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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/2152 |
22.10.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/2152 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2026
che integra il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’importo della tassa di gestione dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2026/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2026, che istituisce il codice doganale dell’Unione e l’Autorità doganale dell’Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/2108 stabilisce una tassa di gestione dell’Unione applicabile agli scambi con i paesi terzi. La tariffa in questione consiste in un importo fisso per articolo per i servizi da prestare per il trattamento di una richiesta di vincolo delle merci a un regime di immissione in libera pratica se tali merci sono vendute nell’ambito di vendite a distanza a un acquirente nel territorio doganale dell’Unione quale definito all’articolo 3 di tale regolamento, compresi gli acquirenti nelle parti del territorio doganale in cui non si applicano le direttive 2006/112/CE (2) e (UE) 2020/262 (3) del Consiglio (territori fiscali speciali). |
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(2) |
A norma dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2026/2108, l’importo della tassa di gestione dell’Unione corrisponde ai costi approssimativi dei servizi prestati, in particolare il costo della verifica dei dati, dell’analisi dei rischi, dei controlli e delle relative infrastrutture, compresi i servizi pertinenti resi dall’Autorità doganale dell’UE. Tali costi devono essere indicati in una relazione che la Commissione elabora ogni due anni conformemente all’articolo 20, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2026/2108. La relazione è necessaria a garantire che l’importo della tassa di gestione dell’Unione rifletta i costi approssimativi sostenuti dalle autorità doganali, consentendo in tal modo alla Commissione di rivedere e adeguare periodicamente il livello della tassa. |
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(3) |
Per i prossimi due anni, la prima relazione della Commissione relativa al periodo 2026-2028 comprenderà stime dei costi sia per gli Stati membri che per la Commissione in relazione ai pertinenti sistemi digitali doganali, nonché la percentuale di personale doganale che si occupa di sdoganamento, controlli doganali, audit e processi a posteriori, nella misura in cui è incaricato di verificare i dati, effettuare analisi dei rischi ed eseguire i necessari controlli doganali sulle merci vendute a distanza. Gli Stati membri devono inoltre investire in attrezzature per il commercio elettronico a seguito delle richieste di sovvenzioni dell’Unione per il finanziamento delle attrezzature doganali. Questi finanziamenti dell’Unione sono inclusi nella stima dei costi. Per contro, i costi da prendere in considerazione non comprendono gli investimenti degli Stati membri nelle infrastrutture di controllo finanziate esclusivamente dal bilancio nazionale o i costi sostenuti dalle autorità di vigilanza del mercato nell’esecuzione di controlli di conformità sulle merci che entrano nel mercato dell’Unione qualora tali autorità non agiscano in qualità di autorità designata a norma dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La valutazione degli elementi di costo è considerata moderata in quanto si basa su ipotesi prudenti. Inoltre l’importo della tariffa dovrebbe basarsi sia su dati storici sia sui dati più recenti disponibili. Analogamente, è stata effettuata una proiezione ragionevole e il più realistica possibile del volume prevedibile delle merci importate dalle vendite a distanza per i prossimi anni. Su tale base una tassa di gestione dell’Unione di 2 EUR per articolo è considerata commisurata ai costi approssimativi strettamente connessi alla vigilanza doganale di tali merci. |
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(4) |
L’articolo 287, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2026/2108 stabilisce che la tassa di gestione dell’Unione si applica dieci giorni dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato della Commissione che ne stabilisce l’importo. Per motivi di certezza del diritto e di coerenza è pertanto necessario allineare la data di applicazione del presente regolamento a tale prescrizione. Al fine di garantire che il presente regolamento si applichi senza indugio ed evitare perturbazioni nell’applicazione della tassa di gestione dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Importo della tassa di gestione dell’Unione
L’importo della tassa di gestione dell’Unione di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2026/2108 è pari a 2 EUR per articolo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il regolamento si applica a decorrere dal 1o novembre 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2026/2108, 19.9.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/2108/oj.
(2) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj).
(3) Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/262/oj).
(4) Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/2152/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)