo contesto e alla luce delle condizioni dell’autorizzazione nonché in virtù dell’esperienza maturata, allo stato attuale la misura nazionale non sembra essere in contrasto con le politiche dell’Unione in materia di energia e di clima. |
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(8) |
Dall’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE si desume che ciascuna autorizzazione concessa a norma di detto articolo deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Considerati i possibili sviluppi futuri del quadro dell’Unione in materia di tassazione sull’energia, la presente autorizzazione deve essere limitata a un periodo di tre anni. È inoltre appropriato evitare ogni soluzione di continuità riguardo all’applicazione dell’autorizzazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Francia è autorizzata ad applicare aliquote ridotte di tassazione sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzati come carburante. Il gasolio per uso commerciale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, non beneficia di tale possibilità di riduzione.
2. Le regioni amministrative possono essere autorizzate ad applicare riduzioni differenziate, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
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a) |
le riduzioni non sono superiori a 35,4 EUR per 1 000 litri di benzina senza piombo e a 23,0 EUR per 1 000 litri di gasolio; |
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b) |
le riduzioni non sono superiori alla differenza tra il livello di tassazione del gasolio per uso non commerciale e quello del gasolio per uso commerciale; |
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c) |
le riduzioni sono stabilite in funzione delle condizioni socioeconomiche oggettive delle regioni in cui sono applicate; |
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d) |
l’applicazione di riduzioni regionali non comporta la concessione, a una determinata regione, di un vantaggio competitivo negli scambi intracomunitari. |
3. Le aliquote ridotte devono rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva 2003/96/CE, in particolare le aliquote minime di cui all’articolo 7.
Articolo 2
La presente decisione produce effetti a decorrere dal giorno della notifica.
Essa si applica dal 1o gennaio 2010.
Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2012.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
Gy. MATOLCSY