<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2007ITB.1201159301.case.xml"><NO.CASE>C-137/05</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62005C0137</NO.CELEX><NO.SEQ>0012.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>11596</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>11634</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>39</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. TRSTENJAK — CAUSA C-137/05</LEFT><RIGHT>REGNO UNITO / CONSIGLIO</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusioni dell'avvocato generale</HT></P><P><HT TYPE="UC">Verica Trstenjak</HT></P><P>presentate il <DATE ISO="20070710">10 luglio 2007</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lingua originale: lo sloveno.</P></NOTE></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Introduzione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Regno Unito<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>) ha proposto, ai sensi dell'art. 230 CE, un ricorso per l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20041213">13 dicembre 2004</DATE>, n. 2252, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="385" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="1">GU L 385, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>regolamento n. 2252/2004<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Il presente procedimento si svolge in parallelo alla causa C-77/05, in cui il Regno Unito ha proposto un analogo ricorso per l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20041026">26 ottobre 2004</DATE>, n. 2007, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="349" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="1">GU L 349, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>regolamento n. 2007/2004<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>). La Corte non ha riunito tali due procedimenti, limitandosi a trattarli come cause connesse riguardanti la medesima problematica. Le due cause sono state discusse all'udienza comune svoltasi il <DATE ISO="20070313">13 marzo 2007</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>In entrambe le cause viene in questione dinanzi alla Corte, anzitutto, l'interpretazione del Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, che fa parte dei protocolli allegati al Trattato UE e al Trattato CE. Oltre a tale questione, si apre il problema, ancora più ampio, relativo alla portata del sistema della cooperazione rafforzata all'interno della struttura dell'Unione europea.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Contesto normativo</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Il Trattato che istituisce la Comunità europea</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Gli artt. 61 CE-69 CE, che rientrano nella Terza Parte, Titolo IV, del Trattato CE, sono<?PAGE NO="I-11597"?> intitolati <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>L'art. 62 CE recita: <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 67, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam adotta:</TXT><P>(...)</P><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, che definiscono:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>(a)</NO.P><TXT>norme e procedure cui gli Stati membri devono attenersi per l'effettuazione dei controlli sulle persone alle suddette frontiere (...)<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>L'art. 69 CE dispone quanto segue: <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>Il presente titolo si applica nel rispetto delle disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sulla posizione della Danimarca e fatto salvo il protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L'art. 311 CE recita: <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Il Protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Il Protocollo (n. 2) sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>protocollo di Schengen<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>) rientra fra i protocolli allegati ai Trattati UE e CE ed è stato introdotto nel diritto primario con il Trattato di Amsterdam.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>In forza dell'art. 1 del protocollo di Schengen, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, firmatari degli accordi di Schengen, sono autorizzati a<?PAGE NO="I-11598"?> instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel campo di applicazione di tali accordi e delle disposizioni collegate, quali sono elencati nell'allegato del detto protocollo (in prosieguo congiuntamente denominati: l'<QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>acquis di Schengen<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>). Tale cooperazione è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Trattato sull'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>L'art. 2, n. 1, del protocollo di Schengen dispone quanto segue: <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>[a] decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'acquis di Schengen, incluse le decisioni del comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen che sono state adottate anteriormente a tale data, si applica immediatamente ai tredici Stati membri di cui all'articolo 1, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo. A decorrere dalla medesima data, il Consiglio si sostituirà al suddetto comitato esecutivo<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>L'art. 3 del protocollo di Schengen stabilisce quanto segue: <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>[a] seguito della determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, la Danimarca mantiene rispetto agli altri firmatari degli accordi di Schengen gli stessi diritti e gli stessi obblighi che aveva anteriormente a detta determinazione per quanto concerne le parti dell'acquis di Schengen la cui base giuridica è individuata nel titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>L'art. 4 del protocollo di Schengen recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>L'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i quali non sono vincolati dall'acquis di Schengen, possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis.</P><P>Il Consiglio decide in merito a tale richiesta all'unanimità dei suoi membri di cui all'articolo 1 e del rappresentante del governo dello Stato interessato<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>L'art. 5 del protocollo di Schengen così dispone:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen sono soggette alle pertinenti disposizioni dei trattati.</TXT><P>In tale contesto, laddove l'Irlanda o il Regno Unito, o entrambi, non abbiano notificato per iscritto al presidente del Consiglio, entro un congruo periodo di tempo, che desiderano partecipare, l'autorizzazione di cui all'articolo 11 del trattato che istituisce la Comunità europea o all'articolo 40 del<?PAGE NO="I-11599"?> trattato sull'Unione europea si considera concessa agli Stati membri di cui all'articolo 1 nonché all'Irlanda e al Regno Unito, laddove uno di essi desideri partecipare ai settori di cooperazione in questione.</P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Le pertinenti disposizioni dei trattati di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano anche nel caso in cui il Consiglio non abbia adottato le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>L'art. 6 del protocollo di Schengen dispone che <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia sono associati all'attuazione dell'acquis di Schengen e al suo ulteriore sviluppo, in base all'accordo firmato a Lussemburgo il <DATE ISO="19961219">19 dicembre 1996</DATE> (...)<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>L'art. 8 dello stesso protocollo dispone che, ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito di applicazione di quest'ultimo sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>L'acquis di Schengen è definito nell'allegato al protocollo di Schengen. Ai sensi di tale allegato, il detto acquis comprende: l'accordo, firmato a Schengen il <DATE ISO="19850614">14 giugno 1985</DATE>, tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; la convenzione, firmata a Schengen il <DATE ISO="19900619">19 giugno 1990</DATE>, tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, recante applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il <DATE ISO="19850614">14 giugno 1985</DATE>, nonché l'atto finale e le dichiarazioni comuni relativi; i protocolli e gli accordi di adesione all'accordo del 1985 e alla convenzione di applicazione del 1990 con l'Italia, la Spagna e il Portogallo, la Grecia, l'Austria e la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, con i relativi atti finali e dichiarazioni; infine, le decisioni e le dichiarazioni adottate dal comitato esecutivo istituito dalla convenzione di applicazione del 1990, nonché gli atti per l'attuazione della convenzione adottati dagli organi cui il comitato esecutivo ha conferito poteri decisionali.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C —</NO.P><TXT>I l Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Il Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>protocollo<?PAGE NO="I-11600"?> sul Titolo IV<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>), anch'esso allegato al Trattato CE e al Trattato UE, disciplina la cooperazione di tali due Stati membri nel caso di proposte presentate nell'ambito del titolo IV del Trattato CE.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 1 di tale protocollo, <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>fatto salvo l'articolo 3, il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea (...)<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>L'art. 2 del protocollo sul Titolo IV recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>In conseguenza dell'articolo 1 e fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, nessuna disposizione del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, nessuna misura adottata a norma di detto titolo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dalla Comunità a norma di detto titolo e nessuna decisione della Corte di Giustizia sull'interpretazione di tali disposizioni o misure [vincola il] Regno Unito o [l']Irlanda [ovvero è applicabile nei loro confronti]; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi di tali Stati; e nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario né costituisce parte del diritto comunitario, quali applicabili al Regno Unito o all'Irlanda<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>L'art. 3 del protocollo sul Titolo IV dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Il Regno Unito o l'Irlanda possono notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o un'iniziativa al Consiglio, a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, che desiderano partecipare all'adozione ed applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica tali Stati sono abilitati a partecipare. (...)</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata entro un congruo periodo di tempo con la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell'articolo 1 senza la partecipazione del Regno Unito o dell'Irlanda. In tal caso si applica l'articolo 2<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>L'art. 4 del protocollo sul Titolo IV così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>Il Regno Unito o l'Irlanda, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura da parte del Consiglio a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, possono notificare al Consiglio e alla Commissione<?PAGE NO="I-11601"?> la loro intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>L'art. 7 del protocollo sul Titolo IV dispone che gli artt. 3 e 4 non pregiudicano il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>D —</NO.P><TXT>Il Protocollo sulla posizione della Danimarca</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>L'art. 5 del Protocollo sulla posizione della Danimarca, anch'esso allegato al Trattato CE e al Trattato UE, dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>La Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio su una proposta o iniziativa di sviluppare l'acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, se intende recepire tale decisione nel proprio diritto interno. Se decide in tal senso, questa decisione creerà un obbligo a norma del diritto internazionale tra la Danimarca e gli altri Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, nonché l'Irlanda o il Regno Unito, se questi ultimi Stati membri partecipano ai settori di cooperazione in questione.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Se la Danimarca decidesse di non applicare una decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea esamineranno le misure appropriate da adottare<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>E —</NO.P><TXT>Dichiarazioni allegate al Trattato di Amsterdam</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>La Dichiarazione sull'art. 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (dichiarazione n. 45) così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>Le Alte Parti Contraenti invitano il Consiglio a chiedere il parere della Commissione prima che essa decida su una richiesta, a norma dell'articolo 4 del protocollo sull'integrazione<?PAGE NO="I-11602"?> dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, da parte dell'Irlanda o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di ricorrere, in tutto o in parte, alle disposizioni dell'acquis di Schengen.</P><P>Esse si impegnano inoltre ad adoperarsi per consentire all'Irlanda o al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, qualora intendano farlo, di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4 di detto protocollo, in modo che il Consiglio sia in grado di adottare le decisioni previste in tale articolo alla data di entrata in vigore del protocollo stesso o, successivamente, in qualsiasi momento<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>La Dichiarazione sull'art. 5 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea (dichiarazione n. 46) così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad adoperarsi per rendere possibile l'azione tra tutti gli Stati membri nei settori dell'acquis di Schengen, in particolare quando l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbiano accettato, in tutto o in parte, le disposizioni di tale acquis, a norma dell'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>F —</NO.P><TXT>II regolamento n. 2252/2004</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>Il secondo <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="2019"/> del regolamento n. 2252/2004 è così formulato:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>Le norme minime di sicurezza per i passaporti sono state introdotte dalla risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del <DATE ISO="20001017">17 ottobre 2000</DATE> (...). È ora opportuno aggiornare tale risoluzione con un provvedimento comunitario, per rafforzare e uniformare le norme di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio onde tutelarli dalla falsificazione. Al contempo dovrebbero essere introdotti nei passaporti o nei documenti di viaggio identificatori biometrici, onde creare un collegamento affidabile tra il legittimo titolare e il documento<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Il terzo <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="2019"/> del regolamento n. 2252/2004 enuncia quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>L'armonizzazione delle caratteristiche di sicurezza e l'inserimento di identificatori biometrici costituiscono una tappa importante verso l'utilizzo di nuovi elementi, in prospettiva di futuri sviluppi a livello europeo, atti a rendere più sicuro il documento di viaggio e a creare un collegamento più affidabile tra il titolare ed il passaporto e il documento di viaggio, in quanto contribuiscono<?PAGE NO="I-11603"?> in maniera significativa alla protezione contro l'uso fraudolento. Dovrebbero essere tenute in considerazione le specifiche dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO) e, in particolare, quelle di cui al documento 9303 sui documenti di viaggio leggibili a macchina<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Il quarto <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="2019"/> del regolamento n. 2252/2004 così recita:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>Il presente regolamento si limita ad armonizzare le caratteristiche di sicurezza che comprendono identificatori biometrici per i passaporti e i documenti di viaggio degli Stati membri. La designazione delle autorità e degli organismi autorizzati ad accedere ai dati contenuti nel supporto di memorizzazione dei documenti è di competenza nazionale, fatte salve eventuali pertinenti disposizioni di diritto comunitario, di diritto dell'Unione europea o di accordi internazionali<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>L'undicesimo <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="2019"/> del regolamento n. 2252/2004 è formulato nei seguenti termini:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (...). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>L'art. 1 del regolamento n. 2252/2004 dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell'allegato.</TXT></NP><NP><NO.P>2.1</NO.P><TXT>passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione che contiene un'immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre le impronte digitali in formato inter operativo. I dati debbono essere protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Il presente regolamento si applica ai passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri. Non si applica alle carte di identità rilasciate dagli Stati membri ai loro cittadini, o a passaporti e documenti di viaggio temporanei di validità pari o inferiore a 12 mesi<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP><?PAGE NO="I-11604"?><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>L'art 2 del regolamento n. 2252/2004 stabilisce quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>Le specifiche tecniche complementari per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>requisiti qualitativi e norme comuni relativi all'immagine del volto e alle impronte digitali<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>L'art. 3 di tale regolamento dispone quanto segue:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere deciso che le specifiche menzionate nell'articolo 2 siano segrete e non destinate alla pubblicazione. In tal caso esse sono comunicate solo agli organismi designati dagli Stati membri come responsabili della stampa e alle persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Ciascuno Stato membro designa un organismo responsabile della stampa dei passaporti e dei documenti di viaggio. Esso comunica il nome dell'organismo alla Commissione e agli altri Stati membri. Lo stesso organismo può essere designato a tal fine da due o più Stati membri. Ogni Stato membro conserva la facoltà di cambiare l'organismo da esso designato, provvedendo a informarne la Commissione e gli altri Stati membri<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Fatti e procedimento</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20040218">18 febbraio 2004</DATE> la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta di regolamento n. 2252/2004.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11605"?><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Il <DATE ISO="20040519">19 mqggio 2004</DATE> il Regno Unito ha notificato per iscritto al Consiglio che intendeva partecipare all'adozione della proposta di regolamento sulla base dell'art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>Nonostante la notifica del Regno Unito, il <DATE ISO="20041213">13 dicembre 2004</DATE> il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2252/2004, avendo considerato che la proposta di regolamento n. 2252/2004 rientrasse fra le proposte e le iniziative basate su quella parte dell'acquis di Schengen alla quale il Regno Unito non partecipa in forza della decisione del Consiglio 2000/365/CE<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisione del Consiglio <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, 2000/365/CE, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="131" DATE.PUB="2000" PAGE.FIRST="43">GU L 131, pag. 43</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>Il Regno Unito, ritenendo che il fatto di non aver potuto partecipare all'adozione del regolamento n. 2252/2004 costituisse una violazione dell'art. 5 del protocollo di Schengen, ha proposto, il <DATE ISO="20050217">17 febbraio 2005</DATE>, il ricorso di annullamento in esame.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Nel procedimento nella causa C-137/05 sono intervenuti a sostegno del Regno Unito la Repubblica d'Irlanda e la Repubblica slovacca.</TXT></NP><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>A sostegno del Consiglio sono intervenuti la Commissione, il Regno di Spagna ed il Regno dei Paesi Bassi.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Il Regno Unito chiede che la Corte voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annullare il regolamento n. 2252/2004;</P></ITEM><ITEM><P>decidere, in applicazione dell'art. 231 CE, che, a seguito dell'annullamento del regolamento n. 2252/2004 e nell'attesa dell'adozione di una nuova normativa in materia, le disposizioni del detto regolamento continuano ad applicarsi, ma non dove ciò abbia l'effetto di escludere la partecipazione del Regno Unito all'applicazione del regolamento in questione;</P></ITEM><ITEM><P>condannare il Consiglio alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Il Consiglio chiede che la Corte voglia:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>respingere il ricorso;</P></ITEM><?PAGE NO="I-11606"?><ITEM><P>condannare il Regno Unito alle spese.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>L'Irlanda e la Slovacchia concludono nello stesso senso del Regno Unito.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>La Commissione e la Spagna concludono nello stesso senso del Consiglio.</TXT></NP><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>All'udienza tenutasi il <DATE ISO="20070313">13 marzo 2007</DATE> insieme all'udienza nella causa C-77/05, il Regno Unito, il Consiglio, l'Irlanda, la Slovacchia, la Commissione, i Paesi Bassi e la Spagna hanno esposto le loro difese orali e risposto ai quesiti formulati dalla Corte.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Argomenti delle parti</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Regno Unito</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Il Regno Unito fonda la sua posizione nella presente causa sulla differenza tra due tipi di misure basate sull'acquis di Schengen. Le prime sono le misure integralmente a titolo dell'acquis di Schengen <HT TYPE="ITALIC">(Schengen-integral measures;</HT> in prosieguo: le <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>misure integrali<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>), le seconde sono le misure connesse all'acquis di Schengen <HT TYPE="ITALIC">(Schengen linked measures;</HT> in prosieguo: le <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>misure connesse<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/>). Nella prospettazione del detto Stato membro, le misure integrali sono indissolubilmente collegate all'acquis di Schengen, come ad esempio nel caso delle misure che modificano le disposizioni del detto acquis alle quali il Regno Unito non coopera. Le misure del secondo tipo, invece, non sono indissolubilmente collegate all'acquis di Schengen, ma possono essere adottate per la realizzazione degli obiettivi di tale acquis. L'integrità dell'acquis di Schengen non sarebbe minacciata qualora il Regno Unito partecipi all'adozione del secondo tipo di misure. I regolamenti nn. 2007/2004 e 2252/2004 farebbero parte del secondo tipo di misure. Per quanto riguarda il regolamento n. 2252/2004, il Regno Unito sostiene che si tratta di una misura connessa, che non sostituisce né modifica alcuna disposizione.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>L'argomento principale del Regno Unito consiste nel sostenere che la condotta del Consiglio è illegittima, in quanto quest'ultimo gli ha impedito di partecipare all'adozione del regolamento n. 2252/2004. Il Regno Unito ha notificato al Consiglio, conformemente all'art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen e all'art. 3, n. 1, del protocollo sul Titolo IV, che desiderava partecipare all'adozione del regolamento n. 2252/2004. La condotta del Consiglio configura, secondo il Regno Unito, una violazione di forme sostanziali ai sensi dell'art. 230, secondo comma, CE.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11607"?><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Il Regno Unito sostiene che l'art 10 CE nel settore del primo pilastro ed il principio di cooperazione nell'ambito del Titolo VI UE<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza della Corte <DATE ISO="20050616">16 giugno 2005</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-105/03" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-5285">C-105/03, Pupino (Race. pag. I-5285, punto 42)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> costituiscono una tutela sufficiente del principio dell'integrità dell'acquis di Schengen dinanzi a qualsiasi eventuale abuso. L'approccio del Consiglio nella vicenda sarebbe particolarmente formalistico, laddove esso si richiama al fatto che le precedenti misure sono state adottate in forma di cooperazione intergovernativa e non a livello comunitario. Il Regno Unito è interessato al controllo comune delle frontiere esterne dell'area Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>Il Regno Unito contesta l'interpretazione del Consiglio secondo cui l'applicazione dell'art. 5 del protocollo di Schengen è subordinata alla previa applicazione dell'art. 4 del medesimo protocollo. Il Consiglio avrebbe erroneamente interpretato l'art. 5 del protocollo di Schengen nel senso che tale articolo potrebbe essere applicato solo per quella parte dell'acquis di Schengen che trova applicazione nei confronti del Regno Unito in forza della decisione adottata sulla base dell'art. 4 del medesimo protocollo. Il Regno Unito designa tale interpretazione come <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>teoria della subordinazione<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>. Essa sarebbe in contrasto con il tenore letterale del protocollo di Schengen, con la natura dell'art. 5 e con la dichiarazione n. 46 allegata al Trattato di Amsterdam. Al posto della teoria della subordinazione, il Regno Unito propone l'applicazione della <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>teoria dell'indipendenza<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/>, secondo cui l'applicazione dell'art. 5 sarebbe indipendente da quella dell'art. 4 del protocollo di Schengen, dato che tali due articoli non si troverebbero in un rapporto reciproco di sovraordinazione o subordinazione.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>In senso contrario alla teoria della subordinazione deporrebbe il tenore letterale dell'art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen, secondo cui gli atti adottati su tale fondamento normativo sono applicabili in tutti gli Stati membri. Pertanto, lo sviluppo dell'acquis di Schengen sarebbe disciplinato dalle pertinenti disposizioni dei trattati. L'art. 5, n. 1, secondo comma, del protocollo di Schengen non regolerebbe un meccanismo di <HT TYPE="ITALIC"><QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>opting-out<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/>,</HT> bensì un sistema di cooperazione rafforzata. Da tale norma risulterebbe che la partecipazione del Regno Unito non dipende dal consenso degli altri Stati membri che cooperano all'acquis di Schengen (in prosieguo: gli <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>Stati Schengen<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>). Gli argomenti con cui si cerca di dimostrare che l'art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen è oscuro e incompleto per quanto riguarda il diritto di partecipazione dell'Irlanda e del Regno Unito, non sarebbero convincenti. Il Regno Unito non avrebbe bisogno del consenso degli altri Stati Schengen, dato che la notifica per iscritto effettuata dal detto Stato membro a norma dell'art. 5 del protocollo di Schengen esclude (disattiva) il meccanismo della cooperazione rafforzata.</TXT></NP><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>Il Regno Unito sostiene che la teoria dell'indipendenza è conforme all'art. 7 del protocollo sul Titolo IV. Tale articolo mirerebbe essenzialmente a chiarire che,<?PAGE NO="I-11608"?> sulla base del protocollo sul Titolo IV, il Regno Unito e l'Irlanda non hanno il diritto di associarsi alle parti dell'acquis di Schengen che hanno il loro fondamento normativo, in base alla decisione del Consiglio 1999/436<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisione del Consiglio <DATE ISO="19990520">20 maggio 1999</DATE>, 1999/436/CE, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen ( <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="176" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="17">GU L 176. pag. 17</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, nel Titolo IV. Ma se il Regno Unito informa per iscritto il Consiglio conformemente all'art. 5, n. 1, secondo comma, del protocollo di Schengen, ed il fondamento giuridico della proposta alla quale esso intende partecipare è costituito dal Titolo IV CE, si applicherà il protocollo sul Titolo IV. Inoltre, la teoria dell'indipendenza sarebbe conforme anche all'esigenza di tutelare l'integrità dell'acquis di Schengen. La cooperazione del Regno Unito al detto acquis senza una previa autorizzazione non minaccerebbe l'integrità dell'acquis di Schengen, dato che quest'ultima sarebbe sufficientemente garantita dall'art. 10 CE e dall'art. 3, n. 2, del protocollo sul Titolo IV, che consente, a determinate condizioni, l'adozione di talune misure senza la partecipazione del Regno Unito.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>Secondo il Regno Unito, il protocollo di Schengen prevede due meccanismi di cooperazione rafforzata. Il primo sarebbe regolato dall'art. 4 di tale protocollo e si applicherebbe ai fini dell'integrazione dell'acquis di Schengen nel diritto dell'Unione e della Comunità. Il secondo, disciplinato dall'art. 5 dello stesso protocollo, riguarderebbe invece lo sviluppo del detto acquis. Gli artt. 4 e 5 del protocollo di Schengen prevedrebbero procedimenti diversi a seconda che si tratti dell'adesione all'acquis di Schengen ovvero della semplice partecipazione alle misure adottate per sviluppare quest'ultimo.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>Ad avviso del Regno Unito, l'art. 5 del protocollo di Schengen può essere ragionevolmente interpretato soltanto nel senso che si applica unicamente alle misure basate sull'acquis di Schengen alle quali non partecipa il detto Stato membro. Se infatti tale articolo facesse riferimento alle misure alle quali il Regno Unito partecipa, dovrebbe contenere — come ad esempio l'art. 5, n. 2, del protocollo sulla posizione della Danimarca — disposizioni per il caso in cui il Regno Unito decidesse di non partecipare all'adozione delle misure stesse.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>Il Regno Unito sostiene altresì che l'interpretazione dell'art. 5 proposta dal Consiglio, conforme alla teoria della subordinazione, costituisce una violazione del principio di proporzionalità. Il Regno Unito e l'Irlanda avrebbero partecipato in molti casi allo sviluppo dell'acquis di Schengen, pur non ricorrendo al procedimento previsto dall'art. 4 del protocollo di Schengen. Molti casi eccezionali, in cui è stata autorizzata la partecipazione senza applicazione del procedimento previsto dall'art. 4 del protocollo, dimostrerebbero che l'integrità dell'acquis di Schengen non è stata minacciata.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11609"?><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>L'interpretazione ampia ed elastica della nozione di misura basata sull'acquis di Schengen, quale risultante dalla prassi del Consiglio, sarebbe altresì in contrasto con il principio di certezza del diritto. La verifica in due fasi cui ricorre il Consiglio per accertare se si sia in presenza di misure che si basano sull'acquis di Schengen sarebbe incompatibile con l'art. 5 del protocollo di Schengen. La seconda fase della verifica, volta ad accertare se si sia in presenza di un problema essenziale per la libera circolazione delle persone in un ambito in cui è stato abolito il controllo delle persone alle frontiere comuni, sarebbe troppo elastica per essere compatibile con i requisiti della certezza del diritto.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>Vero sarebbe che il Regno Unito non intende perseguire un'abolizione delle frontiere interne come quella realizzata dagli Stati Schengen. Ma tale intenzione non implicherebbe teoricamente un rischio, per gli Stati Schengen, che l'integrità dell'acquis di Schengen venga minacciata.</TXT></NP><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Infine, sempre secondo il Regno Unito, il principio della parità di trattamento fra i cittadini dell'Unione con riferimento ai controlli dei passaporti eseguibili alle frontiere esterne implica la necessità che il Regno Unito e l'Irlanda cooperino al regolamento n. 2252/2004. Se le apparecchiature destinate al riconoscimento dei passaporti ai valichi delle frontiere esterne dell'Unione europea non fossero in grado di leggere i passaporti dei cittadini del Regno Unito e dell'Irlanda, questi verrebbero senza motivo trattati diversamente rispetto ai cittadini degli altri Stati membri.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Solo in via subordinata, il Regno Unito fa valere che, qualora la Corte accertasse la fondatezza della teoria dell'indipendenza, se ne dovrebbe dedurre che alle misure connesse non si applica l'art. 5 del protocollo di Schengen. Tale articolo si applica solo alle misure integrali. Poiché, tuttavia, il regolamento impugnato non rientra fra queste ultime, il Regno Unito avrebbe dovuto partecipare alla sua adozione.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Intervenienti a sostegno del Regno Unito</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Richiamandosi alle norme sull'interpretazione dei trattati internazionali contenute negli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati internazionali, l'Irlanda sostiene che non vi è alcun motivo di discostarsi dal chiaro tenore letterale degli artt. 4 e 5 del protocollo di Schengen. L'Irlanda condivide la tesi del Regno Unito relativa al rapporto di indipendenza tra gli artt. 4 e 5 del detto protocollo, facendo riferimento all'art. 8 di quest'ultimo<?PAGE NO="I-11610"?> ed all'art. 6, n. 2, della decisione del Consiglio 2002/192/CE<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisione del Consiglio <DATE ISO="20020228">28 febbraio 2002</DATE>, 2002/192/CE, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="064" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="20">GU L 64, pag. 20</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. Il fatto che tale decisione menzioni anche le misure che fanno parte dell'acquis di Schengen e che sono state adottate dopo l'entrata in vigore del protocollo di Schengen non significherebbe che sia consentita un'interpretazione dinamica di tale protocollo. Infatti, il Consiglio, con la sua decisione, non potrebbe modificare il diritto primario. Inoltre, la prassi del Consiglio impedirebbe in misura sproporzionata la cooperazione dell'Irlanda e del Regno Unito.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>La Slovacchia sostiene il Regno Unito. Il fatto che uno Stato membro non partecipi all'acquis di Schengen non potrebbe costituire un criterio per escludere la sua partecipazione sulla base dell'art. 5 del protocollo di Schengen o dell'art. 3, n. 1, del protocollo sul Titolo IV. A suo avviso, la verifica richiede elementi supplementari; essa propone quindi un'analisi di tipo diverso da applicare agli artt. 4 e 5 del protocollo di Schengen. A seguito di tale analisi, la cooperazione sulla base dell'art. 5 del protocollo di Schengen potrebbe essere negata solo in presenza di un ragionevole dubbio circa l'esistenza di una minaccia all'integrità e alla coerenza dell'acquis di Schengen. Secondo la Slovacchia, la cooperazione di uno Stato membro che non faccia parte del sistema di Schengen dev'essere chiaramente e direttamente in contrasto con gli obiettivi dell'acquis di Schengen, il che significa, in pratica, che devono risultare effettivamente pregiudicati il funzionamento e l'efficacia delle misure costituenti parte dell'acquis di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>La Slovacchia sostiene altresì che la posizione del Consiglio, secondo cui l'art. 4 del protocollo di Schengen è vincolante per la cooperazione alle misure di sviluppo, implica che l'art. 5 del detto protocollo è superfluo.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C —</NO.P><TXT>Consiglio</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Secondo il Consiglio, la teoria dell'indipendenza sostenuta dal Regno Unito non è conforme al principio dell'integrità dell'acquis di Schengen ed è in contrasto con la struttura e la logica del protocollo di Schengen e del protocollo sul Titolo IV. La teoria dell'indipendenza minaccerebbe il principio di integrità dell'acquis di Schengen, soprattutto se applicata insieme alla limitazione alle misure integrali. Il Consiglio contesta che la finalità dell'art. 5 del protocollo di Schengen sia di garantire diritti al Regno Unito e all'Irlanda. Esso sarebbe inteso piuttosto a proteggere l'attività degli Stati Schengen dagli ostacoli allo sviluppo della cooperazione rafforzata da parte di uno o più Stati. Tale finalità dell'art. 5 del protocollo di Schengen risulterebbe dalle differenze emergenti da un confronto con<?PAGE NO="I-11611"?> l'art 4. Di conseguenza, non potrebbe essere condiviso l'argomento secondo cui, una volta effettuata la notifica al Consiglio, il Regno Unito e l'Irlanda cooperano automaticamente.</TXT></NP><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>Il Consiglio sostiene che la tutela dell'integrità dell'acquis di Schengen costituisce la ratio legis dell'art. 4 del protocollo di Schengen. Esisterebbe un chiaro nesso causale tra l'abolizione dei controlli alle frontiere interne e le misure di accompagnamento.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Inoltre, le misure adottate nel settore della cooperazione rafforzata nell'ambito di Schengen sarebbero tra loro dipendenti e connesse. Si potrebbe pertanto giungere a pregiudicare l'integrità anche qualora non si trattasse di una misura definita integrale dal Regno Unito, bensì si accertasse, in seguito ad una verifica in due fasi, che si tratta di una questione collegata con la libera circolazione delle persone in un territorio in cui sono state soppresse le frontiere interne.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>Facendo riferimento alla tutela del principio di integrità e di coerenza dell'acquis di Schengen, il Consiglio sostiene altresì che, dopo l'eventuale dichiarazione e l'applicazione del procedimento previsto dall'art. 4 del protocollo di Schengen, il Regno Unito non potrebbe più rinunciare unilateralmente <HT TYPE="ITALIC">[opt-out)</HT> a partecipare allo sviluppo di tale acquis. Come esempio della possibile incoerenza in sede di sviluppo dell'acquis di Schengen, il Consiglio menziona la partecipazione del Regno Unito alle misure di rimpatrio degli stranieri e la sua mancata partecipazione alle misure in materia di rifiuto di nuovo ingresso nell'UE.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>Il rapporto di sovraordinazione o di subordinazione tra l'art. 5 e l'art. 4 del protocollo di Schengen sarebbe necessario anche per evitare l'attivazione del meccanismo previsto dall'art. 4 nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 5. A tal fine, l'art. 10 CE ed il principio di cooperazione non sarebbero protezioni sufficienti contro un pregiudizio all'integrità dell'acquis di Schengen. Il richiamo all'art. 3, n. 2, del protocollo sul Titolo IV sarebbe erroneo, in quanto l'art. 7 di tale protocollo limita l'ambito di applicabilità di quest'ultimo nel senso che, in caso di discordanza, il protocollo di Schengen assume carattere di lex specialis rispetto al protocollo sul Titolo IV. Il meccanismo di <HT TYPE="ITALIC">opt-in</HT> di cui all'art. 3, n. 1, del protocollo sul Titolo IV riguarderebbe solo le misure adottate sulla base del Titolo IV CE, e non le misure basate sull'acquis di Schengen. Se fosse accolta la teoria dell'indipendenza sostenuta dal Regno Unito, l'art. 7 del protocollo sul Titolo IV non avrebbe senso. Il Regno Unito potrebbe semplicemente applicare l'art. 3, n. 1, di tale protocollo e comunicare che intende partecipare alle misure di cui al Titolo IV CE che sono al tempo stesso misure di sviluppo dell'acquis di Schengen. In tal modo verrebbe<?PAGE NO="I-11612"?> però aggirato il meccanismo di tutela previsto dall'art. 4 del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>Il Consiglio respinge le affermazioni del Regno Unito relative all'interpretazione ampia ed elastica della nozione di misura basata sull''acquis di Schengen e sostiene che una semplice verifica in due fasi consente di stabilire se si tratti o meno di una misura siffatta. In tale verifica si determina quanto dev'essere stretto il legame tra la misura proposta e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne affinché la misura in questione possa essere considerata una misura basata sull'acquis di Schengen. Nella prima fase del detto esame si verifica se a tale misura si applichi effettivamente l'acquis di Schengen. La portata di tale acquis può essere desunta dalla decisione del Consiglio <DATE ISO="19990517">17 maggio 1999</DATE>, 1999/437/CE, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="176" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="31">GU L 176, pag. 31</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>. La seconda fase della verifica consiste nel porsi il quesito — formulato nella nota della presidenza <DATE ISO="19991022">22 ottobre 1999</DATE>, esaminata e approvata dal COREPER — se si tratti di una questione essenziale <HT TYPE="ITALIC">(essential)</HT> per la libera circolazione delle persone in uno spazio in cui sono stati soppressi i controlli delle persone alle frontiere interne ed in cui è stato creato un regime comune di controllo alle frontiere esterne, che dovrebbe quindi vincolare anche l'Islanda e la Norvegia. L'obiettivo di tale verifica per il Consiglio sarebbe consistito nel garantire una maggiore coerenza nel trattamento degli atti giuridici nel settore della cooperazione di Schengen. La detta verifica costituirebbe un ausilio importante per la scelta del giusto procedimento. L'obiezione secondo cui tale esame è stato sviluppato per il comitato misto per la Norvegia e l'Islanda non sarebbe fondata. Non vi sarebbero differenze di contenuto tra le misure adottate da tale comitato misto e quelle adottate sulla base dell'art. 5 del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda la differenza tra le misure connesse e le misure integrali fatta valere dal Regno Unito, essa sarebbe sconosciuta nel diritto comunitario. Il protocollo di Schengen tratterebbe l'acquis di Schengen come un insieme unitario. In sede di adozione della decisione 1999/435/CE<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisione del Consiglio <DATE ISO="19990520">20 maggio 1999</DATE>, 1999/435/CE, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="176" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="1">GU L 176, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> il Consiglio avrebbe potuto prendere in considerazione la posizione del Regno Unito, ma non lo ha fatto.</TXT></NP><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Per quanto riguarda l'argomento del Regno Unito relativo alla cooperazione alle misure dell'acquis di Schengen, il Consiglio sostiene che la posizione del Regno Unito può essere determinata sulla base di un esame particolare. Se si tratta di una proposta che ha il suo fondamento giuridico<?PAGE NO="I-11613"?> nel Titolo IV del Trattato CE e che non implica uno sviluppo ulteriore del detto acquis, il Regno Unito può partecipare <HT TYPE="ITALIC">{optin)</HT> ai sensi dell'art. 3, n. 1, del protocollo sul Titolo IV. Se invece si tratta di una proposta che implica uno sviluppo ulteriore dell'acquis di Schengen, il Consiglio determina la posizione del Regno Unito sulla scorta dell'art. 4 del protocollo di Schengen. Se dalla decisione 2000/365 risulta che il Regno Unito coopera al settore dell'acquis di Schengen di cui trattasi, esso può cooperare all'adozione degli atti proposti senza una previa notifica speciale. Se invece dalla detta decisione risulta che il Regno Unito non coopera a tale settore dell'acquis, esso, per cooperare, deve attivarsi ai sensi dell'art. 4 del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>La cooperazione del Regno Unito all'adozione di misure rientranti nell'acquis di Schengen si spiega, secondo il Consiglio, con la specificità della cooperazione nel singolo caso. Infatti, ad esempio, il regolamento n. 334/2002<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20020218">18 febbraio 2002</DATE>, n. 334, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="053" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="7">GU L 53, pag. 7</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> è stato adottato sul fondamento normativo del vecchio art. 100 C CEE, prima dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito del diritto dell'Unione. Per quanto riguarda gli altri atti giuridici si tratterebbe più di misure esecutive che di atti normativi, ovvero di atti che si spiegano alla luce di determinate particolarità sotto il profilo esecutivo, come ad esempio la decisione 2004/573/CE<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisione del Consiglio <DATE ISO="20040429">29 aprile 2004</DATE>, 2004/573/CE, relativa all'organizzazione di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="261" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="5">GU L 261, pag. 5</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. Quanto alla direttiva 2001/40/CE<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Direttiva del Consiglio <DATE ISO="20010528">28 maggio 2001</DATE>, 2001/40/CE, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="149" DATE.PUB="2001" PAGE.FIRST="34">GU L 149, pag. 34</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> e alla decisione 2004/191/CE<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Decisione del Consiglio <DATE ISO="20040223">23 febbraio 2004</DATE>, 2004/191/CE, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall'applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="060" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="55">GU L 60, pag. 55</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, il Consiglio sostiene che si tratta di misure che si basano sull'acquis di Schengen, alle quali il Regno Unito non partecipa. La cooperazione all'adozione di tali due atti si fonderebbe sul fatto che la detta direttiva disciplina soltanto il possibile riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento degli stranieri dal paese. Essa sarebbe dunque connessa all'allontanamento di cittadini di Stati terzi, i quali potrebbero sottrarsi facilmente all'allontanamento entrando nel Regno Unito.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>Sempre ad avviso del Consiglio, le misure collegate al controllo sulle persone alle frontiere esterne rientrano nell'acquis di Schengen. Di queste misure fa parte il regolamento n. 2252/2004, in quanto il controllo dei passaporti viene in pratica effettuato alle frontiere esterne. L'art. 62, n. 2, lett. a), CE, che costituisce il fondamento giuridico del regolamento n. 2252/2004, fungerebbe da collegamento tra questo regolamento e le frontiere esterne. Il controllo dei passaporti sarebbe una questione fondamentale per la libera circolazione delle persone in uno spazio nel quale il controllo sulle persone alle frontiere interne è stato soppresso. Il Regno Unito non avrebbe richiesto di cooperare alla<?PAGE NO="I-11614"?> cooperazione in questo settore dell'acquis di Schengen. Di conseguenza, neppure la decisione 2000/365 conterrebbe alcuna disposizione sulla cooperazione del Regno Unito con riferimento a questa parte dell'acquis di Schengen.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>D —</NO.P><TXT>Intervenienti a sostegno del Consiglio</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>La Commissione ritiene corretta la posizione del Consiglio relativa ai rapporti tra l'art. 4 e l'art. 5 del protocollo di Schengen. Sebbene non condivida la posizione del Regno Unito relativa alla differenza tra misure integrali e misure connesse, essa sostiene che il regolamento n. 2252/2004 è una misura integrale, in quanto indissolubilmente legata a quella parte dell'acquis di Schengen alla quale il Regno Unito non partecipa.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>Secondo la Commissione, la caratteristica essenziale della cooperazione rafforzata e dell'acquis di Schengen è rappresentata dal principio di integrità. Di conseguenza, l'obiettivo fondamentale consisterebbe nella tutela di tale integrità e della coerenza dell'acquis di Schengen. A suo avviso, è vero che il protocollo di Schengen prevede una cooperazione parziale per singoli Stati membri che non fanno parte del sistema di Schengen; tuttavia, esso non lascia alla volontà di tali Stati la facoltà di scegliere a quali parti dell'acquis cooperare, ciò che condurrebbe all'insorgere di un miscuglio <HT TYPE="ITALIC">(patchwork)</HT> di cooperazioni e di obblighi.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>L'art. 5 del protocollo di Schengen non potrebbe essere considerato separatamente, cioè al di fuori del contesto dell'intero protocollo. Di conseguenza, la teoria dell'indipendenza nel rapporto tra l'art. 4 e l'art. 5 del detto protocollo sarebbe erronea. La Commissione osserva che il concetto di misure <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>basate sull'acquis di Schengen<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/> cui fa riferimento l'art. 5 del protocollo di Schengen, non è oscuro e impreciso. L'adozione di atti sulla base del fondamento giuridico di tale articolo, se fatta nell'ambito dello sviluppo dell'acquis di Schengen, non si differenzierebbe dalla determinazione del fondamento giuridico necessario per l'adozione di un atto di diritto comunitario. La verifica in due fasi da parte del Consiglio volta ad accertare se si tratti di una misura per lo sviluppo dell'acquis di Schengen sarebbe corretta e sufficiente.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>Infine la Commissione sostiene che lo scopo del regolamento n. 2252/2004 è quello di stabilire gli standard minimi di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio. In tal modo è possibile stabilire attraverso la biometria un collegamento più preciso tra il possessore del passaporto e il passaporto stesso. Questa finalità è indissolubilmente legata al controllo alle frontiere esterne, che rappresenta l'essenza della cooperazione di Schengen. I cittadini del Regno Unito non vengono perciò discriminati per il fatto che il Regno Unito non coopera al regolamento n. 2252/2004. L'Irlanda e il Regno Unito possono inserire nei loro passaporti gli<?PAGE NO="I-11615"?> elementi biometrici anche sulla base delle norme dell'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO).</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>La Spagna sostiene che l'interpretazione del protocollo di Schengen proposta dal Regno Unito costituisce un pericolo per le misure già adottate nel settore della cooperazione rafforzata e pregiudicherebbe quindi il principio dell'integrità dell'acquis di Schengen. A suo avviso, da un'interpretazione sistematica, teleologica e storica dell'art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen non emerge un diritto del Regno Unito alla cooperazione. Per quanto riguarda gli argomenti fatti valere in subordine dal Regno Unito, il governo spagnolo sostiene che spetta al Consiglio decidere quali misure costituiscono uno sviluppo basato sull'acquis di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>I Paesi Bassi, nel sostenere la posizione del Consiglio sul rapporto di dipendenza tra gli artt. 5 e 4 del protocollo di Schengen hanno affermato in udienza che l'art. 4 di tale protocollo richiede una decisione presa all'unanimità degli Stati Schengen e del Regno Unito. Il requisito dell'unanimità evita che gli Stati membri possano esprimere a loro discrezione una decisione in merito alla cooperazione ad una parte soltanto dell'acquis di Schengen, e tutela in questo modo l'unità di tale acquis. Se l'art. 5 del protocollo di Schengen fosse interpretato nel modo proposto dal Regno Unito, ciò significherebbe che gli Stati membri hanno diritto di non cooperare alle misure di sviluppo dell'acquis di Schengen, sebbene essi cooperino all'acquis di Schengen.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Valutazione dell'avvocato generale</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Il Trattato di Amsterdam ha aperto una nuova dimensione dell'integrazione europea<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., Ungleichzeitigkeit und europäisches Verfassungsrecht, Baden-Baden, 2004, pag. 79. Secondo l'autore, si tratta di una nuova fase dell'integrazione dopo la realizzazione del mercato interno e dell'unione monetaria.</P></NOTE>. Con tale trattato è stato creato uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Occorre rilevare che, in vista della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Trattato di Amsterdam ha modificato il Titolo VI UE ed ha inserito un nuovo Titolo IV CE.</P></NOTE>. La dottrina sottolinea che la nozione di cooperazione rafforzata si applica anche allo sviluppo e al completamento di tale spazio<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Bribosia, H., <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>Différenciation et avant-gardes au sein de l'Union européenne, Bilan et perspectives du Traité d'Amsterdam<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/>, Cahiers de droit européen, n. 1-2/2000, pag. 57, in particolare pag. 88. Per quanto riguarda il significato della cooperazione rafforzata, desidero segnalare anche il discorso tenuto dall'ex Presidente della Commissione europea Jacques Delors dinanzi al Senato del Regno del Belgio nel marzo 2007, un sunto del quale è stato pubblicato in Agence Europe n. 9407 del <DATE ISO="20070417">17 aprile 2007</DATE>.</P></NOTE>, nel quale rientra, alla luce dell'art. 1 del protocollo di Schengen, anche l'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 83. L'autore rinvia altresì all'art. 43, i), UE, il quale prevede che la cooperazione rafforzata proposta lasci impregiudicate le disposizioni del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.</P></NOTE>. Il detto acquis è stato concepito in un primo momento come parte del diritto pubblico internazionale ed è stato introdotto nel diritto dell'Unione e della Comunità ai<?PAGE NO="I-11616"?> sensi dell art. 2, n. 1, del protocollo di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Boer den, M., <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>Not Merely a Matter of Moving House: Police Co-operation from Schengen to the TEU<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/>, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 7(2000), pag. 336, in particolare pag. 337; Bender, T., <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>Die verstärkte Zusammenarbeit nach Nizza<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/>, ZaöRV 2001, pag. 730, in particolare pag. 743; Gautier, M., <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>Accords de Schengen<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>, voce 2630 dell'enciclopedia JurisClasseur Europe Traité, punto 38; Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 82. Quest'ultimo autore sostiene che il protocollo di Schengen si applica al primo e al terzo pilastro, e che per questo motivo è stato adottato come allegato al Trattato UE ed al Trattato CE.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Nelle cause C-137/05 e C-77/05 la Corte si confronta con l'interpretazione dei protocolli, che riguardano in particolare la cooperazione rafforzata<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nella sentenza <DATE ISO="20060131">31 gennaio 2006</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-503/03" YEAR="2006" PAGE.ECR="I-1097">C-503/03, Commissione/Spagna (Race. pag. I-1097, punto 34)</REF.DOC.ECR>, la Corte ha dichiarato che <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>le disposizioni dell'acquis di Schengen sono applicabili solo se e nella misura in cui esse sono compatibili con il diritto dell'Unione e della Comunità<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>. L'art. 1 del protocollo di Schengen dispone che la cooperazione rafforzata nel contesto dell'acquis di Schengen dev'essere realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto dei trattati. Tale disposizione costituisce un'espressione particolare del principio, sancito dall'art. 43, n. 1, UE, secondo cui la cooperazione rafforzata deve rispettare i trattati e il quadro istituzionale dell'Unione, nonché il diritto della Comunità.</P></NOTE>. La concezione tradizionale dell'integrazione europea discende dalla nozione di unità dell'integrazione, cioè dalla creazione di regole unitarie uniformemente applicabili in tutti gli Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Bender, T., cit. alla nota 18, pagg. 730, 731 e 767.</P></NOTE>. A seguito delle modifiche dei trattati istitutivi, con le quali si è approfondita la competenza della Comunità europea e dell'Unione europea, ed a seguito degli ultimi ampliamenti dell'Unione, che comportano una maggiore eterogeneità delle strutture e degli interessi, il concetto di integrazione unitaria non può più essere applicato come nel periodo in cui la Comunità economica europea era formata da 6 o 9 membri<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Jacqué, J.-P., Droit institutionnel de l'Union européenne, 3<HT TYPE="SUP">a</HT> edizione, Parigi, 2004, pag. 161, sostiene che la cooperazione rafforzata discende dalla considerazione secondo cui è impossibile che tutti gli Stati membri procedano con la stessa velocità sulla via dell'integrazione.</P></NOTE>. La cooperazione rafforzata costituisce l'espressione in termini giuridici della mediazione tra l'ampliamento e l'approfondimento dell'Unione<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Blanke, Titel VII, Bestimmungen über eine Verstärkte Zusammenarbeit, in Grabitz/Hilf, punto 1.</P></NOTE>. L'acquis di Schengen costituisce, secondo la dottrina, una forma particolare, modificata, di cooperazione rafforzata, istituita da taluni Stati membri mediante trattati internazionali<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Richiamandosi all'art. 134 della CAA, la dottrina ricorda che, già all'inizio dell'acquis di Schengen, quest'ultimo non era in realtà in contraddizione con il diritto comunitario (Van Simaeys, B., Carlier, J.-Y., <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>Le nouvel espace de liberté, de sécurité et de justice<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>, in Lejeune, Y. (ed.): Le traité d'Amsterdam, Espoirs et déceptions, Bruxelles, 1999, pag. 250).</P></NOTE>, mediante l'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il <DATE ISO="19850614">14 giugno 1985</DATE> dai governi dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese (in prosieguo: l'<QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>accordo di Schengen<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/>), e mediante la convenzione del <DATE ISO="19900619">19 giugno 1990</DATE> sull'applicazione dell'accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, sottoscritto a Schengen il <DATE ISO="19850614">14 giugno 1985</DATE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>CAA<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/>), al di fuori del quadro istituzionale dell'allora Comunità, oggi Unione<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Blanke, cit. alla nota 22, punto 9, Gautier, M., cit. alla nota 18, punti 1 e 2. Si è giunti ad uno sviluppo al di fuori del trattato istitutivo in quanto la Comunità, pur essendo competente in materia di libera circolazione delle persone, non era ancora competente per regolare la posizione giuridica dei cittadini di Stati terzi.</P></NOTE>. In quanto atti autonomi di diritto internazionale, entrambi tali accordi hanno cessato di esistere con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Gautier, M., cit. alla nota 18, punto 3. Secondo l'autrice, il Trattato di Amsterdam ha integrato nell'ambito istituzionale dell'Unione europea l'acquis sorto sulla base degli accordi di Schengen.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11617"?><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Occorre anzitutto rilevare che il diritto primario non conosce la distinzione tra misure integrali <HT TYPE="ITALIC">[Schengen-integral measures)</HT> e misure connesse <HT TYPE="ITALIC">[Schengen linked measures).</HT> Ciò viene riconosciuto anche dal Regno Unito, laddove nella sua replica sostiene che tale distinzione è uno strumento analitico per decidere quei pochi casi in cui sarebbe legittima l'esclusione dell'Irlanda e del Regno Unito dalla cooperazione all'adozione di misure che si basano sull'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Replica nella causa C-137/05, punto 72.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>L'art. 5 del protocollo di Schengen menziona le proposte e le iniziative che si basano sull'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nella versione inglese di tale protocollo è impiegata l'espressione <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>Proposals and initiatives to build upon the Schengen acquis<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/>, in quella francese <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>Les propositions et initiatives fondés sur l'acquis de Schengen<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/>, in quella tedesca <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>Vorschläge und Initiativen auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/>, in quella italiana <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>Le proposte e le iniziative che si baseranno sull'acquis di Schengen<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/>, in quella spagnola <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>Las propuestas e iniciativas para desarrollar el acervo de Schengen<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Tutte le parti hanno però parlato in udienza di <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>sviluppo<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/> dell'acquis di Schengen. Occorre pertanto stabilire se la nozione di misure che <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>si basano sull'acquis di Schengen<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/> e quella di misure <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>di sviluppo dell'acquis di Schengen<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/> siano sinonime.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Nel diritto derivato, ad esempio, il sesto <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="2019"/> della direttiva del Consiglio <DATE ISO="20010628">28 giugno 2001</DATE>, 2001/51/CE, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del <DATE ISO="19850614">14 giugno 1985</DATE><NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="187" DATE.PUB="1985" PAGE.FIRST="45">GU L 187, pag. 45</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>direttiva 2001/51<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/>), impiega nelle versioni inglese e spagnola gli stessi termini utilizzati nell'art. 5 del protocollo di Schengen, ma ciò non accade nelle versioni slovena, francese, tedesca e italiana<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nella versione slovena <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="00AB"/>Ta direktiva pomeni nadaljnji razvoj schengenskega pravnega reda (...)<QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="00BB"/>, in quella inglese <QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="00AB"/>This Directive builds on the Schengen acquis (...)<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="00BB"/>, in quella francese <QUOT.START ID="QS0061" REF.END="QE0061" CODE="00AB"/>La présente directive constitue un développement de l'acquis de Schengen (...)<QUOT.END ID="QE0061" REF.START="QS0061" CODE="00BB"/>, in quella tedesca <QUOT.START ID="QS0062" REF.END="QE0062" CODE="00AB"/>Diese Richtlinie stellt eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands (...)<QUOT.END ID="QE0062" REF.START="QS0062" CODE="00BB"/>, in quella italiana <QUOT.START ID="QS0063" REF.END="QE0063" CODE="00AB"/>Il presente strumento rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen (...)<QUOT.END ID="QE0063" REF.START="QS0063" CODE="00BB"/> e in quella spagnola <QUOT.START ID="QS0064" REF.END="QE0064" CODE="00AB"/>La presente Directiva constituye un desarrollo del acervo de Schengen (...)<QUOT.END ID="QE0064" REF.START="QS0064" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Il tredicesimo <QUOT.START ID="QS0065" REF.END="QE0065" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0065" REF.START="QS0065" CODE="2019"/> del regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20040219">19 febbraio 2004</DATE>, n. 377, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="064" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="1">GU L 64, pag. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: il <QUOT.START ID="QS0066" REF.END="QE0066" CODE="00AB"/>regolamento n. 377/2004<QUOT.END ID="QE0066" REF.START="QS0066" CODE="00BB"/>), impiega gli stessi vocaboli del protocollo di Schengen nelle versioni inglese, francese, italiana e spagnola, ma non nelle versioni slovena e tedesca<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nella versione slovena <QUOT.START ID="QS0067" REF.END="QE0067" CODE="00AB"/>Ta uredba je akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu (...)<QUOT.END ID="QE0067" REF.START="QS0067" CODE="00BB"/>, in quella inglese <QUOT.START ID="QS0068" REF.END="QE0068" CODE="00AB"/>This Regulation constitutes an act building on the Schengen acquis (...)<QUOT.END ID="QE0068" REF.START="QS0068" CODE="00BB"/>, in quella francese <QUOT.START ID="QS0069" REF.END="QE0069" CODE="00AB"/>Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen (...)<QUOT.END ID="QE0069" REF.START="QS0069" CODE="00BB"/>, in quella tedesca <QUOT.START ID="QS0070" REF.END="QE0070" CODE="00AB"/>Diese Verordnung stellt einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden (...) Rechtsakt (...)<QUOT.END ID="QE0070" REF.START="QS0070" CODE="00BB"/>, in quella italiana <QUOT.START ID="QS0071" REF.END="QE0071" CODE="00AB"/>Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen (...)<QUOT.END ID="QE0071" REF.START="QS0071" CODE="00BB"/>, in quella spagnola <QUOT.START ID="QS0072" REF.END="QE0072" CODE="00AB"/>El presente Reglamento constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen (...)<QUOT.END ID="QE0072" REF.START="QS0072" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Il dodicesimo <QUOT.START ID="QS0073" REF.END="QE0073" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0073" REF.START="QS0073" CODE="2019"/> della decisione del Consiglio <DATE ISO="20050316">16 marzo 2005</DATE>, 2005/267/CE, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri<NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="083" DATE.PUB="2005" PAGE.FIRST="48">GU L 83, pag. 48</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0074" REF.END="QE0074" CODE="00AB"/>decisione 2005/267<QUOT.END ID="QE0074" REF.START="QS0074" CODE="00BB"/>), menziona le misure di tale decisione che sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale<NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nella versione inglese <QUOT.START ID="QS0075" REF.END="QE0075" CODE="00AB"/>(...) to the extent that its measures develop provisions of the Schengen acquis against the organisation of illegal immigration (...)<QUOT.END ID="QE0075" REF.START="QS0075" CODE="00BB"/>, in quella francese <QUOT.START ID="QS0076" REF.END="QE0076" CODE="00AB"/>(...) pour autant que ses mesures développent les dispositions de l'acquis de Schengen afin de lutter contre l'organisation de l'immigration illégale (...)<QUOT.END ID="QE0076" REF.START="QS0076" CODE="00BB"/>, in quella tedesca <QUOT.START ID="QS0077" REF.END="QE0077" CODE="00AB"/>(...) deren Maßnahmen eine Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstands zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung darstellen (...)<QUOT.END ID="QE0077" REF.START="QS0077" CODE="00BB"/>, in quella italiana <QUOT.START ID="QS0078" REF.END="QE0078" CODE="00AB"/>(...) nella misura in cui le sue misure sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale (...)<QUOT.END ID="QE0078" REF.START="QS0078" CODE="00BB"/>, in quella spagnola <QUOT.START ID="QS0079" REF.END="QE0079" CODE="00AB"/>(...) en la medida en que desarrolla las disposiciones del acervo de Schengen en materia de lucha contra la organización de la inmigración ilegal (...)<QUOT.END ID="QE0079" REF.START="QS0079" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Nelle versioni inglese, francese,</TXT><?PAGE NO="I-11618"?><P>italiana e spagnola sono impiegati gli stessi vocaboli dell'art. 5 del protocollo, ma non nella versione slovena, né in quella tedesca.</P></NP><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Vorrei peraltro richiamare l'attenzione sul fatto che il contenuto delle versioni linguistiche nelle quali il diritto derivato emanato sulla base dell'acquis di Schengen non utilizza gli stessi vocaboli — come ad esempio nella versione tedesca ed in quella italiana del protocollo di Schengen e degli atti di diritto derivato menzionati sopra al paragrafo 80 — è esattamente identico al contenuto delle versioni linguistiche nelle quali sono impiegati gli stessi vocaboli, come ad esempio nel caso della versione inglese di tali atti. Qualora, a causa dell'impiego di vocaboli diversi nei detti atti, il contenuto nelle diverse lingue dovesse essere diverso, per interpretare la disposizione di diritto comunitario occorrerebbe confrontare le sue diverse versioni linguistiche<NOTE NOTE.ID="E0034" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Vorrei qui ricordare la sentenza <DATE ISO="19980402">2 aprile 1998</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-296/95" YEAR="1998" PAGE.ECR="I-1605">C-296/95, EMU Tabac e a. (Race. pag. I-1605, punto 36)</REF.DOC.ECR>, in cui, relativamente alla differenza tra la versione danese e quella greca della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19920225">25 febbraio 1992</DATE>, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="076" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="1">GU L 76, pag. 1</REF.DOC.OJ>), come modificata dalla direttiva del Consiglio <DATE ISO="19921214">14 dicembre 1992</DATE>, 92/108/CEE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="390" DATE.PUB="1992" PAGE.FIRST="124">GU L 390, pag. 124</REF.DOC.OJ>), la Corte ha dichiarato che <QUOT.START ID="QS0080" REF.END="QE0080" CODE="00AB"/>ove si trascurassero due delle versioni linguistiche, come propongono i ricorrenti nella causa principale, ci si porrebbe in contraddizione con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui, data la necessità che i regolamenti comunitari vengano interpretati in modo uniforme, in caso di dubbio il testo di una disposizione non può essere considerato isolatamente, ma deve venire interpretato e applicato alla luce dei testi redatti nelle altre lingue ufficiali (...). Infine a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua<QUOT.END ID="QE0080" REF.START="QS0080" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Se il contenuto delle diverse versioni linguistiche risulta diverso, occorre interpretare la norma di cui trattasi tenendo conto della sistematica generale e della finalità della disposizione in cui essa è contenuta<NOTE NOTE.ID="E0035" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze <DATE ISO="19771027">27 ottobre 1977</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="30/77" YEAR="1977" PAGE.ECR="1999">C-30/77, Bouchereau (Race. pag. 1999, punto 14)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="19951207">7 dicembre 1995</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-449/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-4291">C-449/93, Rockfon (Race. pag. I-4291, punto 28)</REF.DOC.ECR>. La causa Rockfon riguardava l'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio <DATE ISO="19750217">17 febbraio 1975</DATE>, 75/129/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di licenziamenti collettivi (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="048" DATE.PUB="1975" PAGE.FIRST="29">GU L 48, pag. 29</REF.DOC.OJ>). Occorreva interpretare la nozione di <QUOT.START ID="QS0081" REF.END="QE0081" CODE="00AB"/>stabilimento<QUOT.END ID="QE0081" REF.START="QS0081" CODE="00BB"/> contenuta in tale articolo, resa con <QUOT.START ID="QS0082" REF.END="QE0082" CODE="00AB"/>establishment<QUOT.END ID="QE0082" REF.START="QS0082" CODE="00BB"/> nella versione inglese, <QUOT.START ID="QS0083" REF.END="QE0083" CODE="00AB"/>établissement<QUOT.END ID="QE0083" REF.START="QS0083" CODE="00BB"/> in quella francese e <QUOT.START ID="QS0084" REF.END="QE0084" CODE="00AB"/>obrat<QUOT.END ID="QE0084" REF.START="QS0084" CODE="00BB"/> in quella slovena. Dopo un esame delle diverse versioni linguistiche della direttiva, la Corte ha concluso che <QUOT.START ID="QS0085" REF.END="QE0085" CODE="00AB"/>raffrontando i termini [esaminati], appare chiaro che vi sono variazioni di significato: tali termini corrispondono infatti, secondo i casi, alle nozioni di stabilimento, impresa, centro di lavoro, unità locale o luogo di lavoro<QUOT.END ID="QE0085" REF.START="QS0085" CODE="00BB"/> (punto 27).</P></NOTE>. La finalità dell'art. 5 del protocollo di Schengen consiste nel prevedere uno speciale procedimento per la cooperazione del Regno Unito e dell'Irlanda ai nuovi atti che si basano sull'acquis di Schengen e che dunque costituiscono uno sviluppo del medesimo.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>Rilevo poi, anzitutto, che la presente causa è connessa con l'interpretazione di protocolli e di dichiarazioni allegati ai Trattati UE e CE. Nei protocolli e nelle dichiarazioni la dottrina individua due categorie tradizionali di allegati ai Trattati istitutivi<NOTE NOTE.ID="E0036" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Michel, V., Actes annexés au traité, voce 150 dell'enciclopedia JurisClasseur Europe Traité, punto 3.</P></NOTE>. Ai sensi dell'art. 311 CE, i protocolli<NOTE NOTE.ID="E0037" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Secondo la dottrina tedesca, il diritto comunitario non contiene una definizione della nozione di protocollo menzionata all'art. 311 CE (Weber, in von den Groeben/Schwarze, art. 311, punto 1).</P></NOTE> che, di comune accordo tra gli Stati membri, sono allegati al Trattato CE ne costituiscono parte integrante ed hanno lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi<NOTE NOTE.ID="E0038" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Michel, V., cit. alla nota 36, punto 36. Secondo l'autrice, i protocolli hanno esattamente lo stesso valore giuridico dei trattati istitutivi.</P></NOTE>. In tal senso, nella causa Miraglia<NOTE NOTE.ID="E0039" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20050310">10 marzo 2005</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-469/03" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-2009">C-469/03 (Race. pag. I-2009)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> la Corte ha applicato l'art. 2 del protocollo di<?PAGE NO="I-11619"?> Schengen come parte del diritto primario. Le dichiarazioni allegate ai Trattati CE e UE, invece, non possono essere considerate sullo stesso piano dei protocolli<NOTE NOTE.ID="E0040" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Weber, cit. alla nota 37, punto 2.</P></NOTE>, essendo prive di valore vincolante<NOTE NOTE.ID="E0041" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Lenaerts, K., Van Nuffel, P., Bray, R., Constitutional Law of the European Union, 2<HT TYPE="SUP">a</HT> edizione, Londra, 2005, pag. 710; Blumann, C, Dubois, L., Droit institutionnel de l'Union européenne, 2<HT TYPE="SUP">a</HT> edizione, Parigi, 2005, pag. 394.</P></NOTE>. Le dichiarazioni adottate dalla conferenza intergovernativa non costituiscono parte integrante dei Trattati istitutivi, ma possono essere rilevanti in sede di interpretazione di tali Trattati ai sensi dell'art. 31, n. 2, lett. b), della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati<NOTE NOTE.ID="E0042" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Weber, cit. alla nota 37, punto 3; Michel, V.,cit. alla nota 36, punto 42. Nella sentenza <DATE ISO="19960430">30 aprile 1996</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-58/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-2169">C-58/94, Paesi Bassi/Consiglio (Race. pag. 2169)</REF.DOC.ECR>, in cui il Regno dei Paesi Bassi chiedeva, tra l'altro, l'annullamento della decisione del Consiglio <DATE ISO="19931220">20 dicembre 1993</DATE>, 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="340" DATE.PUB="1993" PAGE.FIRST="43">GU L 340, pag. 43</REF.DOC.OJ>), la Corte ha fatto riferimento alla dichiarazione n. 17, sul diritto di accesso all'informazione, allegata all'atto finale della conferenza dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri che ha adottato il Trattato UE.</P></NOTE>. La differenza tra i protocolli e le dichiarazioni è particolarmente importante, in quanto le istituzioni devono rispettare i protocolli nell'esercizio della loro attività normativa<NOTE NOTE.ID="E0043" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Michel, V.,cit. alla nota 36, punto 37.</P></NOTE>.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Ricevibilità del ricorso</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>Il ricorso di annullamento è stato tempestivamente proposto, ai sensi dell'art. 230 CE, dal Regno Unito nella sua qualità di Stato membro avverso il regolamento n. 2252/2004, atto adottato dal Consiglio. Alla luce del disposto dell'art. 230 CE, il ricorso è ricevibile<NOTE NOTE.ID="E0044" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 222, ricorda anche un'altra opinione dottrinale, secondo cui se un atto normativo nel settore della cooperazione rafforzata non è valido nei confronti di uno Stato membro, quest'ultimo lo può impugnare solo nel caso in cui sia stato oltrepassato l'ambito normativo della cooperazione rafforzata, in quanto l'atto di diritto secondario sia stato adottato ultra vires, ovvero qualora siano stati violati i diritti, gli obblighi o le competenze degli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata. Questa posizione non può essere condivisa, in quanto contraria al chiaro tenore letterale dell'art. 230 CE.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Posizione giuridica di taluni altri Stati nell'ambito dell'acquis di Schengen</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Prima di procedere all'analisi della posizione del Regno Unito e dell'Irlanda nell'ambito dell'acquis di Schengen, occorre illustrare brevemente quella di taluni altri Stati. Infatti, l'acquis di Schengen conosce diverse forme di cooperazione, vigenti solo nei confronti di taluni Stati.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Danimarca</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>85.</NO.P><TXT>La Danimarca accetta il principio dell'abolizione dei controlli alle frontiere<?PAGE NO="I-11620"?> interne, ma non quello secondo cui all'acquis di Schengen si applica il c.d. metodo comunitario nel settore della giustizia e degli affari interni<NOTE NOTE.ID="E0045" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, pag. 103; Gautier, M., cit. alla nota 18, punto 39. Tali autori sottolineano che il Regno di Danimarca non accetta il fatto che il contenuto dell'acquis di Schengen divenga parte del diritto comunitario, considerate le caratteristiche di quest'ultimo. Di conseguenza, esso non condivide il metodo sovranazionale del primo pilastro e preferisce il metodo intergovernativo del terzo pilastro.</P></NOTE>. Ai sensi dell'art. 1 del protocollo di Schengen il Regno di Danimarca fa parte del sistema di Schengen, ma l'art. 3 dello stesso protocollo disciplina, a titolo di lex specialis, la particolare posizione del detto Stato membro.</TXT></NP><NP><NO.P>86.</NO.P><TXT>Al Trattato di Amsterdam è allegato altresì uno speciale protocollo sulla posizione della Danimarca. Ai sensi dell'art. 5 di tale protocollo l'acquis di Schengen rappresenta, per la Danimarca, una parte del diritto internazionale pubblico<NOTE NOTE.ID="E0046" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Jacqué, J.-P., cit. alla nota 21, pag. 163.</P></NOTE>. Tuttavia, in forza del principio di integrità, l'art. 5, n. 2, del citato protocollo consente in particolare agli altri Stati Schengen di avvalersi dell'eccezione di reciprocità (tu quoque), qualora la Danimarca decida di non applicare una decisione del Consiglio adottata a seguito di una proposta o di un'iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Nuovi Stati membri</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>87.</NO.P><TXT>Poiché il ricorso è stato presentato prima dell'entrata in vigore del Trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea, in conformità al principio tempus regit actum l'analisi sarà limitata all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Del resto, la posizione della Bulgaria e della Romania corrisponde, nella sostanza, alla posizione degli Stati membri che hanno aderito nel 2004<NOTE NOTE.ID="E0047" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Gautier, M., cit. alla nota 18, punto 36.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>88.</NO.P><TXT>La posizione dei nuovi Stati membri è disciplinata in generale dall'art. 8 del protocollo di Schengen, secondo il quale, <QUOT.START ID="QS0086" REF.END="QE0086" CODE="00AB"/>ai fini dei negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea, l'acquis di Schengen e le ulteriori misure adottate dalle istituzioni nell'ambito del suo campo d'applicazione sono considerati un acquis che deve essere accettato integralmente da tutti gli Stati candidati all'adesione<QUOT.END ID="QE0086" REF.START="QS0086" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0048" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem. In altre parole, i dieci nuovi Stati che hanno aderito nel 2004 cooperano all'acquis di Schengen dal giorno dell'adesione, in quanto esso rappresenta una parte dell'ac- quis communautaire che essi hanno dovuto recepire. V. anche l'art. 3, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-11621"?><NP><NO.P>89.</NO.P><TXT>Le disposizioni dell'acquis di Schengen non contemplate dall'art. 3, n. 1, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione sono vincolanti per i nuovi Stati membri dalla data di adesione, tuttavia si applicano solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili, il rispetto nei detti nuovi Stati dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis in questione, e dopo aver consultato il Parlamento europeo<NOTE NOTE.ID="E0049" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Così è stabilito dall'art. 3, n. 2, primo comma, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea.</P></NOTE>. Il diritto primario stabilisce in tal modo che i nuovi Stati membri diverranno Stati Schengen quando risulteranno soddisfatti i requisiti ai sensi delle procedure di valutazione Schengen<NOTE NOTE.ID="E0050" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Mariani, T., Rapport d'information depose par la Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, sur la politique européenne des visas (documenti E 2811, E 3023, E 3159 e E 3208), Parigi, 2007, pag. 20.</P></NOTE>. Pertanto, la posizione dei nuovi Stati membri può, più propriamente, definirsi come una sorta di periodo transitorio.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Islanda e Norvegia</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>90.</NO.P><TXT>L'Islanda e la Norvegia, unitamente alla Svezia, alla Finlandia e alla Danimarca, formano l'Unione nordica dei passaporti, nell'ambito della quale sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne già a partire dal 1957<NOTE NOTE.ID="E0051" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Van Simaeys, B., Carlier, J.-Y., cit. alla nota 24, pag. 258. L'Unione nordica dei passaporti è una federazione dei Paesi nordici per l'attraversamento delle frontiere comuni senza passaporti.</P></NOTE>. La Svezia, la Finlandia e la Danimarca sono poi divenute anche Stati Schengen in virtù della firma e dell'entrata in vigore dell'accordo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>91.</NO.P><TXT>Dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, la posizione di questi due Stati è disciplinata dall'art. 6 del protocollo di Schengen, che consente all'Islanda e alla Norvegia, pur non essendo Stati membri dell'Unione europea, di cooperare all'acquis di Schengen. Per questa ragione, la disposizione di cui all'art. 6 del citato protocollo deve considerarsi, prima ancora che una norma giuridica della Comunità o dell'Unione europea, una disposizione di diritto internazionale, che disciplina i rapporti tra l'Unione e due paesi terzi.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>C —</NO.P><TXT>Posizione del Regno Unito e dell'Irlanda nell'acquis di Schengen</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>92.</NO.P><TXT>Il Regno Unito e l'Irlanda non cooperano alla politica di abolizione dei controlli<?PAGE NO="I-11622"?> sulle persone alle frontiere interne, e non vogliono essere vincolati dalla disciplina giuridica comunitaria riguardante i cittadini dei paesi terzi<NOTE NOTE.ID="E0052" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Gautier, M., cit. alla nota 18, punto 31, che rinvia altresì al Protocollo sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea, il quale stabilisce che il Regno Unito e l'Irlanda possono mantenere i controlli sulle persone che attraversano le frontiere.</P></NOTE>. Di conseguenza, il protocollo di Schengen stabilisce che il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati dall'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0053" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punti 30 e 32.</P></NOTE>. Tuttavia, in base all'art. 4 del protocollo di Schengen, il Regno Unito e l'Irlanda possono, in qualsiasi momento, chiedere di partecipare, in tutto o in parte, alle disposizioni di detto acquis.</TXT></NP><NP><NO.P>93.</NO.P><TXT>Il protocollo sul Titolo IV consente al Regno Unito e all'Irlanda di non partecipare <HT TYPE="ITALIC">(opt-out)</HT> a quegli atti giuridici adottati in base al Titolo IV CE<NOTE NOTE.ID="E0054" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 1 del protocollo sul Titolo IV.</P></NOTE>. Le misure adottate in base al Titolo IV CE non sono vincolanti per tali Stati<NOTE NOTE.ID="E0055" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Art. 2 del protocollo sul Titolo IV. In base alle disposizioni del Trattato di Amsterdam, il Regno Unito è in una posizione tale per cui non solo non coopera all'acquis di Schengen, ma detiene altresì il diritto di opt-out con riferimento all'intero settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 90).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>94.</NO.P><TXT>Il Regno Unito e l'Irlanda cooperano nell'ambito delle cosiddette misure compensative dell'acquis di Schengen <HT TYPE="ITALIC">[mesures</HT> <HT TYPE="ITALIC">compensatoires)</HT> e nell'ambito del futuro sviluppo delle stesse<NOTE NOTE.ID="E0056" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 82, chiarisce che il contenuto dell'acquis di Schengen non è limitato alla sola eliminazione delle frontiere interne e alla disciplina comune delle frontiere esterne, bensì comprende anche misure compensative nei settori della cooperazione di polizia, della politica dei visti, dello scambio di informazioni nell'ambito del SIS e della rete Sirene, che contengono dati relativi a cittadini di paesi terzi. Un'altra parte della dottrina sottolinea però che in determinati settori le misure compensative rappresentano un fenomeno più ampio, che esse riguardano l'Unione nel suo insieme e che quindi non si riferiscono solamente all'acquis di Schengen (Gautier, M., cit. alla nota 18, punto 84, che in tal senso richiama ad esempio la lotta all'immigrazione illegale di cittadini di paesi terzi nei territori degli Stati membri).</P></NOTE>. La dottrina descrive la posizione del Regno Unito come se questo Stato rifiutasse integralmente la libera circolazione delle persone senza controlli su queste ultime alle frontiere interne, ma desiderasse comunque cooperare alla parte repressiva del regime giuridico relativo alla libera circolazione<NOTE NOTE.ID="E0057" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Gautier, M., cit. alla nota 18, punto 32.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>95.</NO.P><TXT>Il Consiglio ha tenuto conto della volontà del Regno Unito ed ha stabilito, con la decisione 2000/365, a quali parti dell'acquis di Schengen tale Stato partecipa. L'art. 8, n. 2, di detta decisione stabilisce chiaramente che si considera che il Regno Unito abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 5 del protocollo di Schengen, la propria intenzione di partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull'acquis di Schengen di cui all'art. 1 della decisione 2000/365.<NOTE NOTE.ID="E0058" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'art. 1 della decisione 2000/365 elenca le disposizioni dell'acquis di Schengen che si applicano al Regno Unito. V. anche la decisione del Consiglio <DATE ISO="20041222">22 dicembre 2004</DATE>, 2004/926/CE, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="395" DATE.PUB="2004" PAGE.FIRST="70">GU L 395, pag. 70</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE></TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-11623"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>D —</NO.P><TXT>Rapporto tra gli artt. 4 e S del protocollo di Schengen</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>96.</NO.P><TXT>Nella presente causa si pone la questione relativa al rapporto tra gli artt. 4 e 5 del protocollo di Schengen, che si riferiscono entrambi alla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda. L'art. 5, n. 1, contiene una sorta di ius variandi, vale a dire un diritto di scelta del Regno Unito e dell'Irlanda con riferimento ai nuovi atti giuridici dell'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0059" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 96.</P></NOTE>. Contrariamente a quanto accade per l'accettazione degli atti già esistenti in tale settore, ai fini della cooperazione del Regno Unito e dell'Irlanda sulla base dell'art. 5 del protocollo di Schengen non è necessario il consenso degli altri Stati membri partecipanti o addirittura quello della Commissione. L'art. 5, n. 1, del protocollo richiede semplicemente una notifica per iscritto da parte del Regno Unito o dell'Irlanda del fatto che desiderano partecipare alle proposte e alle iniziative volte a sviluppare l'acquis di Schengen. A seguito della notifica ufficiale, il Regno Unito e l'Irlanda hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei restanti Stati Schengen, e possono partecipare all'adozione degli atti in questione. Ciò significa, in ultima analisi, che con il loro comportamento tali due Stati possono rallentare o persino bloccare l'adozione di qualsiasi misura Schengen<NOTE NOTE.ID="E0060" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem. L'autore avverte che in ragione della specialità del protocollo di Schengen, sancita dall'art. 7 del protocollo sul Titolo IV, il divieto di ostruzionismo, che vale sicuramente negli altri settori della cooperazione giuridica in materia di libertà, sicurezza e giustizia, non vige per l'acquis di Schengen.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>97.</NO.P><TXT>Nella dottrina e nella giurisprudenza non si è ancora formata un'opinione quanto alla questione se l'art. 5 del protocollo di Schengen, con il meccanismo della dichiarazione unilaterale di volontà, trovi applicazione anche per quegli atti giuridici che sviluppano l'acquis di Schengen già esistente, ma ai quali il Regno Unito e l'Irlanda non hanno aderito ai sensi dell'art. 4 del protocollo citato. La dottrina muove dall'assunto secondo cui, in base ad un'interpretazione logico-sistematica, deve negarsi la possibilità di una cooperazione del Regno Unito e dell'Irlanda alle misure che sviluppano l'acquis di Schengen ex art. 5 dell'omonimo protocollo, qualora tale sviluppo non possa sussistere autonomamente. Tale situazione si verifica nel caso in cui la misura che sviluppa l'acquis non possa essere attuata senza la contemporanea applicazione di misure e di atti che non valgono per l'Irlanda e il Regno Unito<NOTE NOTE.ID="E0061" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, pag. 97. L'autore richiama altresì la tesi che tenta di estendere il requisito del consenso degli Stati Schengen, di cui all'art. 4 del protocollo di Schengen, all'art. 5 di tale protocollo. Ciò significherebbe, in ultima analisi, che gli artt. 4 e 5 hanno ambiti applicativi separati, in conformità alla teoria dell'indipendenza.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>98.</NO.P><TXT>Da un lato, in dottrina si sostiene la tesi secondo cui il Regno Unito e l'Irlanda possono cooperare a detti atti giuridici solo se osservano preliminarmente il procedimento di cui all'art. 4 del protocollo di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0062" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, pag. 98.</P></NOTE>. D'altro lato, invece, si rileva che non è chiaro se, ai fini dell'adozione di atti che sviluppano l'acquis di Schengen, possa trovare applicazione l'art. 4, in quanto, da un punto di vista sistematico, esso precede<?PAGE NO="I-11624"?> l'art. 5, il quale disciplina la possibilità di sviluppo<NOTE NOTE.ID="E0063" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Schauer, M., Schengen — Maastricht — Amsterdam, Auf dem Weg zu einer flexiblen Union, Vienna, 2000, pag. 215. L'autore dello studio citato si basa sull'assunto secondo cui l'art. 5 rappresenta una lex specialis rispetto all'art. 4 del protocollo di Schengen.</P></NOTE>. In particolare, la dottrina inglese sottolinea che la cooperazione del Regno Unito alle misure che sviluppano l'acquis di Schengen non richiede il consenso degli Stati Schengen<NOTE NOTE.ID="E0064" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dougan M., <QUOT.START ID="QS0087" REF.END="QE0087" CODE="00AB"/>Union Competences<QUOT.END ID="QE0087" REF.START="QS0087" CODE="00BB"/>, in Arnull A., Dashwood A., Dougan M., Ross M., Spaventa E., Wyatt D., Wyatt and Dashwood's European Union Law, 5<HT TYPE="SUP">a</HT> edizione, Londra, 2006, pag. 115. L'autore affronta la questione della posizione del Regno Unito nell'ambito dell'acquis di Schengen come parte del nuovo principio organizzativo di flessibilità (flexibility) dell'Unione. Nel protocollo di Schengen egli vede un fenomeno di flessibilità primaria, in quanto si tratta di una flessibilità disciplinata dai trattati istitutivi.</P></NOTE>, consenso che caratterizza invece l'art 4 del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>99.</NO.P><TXT>Tuttavia, a un'attenta analisi, lambito di applicazione dello ius variandi di cui dispone il Regno Unito ai sensi dell'art. 5 del protocollo di Schengen risulta più ristretto di quanto appaia a prima vista.</TXT></NP><NP><NO.P>100.</NO.P><TXT>È chiaro che il Regno Unito e l'Irlanda possono partecipare allo sviluppo di una misura dell'acquis di Schengen alla quale cooperano in base all'art. 4 del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>101.</NO.P><TXT>Se tuttavia il Regno Unito o l'Irlanda non cooperano in base all'art. 4 al settore che è oggetto di sviluppo, la situazione è diversa. L'applicazione del procedimento di cui all'art. 5 del protocollo di Schengen senza l'applicazione dell'art. 4 dello stesso protocollo è possibile solamente se si tratta di un atto di sviluppo del detto acquis che può essere applicato autonomamente. Lo ius variandi è limitato alle sole proposte e iniziative che si basano sull'acquis di Schengen suscettibili di applicazione autonoma<NOTE NOTE.ID="E0065" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 98.</P></NOTE>. Se il Regno Unito ovvero l'Irlanda potessero, unicamente sulla base del meccanismo previsto dall'art. 5 del protocollo di Schengen, accedere alla cooperazione Schengen in un settore per il quale, ai fini della cooperazione, è richiesta la previa applicazione dell'art. 4 di tale protocollo, verrebbe meno <HT TYPE="ITALIC">l'effet utile</HT> di quest'ultima norma<NOTE NOTE.ID="E0066" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quanto al principio dell'effet utile nell'interpretazione dei trattati internazionali, in dottrina si sostiene la tesi secondo cui tale principio è strettamente collegato all'interpretazione teleologica del trattato internazionale di cui trattasi (Stein, T., von Buttlar, C, Völkerrecht, II<HT TYPE="SUP">a</HT> edizione completamente rielaborata, Colonia, 2005, pag. 28).</P></NOTE>. Il problema è stato affrontato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte. A suo parere, ciò comporterebbe l'applicazione al Regno Unito di una parte dell'acquis di Schengen, senza tuttavia che tale Stato abbia esso stesso aderito a tale acquis. Perciò, la cooperazione del Regno Unito e dell'Irlanda allo sviluppo di una parte dell'acquis di Schengen è di norma subordinata al previo espletamento del procedimento di cui all'art. 4 del protocollo di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0067" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 98. L'autore sottolinea che in tal modo la dichiarazione unilaterale di volontà sulla base di un apprezzamento discrezionale dell'opportunità della cooperazione, ai sensi dell'art. 5 del protocollo di Schengen, non avrà un grande significato per lo sviluppo di misure o di ambiti che non sono suscettibili di applicazione autonoma.</P></NOTE>. Su un'identica concezione del rapporto tra gli artt. 4 e 5 del protocollo in questione si basa anche la decisione 2000/365. Tale decisione è stata adottata sul fondamento normativo dell'art. 4 del protocollo di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0068" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La parte che individua il fondamento normativo della decisione 2000/365 è formulata nei seguenti termini: <QUOT.START ID="QS0088" REF.END="QE0088" CODE="00AB"/>visto l'articolo 4 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato <QUOT.START ID="QS0089" REF.END="QE0089" CODE="201C"/>protocollo Schengen<QUOT.END ID="QE0089" REF.START="QS0089" CODE="201D"/>) (...)<QUOT.END ID="QE0088" REF.START="QS0088" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Soltanto l'art. 8, n. 2, della decisione<?PAGE NO="I-11625"?> 2000/365 reca disposizioni che disciplinano l'applicazione del procedimento di cui all'art 5 del protocollo di Schengen. Ciò significa, quindi, che il fondamento normativo della disposizione relativa all'applicazione del meccanismo di cui all'art. 5 del protocollo di Schengen è rappresentato esclusivamente dall'art. 4 del medesimo protocollo. Ciò depone dunque chiaramente a favore dell'esistenza di una prassi consistente nel ricorso al procedimento di cui all'art. 4 prima del procedimento di cui all'art. 5 del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>102.</NO.P><TXT>È quindi necessario accertare se il regolamento n. 2252/2004 costituisca una misura per lo sviluppo dell'acquis di Schengen suscettibile di applicazione autonoma. Come ho già rilevato, la soppressione del controllo sulle persone alle frontiere interne rappresenta una parte essenziale dell'acquis di Schengen. La soppressione delle frontiere interne è tuttavia necessariamente connessa con l'unificazione dei controlli alle frontiere esterne<NOTE NOTE.ID="E0069" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Opermann, T., Europarecht, Monaco, 2005, pag. 504.</P></NOTE>. Quindi anche i controlli alle frontiere esterne ricadono nell'ambito dell'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0070" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Nel 2006 è stato adottato il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="20060315">15 marzo 2006</DATE>, n. 562, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="105" DATE.PUB="2006" PAGE.FIRST="1">GU L 105, pag. 1</REF.DOC.OJ>). Il ventisettesimo <QUOT.START ID="QS0090" REF.END="QE0090" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0090" REF.START="QS0090" CODE="2019"/> di tale regolamento dispone chiaramente che <QUOT.START ID="QS0091" REF.END="QE0091" CODE="00AB"/>il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del <DATE ISO="20000529">29 maggio 2000</DATE>, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da esso o tenuto ad applicarlo<QUOT.END ID="QE0091" REF.START="QS0091" CODE="00BB"/>. Ai sensi del suo art. 1, tale regolamento disciplina due aspetti di pari valore, ossia, in primo luogo, esso prevede il principio dell'assenza del controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell'Unione europea, e, in secondo luogo, stabilisce le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne dei detti Stati membri.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>103.</NO.P><TXT>L'art. 1, n. 3, del regolamento n. 2252/2004 dispone che <QUOT.START ID="QS0092" REF.END="QE0092" CODE="00AB"/>il presente regolamento si applica ai passaporti e ai documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri<QUOT.END ID="QE0092" REF.START="QS0092" CODE="00BB"/>. La normativa relativa ai passaporti e ai documenti di viaggio è nata storicamente con lo scopo primario di effettuare un controllo sui propri cittadini quando questi partivano per l'estero. In secondo luogo essa rappresenta ancor oggi uno strumento di controllo sull'ingresso degli stranieri nello Stato<NOTE NOTE.ID="E0071" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Graßhof, M., <QUOT.START ID="QS0093" REF.END="QE0093" CODE="00AB"/>Melderecht, Reisepassrecht, Namensrecht, Staatsangehörigkeits- und Einbürgerungsrecht<QUOT.END ID="QE0093" REF.START="QS0093" CODE="00BB"/>, in Bergmann, J., e Kenntner, M., Deutsches Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss, Stoccarda, 2002, pagg. 301, 307 e 310, sostiene che i passaporti ed i documenti di viaggio sono mezzi di controllo per la verifica dell'identità e della cittadinanza delle persone.</P></NOTE>. Il passaporto è uno strumento giuridico riconosciuto a livello internazionale, essenziale secondo la dottrina per permettere la libera circolazione delle persone tra gli Stati<NOTE NOTE.ID="E0072" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, pag. 309.</P></NOTE>. A motivo del regime particolare istituito dall'acquis di Schengen, nell'ambito del quale è stato abolito il controllo sulle persone alle frontiere interne, la circolazione internazionale delle persone per le quali è previsto il controllo dei passaporti si effettua alle frontiere esterne degli Stati Schengen<NOTE NOTE.ID="E0073" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Opermann, T., cit. alla nota 69, pag. 505; Harms, K., <QUOT.START ID="QS0094" REF.END="QE0094" CODE="00AB"/>Ausländerrecht<QUOT.END ID="QE0094" REF.START="QS0094" CODE="00BB"/>, in Bergmann, K., Deutsches Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss, pag. 166, richiama l'attenzione sull'art. 61, lett. a), CE, il quale dispone che, entro il periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, il Consiglio adotta misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone (...) insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate, in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>104.</NO.P><TXT>Sebbene il regolamento n. 2252/2004 regoli solo gli standard minimi di sicurezza, tra questi rientrano, ai sensi dell'art. 1, n. 2,<?PAGE NO="I-11626"?> del regolamento, anche elementi di controllo che vengono verificati all'attraversamento delle frontiere esterne, quali ad esempio l'immagine del volto e le impronte digitali. Questi elementi di controllo rendono possibile la corretta attuazione del detto regolamento. Il controllo di questi elementi, ed in particular modo quello dell'immagine del volto, rappresentano la parte essenziale del controllo sulle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'area di Schengen. In altre parole questi elementi di controllo, come l'immagine del volto, vengono utilizzati per il controllo delle persone all'attraversamento dei valichi di confine. Di conseguenza il regolamento n. 2252/2004 non può essere applicato in modo autonomo.</TXT></NP><NP><NO.P>105.</NO.P><TXT>Secondo la definizione fornita sopra al paragrafo 97, ciò significa che il regolamento n. 2252/2004 non può trovare applicazione senza una simultanea esecuzione di altri atti giuridici dell'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0074" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Quale esempio di determinazione della parte dell'acquis di Schengen alla quale è riconducibile il regolamento n. 2252/2004, possiamo citare l'art. 1, punto A, della decisione del Consiglio <DATE ISO="19990517">17 maggio 1999</DATE>, 1999/437/CE, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="176" DATE.PUB="1999" PAGE.FIRST="31">GU L 176, pag. 31</REF.DOC.OJ>). Questo articolo dispone che fanno parte dell'acquis di Schengen le disposizioni che concernono l'<QUOT.START ID="QS0095" REF.END="QE0095" CODE="00AB"/>[a]ttraversamento, da parte di persone, delle frontiere esterne degli Stati che hanno deciso di abolire i controlli alle loro frontiere interne, comprese le norme e modalità cui si devono conformare gli Stati interessati per effettuare i controlli sulle persone alle frontiere esterne, la sorveglianza delle zone frontaliere e la cooperazione tra i servizi competenti nel settore dei controlli alle frontiere<QUOT.END ID="QE0095" REF.START="QS0095" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. Con ciò si dimostra, nel caso concreto, che la teoria della subordinazione dell'art. 5 rispetto all'art. 4 del protocollo di Schengen, sostenuta in particolare dal Consiglio e dalla Commissione, costituisce la corretta interpretazione del protocollo stesso.</TXT></NP><NP><NO.P>106.</NO.P><TXT>Questa conclusione non è confutata neppure dal rinvio alle dichiarazioni n. 45 e n. 46 allegate al Trattato di Amsterdam. La dichiarazione n. 45 si riferisce espressamente al procedimento di cui all'art. 4 e non a quello di cui all'art. 5 del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>107.</NO.P><TXT>Ritengo che dalla dichiarazione n. 46 allegata al Trattato di Amsterdam emerga che l'azione degli Stati Schengen connessa con lo sviluppo dell'acquis di Schengen sia subordinata al rispetto del procedimento di cui all'art. 4 del protocollo di Schengen. Non è possibile interpretare detta dichiarazione in senso tale che possa minacciare il principio dell'integrità dell'acquis di Schengen.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>E —</NO.P><TXT>Principio dell'integrità</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>108.</NO.P><TXT>Il secondo <QUOT.START ID="QS0096" REF.END="QE0096" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0096" REF.START="QS0096" CODE="2019"/> della decisione 2000/365, riguardante la posizione del Regno Unito, sottolinea il significato del principio dell'integrità dell'acquis di Schengen, evidenziando <QUOT.START ID="QS0097" REF.END="QE0097" CODE="00AB"/>che l'acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente ed applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell'abolizione<?PAGE NO="I-11627"?> dei controlli delle persone alle frontiere comuni<QUOT.END ID="QE0097" REF.START="QS0097" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0075" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>In maniera analoga, anche il secondo <QUOT.START ID="QS0098" REF.END="QE0098" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0098" REF.START="QS0098" CODE="2019"/> della decisione del Consiglio <DATE ISO="20020228">28 febbraio 2002</DATE>, 2002/192/CE, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="064" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="20">GU L 64, pag. 20</REF.DOC.OJ>), afferma che <QUOT.START ID="QS0099" REF.END="QE0099" CODE="00AB"/>[1]'acquis di Schengen è stato concepito e funziona come un insieme coerente che deve essere accettato integralmente ed applicato da tutti gli Stati che sostengono il principio dell'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere comuni<QUOT.END ID="QE0099" REF.START="QS0099" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>109.</NO.P><TXT>Il detto principio è sancito altresì dall'art. 8 del protocollo di Schengen, il quale stabilisce che gli Stati candidati all'adesione devono accettare l'acquis di Schengen integralmente.</TXT></NP><NP><NO.P>110.</NO.P><TXT>Il principio dell'integrità dell'acquis di Schengen rappresenta una concretizzazione del generale principio giuridico qui habet commoda ferre debet onera et contra, riconosciuto anche dal diritto internazionale pubblico. Nell'ambito del primo pilastro, per quanto concerne il citato principio giuridico, la dottrina<NOTE NOTE.ID="E0076" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Kolb R., <QUOT.START ID="QS0100" REF.END="QE0100" CODE="00AB"/>La maxime <QUOT.START ID="QS0101" REF.END="QE0101" CODE="201C"/>qui habet commoda, ferre debet onera et contra<QUOT.END ID="QE0101" REF.START="QS0101" CODE="201D"/> (celui qui jouit des avantages doit supporter aussi les charges et vice versa) en droit international public<QUOT.END ID="QE0100" REF.START="QS0100" CODE="00BB"/>, Revue Belge de Droit International, 2004, pag. 12, in particolare pag. 23.</P></NOTE> rinvia in particolare alla sentenza della Corte nella causa 39/72<NOTE NOTE.ID="E0077" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza della Corte <DATE ISO="19730207">7 febbraio 1973</DATE>, Commissione/Italia (Race. pag. 101, punti 21 e 24).</P></NOTE>, nella quale si afferma che <QUOT.START ID="QS0102" REF.END="QE0102" CODE="00AB"/>è (...) inammissibile che uno Stato membro applichi in modo incompleto o selettivo un regolamento della Comunità, in guisa da paralizzare determinate parti della legislazione comunitaria nei confronti delle quali abbia manifestato la propria opposizione, ovvero ch'esso ritenga in contrasto con determinati interessi nazionali. Il fatto che uno Stato, in considerazione dei propri interessi nazionali, rompa unilateralmente l'equilibrio tra i vantaggi e gli oneri derivanti dalla sua appartenenza alla Comunità, lede 1 uguaglianza degli Stati membri dinanzi al diritto comunitario e determina discriminazioni a carico dei loro cittadini (...)<QUOT.END ID="QE0102" REF.START="QS0102" CODE="00BB"/>. Tale argomentazione può essere agevolmente applicata all'acquis di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>111.</NO.P><TXT>Il principio dell'integrità dell'acquis di Schengen tutela non solo l'equilibrio tra gli Stati Schengen con riferimento allo sviluppo e all'applicazione dell'acquis di Schengen, bensì anche l'acquis di Schengen nel suo complesso<NOTE NOTE.ID="E0078" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>de Kerchove d'Ousselghem, G., <QUOT.START ID="QS0103" REF.END="QE0103" CODE="00AB"/>Un espace de liberté, de sécurité et de justice aux dimensions incertaines. Quelques réflexions sur le recours aux coopérations renforcées en matière de justice et d'affaires intérieures<QUOT.END ID="QE0103" REF.START="QS0103" CODE="00BB"/>, in Lejeune, Y. (editore): Le traité d'Amsterdam, Espoirs et déceptions, Bruxelles, 1999, pag. 290. L'autore sottolinea che la ricerca di una maggiore omogeneità (cohérence) nella cooperazione Schengen è stata la prima ragione dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.</P></NOTE>. In ragione della difesa dell'intero acquis di Schengen, tale principio rappresenta l'espressione dell'interesse generale dei paesi Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>112.</NO.P><TXT>La cooperazione relativa ad una parte dell'acquis di Schengen richiede, in forza del principio di integrità, che lo Stato membro partecipante ad una qualche misura dell'acquis di Schengen si faccia carico dei vantaggi e degli oneri che sorgono dalla cooperazione in tale settore. È per questa ragione che il principio di integrità non consente di effettuare una libera scelta di cooperazione, in base all'art. 5 del protocollo di Schengen, ad un atto di sviluppo dell'acquis di Schengen, qualora non sia possibile applicare autonomamente tale atto. L'argomentazione sviluppata ai paragrafi 97-102 dimostra però che il regolamento n. 2252/2004 non può essere applicato autonomamente. Il vantaggio derivante nel caso concreto dalla cooperazione<?PAGE NO="I-11628"?> del Regno Unito al regolamento n. 2252/2004 consisterebbe negli standard minimi comuni e nei requisiti tecnici che regolano la leggibilità dei passaporti mediante apparecchiature elettroniche. L'onere consiste invece nella cooperazione alla parte dell'acquis di Schengen di cui il regolamento n. 2252/2004 rappresenta uno sviluppo.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>F —</NO.P><TXT>Presunto comportamento contraddittorio del Consiglio nell'accertare se si tratti di una misura basata sull'acquis di Schengen</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>113.</NO.P><TXT>Nelle sue memorie difensive e all'udienza il Regno Unito ha espressamente sottolineato il fatto di essere stato autorizzato dal Consiglio, in taluni casi, a cooperare a determinate misure basate sull'acquis di Schengen. A questo proposito il Regno Unito si richiama tra l'altro alla direttiva 2001/51, alla decisione del Consiglio <DATE ISO="20020613">13 giugno 2002</DATE>, n. 2002/463/CE, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (in prosieguo: la <QUOT.START ID="QS0104" REF.END="QE0104" CODE="00AB"/>decisione 2002/463<QUOT.END ID="QE0104" REF.START="QS0104" CODE="00BB"/>)<NOTE NOTE.ID="E0079" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="161" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="11">GU L 161, pag. 11</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, al regolamento n. 377/2004 e alla decisione 2005/267, e sottolinea che il concetto di <QUOT.START ID="QS0105" REF.END="QE0105" CODE="00AB"/>misura basata sull'acquis di Schengen<QUOT.END ID="QE0105" REF.START="QS0105" CODE="00BB"/> risulta impreciso ed oscuro.</TXT></NP><NP><NO.P>114.</NO.P><TXT>Al fine di stabilire se si tratti di una misura basata sull'acquis di Schengen, il Consiglio effettua un'analisi che si svolge in due fasi. Nella prima fase verifica se si tratti di una misura ordinaria nell'ambito del Titolo IV CE oppure di una misura rientrante nei settori di applicazione dell'acquis di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0080" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>In dottrina si sostiene la tesi secondo cui gli atti che modificano l'acquis di Schengen esistente costituiscono indubbiamente una parte dello sviluppo dell'acquis stesso. Qualora si tratti, invece, di misure che non modificano l'acquis di Schengen esistente, la situazione può essere diversa (Bracke, N., <QUOT.START ID="QS0106" REF.END="QE0106" CODE="00AB"/>Flexibility, Justice Cooperation and the Treaty of Amsterdam<QUOT.END ID="QE0106" REF.START="QS0106" CODE="00BB"/>, in Marinho, C, Asylum, Immigration and Schengen Post-Amsterdam, Maastricht, 2001, pag. 65).</P></NOTE>. Nella seconda fase accerta invece se si tratti di una questione essenziale <HT TYPE="ITALIC">(essential)</HT> ai fini della libera circolazione delle persone in uno spazio nel quale sono stati soppressi i controlli sulle persone alle frontiere interne. La descritta verifica in due fasi è paragonabile alla verifica che si attua nell'ambito del primo pilastro ai fini della scelta della corretta base giuridica degli atti delle istituzioni. Dalle pronunce della Corte di giustizia emerge che <QUOT.START ID="QS0107" REF.END="QE0107" CODE="00AB"/>[c]ostituisce giurisprudenza costante che, nell'ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta della base giuridica di un atto deve basarsi su elementi oggettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto<QUOT.END ID="QE0107" REF.START="QS0107" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0081" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenze <DATE ISO="20000404">4 aprile 2000</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-269/97" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-2257">C-269/97, Commissione/ Consiglio (Race. pag. I-2257, punto 43)</REF.DOC.ECR>; <DATE ISO="20010130">30 gennaio 2001</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-36/98" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-779">C-36/98, Spagna/Consiglio (Race. pag. I-779, punto 58)</REF.DOC.ECR>, e <DATE ISO="20051206">6 dicembre 2005</DATE>, cause riunite <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-453/03+C-11/04+C-12/04+C-194/04" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-10423">C-453/03, C-11/04, C-12/04 e C-194/04, ABNA e a. (Race. pag. I-10423, punto 54)</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>115.</NO.P><TXT>La descritta analisi in due fasi effettuata dal Consiglio consente alla Corte di accertare, sulla scorta di elementi oggettivi, se si tratti di una misura che si basa sull'acquis di Schengen. Tra gli elementi oggettivi su cui si fonda l'analisi vi sono, tra l'altro, l'accertamento<?PAGE NO="I-11629"?> se si tratti, ratione materiae, di una misura effettivamente riconducibile all'acquis di Schengen, nonché l'accertamento se si tratti di una questione essenziale per la libera circolazione delle persone in uno spazio nel quale sono soppresse le frontiere interne.</TXT></NP><NP><NO.P>116.</NO.P><TXT>Risulta da una giurisprudenza costante che <QUOT.START ID="QS0108" REF.END="QE0108" CODE="00AB"/>il principio di proporzionalità, che è parte integrante dei principi generali del diritto comunitario, esige che gli strumenti adoperati da un'istituzione comunitaria siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo<QUOT.END ID="QE0108" REF.START="QS0108" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0082" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza ABNA e a. (citata alla nota 81, punto 68).</P></NOTE>. <QUOT.START ID="QS0109" REF.END="QE0109" CODE="00AB"/>Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni menzionate (...) si deve ricordare che occorre riconoscere al legislatore comunitario un ampio potere discrezionale in un settore come quello del caso di specie, che richiede da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale, e nel quale esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, solo [il carattere manifestamente sproporzionato] di una misura adottata in tale ambito, in relazione allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura<QUOT.END ID="QE0109" REF.START="QS0109" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0083" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibidem, punto 69.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>117.</NO.P><TXT>L'analisi in due fasi effettuata dal Consiglio non presenta tale carattere manifestamente sproporzionato, in quanto è idonea a realizzare lo scopo perseguito, ossia quello di stabilire se un determinato atto proposto costituisca una misura basata sull'acquis di Schengen. Pertanto, sono infondate le allegazioni secondo cui la nozione di acquis di Schengen sarebbe eccessivamente vaga.</TXT></NP><NP><NO.P>118.</NO.P><TXT>Il regolamento n. 377/2004 ha ad oggetto la creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione. Il decimo <QUOT.START ID="QS0110" REF.END="QE0110" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0110" REF.START="QS0110" CODE="2019"/> del detto regolamento stabilisce che il Regno Unito partecipa al regolamento stesso ai sensi dell'art. 5 del protocollo di Schengen e dell'art. 8, n. 2, della decisione 2000/365. L'art. 8, n. 2, della decisione 2000/365 conferma che il Regno Unito coopera a tale settore dell'acquis di Schengen, ed introduce la presunzione<NOTE NOTE.ID="E0084" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Tale presunzione viene stabilita dalla frase seguente: <QUOT.START ID="QS0111" REF.END="QE0111" CODE="00AB"/>si considera irrevocabilmente che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia notificato al presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo Schengen, che desidera partecipare a tutte le proposte e iniziative basate sull'acquis di Schengen di cui all'articolo 1<QUOT.END ID="QE0111" REF.START="QS0111" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> secondo cui si considera effettuata la notifica di cui all'art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen. Anche il dodicesimo <QUOT.START ID="QS0112" REF.END="QE0112" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0112" REF.START="QS0112" CODE="2019"/> della decisione 2005/267, che istituisce sul web una rete di informazione e coordinamento sicura per lo scambio di informazioni in materia di flussi migratori irregolari, ingresso e immigrazione clandestini e rimpatrio di persone soggiornanti illegalmente, sottolinea che è stato osservato il procedimento di cui all'art. 5, n. 1, del protocollo di Schengen. Nel detto <QUOT.START ID="QS0113" REF.END="QE0113" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0113" REF.START="QS0113" CODE="2019"/> si evidenzia che è stato applicato l'art. 8, n. 2, della decisione 2000/365, nei limiti in cui le misure della decisione<?PAGE NO="I-11630"?> 2005/267 sviluppano le disposizioni dell'acquis di Schengen volte a combattere l'organizzazione di immigrazione illegale alle quali partecipa il Regno Unito<NOTE NOTE.ID="E0085" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Si deve rilevare che il citato <QUOT.START ID="QS0114" REF.END="QE0114" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0114" REF.START="QS0114" CODE="2019"/> fa menzione anche del fatto che è stato applicato l'art. 3 del protocollo sul Titolo IV, trattandosi di una misura rientrante nell'ambito del Titolo IV CE.</P></NOTE>. Di conseguenza, per tali due atti giuridici è stato correttamente applicato l'art 5 del protocollo di Schengen, in forza dei poteri aventi come base giuridica l'art. 4 del medesimo protocollo.</TXT></NP><NP><NO.P>119.</NO.P><TXT>La direttiva 2001/51 integra le disposizioni dell'art. 26 CAA con riferimento agli obblighi per i vettori che trasportano cittadini stranieri nel territorio degli Stati membri. La direttiva in questione è un esempio di misura adottata in base al Titolo IV, alla quale il Regno Unito coopera in forza dell'art. 1 della decisione 2000/365. Il settimo <QUOT.START ID="QS0115" REF.END="QE0115" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0115" REF.START="QS0115" CODE="2019"/> di tale direttiva spiega che, <QUOT.START ID="QS0116" REF.END="QE0116" CODE="00AB"/>[a] norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato (...) che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva<QUOT.END ID="QE0116" REF.START="QS0116" CODE="00BB"/>. Tuttavia, il decimo <QUOT.START ID="QS0117" REF.END="QE0117" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0117" REF.START="QS0117" CODE="2019"/> della medesima direttiva stabilisce, quanto all'Islanda e alla Norvegia, che <QUOT.START ID="QS0118" REF.END="QE0118" CODE="00AB"/>la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen (...)<QUOT.END ID="QE0118" REF.START="QS0118" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0086" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 98, avverte che per tali atti, vista la formulazione delle dichiarazioni riguardanti la Norvegia e l'Islanda, risulta con certezza che si tratta di uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Perciò, non è chiara la ragione del richiamo al protocollo sul Titolo IV.</P></NOTE>. La direttiva in esame rappresenta quindi uno sviluppo dell'acquis di Schengen, e non un'ordinaria misura ai sensi del Titolo IV. Sarebbe perciò stata erronea l'eventuale applicazione del protocollo sul Titolo IV.</TXT></NP><NP><NO.P>120.</NO.P><TXT>La direttiva 2001/40 disciplina la questione del riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, e dunque del riconoscimento di una decisione di allontanamento adottata da un'autorità competente di uno Stato membro nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nel territorio di un altro Stato membro. Il sesto <QUOT.START ID="QS0119" REF.END="QE0119" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0119" REF.START="QS0119" CODE="2019"/> della citata direttiva precisa che, a norma dell'art. 3 del protocollo sul Titolo IV, il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della direttiva stessa. La dottrina avverte che per quanto concerne la direttiva in esame l'applicazione dell'art. 3 del protocollo sul Titolo IV è erronea, in quanto si tratta indubbiamente di una misura che si basa sull'acquis di Schengen. Tuttavia, al tempo stesso segnala che la direttiva in questione rappresenta una misura basata sull'acquis di Schengen suscettibile di applicazione autonoma, e che essa rappresenta quindi un tipico esempio di applicazione dell'art. 5 del protocollo di Schengen<NOTE NOTE.ID="E0087" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Thym, D., cit. alla nota 14, pag. 98.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>121.</NO.P><TXT>La decisione 2004/573 coordina gli allontanamenti congiunti per via aerea, da<?PAGE NO="I-11631"?> due o più Stati membri, dei cittadini di paesi terzi che sono destinatari di provvedimenti di allontanamento individuali. L'undicesimo e il dodicesimo <QUOT.START ID="QS0120" REF.END="QE0120" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0120" REF.START="QS0120" CODE="2019"/> della citata decisione chiariscono che si tratta di una misura volta a sviluppare l'acquis di Schengen. Tuttavia, il quarto <QUOT.START ID="QS0121" REF.END="QE0121" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0121" REF.START="QS0121" CODE="2019"/> della decisione in esame stabilisce chiaramente che la Comunità deve evitare un vuoto nel settore dell'organizzazione di voli congiunti. Il concetto di vuoto rende evidente che la decisione in questione può essere applicata autonomamente. Pertanto, anche la decisione 2004/573 costituisce una misura basata sull'acquis di Schengen che può essere applicata autonomamente. Ciò significa che il Regno Unito può aderire alla stessa in forza dell'art. 5 del protocollo di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>122.</NO.P><TXT>La decisione 2002/463 (programma ARGO) è intesa a promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali amministrative e giudiziarie degli Stati membri, a promuovere l'applicazione uniforme del diritto comunitario in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a migliorare l'efficienza complessiva delle autorità nazionali amministrative e giudiziarie degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni quando essi attuano le norme comunitarie, nonché a promuovere la trasparenza delle azioni intraprese dalle autorità nazionali amministrative e giudiziarie degli Stati membri rafforzando le loro relazioni con le altre organizzazioni competenti, nazionali ed internazionali, governative e non governative. Nel dodicesimo <QUOT.START ID="QS0122" REF.END="QE0122" CODE="2018"/>considerando<QUOT.END ID="QE0122" REF.START="QS0122" CODE="2019"/> della decisione 2002/463 si afferma del pari che, in conformità all'art. 3 del protocollo sul Titolo IV, il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della decisione in esame. Il Consiglio, nel determinare i rapporti tra la decisione 2002/463 e l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, ha ritenuto che tale decisione non costituisse un atto basato sull'acquis di Schengen. Se si analizzano gli obiettivi di cui all'art. 3 e le azioni di cui al capo II, nonché in particolare i tipi di azione descritti dall'art. 8 della decisione 2002/463<NOTE NOTE.ID="E0088" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'art. 8 della decisione 2002/463 elenca i seguenti tipi di azione: azioni di formazione, scambio di funzionari, azioni che promuovano il trattamento informatizzato dei fascicoli e delle procedure, compreso l'utilizzo delle tecniche più moderne per lo scambio elettronico dei dati, valutazione degli effetti delle norme e delle procedure comuni fondate sugli articoli 62 CE e 63 CE, azioni destinate a promuovere lo sviluppo delle migliori prassi al fine di migliorare i metodi di lavoro e le attrezzature, di semplificare le procedure e di abbreviare i tempi di espletamento, azioni operative che possano comprendere la creazione di centri operativi e di squadre comuni, studi, lavori di ricerca, conferenze e seminari, meccanismi di consultazione e di associazione delle organizzazioni competenti, nazionali e internazionali, governative e non governative, attività degli Stati membri nei paesi terzi, campagne d'informazione nei paesi di origine e di transito e lotta contro la frode documentale.</P></NOTE>, è possibile rilevare che essi non sono essenziali ai fini della libera circolazione delle persone. Si tratta, in realtà, di un'ordinaria misura ai sensi del Titolo IV CE. Pertanto, è corretta la conclusione del Consiglio secondo cui non si tratta di una misura basata sull'acquis di Schengen.</TXT></NP><NP><NO.P>123.</NO.P><TXT>Il regolamento n. 334/2002<NOTE NOTE.ID="E0089" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="20020218">18 febbraio 2002</DATE>, n. 334, che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="053" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="7">GU L 53, pag. 7</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> istituisce un modello uniforme per i visti. Si tratta di una misura ai sensi del Titolo IV CE e, in base alla decisione 2000/365, di una parte dell'acquis di Schengen cui il Regno Unito non partecipa. Il Consiglio ha chiarito che il regolamento in questione rappresenta una modifica del regolamento n. 1683/95<NOTE NOTE.ID="E0090" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Regolamento (CE) del Consiglio <DATE ISO="19950529">29 maggio 1995</DATE>, n. 1683, che istituisce un modello uniforme per i visti (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="164" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="1">GU L 164, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, che è stato adottato come atto del primo pilastro ancor prima dell'entrata in vigore del trattato<?PAGE NO="I-11632"?> di Amsterdam sulla base dell'allora vigente art. 100 C, n. 3, CEE. Queste rappresentano, per il Consiglio, circostanze particolari che hanno permesso al Regno Unito di cooperare all'adozione del regolamento n. 334/2002. In realtà è difficile comprendere, prima facie, perché il Consiglio, nell'adottare tale regolamento, abbia ritenuto sussistenti circostanze particolari in ragione del fatto che il Regno Unito aveva cooperato all'adozione del regolamento n. 1683/95, e non abbia invece riconosciuto l'esistenza di analoghe circostanze al momento dell'adozione del regolamento n. 2252/2004. Il modello uniforme per i visti e le norme sulle caratteristiche di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio rappresentano due settori simili, che di fatto sono sostanzialmente connessi con il controllo alle frontiere esterne. Il modello uniforme per i visti disciplina il controllo dei cittadini dei paesi terzi all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne. Le norme minime tecniche dei passaporti e dei documenti di viaggio riguardano invece esclusivamente i cittadini dei paesi Schengen, della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera. Il modello uniforme per i visti e le norme sulle caratteristiche di sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio hanno il medesimo fine, ossia il controllo alle frontiere esterne. Pertanto sono dell'opinione che il Consiglio abbia trattato situazioni simili in maniera diseguale.</TXT></NP><NP><NO.P>124.</NO.P><TXT>È necessario sottolineare che, anche qualora la prassi del Consiglio che ha permesso al Regno Unito di cooperare all'adozione di determinati atti ai sensi del Titolo IV CE ovvero dell'acquis di Schengen fosse corretta, essa non ha valore giuridico di precedente e non vale a creare in capo al Regno Unito un diritto all'applicazione dell'art. 5 del protocollo di Schengen. Una giurisprudenza consolidata stabilisce che <QUOT.START ID="QS0123" REF.END="QE0123" CODE="00AB"/>una mera prassi del Consiglio non vale a derogare a norme del Trattato CE e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni della Comunità in ordine alla scelta del fondamento giuridico corretto<QUOT.END ID="QE0123" REF.START="QS0123" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0091" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Sentenza <DATE ISO="20061128">28 novembre 2006</DATE>, causa <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-414/04" YEAR="2006" PAGE.ECR="I-11279">C-414/04, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-11279, punto 37)</REF.DOC.ECR>. In tale sentenza è stata dichiarata la nullità del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio <DATE ISO="20030626">26 giugno 2003</DATE>, n. 1228, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="176" DATE.PUB="2003" PAGE.FIRST="1">GU L 176, pag. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>G —</NO.P><TXT>Presunto trattamento diseguale dei cittadini irlandesi e britannici alle frontiere esterne</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>125.</NO.P><TXT>Il fatto che il Regno Unito e l'Irlanda non siano tenuti a rilasciare passaporti in conformità alle norme minime di sicurezza, non significa che i loro cittadini siano discriminati a causa di un eventuale diverso trattamento alle frontiere esterne. L'obbligo degli Stati Schengen di rilasciare passaporti in conformità alle norme minime di sicurezza deriva dalla partecipazione all'acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non coopera. Pertanto, il Regno Unito non si trova nella medesima posizione di altri Stati Schengen come la Norvegia, l'Islanda e la<?PAGE NO="I-11633"?> Svizzera. Per tale motivo, il fatto che i passaporti britannici ed irlandesi possano essere differenti sotto il punto di vista delle norme minime di sicurezza da quelli degli Stati Schengen, non comporta una discriminazione nei confronti dei titolari di passaporti britannici o irlandesi<NOTE NOTE.ID="E0092" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il Consiglio ha osservato, nella sua controreplica nella causa C-137/05, che il controllo dell'identità dei cittadini degli Stati membri all'attraversamento di una frontiera esterna viene effettuato sulla base della presentazione di un documento di viaggio, di modo che il controllo sui cittadini dell'Irlanda e del Regno Unito sarà identico a quello effettuato nel caso in cui si tratti di cittadini di altri Stati membri, sebbene i documenti irlandesi e britannici non presentino le medesime caratteristiche di sicurezza.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>126.</NO.P><TXT>Desidero richiamare l'attenzione anche sul fatto che il regolamento n. 2252/2004 potrebbe presentare qualche problema dal punto di vista dei diritti fondamentali, soprattutto in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<NOTE NOTE.ID="E0093" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Questo articolo disciplina il <QUOT.START ID="QS0124" REF.END="QE0124" CODE="00AB"/>diritto al rispetto della vita privata e familiare<QUOT.END ID="QE0124" REF.START="QS0124" CODE="00BB"/> e dispone: <QUOT.START ID="QS0125" REF.END="QE0125" CODE="00AB"/>1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.<QUOT.END ID="QE0125" REF.START="QS0125" CODE="00BB"/></P></NOTE> e all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<NOTE NOTE.ID="E0094" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'art. 8, n. 1, di tale Carta dispone quanto segue: <QUOT.START ID="QS0126" REF.END="QE0126" CODE="00AB"/>Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.<QUOT.END ID="QE0126" REF.START="QS0126" CODE="00BB"/></P></NOTE>, come osservato in particolare dalla dottrina tedesca<NOTE NOTE.ID="E0095" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Roßnagel, A., Hornung, G., <QUOT.START ID="QS0127" REF.END="QE0127" CODE="00AB"/>Reisepässe mit elektronischem Gesichtsbild und Fingerabdruck: die EG-Verordnung 2252/2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten<QUOT.END ID="QE0127" REF.START="QS0127" CODE="00BB"/>, Die öffentliche Verwaltung, 58 (2005), pag. 983, in particolare pagg. 896 e 897. A questo punto vorrei richiamare l'attenzione anche sul fatto che la dottrina, richiamandosi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Leander c. Svezia (sentenza <DATE ISO="19870326">26 marzo 1987</DATE>, Serie A, n. 116, paragrafo 48), è del parere che la memorizzazione (mémorisation) e la comunicazione (communication) dei dati personali comportino un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'art. 8, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Sudre, F., Droit européen et international des droits de l'homme, 8<HT TYPE="SUP">a</HT> edizione riveduta e ampliata, Parigi, 2006, pag. 439).</P></NOTE>. Tuttavia il Regno Unito non ha impugnato il presente regolamento a motivo di una violazione del diritto fondamentale alla tutela dei dati personali.</TXT></NP><NP><NO.P>127.</NO.P><TXT>Da quanto sopra esposto consegue che il ricorso del Regno Unito è infondato.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>H —</NO.P><TXT>Sulle spese</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>128.</NO.P><TXT>Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte<?PAGE NO="I-11634"?> soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.</TXT></NP><NP><NO.P>129.</NO.P><TXT>A norma dell'art. 69, n. 4, primo comma, del detto regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>VI —</NO.P><TXT>Conclusione</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>130.</NO.P><TXT>Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Il ricorso è respinto.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Il Regno Unito è condannato alle spese.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le parti intervenienti sopporteranno le proprie spese.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>