<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-325/16</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62016CC0325</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:55">EU:C:2018:55</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>16</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>16</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusioni dell’avv. gen. Szpunar – Causa C‑325/16</HT></P><P><HT TYPE="SC">Industrias Químicas del Vallés</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell’avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Maciej Szpunar</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20180201">1<HT TYPE="SUP">o</HT> febbraio 2018</DATE><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Lingua originale: il francese.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Causa C‑325/16</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Industrias Químicas del Vallés SA</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">contro</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Administración General del Estado,</HT></P><P><HT TYPE="BOLD">Sapec Agro SA</HT></P><P><HT TYPE="NORMAL">[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE="»" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="«"><KEYWORD>Rinvio pregiudiziale</KEYWORD><KEYWORD>Agricoltura</KEYWORD><KEYWORD>Ravvicinamento delle legislazioni</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 91/414/CEE</KEYWORD><KEYWORD>Direttiva 2010/28/UE</KEYWORD><KEYWORD>Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari</KEYWORD><KEYWORD>Procedura di riesame, da parte degli Stati membri, dei prodotti fitosanitari autorizzati</KEYWORD><KEYWORD>Termine</KEYWORD><KEYWORD>Proroga</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduzione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>I prodotti fitosanitari, che appartengono alla famiglia dei pesticidi, sono, ai sensi della direttiva 91/414/CEE<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Direttiva del Consiglio, del <DATE ISO="19910715">15 luglio 1991</DATE>, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="230" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1991">GU 1991, L 230, pag. 1</REF.DOC.OJ>, e rettifica in <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="170" PAGE.FIRST="40" DATE.PUB="1992">GU 1992, L 170, pag. 40</REF.DOC.OJ>). Tale direttiva è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del <DATE ISO="20091021">21 ottobre 2009</DATE>, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="309" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2009">GU 2009, L 309, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive destinate, in particolare, a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi, o a prevenirne gli effetti o a conservare i prodotti vegetali. L’allegato I di tale direttiva designa le sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari commercializzati nel territorio dell’Unione europea<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/414, le sostanze attive sono gli elementi chimici, i loro composti, i microrganismi e i virus aventi un’azione generale o specifica sugli organismi nocivi o su vegetali, parti di vegetali o prodotti vegetali.</P></NOTE>. Il metalaxil, del quale, in particolare, può essere autorizzato l’uso come fungicida, è una delle sostanze iscritte nell’allegato I.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/414, i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio e utilizzati sul territorio di uno Stato membro soltanto se siano stati autorizzati dalle autorità competenti di tale Stato membro, conformemente alle disposizioni di detta direttiva. A tal fine, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28/UE<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Direttiva della Commissione, del <DATE ISO="20100423">23 aprile 2010</DATE>, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="104" PAGE.FIRST="57" DATE.PUB="2010">GU 2010, L 104, pag. 57</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> prevedeva una data di scadenza, fissata al <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>, per consentire agli Stati membri, se del caso, di modificare o di revocare, in conformità alla direttiva 91/414, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) interroga la Corte, per la prima volta, sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 e, più in particolare, sulla precisa natura giuridica del termine previsto da tale articolo.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="2"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Contesto normativo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Diritto dell’Unione</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 91/414</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>L’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/>Uno Stato membro che riceve una richiesta per ottenere l’inserimento della sostanza attiva nell’allegato I controlla senza ritardo ingiustificato che un fascicolo ritenuto conforme ai requisiti di cui all’allegato II venga trasmesso dall’interessato agli altri Stati membri e alla Commissione, unitamente ad un fascicolo conforme all’allegato III, concernente almeno un preparato contenente tale sostanza attiva. La Commissione affida al Comitato fitosanitario permanente di cui all’articolo 19 l’esame del fascicolo<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di detta direttiva:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/>In deroga all’articolo 4 e fatte salve le disposizioni del terzo comma nonché della direttiva 79/117/CEE, uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, autorizzare l’immissione in commercio nel proprio territorio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima.</ALINEA><ALINEA>(…)<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>A termini dell’articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, della medesima direttiva:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/>Nel corso del periodo di dodici anni di cui al primo comma, previo esame da parte del Comitato di cui all’articolo 19 e secondo la procedura istituita dallo stesso articolo, è possibile decidere se e a quali condizioni la sostanza attiva può essere iscritta nell’allegato I o nei casi in cui i requisiti di cui all’articolo 5 non sono soddisfatti o l’informazione e i dati prescritti non sono stati presentati entro il termine prescritto, che tale sostanza attiva non venga inserita in tale allegato. Gli Stati membri devono stabilire, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>L’articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), l’articolo 13, paragrafo 3, lettera d), e l’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 91/414 dispongono quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="013.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’articolo 10, esigono che alla richiesta di autorizzazione di un prodotto fitosanitario l’interessato alleghi:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato III, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche [in prosieguo: il <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/>fascicolo ai sensi dell’allegato III<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="201D" ID="QE0005"/>],</TXT></NP></ITEM></LIST><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>per ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario, un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II, tenuto conto delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche [in prosieguo: il <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/>fascicolo ai sensi dell’allegato II<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="201D" ID="QE0006"/>].</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><P>(…)</P><PARAG IDENTIFIER="013.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA><P>Nel concedere le autorizzazioni gli Stati membri non ricorrono alle informazioni di cui all’allegato II a vantaggio di altri richiedenti,</P><?PAGE NO="3"?><P>(…)</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>per un periodo di cinque anni dalla data della decisione in seguito alla ricezione di nuove informazioni necessarie per la prima inclusione nell’allegato I, o per modificare o per mantenere l’inclusione di una sostanza attiva nell’allegato I, tranne se i cinque anni scadono prima del periodo previsto al paragrafo 3, lettere b) e c), nel qual caso il periodo di cinque anni verrà prolungato in modo da concludersi alla stessa data di quegli altri periodi.</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><P>(…)</P><PARAG IDENTIFIER="013.006"><NO.PARAG>6.</NO.PARAG><ALINEA>In deroga al precedente paragrafo 1, per le sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della presente direttiva, gli Stati membri potranno continuare nel rispetto delle disposizioni del trattato ad applicare le norme nazionali precedentemente vigenti per quanto attiene ai dati prescritti, sino a che dette sostanze non saranno iscritte nell’allegato I<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>.</ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 2010/28</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>Ai sensi dei considerando da 7 a 9 della direttiva 2010/28:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/>(7)</NO.P><TXT>L’iscrizione nell’allegato I di una sostanza attiva deve avvenire dopo un lasso di tempo ragionevole, per dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di conformarsi ai nuovi obblighi derivanti dall’iscrizione.</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(8)</NO.P><TXT>Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi dall’iscrizione affinché possano riesaminare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. Gli Stati membri devono modificare, sostituire o revocare, secondo il caso, le autorizzazioni esistenti, come disposto dalla direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine sopraindicato, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo utilizzo previsto, conformemente ai principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(9)</NO.P><TXT>L’esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Regolamento della Commissione, dell’<DATE ISO="19921211">11 dicembre 1992</DATE>, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="366" PAGE.FIRST="10" DATE.PUB="1992">GU 1992, L 366, pag. 10</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, soprattutto quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della stessa direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive che modificano l’allegato I finora adottate<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>.</TXT></NP></CONSID></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’articolo 3 di tale direttiva prevede quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="003.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE> le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva.</ALINEA><?PAGE NO="4"?><ALINEA>Entro tale data gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il metalaxil, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="003.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metalaxil come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il <DATE ISO="20100630">30 giugno 2010</DATE> è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III di detta direttiva e tenuto conto della parte B della voce relativa al metalaxil figurante nell’allegato I della stessa direttiva. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto è conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.</ALINEA></PARAG><P>(…)<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</P></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>L’articolo 4 di detta direttiva è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/>La presente direttiva entra in vigore il <DATE ISO="20100701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2010</DATE><QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Diritto spagnolo</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’articolo 49, paragrafo 3, della Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (legge 30/1992 relativa al regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e al procedimento amministrativo comune), del <DATE ISO="19921126">26 novembre 1992</DATE><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (legge 30/1992 relativa al regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e al procedimento amministrativo comune), del <DATE ISO="19921126">26 novembre 1992</DATE> (BOE n. 285, del <DATE ISO="19921127">27 novembre 1992</DATE>, pag. 40300), come modificata dall’articolo 1.14 della Ley 4/1999 (legge 4/1999), del <DATE ISO="19990113">13 gennaio 1999</DATE> (BOE n. 12, del <DATE ISO="19990114">14 gennaio 1999</DATE>, pag. 1739).</P></NOTE>, così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>Tanto la richiesta degli interessati quanto la decisione sulla proroga devono avvenire comunque prima della scadenza del termine previsto. In nessun caso un termine già scaduto può essere oggetto di proroga. (…)<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Fatti all’origine della controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>La Industrias Químicas del Vallés SA (in prosieguo: la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/>IQV<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>) è una società di diritto spagnolo la cui attività economica consiste nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici e fitosanitari. In particolare, essa importa metalaxil in Spagna e commercializza in diversi Stati membri prodotti contenenti tale sostanza attiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>La Sapec Agro SA è una società di diritto portoghese attiva nello sviluppo di prodotti e soluzioni fitosanitari e di fitonutrienti. Essa è titolare di autorizzazioni di sviluppo di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20030502">2 maggio 2003</DATE>, la Commissione europea ha adottato la decisione 2003/308/CE concernente la non iscrizione del metalaxil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="113" PAGE.FIRST="8" DATE.PUB="2003">GU 2003, L 113, pag. 8</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Tale decisione è stata annullata dalla Corte nella causa Industrias Químicas del Vallés/Commissione<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070718">18 luglio 2007</DATE>, <NAME.CASE>Industrias Químicas del Vallés/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑326/05 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:443">EU:C:2007:443</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. A seguito di tale annullamento, la Commissione ha adottato la direttiva 2010/28, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20100430">30 aprile 2010</DATE>, è stata avviata in Spagna una procedura di riesame d’ufficio riguardante le autorizzazioni di immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>A tale riguardo, la IQV ha presentato all’amministrazione spagnola una domanda di ri-registrazione dei propri prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, corredata di un fascicolo che tali autorità hanno dichiarato completo riguardo ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20100629">29 giugno 2010</DATE>, anche la Sapec Agro ha presentato una domanda di ri-registrazione dei propri prodotti fitosanitari contenenti metalaxil<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Occorre rilevare, come ha osservato la Commissione all’udienza, che, sebbene le parti utilizzino, nelle loro osservazioni scritte, l’espressione <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/>ri-registrazione<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>, non si tratta di una nuova registrazione, bensì della valutazione dell’equivalenza della sostanza alla luce dei requisiti di cui dell’allegato II della direttiva 91/414. Gli Stati membri devono pertanto modificare le autorizzazioni oppure revocarle.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20101230">30 dicembre 2010</DATE>, vale a dire un giorno prima della scadenza del termine del <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE> previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, la Sapec Agro ha chiesto all’amministrazione spagnola di concederle un termine supplementare per completare il fascicolo che essa aveva presentato, con riguardo ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414. La Sapec Agro ha motivato la propria domanda con le difficoltà incontrate con la documentazione del fascicolo istruito dalla Repubblica portoghese quale Stato membro relatore.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20110303">3 marzo 2011</DATE>, l’amministrazione spagnola ha concesso alla Sapec Agro la proroga richiesta.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Con decisione del <DATE ISO="20110405">5 aprile 2011</DATE>, la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos (direzione generale delle risorse agricole e dell’allevamento, Spagna) ha dichiarato che il fascicolo presentato dalla Sapec Agro relativo alla sostanza attiva metalaxil era completo con riguardo ai requisiti di cui all’allegato II della direttiva 91/414.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20110509">9 maggio 2011</DATE>, la IQV ha proposto un ricorso gerarchico avverso tale decisione dinanzi alla Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (segretariato generale degli affari rurali del Ministero dell’Ambiente e degli Ambienti rurale e marino, Spagna). Tale ricorso è stato respinto con decisione del <DATE ISO="20111107">7 novembre 2011</DATE> per mancanza di legittimazione ad agire, essendosi ritenuto che l’interesse della IQV fosse esclusivamente concorrenziale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>La IQV ha proposto un ricorso contenzioso amministrativo avverso tale decisione di rigetto, il quale è stato parimenti respinto il <DATE ISO="20140122">22 gennaio 2014</DATE> dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Corte superiore di giustizia di Madrid, Spagna) per mancanza di legittimazione ad agire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>La IQV ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema) sostenendo, in particolare, che l’impossibilità di prorogare il termine scaduto il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE> non soltanto deriva dal testo della direttiva 2010/28, ma è anche giustificata dalla necessità di proteggere gli investimenti effettuati per produrre i dati da comunicare ai fini della valutazione della sostanza attiva da parte della Commissione o del prodotto fitosanitario da parte dello Stato membro.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>Secondo la Sapec Agro e l’amministrazione competente, il termine in questione potrebbe essere prorogato, come risulterebbe dalla sentenza emessa dalla Corte nella causa Industrias Químicas del Vallés/Commissione<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070718">18 luglio 2007</DATE>, <NAME.CASE>Industrias Químicas del Vallés/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑326/05 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:443">EU:C:2007:443</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Il giudice del rinvio ha ritenuto necessario, per risolvere la controversia di cui è investito, interpretare l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 alla luce del considerando 8 di tale direttiva. Detto giudice afferma che la sentenza Industrias Químicas del Vallés/Commissione<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070718">18 luglio 2007</DATE> (<NO.CASE>C‑326/05 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:443">EU:C:2007:443</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> risulta essere il precedente più pertinente e sembra deporre a favore della proroga.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Tuttavia, tale giudice ritiene che, a differenza di detta causa, i fatti di cui trattasi nel procedimento principale riguardino non già un comportamento contraddittorio delle autorità che ha ingenerato confusione in capo alla parte interessata, bensì un termine che, come la direttiva 2010/28 precisa più volte, scade il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>In tali circostanze, il Tribunal Supremo (Corte suprema), con sentenza del 6 maggio del 2016, pervenuta nella cancelleria della Corte il <DATE ISO="20160609">9 giugno 2016</DATE>, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>1)</NO.P><TXT>Se la data di scadenza prevista dalla direttiva 2010/28/UE con la locuzione <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/>entro il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE><QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="201D" ID="QE0014"/> di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/>entro tale data<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="201D" ID="QE0015"/> di cui all’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, ugualmente riferita al <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>, congiuntamente con il termine di sei mesi di cui al considerando 8 della direttiva 2010/28/UE, costituisca un termine perentorio in ragione del fine tutelato con il sistema stabilito dalla direttiva 91/414/CEE, che non può essere prorogato dagli Stati membri, cosicché il suo calcolo deve essere effettuato conformemente alla direttiva stessa.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Nel caso in cui si ritenesse che detto termine sia prorogabile, se la decisione concernente detta proroga debba essere adottata a prescindere da disposizioni procedurali specifiche riguardanti la richiesta e la concessione della stessa, oppure, rientrando tale decisione nella sfera di competenza degli Stati membri, essi debbano decidere conformemente alla loro normativa nazionale, in quanto sono i destinatari delle disposizioni che disciplinano il procedimento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Hanno depositato osservazioni scritte la IQV, il governo spagnolo e la Commissione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>La IQV, la Sapec Agro, il governo spagnolo e la Commissione hanno presentato osservazioni orali nel corso dell’udienza tenutasi il <DATE ISO="20171109">9 novembre 2017</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analisi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sulla ricevibilità</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>La presente causa solleva in primo luogo la questione della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, il giudice del rinvio afferma che sia l’autorità amministrativa competente sia il giudice di primo grado hanno concluso per la mancanza di legittimazione ad agire della IQV e che esso stesso non ha ancora esaminato tale questione, poiché le questioni pregiudiziali si pongono soltanto nel caso in cui sia riconosciuto un tale interesse ad agire. Tuttavia, il giudice del rinvio indica che la mancanza di legittimazione ad agire invocata dall’amministrazione è irrilevante ai fini del rinvio pregiudiziale.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>A tale riguardo, osservo che spetta al giudice del rinvio pronunciarsi, in base al proprio diritto nazionale, sulla sussistenza di un interesse ad agire nel procedimento principale. La valutazione di tale questione non spetta alla Corte. La Corte può rifiutarsi di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale soltanto qualora risulti in modo manifesto che tale questione è di natura ipotetica<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150616">16 giugno 2015</DATE>, <NAME.CASE>Gauweiler e a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑62/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:400">EU:C:2015:400</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Nella presente causa, sussiste un nesso sufficiente con l’oggetto del procedimento principale, poiché la IQV ha invocato, nelle proprie osservazioni scritte e orali dinanzi alla Corte, le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate nelle questioni pregiudiziali e la Sapec Agro ha contestato tale argomento nelle proprie osservazioni orali. Le questioni di diritto sollevate possono essere valutate alla luce delle indicazioni del giudice del rinvio sui fatti e sullo stato di diritto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Ritengo pertanto che la domanda di pronuncia pregiudiziale sia ricevibile.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sul merito</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Osservazioni preliminari</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>La fase scritta e la fase orale del procedimento hanno consentito di approfondire tutti gli aspetti della presente causa. Di conseguenza, prima di esaminare la natura del termine di cui trattasi stabilito dalla direttiva 2010/28, mi sembra utile fare il punto sulla direttiva 91/414 e, più in generale, sulle direttive relative all’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I di tale direttiva.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Direttiva 91/414</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Occorre ricordare, anzitutto, che la direttiva 2010/28 è una direttiva di esecuzione della direttiva 91/414. Quest’ultima riguarda l’autorizzazione, l’immissione in commercio, l’utilizzazione e il controllo nell’Unione di prodotti fitosanitari presentati nella loro forma commerciale. La direttiva 91/414 ha l’obiettivo di evitare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari che abbiano effetti dannosi inaccettabili sui vegetali e sui prodotti vegetali, sull’ambiente, sulla salute dell’uomo o degli animali e sulle acque sotterranee.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Per conseguire tale obiettivo, la direttiva 91/414 disciplina segnatamente due tipi distinti di autorizzazioni. Da una parte, <HT TYPE="ITALIC">l’autorizzazione e l’utilizzazione di sostanze attive</HT> quali definite dall’articolo 2, paragrafo 4, di tale direttiva e, dall’altra, <HT TYPE="ITALIC">l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari nei quali tali sostanze sono state incorporate</HT>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda <HT TYPE="ITALIC">l’iscrizione di sostanze attive nell’allegato I</HT> della direttiva 91/414, va ricordato che quest’ultima è disciplinata dall’articolo 6 di tale direttiva. La Commissione è responsabile di tale iscrizione mediante <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/>direttive di iscrizione<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> che modificano detto allegato I (come, nel caso di specie, la direttiva 2010/28). Se necessario, la Commissione stabilisce, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/414, le condizioni relative all’utilizzo della sostanza in questione. Le domande d’iscrizione di sostanze attive nell’allegato I devono essere corredate di due fascicoli tecnici distinti: uno, molto dettagliato, che deve soddisfare le condizioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>L’allegato II contiene i requisiti riguardanti la fornitura di informazioni dettagliate sulla sostanza attiva.</P></NOTE>, necessario al fine di valutare i rischi prevedibili della sostanza per l’uomo, per gli animali o per l’ambiente, e l’altro concernente almeno un preparato contenente tale sostanza attiva, che soddisfi le condizioni di cui all’allegato III di detta direttiva<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>L’allegato III contiene i requisiti relativi al prodotto fitosanitario.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda <HT TYPE="ITALIC">l’autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive</HT>, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 91/414, gli Stati membri autorizzano soltanto la commercializzazione dei prodotti fitosanitari le cui <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/>sostanze attive sono elencate nell’allegato I<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> e che soddisfano le condizioni stabilite in tale allegato<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>V. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/414.</P></NOTE>. Se ciò non avviene, tali prodotti non possono essere autorizzati dagli Stati membri. Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 91/414, la richiesta di autorizzazione di tali prodotti deve essere corredata di un fascicolo ai sensi dell’allegato III e, per ogni sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario, di un fascicolo ai sensi dell’allegato II.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>La direttiva 91/414 prevede inoltre una serie di <HT TYPE="ITALIC">misure transitorie</HT>. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva consente agli Stati membri di autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I, che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica della medesima direttiva, quali il metalaxil<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Disposizione transitoria concernente le disposizioni generali dell’articolo 4 della direttiva 91/414, che riguarda il rilascio, la modifica e la revoca di autorizzazioni di prodotti fitosanitari da parte degli Stati membri.</P></NOTE>. Più precisamente, l’articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 91/414 prevede una deroga all’obbligo, previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva, secondo cui le richieste di autorizzazione di un prodotto fitosanitario devono essere corredate dei fascicoli ai sensi degli allegati II e III della direttiva 91/414 (a meno che siano accessibili dal titolare di autorizzazioni esistenti). Tale deroga è valida purché la sostanza attiva già sul mercato due anni dopo la notifica di detta direttiva non sia elencata nell’allegato I.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Tali misure transitorie cessano di essere applicabili al momento dell’entrata in vigore di una direttiva di iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, nel qual caso la norma applicabile torna ad essere quella di cui all’artico 13, paragrafo 1, della direttiva 91/414. A partire da tale momento, gli Stati membri sono tenuti, da una parte, ad assicurarsi che le richieste di <HT TYPE="ITALIC">nuove autorizzazioni</HT> siano corredate dei fascicoli ai sensi degli allegati II e III e, dall’altra, a verificare che i titolari delle <HT TYPE="ITALIC">autorizzazioni esistenti</HT> dispongano di tali fascicoli o vi abbiano accesso.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le direttive di iscrizione e la direttiva 2010/28</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Come ha giustamente rilevato la Commissione nelle sue osservazioni scritte, l’applicazione immediata di una direttiva di iscrizione modificherebbe radicalmente, da un giorno all’altro, la situazione giuridica dei titolari di autorizzazioni esistenti. Per tale ragione, al fine di consentire agli Stati membri e agli operatori di adottare le misure necessarie rispetto alle autorizzazioni in vigore, le direttive di iscrizione stabiliscono una serie di termini.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>In primo luogo, una direttiva di iscrizione entra in vigore soltanto alcuni mesi dopo la sua pubblicazione<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>All’entrata in vigore di una direttiva di iscrizione, la Commissione modifica l’allegato I della direttiva 91/414 per iscrivervi la sostanza in questione.</P></NOTE>. Per quanto riguarda la direttiva 2010/28, essa è stata pubblicata il <DATE ISO="20100424">24 aprile 2010</DATE> ed è entrata in vigore il <DATE ISO="20100701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2010</DATE><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Rammento che il considerando 7 della direttiva 2010/28 afferma che tale lasso di tempo deve dar modo agli Stati membri e alle parti interessate di effettuare i preparativi necessari.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>In secondo luogo, gli Stati membri dispongono di un termine di sei mesi a partire dall’entrata in vigore della direttiva di iscrizione per trasporla nel diritto nazionale. Per quanto riguarda la direttiva 2010/28, il suo articolo 2 imponeva agli Stati membri di mettere in vigore, entro il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva. L’adozione di tali disposizioni nazionali implica il pieno rispetto degli obblighi che derivano dalla direttiva 91/414 dopo l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I e, in particolare, la conformità alla predetta direttiva dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>La verifica della conformità dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva alla direttiva 91/414 presuppone, in primo luogo, la verifica del fatto che <HT TYPE="ITALIC">la variante utilizzata della sostanza in questione rispetti le condizioni di cui all’allegato I</HT>, vale a dire quelle relative alla purezza e quelle stabilite nella parte A (sostanze chimiche) dell’iscrizione corrispondente<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Ad eccezione di quelle della parte B (microrganismi e virus) dell’iscrizione corrispondente. Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione precisa che, al fine di non appesantire il testo, essa non aggiunge sistematicamente nei punti successivi la precisazione <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/>ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione corrispondente<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/> quando essa si riferisce alla verifica delle condizioni stabilite dall’allegato I per la sostanza in questione. Il riferimento a tali condizioni deve tuttavia essere inteso come contenente tale precisazione.</P></NOTE>. Di conseguenza, il termine fissato dalle direttive di iscrizione, in generale all’articolo 2, per la loro trasposizione nel diritto nazionale è identico al termine che esse fissano, in generale, all’articolo 3, paragrafo 1, per verificare che la variante specifica della sostanza attiva (nella fattispecie, il metalaxil) contenuta nel prodotto soddisfi le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 91/414.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>La Commissione spiega, a tale riguardo, che gli Stati membri possono <HT TYPE="ITALIC">controllare gli utilizzi specifici della sostanza attiva</HT> basandosi sui dati di cui già dispongono riguardo alle autorizzazioni da essi rilasciate prima dell’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414 sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>V. paragrafi 5 e 40 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Per contro, il <HT TYPE="ITALIC">controllo del livello di purezza della sostanza attiva</HT> può essere effettuato soltanto sulla base di un fascicolo ai sensi dell’allegato II<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Fascicolo necessario per valutare i rischi prevedibili della sostanza per l’uomo, per gli animali o per l’ambiente. V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414 richiedono la presentazione di tale fascicolo ai fini, rispettivamente, dell’approvazione di una sostanza attiva e dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che la contengono. Pertanto, le direttive di iscrizione fissano il medesimo termine per presentare il fascicolo ai sensi dell’allegato II e per verificare le condizioni di cui all’allegato I, vale a dire, come indicato in precedenza, la data di scadenza del termine per la trasposizione della direttiva di iscrizione, che è fissata al <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>V. considerando 8 della direttiva 2010/28.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>In secondo luogo, la suddetta verifica richiede di verificare che <HT TYPE="ITALIC">il prodotto fitosanitario stesso</HT>, e non più soltanto la sostanza attiva in esso contenuta, sia conforme alla direttiva 91/414 e, in particolare, che esso sia stato valutato conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI di tale direttiva e che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) a e), della medesima direttiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Secondo la Commissione, in teoria, tale <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/>nuova valutazione<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> dovrebbe essere pronta al momento della trasposizione della direttiva di iscrizione. Orbene, nella pratica, il numero di prodotti fitosanitari da riesaminare e il carico di lavoro derivante da tale nuova valutazione sono tali da non potersi ragionevolmente attendere che gli Stati membri la completino entro il termine di trasposizione (a meno che sia previsto un termine di trasposizione estremamente lungo). Di conseguenza, come indicano i considerando delle direttive di iscrizione e, più concretamente, il considerando 8 della direttiva 2010/28, è necessario concedere un termine più lungo agli operatori e agli Stati membri per, rispettivamente, presentare e valutare il fascicolo ai sensi dell’allegato III completo per ciascun prodotto fitosanitario e per ciascun utilizzo che ne è proposto. Di regola, tale termine scade quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva di iscrizione. Per quanto riguarda la direttiva 2010/28, la data di scadenza del termine, fissata al <DATE ISO="20140630">30 giugno 2014</DATE>, figura all’articolo 3, paragrafo 2.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sulle questioni pregiudiziali</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Con le sue questioni pregiudiziali, il Tribunal Supremo (Corte suprema) desidera sapere quale interpretazione occorra dare all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 alla luce del considerando 8 di tale direttiva.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>In particolare, con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il termine fissato al <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>, previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, costituisca un termine perentorio o se tale termine possa essere prorogato dagli Stati membri. Nell’ambito della sua seconda questione, il giudice del rinvio desidera determinare le condizioni alle quali occorre concedere una tale proroga. Tuttavia, quest’ultima questione è sollevata soltanto nell’ipotesi in cui il termine di cui trattasi sia prorogabile.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Occorre precisare, anzitutto, che la IQV e la Commissione hanno sostenuto, nelle loro osservazioni scritte, che la data di scadenza prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 costituiva un termine perentorio che gli Stati membri non possono prorogare, mentre la Sapec Agro e il governo spagnolo concordano nell’affermare che il termine previsto da tale direttiva non è un termine perentorio. Il governo spagnolo considera, di conseguenza, che detto termine può essere prorogato secondo le norme del diritto procedurale degli Stati membri, in ogni caso per motivi debitamente giustificati, alla luce delle circostanze di ciascun caso di specie e nel rispetto dei principi ai quali è improntata la direttiva 91/414.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Analisi del termine previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Secondo giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>V., in particolare, sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150716">16 luglio 2015</DATE>, <NAME.CASE>Lanigan</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑237/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:474">EU:C:2015:474</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0035">35</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sull’interpretazione letterale dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 prevede espressamente che, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/>[i]n conformità alla direttiva [91/414], gli Stati membri (…) modificano o revocano entro il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE> le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>. Inoltre, il secondo comma di tale disposizione dispone che <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/>[e]ntro tale data [il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>] gli Stati membri verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all’allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il metalaxil, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa alla sostanza attiva in questione, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 13 della stessa direttiva<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Il testo di tale disposizione è sufficiente, in linea di principio, a chiarire che la data del <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE> costituisce una data di scadenza perentoria che non può essere prorogata dagli Stati membri. Ci si può chiedere, nondimeno, se l’economia, la finalità e il contesto normativo della direttiva 2010/28 confermino o meno tale interpretazione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sull’interpretazione contestuale dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Occorre interpretare il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 anche alla luce dell’economia generale di tale direttiva.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>In primo luogo, come si è ricordato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, la direttiva 2010/28 è entrata in vigore il <DATE ISO="20100701">1<HT TYPE="SUP">o</HT> luglio 2010</DATE>. Ai sensi dell’articolo 2 di tale direttiva, gli Stati membri dovevano trasporla nei loro ordinamenti nazionali entro il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>. Tale data coincideva con la data di scadenza prevista dalla Commissione all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 al fine di consentire agli Stati membri di riesaminare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva. Di conseguenza, come risulta dai paragrafi 45 e 46 delle<?PAGE NO="11"?> presenti conclusioni, la direttiva 2010/28 fissa il medesimo termine, vale a dire il <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>, per la sua trasposizione (articolo 2) e per la modifica o la revoca, da parte degli Stati membri, delle autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil come sostanza attiva dopo la presentazione del fascicolo ai sensi dell’allegato II e la verifica delle condizioni di cui all’allegato I (articolo 3, paragrafo 1).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>È quindi chiaro, a mio avviso, che consentire agli Stati membri di non rispettare il termine stabilito dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 contrasterebbe con la logica stessa che sottende tale direttiva, secondo la quale il suo termine di trasposizione coincide con il termine fissato per consentire agli Stati membri di modificare o di revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>In secondo luogo, occorre altresì ricordare che, qualora, alla scadenza di tale termine, il titolare di un’autorizzazione esistente per un prodotto fitosanitario contenente metalaxil non riuscisse a dimostrare che egli soddisfaceva le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 – in particolare, che egli disponeva di un fascicolo ai sensi dell’allegato II o vi aveva accesso – ciò comporterebbe la modifica o la revoca di tale autorizzazione. Il quadro uniforme istituito da tale disposizione della direttiva 2010/28, in tutta l’Unione, che comprende le condizioni alle quali gli Stati membri procedono alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, nonché gli obblighi imposti ai titolari di tali autorizzazioni per quanto riguarda la presentazione dei fascicoli relativi a detti prodotti, sarebbe gravemente compromesso qualora gli Stati membri potessero prorogare il termine del <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>In terzo luogo, occorre esaminare la tesi sostenuta dal governo spagnolo. Quest’ultimo ritiene che il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 fosse prorogabile dagli Stati membri in tutti i casi per motivi debitamente giustificati.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Tale posizione non mi convince.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Come risulta dai paragrafi 47 e 48 delle presenti conclusioni, l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/28 prevede una procedura di riesame dei prodotti fitosanitari autorizzati contenenti metalaxil come sostanza attiva. Per questa procedura, tale disposizione fissa un termine più lungo, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/>[i]n deroga al paragrafo 1<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>, che scade quattro anni dopo l’entrata in vigore di detta direttiva, vale a dire il <DATE ISO="20140630">30 giugno 2014</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>Mi sembra quindi legittimo porsi la seguente domanda: tale deroga sarebbe rilevante se, come sostiene il governo spagnolo, il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 fosse prorogabile dagli Stati membri in tutti i casi per motivi debitamente giustificati?</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>La risposta a tale domanda mi sembra evidente, tanto più che – lo ribadisco – detto termine è identico a quello previsto per la trasposizione della direttiva 2010/28.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Tale posizione è avvalorata dal considerando 8 della direttiva 2010/28, a termini del quale, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/>[f]ermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un <HT TYPE="ITALIC">periodo di sei mesi dall’iscrizione</HT> affinché possano riesaminare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metalaxil, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. (…)<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>In quarto e ultimo luogo, occorre tenere conto anche dell’articolo 8, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 91/414, ai sensi del quale, dopo che la Commissione ha adottato la decisione di includere o meno una di tali sostanze attive nell’allegato I, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/>[<HT TYPE="ITALIC">g]li Stati membri devono stabilire</HT>, a seconda dei casi, il rilascio, la revoca o la modifica delle relative autorizzazioni <HT TYPE="ITALIC">entro un termine prescritto</HT><QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/><NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Invero, gli obblighi dello Stato membro, e in particolare le conseguenze connesse al fatto che il titolare dell’autorizzazione dichiari di non disporre di un fascicolo ai sensi dell’allegato II della direttiva 91/414 o di non avervi accesso, prima della scadenza del termine fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, affinché lo Stato membro adotti la propria decisione, risultano chiaramente dalle disposizioni e dai considerando summenzionati della direttiva 2010/28, nonché dagli articoli 4 e 13 della direttiva 91/414.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Pertanto, ricollocato nel suo contesto, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 deve essere interpretato nel senso che la data del <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>, da esso prevista, costituisce un termine perentorio non prorogabile dagli Stati membri. Alla luce dell’economia della direttiva 91/414 e della direttiva 2010/28, non spetta agli Stati membri stabilire che occorre adottare misure meno restrittive della revoca di un’autorizzazione di immissione in commercio di un prodotto.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Tale interpretazione consente inoltre di raggiungere l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2010/28, come spiegherò di seguito.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">c)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sull’interpretazione teleologica dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Rammento anzitutto che, qualora una direttiva di esecuzione, quale la direttiva 2010/28, richieda un’interpretazione, quest’ultima deve, nei limiti del possibile, essere conforme alle disposizioni della direttiva base<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080522">22 maggio 2008</DATE>, <NAME.CASE>Feinchemie Schwebda e Bayer CropScience</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑361/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:296">EU:C:2008:296</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>A tale riguardo, il quinto, il sesto e il nono considerando della direttiva 91/414 ricordano che quest’ultima ha la finalità di eliminare gli ostacoli agli scambi di prodotti fitosanitari tra gli Stati membri dell’Unione, mantenendo altresì un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana ed animale<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>V., in tal senso, sentenze del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070718">18 luglio 2007</DATE>, <NAME.CASE>Industrias Químicas del Vallés/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑326/05 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:443">EU:C:2007:443</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0074">74</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), e del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060914">14 settembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑138/05</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:577">EU:C:2006:577</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Come si è già detto, tale finalità è assicurata, da un lato, dall’obbligo, imposto dalla direttiva 91/414 al richiedente, di presentare il fascicolo ai sensi dell’allegato II, sia per l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, sia per l’autorizzazione di prodotti fitosanitari<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>La Commissione spiega che, per dimostrare l’innocuità della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario che la contiene, le informazioni che figurano nel fascicolo ai sensi dell’allegato II sono necessarie.</P></NOTE>, e, dall’altro, dalla facoltà concessa alla Commissione di stabilire condizioni di utilizzo di una sostanza attiva iscritta nell’allegato I al fine di garantirne la sicurezza di utilizzo<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>V. paragrafi da 36 a 39 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Di conseguenza, il mancato rispetto del termine fissato dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 – nonché, è importante ricordarlo, di altre direttive di iscrizione – sarebbe contrario a detta finalità, in quanto i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non soddisfino i requisiti di cui all’allegato I della direttiva 91/414 e che potrebbero in particolare contenere impurità tossiche eccedenti il limite fissato dalla Commissione potrebbero rimanere sul mercato dopo la data di trasposizione della direttiva 2010/28 nel diritto nazionale.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>È pertanto evidente che gli Stati membri non sono autorizzati né a prorogare detto termine, né a collegare alla scadenza di quest’ultimo una conseguenza diversa da quella prevista dal legislatore dell’Unione in modo uniforme per tutti gli Stati membri<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>V. paragrafi 67 e 72 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>. Di conseguenza, autorizzare gli Stati membri a prorogare il termine del riesame previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 è, a mio avviso, contrario all’obiettivo perseguito dalla direttiva 91/414.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Inoltre, come la Commissione ha giustamente rilevato nelle proprie osservazioni, tra la data di adozione della direttiva 2010/28 e la scadenza del termine di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva sono trascorsi più di otto mesi, periodo che mirava appunto a consentire ai titolari delle autorizzazioni di raccogliere le informazioni necessarie e agli Stati membri di adottare una decisione. Una volta scaduto il termine di trasposizione della direttiva 2010/28 nel diritto nazionale e in vista dell’adozione della decisione di riesame delle autorizzazioni esistenti, qualsiasi prodotto per il quale non sia stato presentato un fascicolo ai sensi dell’allegato II deve essere ritirato dal mercato<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Fatta salva la possibilità di riavviare la procedura di autorizzazione.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>Contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, ritengo che tale interpretazione non contrasti affatto con l’obiettivo della direttiva 91/414, poiché quest’ultima consente sia di rispettare i diritti del notificante, sia di garantire che i prodotti fitosanitari per i quali il fascicolo necessario non è stato consegnato non siano immessi in commercio.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Di conseguenza, dai paragrafi da 69 a 74 delle presenti conclusioni risulta che un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28 secondo cui gli Stati membri potrebbero non rispettare il termine previsto da tale articolo sarebbe contraria allo scopo normativo perseguito dal legislatore dell’Unione.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">4.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sugli obblighi degli Stati membri nell’ambito della procedura di riesame dei prodotti fitosanitari autorizzati</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>La Corte si è già occupata in diverse occasioni della questione della determinazione degli obblighi degli Stati membri relativi alle autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari dopo l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Rilevo che, nel procedimento principale, la questione di determinare quali sarebbero le eventuali conseguenze per gli Stati membri, qualora essi non modificassero o non revocassero, entro il termine previsto dalla direttiva 2010/28, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti metalaxil che non soddisfino i requisiti di cui alla direttiva 91/414, non è stata sollevata né dal giudice del rinvio né dagli interessati, cosicché non occorre esaminarla.</P></NOTE>. Le sentenze della Corte finora pronunciate possono fornirci alcune indicazioni utili ai fini dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>Nella prima causa, che ha dato luogo alla sentenza Industrias Químicas del Vallés/Commissione<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070718">18 luglio 2007</DATE> (<NO.CASE>C‑326/05 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:443">EU:C:2007:443</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Corte ha annullato la decisione 2003/308.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>Nel caso di specie, a differenza della IQV e della Commissione, la Sapec Agro ha sostenuto all’udienza che, in tale sentenza, la Corte si sarebbe pronunciata sulla possibilità di prorogare il termine in questione tenendo conto delle circostanze del caso concreto, nella fattispecie del comportamento contraddittorio delle autorità competenti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>A questo proposito, va sottolineato che tale argomento sembra essere fondato su una comprensione erronea di detta sentenza.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>In primo luogo, la causa che ha dato luogo alla sentenza Industrias Químicas del Vallés/Commissione riguardava un termine fissato dalla Commissione, nell’ambito della procedura dinanzi a tale istituzione, per l’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>V. paragrafo 38 delle presenti conclusioni.</P></NOTE> e la possibilità per quest’ultima, e non per gli Stati membri, di modificare tale termine<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070718">18 luglio 2007</DATE>, <NAME.CASE>Industrias Químicas del Vallés/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑326/05 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:443">EU:C:2007:443</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Per contro, nel procedimento principale, che verte sulla procedura a livello degli Stati membri, si tratta di stabilire se, per quanto riguarda un termine fissato dalla Commissione, gli Stati membri possano, unilateralmente, prorogare quest’ultimo<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>In secondo luogo, nella sentenza Industrias Químicas del Vallés/Commissione, la Corte si era basata sul fatto che le autorità competenti avevano posto il richiedente in una situazione imprevista e complessa, adottando un comportamento contraddittorio, circostanza che, secondo la Corte, non era stata presa in considerazione quando la Commissione aveva deciso di adottare la decisione controversa e di rifiutare la proroga di detto termine<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070718">18 luglio 2007</DATE>, <NAME.CASE>Industrias Químicas del Vallés/Commissione</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑326/05 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2007:443">EU:C:2007:443</NO.ECLI>, punti da <REF.NP.ECR REF="NP0079">79</REF.NP.ECR> a <REF.NP.ECR REF="NP0086">86</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Al contrario, nel procedimento principale, il richiedente lamenta un’asserita difficoltà a predisporre un fascicolo completo, mentre l’obbligo di presentare un tale fascicolo era stabilito fin dall’inizio della procedura.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>Inoltre, va ricordato che il giudice del rinvio sottolinea che, nel procedimento pendente dinanzi ad esso, la Sapec Agro non ha dovuto subire alcuna confusione dovuta a un comportamento contraddittorio<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>Nella seconda causa, che ha dato luogo alla sentenza Feinchemie Schwebda e Bayer CropScience<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080522">22 maggio 2008</DATE> (<NO.CASE>C‑361/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:296">EU:C:2008:296</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, riguardante la direttiva 91/414 e una direttiva di iscrizione<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Direttiva 2002/37/CE della Commissione, del <DATE ISO="20020503">3 maggio 2002</DATE>, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva etofumesate (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="117" PAGE.FIRST="10" DATE.PUB="2002">GU 2002, L 117, pag. 10</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, il cui articolo 1 iscriveva nell’allegato I la sostanza attiva <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/>etofumesate<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/>, si trattava di accertare se gli Stati membri fossero tenuti, entro il termine previsto da quest’ultima direttiva, a porre fine all’autorizzazione esistente per un prodotto fitosanitario contenente detta sostanza per il motivo che il titolare di tale autorizzazione non era in possesso, ai fini del riesame di quest’ultima, di un fascicolo ai sensi dell’allegato II o non aveva accesso a un tale fascicolo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Più precisamente, basandosi sul testo della disposizione in questione<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/37. V. sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080522">22 maggio 2008</DATE>, <NAME.CASE>Feinchemie Schwebda e Bayer CropScience</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑361/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:296">EU:C:2008:296</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la quale non prevedeva che gli Stati membri dovessero verificare, entro il termine previsto per riesaminare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari, se i titolari disponessero del fascicolo ai sensi dell’allegato II o vi avessero accesso<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Infatti, è solo nel 2005 che la Commissione ha modificato la redazione delle direttive di iscrizione. Da allora, queste ultime stabiliscono l’obbligo per gli Stati membri di verificare, entro il termine previsto dalla direttiva di iscrizione per la procedura di riesame delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, che i titolari dispongano di un fascicolo ai sensi dell’allegato II della direttiva 91/414 o vi abbiano accesso. Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080522">22 maggio 2008</DATE>, <NAME.CASE>Feinchemie Schwebda e Bayer CropScience</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑361/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:296">EU:C:2008:296</NO.ECLI>, punti <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR> e <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, la Corte ha dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/37 doveva essere interpretato nel senso che esso non imponeva agli Stati membri di porre fine, entro il termine previsto, all’autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente etofumesate per il motivo che il titolare di tale autorizzazione non era in possesso di un fascicolo ai sensi dell’allegato II o non aveva accesso a un tale fascicolo<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Sentenza del <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080522">22 maggio 2008</DATE>, <NAME.CASE>Feinchemie Schwebda e Bayer CropScience</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑361/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:296">EU:C:2008:296</NO.ECLI>, punto <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="15"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>Tuttavia, in tale causa si trattava di stabilire non già se il termine fissato dalla direttiva di iscrizione fosse perentorio nei confronti degli Stati membri, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi incombenti ai titolari delle autorizzazioni esistenti di possedere un fascicolo ai sensi dell’allegato II o di avervi accesso, come avviene nel caso di specie, bensì ciò che detti Stati membri fossero tenuti a fare entro tale termine.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>Nella fattispecie, la direttiva 2010/28, che menziona il predetto fascicolo all’articolo 3, paragrafo 1, nonché al considerando 9, prevede espressamente che gli Stati membri debbano verificare che i titolari di autorizzazioni dispongano di tale fascicolo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Due ultimi aspetti rilevanti, che sono stati chiariti all’udienza dalla Commissione, meritano, a mio avviso, di essere menzionati: da una parte, gli obblighi dello Stato membro relatore e, dall’altra, la possibilità di sospensione degli effetti delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari immessi in commercio menzionata dalla Sapec Agro e dal governo spagnolo.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda gli obblighi dello Stato membro relatore la Repubblica portoghese, la Sapec Agro e il governo spagnolo hanno rilevato che tale Stato membro era esso stesso in ritardo<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>A tale riguardo, la Commissione ha spiegato che, per ciascuna sostanza, uno Stato membro relatore interviene nella fase di autorizzazione di sostanze attive e redige una prima relazione. Per contro, per quanto riguarda la fase di riesame delle autorizzazioni da parte degli Stati membri, la direttiva 2010/28 <HT TYPE="ITALIC">non attribuisce alcun ruolo allo Stato membro relatore</HT>. Tuttavia, tenuto conto del fatto che tale Stato membro relatore conosce bene la sostanza in questione, le linee guida della Commissione propongono agli Stati membri un <HT TYPE="ITALIC">accordo informale</HT> che prevede che l’esame dell’equivalenza per tutte le sostanze sul mercato possa essere compiuto da detto Stato membro relatore, sebbene formalmente tale obbligo incomba a ciascuno Stato membro individualmente<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Linee guida relative alle procedure di autorizzazione di prodotti fitosanitari a seguito dell’inclusione di una sostanza attiva esistente nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, documento Sanco/10796/2003 – rev. 10.4, del <DATE ISO="20091002">2 ottobre 2009</DATE>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>Pertanto, non si deve assimilare tale accordo informale concluso tra gli Stati membri al fine di facilitare il lavoro di questi ultimi – che non è previsto dalla direttiva 2010/28 – a un obbligo formale di detto Stato membro. Di conseguenza, la Repubblica portoghese non aveva altri obblighi oltre a quelli menzionati al paragrafo precedente per quanto riguarda la fase di autorizzazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>Per quanto concerne la possibilità di sospensione degli effetti delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari, il governo spagnolo ha suggerito, nelle proprie osservazioni scritte e orali, che la sospensione dell’autorizzazione della Sapec Agro fosse una misura alternativa alla revoca di tale autorizzazione.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>Tuttavia, rammento che una tale sospensione non è prevista né dalla direttiva 2010/28 né dalla direttiva 91/414. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414, che è la disposizione pertinente a tale riguardo, dispone che gli Stati membri <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/>devono stabilire, a seconda dei casi, <HT TYPE="ITALIC">il rilascio, la revoca o la modifica</HT> delle relative autorizzazioni entro un termine prescritto<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/>, senza prevedere affatto la sospensione degli effetti delle autorizzazioni<NOTE NUMBERING="ARAB" TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Il corsivo è mio.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>A mio avviso, dai paragrafi da 52 a 75 delle presenti conclusioni risulta chiaramente che gli Stati membri non possono prorogare un termine stabilito dalla Commissione per tutti gli Stati membri, che si applica a tutte le autorizzazioni di prodotti fitosanitari.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>Pertanto, ritengo che occorra rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che la data del <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>, prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28, costituisce un termine perentorio e che un siffatto termine non può essere prorogato dagli Stati membri.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>Data la mia proposta di risposta a tale prima questione, non occorre rispondere alla seconda.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusione</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) come segue:</TXT><P>La data del <DATE ISO="20101231">31 dicembre 2010</DATE>, prevista all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2010/28/UE della Commissione, del <DATE ISO="20100423">23 aprile 2010</DATE>, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metalaxil, deve essere interpretata nel senso che essa costituisce un termine perentorio e che un siffatto termine non può essere prorogato dagli Stati membri.</P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>