COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2021
COM(2021) 388 final
2021/0208(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale
{SEC(2021) 279 final} - {SWD(2021) 192 final} - {SWD(2021) 193 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Attualmente i cittadini e le imprese dell'UE che intendono far riconoscere ed eseguire in un paese terzo una decisione resa nell'UE si trovano dinanzi a un panorama giuridico eterogeneo, dovuto all'assenza di un quadro internazionale completo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. I creditori devono quindi districarsi in un coacervo di leggi nazionali di paesi terzi relative all'accettazione delle decisioni straniere, nonché di trattati bilaterali, regionali e multilaterali. Pertanto, per poter riuscire a far eseguire una decisione, i creditori che avviano un contenzioso internazionale devono investire risorse e tempo e spesso avvalersi di competenze esterne per preparare una solida strategia processuale. Tale complessità, i costi associati e l'incertezza giuridica costituiscono fattori deterrenti che possono indurre le imprese e i cittadini a evitare i contenziosi giudiziari e cercare altre forme di risoluzione delle controversie o a rinunciare a far valere i loro diritti, oppure a decidere di non concludere operazioni commerciali internazionali. Ciò, a sua volta, può avere un impatto negativo sulla volontà delle imprese e dei cittadini dell'UE di intraprendere attività commerciali e di investimento internazionali. Inoltre, a causa dell'incertezza sull'esecuzione delle decisioni dell'UE nei paesi terzi, il diritto di accesso alla giustizia per le imprese e i cittadini dell'UE risulta ostacolato.
La crescita degli scambi internazionali e dei flussi di investimenti aumenta tali rischi giuridici per le imprese e i cittadini dell'UE, ma questa situazione può essere affrontata attraverso un sistema prevedibile per il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni civili e commerciali. Tuttavia, fino a poco tempo fa, a livello internazionale il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale non erano disciplinati in maniera esaustiva, nonostante l'esistenza di alcuni accordi bilaterali o multilaterali di portata limitata. La situazione è cambiata con l'adozione, nel luglio 2019, della convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale ("convenzione sulle decisioni").
La convenzione sulle decisioni, adottata nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, ha il potenziale per migliorare l'attuale sistema di circolazione delle decisioni straniere. Essa mira a promuovere l'accesso effettivo alla giustizia per tutti e ad agevolare gli scambi e gli investimenti multilaterali basati su regole, nonché la mobilità, attraverso la cooperazione giudiziaria.
L'UE ha sempre sostenuto la creazione di un sistema multilaterale per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ed è stata quindi attivamente coinvolta nel processo negoziale della convenzione in vista dell'eventuale adesione a questo futuro sistema internazionale. Sulla base del mandato conferitole dal Consiglio nel maggio 2016, la Commissione europea ha rappresentato gli interessi dell'Unione durante il processo negoziale in sede di conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
La presente proposta è in linea con gli obiettivi della Commissione definiti negli orientamenti politici per la Commissione europea (2019-2024), in particolare per quanto riguarda la priorità "Un nuovo slancio per la democrazia europea". È in linea con l'impegno dell'Unione a favore del multilateralismo nelle relazioni internazionali ed è probabile che incoraggi altri paesi e partner commerciali dell'UE ad aderire alla convenzione sulle decisioni. L'adesione dell'UE a una convenzione multilaterale sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale sarebbe inoltre in linea con la politica dell'Unione volta ad aumentare la crescita degli scambi internazionali e degli investimenti esteri e la mobilità dei cittadini nel mondo.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'UE dispone di un sistema ben sviluppato per il riconoscimento reciproco e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati membri, istituito ad integrazione necessaria del mercato unico. Tuttavia, il
regolamento Bruxelles I bis
non si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni pronunciate in paesi terzi.
A livello internazionale, l'UE ha concluso una convenzione internazionale con gli Stati del SEE e la Svizzera (la convenzione di Lugano del 2007). Inoltre, un primo tentativo di istituire un quadro multilaterale per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni ha portato alla conclusione della convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro. Detta convenzione garantisce il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni quando le parti hanno convenuto il foro competente in via esclusiva a conoscere delle loro controversie. L'Unione ha ratificato tale convenzione nel 2015 e essa fa ora parte integrante dell'acquis dell'Unione.
Al di là della convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro, che ha un campo di applicazione limitato, non esiste un quadro multilaterale completo per la circolazione delle decisioni.
La convenzione sulle decisioni integrerebbe quindi l'attuale quadro giuridico dell'Unione, garantendo la circolazione delle decisioni straniere al di là del sistema esistente applicabile tra gli Stati dell'UE e del SEE e la Svizzera.
L'acquis interno dell'UE non verrebbe modificato dalla convenzione in assenza di una dichiarazione, in quanto i due strumenti si applicano in contesti diversi. Il regolamento Bruxelles I bis si applica infatti al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni all'interno dell'UE, mentre la convenzione si applicherebbe alle decisioni provenienti da paesi terzi. Tuttavia una dichiarazione è necessaria per garantire che il conseguimento degli obiettivi politici del regolamento Bruxelles I bis non sia compromesso dall'adesione alla convenzione. Più specificamente, in caso di locazione commerciale, il regolamento Bruxelles I bis attribuisce la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. La convenzione sulle decisioni non contiene norme sulla competenza esclusiva per la locazione commerciale. Pertanto, ai sensi della convenzione, gli Stati membri sarebbero tenuti a riconoscere ed eseguire le decisioni di paesi terzi in materia di locazione commerciale di beni immobili situati sul loro territorio. Ciò sarebbe in contraddizione con l'obiettivo politico alla base del regolamento Bruxelles I bis di attribuire la competenza esclusiva ai giudici dell'UE per le controversie relative a beni immobili situati nell'UE.
Pertanto al momento dell'adesione dovrebbe essere resa una dichiarazione mirata che escluda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di locazione commerciale di beni immobili situati nell'UE. Tale dichiarazione limitata garantisce la coerenza della convenzione con l'acquis dell'UE senza ostacolare il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi politici della presente proposta.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La convenzione sulle decisioni è il risultato di un processo graduale volto ad agevolare la circolazione delle decisioni in tutto il mondo. Essa si basa sulla convenzione del 2005 sugli accordi di scelta del foro, volta ad ampliare la portata delle decisioni che possono circolare tra gli Stati. Le convenzioni adottate nell'ambito della conferenza dell'Aia mirano a conseguire tale obiettivo senza interferire con le eventuali convenzioni specifiche vigenti in settori particolari, ad esempio il settore marittimo e quello dei trasporti, o con le convenzioni bilaterali vigenti.
Grazie all'aumento della certezza del diritto e alla riduzione dei costi e della durata dei procedimenti nelle controversie internazionali, la convenzione sulle decisioni ha il potenziale per incoraggiare le imprese e i cittadini dell'UE a effettuare operazioni commerciali internazionali, aumentando in tal modo il volume degli scambi e degli investimenti transfrontalieri.
Infine, l'adesione alla convenzione sulle decisioni è in linea con l'impegno dell'Unione a favore del multilateralismo e di un ordine mondiale basato su regole.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La competenza dell'Unione a disciplinare le questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale si basa sull'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), TFUE.
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione può incidere su norme comuni dell'UE o modificarne la portata. A seguito dell'adozione del regolamento Bruxelles I, l'Unione ha acquisito tale competenza esterna esclusiva per disciplinare le questioni relative al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni di paesi terzi in materia civile e commerciale.
La convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale rientra pertanto in questa competenza esterna esclusiva dell'Unione. L'Unione può aderirvi sulla base dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
•Proporzionalità
Gli obiettivi della presente proposta sono: migliorare l'accesso alla giustizia per le parti dell'UE agevolando il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rese dai giudici dell'UE indipendentemente da dove il debitore abbia i beni, aumentare la certezza del diritto per le imprese e i cittadini coinvolti in operazioni commerciali internazionali e ridurre i costi e la durata dei procedimenti nelle controversie giudiziarie transfrontaliere. Allo stesso tempo, la presente proposta mira a consentire il riconoscimento e l'esecuzione nell'UE delle decisioni di paesi terzi solo se i principi fondamentali del diritto dell'UE sono rispettati e l'acquis interno non è pregiudicato.
Tali obiettivi possono essere raggiunti solo aderendo a un sistema di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra gli Stati, come quello adottato nella convenzione sulle decisioni. Gli Stati membri non hanno più la possibilità di negoziare convenzioni multilaterali o bilaterali sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, in quanto la competenza esterna per le questioni riguardanti la competenza internazionale e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale spetta esclusivamente all'Unione europea.
Un'azione unilaterale a livello dell'UE non raggiungerebbe gli obiettivi di cui sopra in quanto non faciliterebbe il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni dell'UE nei paesi terzi.
Infine, l'adesione a un quadro multilaterale esistente che l'UE ha contribuito a negoziare sarebbe più efficace dell'avvio di negoziati bilaterali con paesi terzi. A seconda del numero di Stati che aderiranno alla convenzione, essa garantirebbe un quadro giuridico comune per le decisioni di paesi terzi, indipendentemente dalla provenienza. Garantirebbe inoltre un quadro giuridico comune per le imprese e i cittadini dell'UE che chiedono il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni rese da giudici dell'UE in paesi terzi.
•Scelta dell'atto giuridico
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
Nel quadro della valutazione delle diverse opzioni strategiche relative alla convenzione sulle decisioni, la Commissione ha chiesto il parere dei portatori di interessi attraverso una consultazione pubblica aperta e un seminario con gli Stati membri. Inoltre è stato realizzato uno studio da un contraente esterno che ha anche condotto una serie di attività di consultazione, quali un'indagine online, interviste mirate con i portatori di interessi e un questionario rivolto alle autorità degli Stati membri.
Da queste attività di consultazione è emerso il sostegno degli Stati membri e dalla stragrande maggioranza dei portatori di interessi (ad esempio, professionisti del diritto, imprese, organizzazioni professionali di avvocati e ufficiali giudiziari, accademici) all'adesione alla convenzione sulle decisioni. Per quanto riguarda la possibilità di formulare dichiarazioni, gli Stati membri si sono opposti a una dichiarazione basata sull'articolo 19 della convenzione e non hanno espresso pareri chiari sulle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 18. Solo un numero esiguo di portatori di interessi si è espresso a favore dell'adesione con una dichiarazione ai sensi dell'articolo 19, mentre non è emersa una chiara tendenza per le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 18.
Il contributo di queste attività di consultazione è stato molto importante per formulare il punto di vista della Commissione sull'approccio migliore da adottare nella presente proposta. Di conseguenza, la Commissione ha deciso di proporre l'adesione dell'UE alla convenzione sulle decisioni con una dichiarazione limitata e mirata che esclude il riconoscimento e l'esecuzione da parte dei giudici dell'UE delle decisioni di paesi terzi rese in materia di locazione commerciale di beni immobili situati nell'UE.
•Assunzione e uso di perizie
Nel processo di negoziazione della convenzione sulle decisioni, la Commissione ha costantemente consultato gli esperti degli Stati membri e si è avvalsa di tali competenze. Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati anche nell'ambito dei lavori preparatori della presente proposta.
La Commissione si è inoltre basata su uno studio realizzato da un contraente esterno per corroborare l'analisi della valutazione d'impatto. Tale studio fornisce un'ampia analisi economica e giuridica delle diverse opzioni strategiche disponibili. Esso si è avvalso di diversi strumenti analitici, che vanno dall'uso di dati empirici raccolti in vari modi (indagine online, questionari e interviste) a statistiche o analisi documentali. Quando non erano disponibili dati quantitativi, sono state utilizzate stime qualitative. Tali stime, e le diverse ipotesi utilizzate, sono state confermate da esperti esterni nel corso di una riunione di lavoro.
Lo studio ha concluso che il modo più adeguato per conseguire gli obiettivi politici è aderire alla convenzione senza alcuna dichiarazione. Questa conclusione trova riscontro nella presente proposta, in quanto l'adesione alla convenzione sulle decisioni è proposta solo con una dichiarazione limitata e mirata ritenuta necessaria per conseguire la coerenza con l'acquis dell'UE esistente. Al tempo stesso, una dichiarazione così limitata non ostacola il conseguimento degli altri obiettivi della presente proposta né la sua efficienza in termini di benefici diretti attesi per le imprese e i cittadini dell'UE.
Infine, la Commissione si è avvalsa della vasta esperienza acquisita in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni a livello dell'UE con l'applicazione del regolamento Bruxelles I bis e del suo atto predecessore, il regolamento (CE) n. 44/2001, che a sua volta ha sostituito la convenzione di Bruxelles del 1968 sullo stesso argomento. Esistono ampi orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione all'interpretazione e all'applicazione di tali strumenti a livello dell'UE.
•Valutazione d'impatto
L'opportunità dell'adesione dell'UE alla convenzione è stata presa in considerazione nel quadro di una relazione sulla valutazione d'impatto. Per lo scenario in cui l'UE aderisce alla convenzione, sono state prese in considerazione diverse opzioni strategiche alternative, tra cui l'adesione senza alcuna dichiarazione o con dichiarazioni specificamente definite - una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della convenzione che escluda alcune materie dal campo di applicazione (consumo, occupazione, assicurazione e/o locazione commerciale di beni immobili) - oppure con una dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della convenzione che escluda le decisioni in materia civile e commerciale riguardanti Stati o enti statali.
L'opzione prescelta è l'adesione alla convenzione con una dichiarazione limitata e mirata che escluda il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni che hanno statuito su contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'UE.
Al fine di quantificare gli impatti della convenzione sulla circolazione delle decisioni tra l'UE e i paesi terzi, si è partiti dal presupposto che otto paesi terzi selezionati avrebbero aderito alla convenzione (Australia, Argentina, Brasile, Canada, Cina, Giappone, Corea del Sud e Stati Uniti d'America). Tutti gli impatti sono stati stimati per un periodo di riferimento compreso tra il 2022 e il 2026.
L'opzione prescelta migliorerà l'accesso alla giustizia e aumenterà la certezza del diritto e la prevedibilità nelle controversie giudiziarie internazionali. I benefici diretti per i cittadini e le imprese dell'UE che cercano di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione dell'UE nei paesi terzi selezionati sono stimati tra i 1,1 e i 2,6 milioni di EUR entro il 2026. Ciò è dovuto a una prevista diminuzione del 10 % -20 % dei costi relativi al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni dell'UE nei paesi terzi. Inoltre la durata media dei procedimenti dovrebbe diminuire in media di tre o sei mesi.
Un sistema più semplice e prevedibile per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale è inoltre destinato a promuovere gli scambi e gli investimenti internazionali. Poiché è probabile che gli scambi e gli investimenti internazionali aumentino, potrebbero prodursi effetti positivi a livello sia micro che macroregionale, come pure sulle opportunità di occupazione. In particolare, le PMI trarranno beneficio dal miglioramento dell'accesso alla giustizia e dalla certezza del diritto nelle operazioni commerciali internazionali derivanti dalla convenzione sulle decisioni.
In particolare, l'opzione prescelta è pienamente in linea con l'acquis dell'UE in materia, in particolare il regolamento Bruxelles I bis. In base all'opzione prescelta i contratti di locazione commerciale sono esclusi dall'applicazione della convenzione, in quanto il regolamento Bruxelles I bis attribuisce ai giudici dell'UE la competenza esclusiva a conoscere delle controversie in materia di locazione commerciale di immobili situati nell'UE.
Per contro, una dichiarazione che escluderebbe le altre questioni considerate non è stata ritenuta necessaria. La convenzione fornisce una protezione adeguata delle parti più deboli (consumatori, lavoratori dipendenti o titolari di polizze, assicurati o beneficiari di una polizza assicurativa), anche se in modo diverso rispetto all'acquis dell'UE. Inoltre, a differenza dei contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'UE, altre dichiarazioni, di portata più ampia, potrebbero ostacolare il pieno conseguimento degli obiettivi della presente iniziativa.
Il 23 aprile 2021 la relazione sulla valutazione d'impatto ha ottenuto il parere favorevole del comitato per il controllo normativo.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta non ha implicazioni in termini di costi per le PMI. Inoltre, poiché le PMI tendono a privilegiare le controversie giudiziarie rispetto all'arbitrato, si prevede che l'aumento della certezza del diritto, unitamente alla riduzione dei costi e della durata dei procedimenti nelle controversie internazionali, avrà un effetto positivo sulla loro volontà di avviare o espandere le operazioni commerciali internazionali. L'adesione alla convenzione può anche migliorare la competitività delle PMI. Ciò è dovuto al fatto che diminuiranno i costi delle controversie internazionali e quindi indirettamente delle attività commerciali internazionali, il che offrirà alle PMI con sede nell'UE un vantaggio comparativo rispetto alle imprese di paesi che non hanno ratificato la convenzione. La proposta dovrebbe avere un impatto positivo anche sugli scambi e sugli investimenti internazionali.
•Diritti fondamentali
La proposta è intesa a migliorare l'accesso alla giustizia per le imprese e i cittadini dell'UE, in quanto il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni, parti integranti del diritto di accesso alla giustizia, in generale miglioreranno e saranno più prevedibili. La convenzione rispecchia in larga misura le norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni applicabili a livello interno nell'UE (regolamento Bruxelles I bis). Di conseguenza, la convenzione non si discosta, in linea di principio, dai diritti fondamentali dell'UE e dai principi di equità processuale. In particolare, la convenzione prevede un motivo per rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni incompatibili con i principi fondamentali di equità processuale o con l'ordine pubblico dello Stato richiesto. Ciò contribuirebbe a garantire, sulla base di un approccio sperimentato, che i diritti fondamentali, quali il diritto alla difesa o il diritto a un giudice imparziale, siano debitamente rispettati in un paese terzo. Inoltre, migliorando il riconoscimento e l'esecuzione nei paesi terzi delle decisioni rese dai giudici dell'UE, la convenzione è intesa a facilitare la libertà d'impresa e a rafforzare il rispetto del diritto di proprietà nell'UE.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Gli Stati membri potrebbero dover sostenere costi una tantum per l'attuazione della convenzione, e potrebbero esservi costi leggermente più elevati per il sistema giudiziario degli Stati membri a causa del leggero aumento previsto del numero di cause. Tuttavia, si prevede che tali costi saranno compensati a medio e lungo termine dalla prevista diminuzione della durata dei procedimenti.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Poiché la proposta riguarda l'adesione dell'UE a una convenzione internazionale che contiene norme chiare sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere, non sarà definito alcun piano di attuazione.
Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione del funzionamento pratico della convenzione, l'UE parteciperà alle riunioni della commissione speciale organizzate periodicamente dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato per fare il punto sull'applicazione pratica della convenzione.
Il meccanismo interno di valutazione e monitoraggio dell'UE corrisponderà quanto più possibile al meccanismo di valutazione della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. La valutazione sarà effettuata a intervalli regolari e comprenderà la valutazione degli impatti derivanti dall'adesione dell'UE alla convenzione sulle decisioni, nonché la valutazione del conseguimento dei principali obiettivi perseguiti attraverso l'adesione. Inoltre la valutazione comprenderà anche un'analisi dell'opportunità delle dichiarazioni per valutare se mantenere o revocare la o le dichiarazioni già presentate o se effettuare una o più dichiarazioni nuove.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Data la competenza esterna esclusiva dell'Unione europea e il fatto che la convenzione sulle decisioni consente, in virtù del suo articolo 26, che un'organizzazione regionale di integrazione economica vi aderisca, l'UE dovrebbe diventare parte contraente della convenzione senza gli Stati membri in base a una decisione positiva del Consiglio.
Al momento dell'adesione, l'Unione europea dovrebbe pertanto dichiarare, ai sensi dell'articolo 27 della convenzione, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla convenzione e che i propri Stati membri non saranno parti della medesima, ma ne saranno vincolati in forza dell'adesione dell'UE. Conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale la Danimarca non partecipa alle misure adottate a norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato, l'adesione dell'UE alla convenzione sulle decisioni non include la Danimarca.
Al momento dell'adesione alla convenzione, l'UE dovrebbe inoltre formulare una dichiarazione relativa al campo di applicazione materiale della convenzione ai sensi dell'articolo 18 della convenzione, escludendo dal campo di applicazione della stessa le decisioni che hanno statuito su contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'Unione europea.
2021/0208 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa all'adesione da parte dell'Unione europea alla convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale nell'ambito della conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ("convenzione") è stata conclusa il 2 luglio 2019.
(2)La convenzione mira a promuovere l'accesso alla giustizia a livello mondiale attraverso una cooperazione giudiziaria internazionale rafforzata. In particolare, la convenzione intende ridurre i rischi e i costi associati alle controversie e alla risoluzione delle controversie transfrontaliere e, di conseguenza, facilitare gli scambi internazionali, gli investimenti e la mobilità.
(3)L'Unione ha partecipato attivamente ai negoziati che hanno portato all'adozione della convenzione, e ne condivide gli obiettivi.
(4)Attualmente i cittadini e le imprese dell'Unione che intendono far riconoscere ed eseguire in un paese terzo una decisione resa nell'Unione si trovano dinanzi a un panorama giuridico eterogeneo, dovuto all'assenza di un quadro internazionale completo per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale. La crescita degli scambi internazionali e dei flussi di investimenti aumenta tali rischi giuridici per le imprese e i cittadini dell'Unione, ma questa situazione dovrebbe essere affrontata attraverso un sistema prevedibile per il riconoscimento e l'esecuzione transfrontalieri delle decisioni in materia civile e commerciale.
(5)Tali obiettivi possono essere raggiunti solo aderendo a un sistema di riconoscimento reciproco ed esecuzione delle decisioni tra gli Stati, come quello adottato nella convenzione. Allo stesso tempo, la convenzione dovrebbe consentire il riconoscimento e l'esecuzione nell'UE delle decisioni di paesi terzi solo quando i principi fondamentali del diritto dell'Unione sono rispettati e l'acquis interno non è pregiudicato.
(6)A norma dell'articolo 26 della convenzione, le organizzazioni regionali di integrazione economica aventi competenza per alcune o tutte le materie disciplinate dalla convenzione, quali l'Unione, possono firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.
(7)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato, l'Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali nella misura in cui tale conclusione può incidere su norme comuni dell'Unione o modificarne la portata. La convenzione incide sul diritto derivato dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle conseguenti decisioni, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto l'Unione ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dalla convenzione.
(8)A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 28 della convenzione, l'adesione alla convenzione può avvenire prima della sua entrata in vigore.
(9)È opportuno che l'Unione concluda la convenzione mediante adesione.
(10)Al momento dell'adesione alla convenzione l'Unione dovrebbe dichiarare, ai sensi dell'articolo 27 della stessa, di essere competente per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza della sua conclusione da parte dell'Unione.
(11)In caso di contratti di locazione commerciale, il regolamento (UE) n. 1215/2012 attribuisce la competenza esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato. La convenzione non contiene norme sulla competenza esclusiva per le locazioni commerciali. Pertanto, al momento dell'adesione alla convenzione, l'Unione dovrebbe formulare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della convenzione, che escluda dal campo di applicazione della stessa le decisioni in materia di contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'Unione europea.
(12)L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 1215/2012 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
(13)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Unione conclude la convenzione dell'Aia, del 2 luglio 2019, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale ("convenzione").
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La Commissione designa la persona abilitata a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di adesione di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della convenzione.
Articolo 3
All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione formula la seguente dichiarazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione:
"L'Unione europea dichiara, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della convenzione, di essere competente per tutte le materie disciplinate dalla presente convenzione. I suoi Stati membri non firmeranno, ratificheranno, accetteranno o approveranno la convenzione, ma ne saranno vincolati in forza della sua conclusione da parte dell'Unione europea.
Ai fini della presente dichiarazione, il termine "Unione europea" non include il Regno di Danimarca, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea".
Articolo 4
All'atto del deposito dello strumento di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della convenzione, l'Unione formula la seguente dichiarazione ai sensi dell'articolo 18 della convenzione in relazione ai contratti di locazione commerciale di beni immobili:
"L'Unione europea dichiara, ai sensi dell'articolo 18 della convenzione, che non applicherà la convenzione ai contratti di locazione commerciale di beni immobili situati nell'Unione europea.".
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente