31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 396/38


REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione del 22 dicembre 2004 (2), il Consiglio ha concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese. Tale nuovo accordo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

(2)

Il nuovo protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (qui di seguito denominato «nuovo protocollo n. 1») prevede alcune nuove concessioni tariffarie e modifiche di concessioni esistenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 747/2001, alcune delle quali rientrano nell’ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari.

(3)

Per dare attuazione alle concessioni tariffarie previste dal nuovo protocollo n. 1, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001.

(4)

Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per il primo anno di applicazione, occorre prevedere che, qualora il periodo dei contingenti tariffari o quantitativi di riferimento inizi prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo, il volume dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento venga ridotto proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data.

(5)

Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari e quantitativi di riferimento previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per l’imputazione sulle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

(6)

Ai sensi dei nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari relativi ad alcuni prodotti vanno aumentati due volte.

(7)

Poiché le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per i periodi dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento ancora aperti alla data del 1o gennaio 2005, i quantitativi che, conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità nei limiti dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento recanti i numeri d'ordine 09.1381, 18.0310, 18.0340 e 18.0380 sono presi in considerazione per l'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari e quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione


(1)   GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 24).

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA

Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

PARTE A: Contingenti tariffari

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

(in tonnellate, peso netto)

Dazio contingentale

09.1383

0409 00 00

Miele naturale

dall’1.1 al 31.12.2005

500

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2006

750

dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

1 000

09.1382

0603 10

Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi

dall’1.1 al 31.12.2005

2 000

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2006

2 250

dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

2 500

09.1384

0712 31 00

0712 32 00

0712 33 00

0712 39 00

Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi

dall’1.1 al 31.12

500

Esenzione

09.1385

0806 10 10

Uve da tavola fresche

dall’1.2 al 14.7.2005

1 000

Esenzione

dall’1.2 al 14.7.2006

1 500

dall’1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.2 al 14.7

2 000

09.1381

0810 10 00

Fragole fresche

dall’1.11.2004 al 31.3.2005

1 680

Esenzione

dall’1.11.2005 al 31.3.2006

2 500

dall’1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall’1.11 al 31.3

3 000

09.1386

1509 10

Olio d’oliva vergine

dall’1.1 al 31.12.2005

2 000

Esenzione

dall’1.1 al 31.12.2006

2 500

dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12

3 000


PARTE B: Quantitativi di riferimento

Numero d’ordine

Codice NC

Suddivisione Taric

Designazione delle merci

Periodo del quantitativo di riferimento

Volume del quantitativo di riferimento

(in tonnellate, peso netto)

Dazio del quantitativo di riferimento

18.0310

0702 00 00

 

Pomodori, freschi o refrigerati

dall’1.12.2004 al 31.3.2005

1 750

Esenzione (1)

dall’1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.3

2 000

18.0320

0709 30 00

 

Melanzane, fresche o refrigerate

dall’15.1 al 30.4

3 000

Esenzione

18.0330

ex 0709 60

 

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati:

dall’1.1 al 31.12

1 000

Esenzione

0709 60 10

Peperoni

0709 60 99

Altro

18.0340

0709 90 70

 

Zucchine, fresche o refrigerate

dall’1.12 al 28/29.2

300

Esenzione (1)

18.0350

0805 10 20

 

Arance fresche

dall’1.1 al 31.12

25 000

Esenzione (1)

ex 0805 10 80

10

18.0360

ex 0805 20 10

05

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi

dall’1.1 al 31.12

500

Esenzione (1)

ex 0805 20 30

05

ex 0805 20 50

07, 37

ex 0805 20 70

05

ex 0805 20 90

05, 09

18.0370

ex 0805 50 10

10

Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi

dall’1.1 al 31.12

800

Esenzione (1)

18.0380

0807 19 00

 

Meloni (esclusi i cocomeri), freschi

dall’1.11 al 31.5

10 000

Esenzione»


(1)  L’esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.