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31.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 396/38 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2279/2004 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari e i quantitativi di riferimento comunitari per alcuni prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento comunitari per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94 e (CE) n. 934/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione del 22 dicembre 2004 (2), il Consiglio ha concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese. Tale nuovo accordo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005. |
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(2) |
Il nuovo protocollo n. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (qui di seguito denominato «nuovo protocollo n. 1») prevede alcune nuove concessioni tariffarie e modifiche di concessioni esistenti, stabilite dal regolamento (CE) n. 747/2001, alcune delle quali rientrano nell’ambito di contingenti tariffari e quantitativi di riferimento comunitari. |
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(3) |
Per dare attuazione alle concessioni tariffarie previste dal nuovo protocollo n. 1, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 747/2001. |
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(4) |
Ai fini del calcolo dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per il primo anno di applicazione, occorre prevedere che, qualora il periodo dei contingenti tariffari o quantitativi di riferimento inizi prima della data di entrata in vigore del nuovo accordo, il volume dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento venga ridotto proporzionalmente al lasso di tempo trascorso prima di tale data. |
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(5) |
Per agevolare la gestione di alcuni contingenti tariffari e quantitativi di riferimento previsti dal regolamento (CE) n. 747/2001, occorre tener conto dei quantitativi importati nei limiti di tali contingenti tariffari e quantitativi di riferimento per l’imputazione sulle misure contemplate dal regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento. |
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(6) |
Ai sensi dei nuovo protocollo n. 1, i volumi dei contingenti tariffari relativi ad alcuni prodotti vanno aumentati due volte. |
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(7) |
Poiché le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima. |
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(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per i periodi dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento ancora aperti alla data del 1o gennaio 2005, i quantitativi che, conformemente al regolamento (CE) n. 747/2001, sono stati immessi in libera pratica nella Comunità nei limiti dei contingenti tariffari e quantitativi di riferimento recanti i numeri d'ordine 09.1381, 18.0310, 18.0340 e 18.0380 sono presi in considerazione per l'imputazione sui rispettivi contingenti tariffari e quantitativi di riferimento di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n. 747/2001, come modificato dal presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 24).
(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
«ALLEGATO VIII
CISGIORDANIA E STRISCIA DI GAZA
Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo, mentre il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dalle voci NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura “ex”, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.
PARTE A: Contingenti tariffari
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo contingentale |
Volume contingentale (in tonnellate, peso netto) |
Dazio contingentale |
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09.1383 |
0409 00 00 |
Miele naturale |
dall’1.1 al 31.12.2005 |
500 |
Esenzione |
|
dall’1.1 al 31.12.2006 |
750 |
||||
|
dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
||||
|
09.1382 |
0603 10 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi |
dall’1.1 al 31.12.2005 |
2 000 |
Esenzione |
|
dall’1.1 al 31.12.2006 |
2 250 |
||||
|
dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
2 500 |
||||
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09.1384 |
0712 31 00 0712 32 00 0712 33 00 0712 39 00 |
Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi |
dall’1.1 al 31.12 |
500 |
Esenzione |
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09.1385 |
0806 10 10 |
Uve da tavola fresche |
dall’1.2 al 14.7.2005 |
1 000 |
Esenzione |
|
dall’1.2 al 14.7.2006 |
1 500 |
||||
|
dall’1.2 al 14.7.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.2 al 14.7 |
2 000 |
||||
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09.1381 |
0810 10 00 |
Fragole fresche |
dall’1.11.2004 al 31.3.2005 |
1 680 |
Esenzione |
|
dall’1.11.2005 al 31.3.2006 |
2 500 |
||||
|
dall’1.11.2006 al 31.3 2007 e per ogni periodo successivo dall’1.11 al 31.3 |
3 000 |
||||
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09.1386 |
1509 10 |
Olio d’oliva vergine |
dall’1.1 al 31.12.2005 |
2 000 |
Esenzione |
|
dall’1.1 al 31.12.2006 |
2 500 |
||||
|
dall’1.1 al 31.12.2007 e per ogni periodo successivo dall’1.1 al 31.12 |
3 000 |
PARTE B: Quantitativi di riferimento
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Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione Taric |
Designazione delle merci |
Periodo del quantitativo di riferimento |
Volume del quantitativo di riferimento (in tonnellate, peso netto) |
Dazio del quantitativo di riferimento |
|
18.0310 |
0702 00 00 |
|
Pomodori, freschi o refrigerati |
dall’1.12.2004 al 31.3.2005 |
1 750 |
Esenzione (1) |
|
dall’1.12.2005 al 31.3.2006 e per ogni periodo successivo dall’1.12 al 31.3 |
2 000 |
|||||
|
18.0320 |
0709 30 00 |
|
Melanzane, fresche o refrigerate |
dall’15.1 al 30.4 |
3 000 |
Esenzione |
|
18.0330 |
ex 0709 60 |
|
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati: |
dall’1.1 al 31.12 |
1 000 |
Esenzione |
|
0709 60 10 |
Peperoni |
|||||
|
0709 60 99 |
Altro |
|||||
|
18.0340 |
0709 90 70 |
|
Zucchine, fresche o refrigerate |
dall’1.12 al 28/29.2 |
300 |
Esenzione (1) |
|
18.0350 |
0805 10 20 |
|
Arance fresche |
dall’1.1 al 31.12 |
25 000 |
Esenzione (1) |
|
ex 0805 10 80 |
10 |
|||||
|
18.0360 |
ex 0805 20 10 |
05 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi |
dall’1.1 al 31.12 |
500 |
Esenzione (1) |
|
ex 0805 20 30 |
05 |
|||||
|
ex 0805 20 50 |
07, 37 |
|||||
|
ex 0805 20 70 |
05 |
|||||
|
ex 0805 20 90 |
05, 09 |
|||||
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18.0370 |
ex 0805 50 10 |
10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi |
dall’1.1 al 31.12 |
800 |
Esenzione (1) |
|
18.0380 |
0807 19 00 |
|
Meloni (esclusi i cocomeri), freschi |
dall’1.11 al 31.5 |
10 000 |
Esenzione» |
(1) L’esenzione si applica soltanto al dazio ad valorem.