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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/282

10.2.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/282 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2024

che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda le nuove dimensioni di maglia nella pesca del merluzzo bianco e il modello di rapporto di osservazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 50, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale («convenzione NAFO») approvata con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio (2).

(2)

Il regolamento (UE) 2019/833 recepisce le misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO nel diritto dell’Unione.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione (3) integra il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di ulteriori misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

(4)

Nella riunione annuale del settembre 2024 la NAFO ha modificato le misure di conservazione e di esecuzione aggiungendo nuove dimensioni di maglia nella pesca del merluzzo bianco e modificando il modello di rapporto di osservazione.

(5)

Tali modifiche dovrebbero essere recepite nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/833 e il regolamento delegato (UE) 2020/124,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/833 è aggiunta la lettera g) seguente:

«g)

per il merluzzo bianco (COD) nelle divisioni 3L e 3M: 155 mm o 130 mm se si utilizza la griglia di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3 bis.».

Articolo 2

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj.

(2)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione, del 15 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 34 I del 6.2.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/124/oj).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è così modificato:

1)

il punto 13, «Allegato I.D delle CEM, di cui all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/833», è sostituito dal seguente:

«Taglia minima del pesce (*1)

Specie

Pesci senza visceri né branchie, anche spellati,

freschi, refrigerati, congelati o salati

Interi

Decapitati

Decapitati e senza coda

Decapitati e sezionati

Merluzzo bianco

41  cm (*3)

27  cm

22  cm

27 /25  cm (*2)

Ippoglosso nero

30  cm

N.P.

N.P.

N.P.

Passera canadese

25  cm

19  cm

15  cm

N.P.

Limanda

25  cm

19  cm

15  cm

N.P.

2)

al punto 35, «Rapporto dell’osservatore previsto nell’allegato II.M delle CEM, di cui all’articolo 27, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833», nel «Modello standard di rapporto dell’osservatore», al punto 1.1, «Allegato II.M Informazioni standardizzate del rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca», la parte 3 è sostituita dalla seguente:

«Parte 3   Osservazioni sulla bordata

Inserire osservazioni:

Osservazioni

S/N

Dati particolareggiati

Qualsiasi atto che ostacoli o intimidisca l’osservatore, interferisca con il suo operato o gli impedisca di svolgere i suoi compiti

 

 

Sintesi della potenziale non conformità alle CEM (inserire i riferimenti)

 

 

Funzionamento del dispositivo di localizzazione satellitare (segnalare eventuali interruzioni, interferenze e malfunzionamenti)

 

 

Trasbordi (segnalare tutti i trasbordi)

 

 

Ispezioni in mare (comunicare date, ore e qualsiasi altra osservazione)

 

 

Rifiuti o altro pattume marino (indicare la nave che li sversa, lat./long., data/ora e la descrizione dei rifiuti)

 

 

Qualsiasi altra osservazione»

 

 


(*1)  Per il merluzzo bianco la taglia fa riferimento alla lunghezza alla forca, per le altre specie alla lunghezza totale.

(*2)  Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

(*3)  43 cm nella divisione 3L.»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/282/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)