11997E282

Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht) - Parte sesta: Disposizioni generali e finali - Articolo 282 - Articolo 211 - Trattato CE (versione consolidata Maastricht) - Articolo 211 - Trattato CEE

Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10/11/1997 pag. 0293 - versione consolidata
gazzetta ufficiale n. C 224 del 31/08/1992 pag. 0074 - versione consolidata
(trattato CEE - pubblicazione ufficiale non disponibile)


Trattato che istituisce la Comunità europea (versione consolidata Maastricht)

Articolo 282

In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.