Bruxelles, 14.7.2021

COM(2021) 554 final

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione



{SEC(2021) 554 final} - {SWD(2021) 551 final} - {SWD(2021) 609 final} - {SWD(2021) 610 final}


ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2018/841, la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B.    Comparti di carbonio di cui all'articolo 5, paragrafo 4:

a)    biomassa vivente;

b)    lettiera 11;

c)    legno morto 21;

d)    materia organica morta 32;

e)    suoli minerali;

f)    suoli organici;

g)    prodotti legnosi nelle categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti."



ALLEGATO II

È inserito il seguente allegato II bis al regolamento (UE) 2018/841:

"Allegato II bis

Obiettivo dell'Unione e obiettivi nazionali degli Stati membri in materia di assorbimento netto dei gas a effetto serra a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, da conseguire nel 2030

Stato membro

Valore della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in kt di CO2 equivalente nel 2030

Belgio

-1 352

Bulgaria

-9 718

Cechia

-1 228

Danimarca

5 338

Germania

-30 840

Estonia

-2 545

Irlanda

3 728

Grecia

-4 373

Spagna

-43 635

Francia

-34 046

Croazia

-5 527

Italia

-35 758

Cipro

-352

Lettonia

-644

Lituania

-4 633

Lussemburgo

-403

Ungheria

-5 724

Malta

2

Paesi Bassi

4 523

Austria

-5 650

Polonia

-38 098

Portogallo

-1 358

Romania

-25 665

Slovenia

-146

Slovacchia

-6 821

Finlandia

-17 754

Svezia

-47 321

EU-27

-310 000

"



ALLEGATO III

Il testo della parte 3 dell'allegato V del regolamento (UE) n. 2018/1999 è sostituito dal seguente:

"Dati geolocalizzati di conversione delle categorie di uso del suolo in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. L'inventario dei gas a effetto serra funziona sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e comprende:

a) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo per terreni che presentano elevate scorte di carbonio, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 4, della direttiva 2018/2001;

b) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a protezione, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

-    terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2018/2001;

-    siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione quali definiti all'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 4 e unità di suolo ad essi esterne soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione dei siti;

-    i siti di riproduzione e le aree di riposo delle specie elencate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE che sono oggetto di misure di protezione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva;

-    gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nel suo allegato II che si trovano al di fuori di siti di importanza comunitaria o di zone speciali di conservazione e che contribuiscono a fare in modo che tali habitat e specie raggiungano uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi del suo articolo 2 o che possono essere oggetto di misure preventive e correttive ai sensi della direttiva 2004/35/CE 5 ;

-    le zone di protezione speciale classificate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 e le unità di suolo che si trovano al di fuori di esse e sono soggette a misure di protezione e conservazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE al fine di conseguire gli obiettivi di conservazione del sito;

-    le unità di suolo soggette a misure di conservazione degli uccelli per le quali è stato segnalato che non sono in stato di sicurezza ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE al fine di soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 4, seconda frase, di tale direttiva mirando a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat o a soddisfare l'obbligo di cui all'articolo 3 di tale direttiva di preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie sufficienti di habitat per le specie di uccelli;

-    qualsiasi altro habitat che lo Stato membro designa per fini equivalenti a quelli previsti dalle direttive 92/42/CEE e 2009/147/CE;

-    le unità di suolo soggette alle misure necessarie per proteggere e garantire il non deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 7 ;

-    le pianure alluvionali naturali o le aree di ritenzione delle acque alluvionali protette dagli Stati membri in relazione alla gestione del rischio di alluvioni a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 ;

c) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo soggette a ripristino, definite come terreni che rientrano in una o più delle seguenti categorie:

-    i siti di importanza comunitaria, le zone speciali di conservazione e le zone di protezione speciale di cui alla lettera b), nonché le unità di suolo al di fuori di esse che sono state individuate come necessitanti misure di ripristino o di compensazione che mirano al conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito;

-    gli habitat delle specie di uccelli selvatici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/147/CE o elencate nell'allegato I della stessa, che si trovano al di fuori delle zone di protezione speciale e che sono stati individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini della direttiva 2009/147/CE;

-    gli habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE e gli habitat di specie elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE al di fuori dei siti di importanza comunitaria o delle zone speciali di conservazione e individuati come necessitanti misure di ripristino ai fini del conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o identificati come necessitanti misure correttive ai fini dell'articolo 6 della direttiva 2004/35/CE;

-    le zone identificate come bisognose di ripristino in base a un piano di ripristino della natura applicabile in uno Stato membro;

-    le unità di suolo soggette a misure necessarie per ripristinare un buono stato ecologico dei corpi idrici superficiali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE o alle misure necessarie per ripristinarli a uno stato ecologico elevato, ove previsto dalla legge;

-    le unità di suolo soggette a misure di ricostituzione e ripristino delle zone umide di cui all'allegato VI, parte B, punto vii), della direttiva 2000/60/CE;

-    le zone necessitanti il ripristino degli ecosistemi in modo da conseguire buone condizioni ecosistemiche conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ;

d) un sistema di monitoraggio delle unità di uso del suolo ad alto rischio climatico:

-    le zone soggette a compensazione a fronte di disturbi naturali a norma dell'articolo 13 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/841;

-    le zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2007/60/CE;

-    le zone individuate nelle strategie nazionali di adattamento degli Stati membri quali ad alto rischio naturale e antropogenico, soggette ad azioni per la riduzione del rischio di catastrofi connesse al clima.

L'inventario dei gas a effetto serra consente lo scambio e l'integrazione dei dati tra le banche dati elettroniche e i sistemi di informazione geografica.

Per il periodo 2021-2025, si applica il metodo di livello 1 in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra. Si applica almeno un metodo di livello 2, in conformità delle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, sia per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 25-30 % delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d'inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide notevolmente sull'inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto delle emissioni e degli assorbimenti, di evoluzione o incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie di uso del suolo, sia, a partire dal 2026, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti di un comparto di carbonio.

A partire dal 2026 gli Stati membri applicano la metodologia di livello 3, conformemente alle linee guida IPCC 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per tutte le stime delle emissioni e degli assorbimenti riguardanti le unità di uso del suolo in aree di terreni che presentano elevate scorte di carbonio, di cui alla lettera c), le unità di uso del suolo in zone protette o in fase di ripristino, di cui alle lettere d) ed e), e le unità di uso del suolo in zone soggette in futuro a elevati rischi climatici, di cui alla lettera f).".

(1) 1    Si applica unicamente ai terreni imboschiti e ai terreni forestali gestiti.
(2) 2    Si applica unicamente ai terreni disboscati, alle terre coltivate gestite, ai pascoli gestiti e alle zone umide gestite.
(3)    Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(4)    Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).
(5)    Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7):
(6)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(7)    Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).
(8)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).