Regolamento (CEE) n. 2585/86 della Commissione del 12 agosto 1986 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.10 C I c) della tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 232 del 19/08/1986 pag. 0005 - 0006
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 4 pag. 0128
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 4 pag. 0128
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2585/86 DELLA COMMISSIONE del 12 agosto 1986 relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 27.10 C I c) della tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 (2), in particolare gli articoli 3 e 4, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni relative alla classificazione tariffaria di un olio da gas destinato a subire un trattamento con acido solforico comportante l'aggiunta, al prodotto originario, di acido solforico al 98 % nella quantità di 10 l per 100 m3, vale a dire dello 0,01 % in volume, seguito da una neutralizzazione con una soluzione di soda caustica al 20 % nella quantità di 38 l per 100 m3, vale a dire dello 0,038 % in volume, nonché da un trattamento ulteriore al carbone attivo in un filtro di circa 5 m3 secondo un procedimento di circolazione forzata in condizioni di pressione ottenuta con pompe; considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 (4), prevede nella sottovoce 27.10 C I a) l'olio da gas « destinato a subire un trattamento definito », e che detto testo è accompagnato dalla seguente nota in calce: « sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti », e, nella sottovoce 27.10 C I c), l'olio da gas « destinato ad altri usi »; che dette sottovoci possono essere previste per la classificazione dell'olio da gas di cui trattasi; considerando che la nota complementare n. 5 del capitolo 27 elenca le operazioni che fanno parte del « trattamento definito »; che alla lettera f) di tale nota figura il testo seguente: « il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per nature, terre attivate, carbone attivo o la bauxite »; che, di conseguenza, la classificazione dell'olio da gas in questione nella sottovoce 27.10 C I a) e nella sottovoce 27.10 C I c) dipende dalla possibilità o meno di considerare la lavorazione sopraindicata, alla quale esso è stato sottoposto, come un « trattamento definito » ai sensi della succitata nota 5, lettera f); considerando che, anche se il testo della nota 5, lettera f) non prevede alcuna indicazione sulle quantità minime di acido solforico e di soda caustica da impiegare nella lavorazione, dalla struttura e dal contenuto del capitolo 27 si rileva che un trattamento può essere considerato come « trattamento definito », vale a dire dar diritto all'esenzione dal dazio doganale, soltanto se esso modifica sensibilmente le caratteristiche del prodotto originario; considerando che una lavorazione, nella quale si impieghi, rispetto al prodotto originario, lo 0,01 % in volume di acido solforico e lo 0,038 % in volume di soda caustica, non è tale da soddisfare il succitato requisito minimo; che pertanto la lavorazione alla quale l'olio da gas in questione è stato sottoposto non può essere considerata come un « trattamento definito » ai sensi della predetta nota 5, lettera f); che, di conseguenza, tale olio da gas deve essere classificato nella sottovoce 27.10 C I c); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Un olio da gas destinato a subire un trattamento con acido solforico comportante l'aggiunta, al prodotto originario, di acido solforico al 98 % nella quantità di 10 l per 100 m3, vale a dire della 0,01 % in volume, seguito da una neutralizzazione con una soluzione di soda caustica al 20 % nella quantità di 38 l per 100 m3, vale a dire dello 0,038 % in volume, nonché da un trattamento ulteriore al carbone attivo in un filtro di circa 5 m3 secondo un procedimento di circolazione forzata in condizioni di pressione ottenuta con pompe, deve essere classificato nella seguente sottovoce della tariffa doganale comune: 27.10 C Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1986. Per la Commissione Nicolas MOSAR Membro della Commissione (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.