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22.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/36 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 agosto 2007
recante modifica della decisione 2003/634/CE che approva i programmi attuati per ottenere la qualifica di zone riconosciute o di aziende riconosciute in zone non riconosciute per quanto concerne le malattie del pesce che sono la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
[notificata con il numero C(2007) 3902]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/570/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla direttiva 91/67/CEE, uno Stato membro può presentare alla Commissione un programma inteso ad autorizzarlo ad avviare, per una zona o un’azienda situata in una zona non riconosciuta, le procedure intese ad ottenere la qualifica di zona riconosciuta o di azienda riconosciuta per quanto concerne le malattie dei pesci setticemia emorragica virale (VHS) e necrosi ematopoietica infettiva (IHN). La decisione 2003/634/CE della Commissione (2) approva ed elenca i programmi presentati da vari Stati membri. |
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(2) |
Con lettera del 28 marzo 2007, il Regno Unito chiede l’approvazione del programma che dovrà essere applicato nel fiume Ouse per riguadagnare la qualifica di zona riconosciuta per quanto riguarda la setticemia emorragica virale (VHS). La Commissione ha esaminato attentamente il programma presentato e l’ha trovato conforme all’articolo 10 della direttiva 91/67/CEE. Di conseguenza, il programma deve essere approvato e incluso nell’elenco dell’allegato I alla decisione 2003/634/CE. |
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(3) |
Con lettera del 21 novembre 2006, la Finlandia ha chiesto di estendere la qualifica di zona esente dalla VHS a tutte le sue zone costiere escluse quelle con speciali misure di eradicazione. La documentazione fornita dalla Finlandia dimostra che la zona soddisfa i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/67/CEE. Tutte le zone costiere all’interno del suo territorio, escluse le zone con speciali misure di eradicazione, sono considerate esenti dalla malattia e aggiunte all’elenco delle zone approvate riconosciute per quanto riguarda la VHS nell’allegato I della decisione 2002/308/CE della Commissione, del 22 aprile 2002, recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) (3). Perciò, il programma per l’esenzione dalla VHS applicabile a tutte le zone costiere della Finlandia, esclusa la parte del programma che riguarda le zone con speciali misure di eradicazione, è stato portato a termine e deve essere cancellato dall’allegato I della decisione 2003/634/CE. |
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(4) |
Con lettera dell’11 gennaio 2006, l’Italia ha chiesto l’approvazione del programma da applicare in un’azienda al fine di ottenere la qualifica di azienda riconosciuta in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN). La Commissione ha esaminato attentamente il programma presentato e l’ha trovato conforme all’articolo 10 della direttiva 91/67/CEE. Di conseguenza, tale programma deve essere approvato e inserito nell’elenco dell’allegato II alla decisione 2003/634/CE. |
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(5) |
I programmi applicabili alla zona Val di Sole e Val di Non e alla zona Val Banale nella Provincia autonoma di Trento e il programma applicabile alla zona in Valle del Torrente Venina in Lombardia sono stati conclusi. Devono perciò essere eliminati dall’allegato I della decisione 2003/634/CE. |
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(6) |
La decisione 2003/634/CE deve essere dunque modificata di conseguenza. |
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(7) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2003/634/CE sono sostituiti dal testo dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 220 del 3.9.2003, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/685/CE (GU L 282 del 13.10.2006, pag. 44).
(3) GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/345/CE (GU L 130 del 22.5.2007, pag. 16).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI ZONA RICONOSCIUTA PER QUANTO CONCERNE UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)
1. DANIMARCA
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA DANIMARCA IL 22 MAGGIO 1995, CHE COMPRENDE:
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il bacino idrografico di FISKEBÆK Å, |
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TUTTE LE PARTI DELLO JUTLAND a sud e ad ovest dei bacini idrografici di Storåen, Karup å, Gudenåen e Grejs å, |
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la DANIMARCA INSULARE. |
2. GERMANIA
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALLA GERMANIA IL 25 FEBBRAIO 1999, CHE COMPRENDE:
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una zona situata nel bacino idrografico OBERN NAGOLD. |
3. ITALIA
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3.1. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IL 6 OTTOBRE 2001 COME MODIFICATO DALLA LETTERA DEL 27 MARZO 2003, CHE COMPRENDE:
Zona provincia di Bolzano
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3.2. |
I PROGRAMMI PRESENTATI DALL’ITALIA NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IL 23 DICEMBRE 1996 E IL 14 LUGLIO 1997, CHE COMPRENDONO:
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3.3. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE VENETO IL 21 FEBBRAIO 2001, CHE COMPRENDE:
Zona Torrente Astico
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3.4. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE UMBRIA IL 20 FEBBRAIO 2002, CHE COMPRENDE:
Zona Fosso de Monterivoso
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3.5. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE TOSCANA IL 23 SETTEMBRE 2004, CHE COMPRENDE:
Zona Valle di Tosi
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3.6. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE TOSCANA IL 22 NOVEMBRE 2005, CHE COMPRENDE:
Bacino del Torrente Taverone
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3.7. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE PIEMONTE IL 2 febbraio 2006, CHE COMPRENDE:
Zona Valle Sessera
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3.8. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 21 FEBBRAIO 2006, CHE COMPRENDE:
Zona Valle del Torrente Bondo
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3.9. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE LOMBARDIA IL 22 MAGGIO 2006, CHE COMPRENDE:
Zona Fosso Melga-Bagolino
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4. FINLANDIA
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4.1. |
IL PROGRAMMA PER ASSICURARE L’INDENNITÀ DALLA VHS, COMPRENDENTE MISURE SPECIFICHE DI ERADICAZIONE, PRESENTATO DALLA FINLANDIA CON LETTERE DEL 27 MARZO E 4 GIUGNO 2002, DEL 12 MARZO, 12 GIUGNO E 20 OTTOBRE 2003, CHE COMPRENDE:
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5. REGNO UNITO
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5.1. |
IL PROGRAMMA PER ASSICURARE L’INDENNITÀ DALLA VHS PRESENTATO DAL REGNO UNITO IL 28 MARZO 2007, CHE COMPRENDE:
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«ALLEGATO II
PROGRAMMI INTESI AD OTTENERE LA QUALIFICA DI AZIENDA RICONOSCIUTA SITUATA IN UNA ZONA NON RICONOSCIUTA PER QUANTO RIGUARDA UNA O ENTRAMBE LE MALATTIE DEI PESCI SETTICEMIA EMORRAGICA VIRALE (VHS) E NECROSI EMATOPOIETICA INFETTIVA (IHN)
1. ITALIA
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1.1. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, PROVINCIA DI UDINE, IL 2 MAGGIO 2000, CHE COMPRENDE:
Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Tagliamento
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1.2. |
IL PROGRAMMA PRESENTATO DALL’ITALIA NELLA REGIONE CALABRIA L’11 GENNAIO 2007, CHE COMPRENDE:
Aziende situate nel bacino idrografico del fiume Noce
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