97/433/CE: Decisione della Commissione del 30 aprile 1997 che esige dal governo portoghese di sospendere l'aiuto sotto forma di garanzia di Stato accordato all'impresa EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais SA (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 186 del 16/07/1997 pag. 0025 - 0026
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1997 che esige dal governo portoghese di sospendere l'aiuto sotto forma di garanzia di Stato accordato all'impresa EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais SA (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (97/433/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafi 2 e 3; considerando quando segue: I Il 15 ottobre 1996, la Commissione ha ricevuto una denunzia concernente un eventuale aiuto di Stato all'impresa pubblica EPAC - Empresa Para a Agroalimentação e Cereais SA (in prosieguo: «l'EPAC»), consistente in una garanzia di Stato di 30 miliardi di scudi portoghesi e nella concessione di un prestito supplementare a condizioni speciali di 20 miliardi di scudi portoghesi. Non avendo ricevuto alcuna notificazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato da parte delle autorità portoghesi, la Commissione ha inviato loro, in data 31 ottobre 1996, una lettera in cui sollecitava la conferma dell'esistenza di tale aiuto. In caso di risposta affermativa, la Commissione chiedeva inoltre alle autorità portoghesi di notificare l'aiuto in questione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, per poter procedere a esaminare la compatibilità a norma degli articoli 92 e 93 del trattato. Con lettera del 26 novembre 1996, registrata il 29 novembre 1996, la Rappresentanza permanente del Portogallo presso l'Unione europea confermava l'esistenza di una garanzia di Stato a favore dell'EPAC. Ciò nonostante, non è pervenuta alla Commissione alcuna notificazione dell'aiuto di Stato a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. L'aiuto in questione è stato perciò inserito nel registro degli aiuti non notificati. II Prima dell'adesione del Portogallo alla Comunità, la commercializzazione di cereali in tale paese era un settore coperto da un monopolio pubblico. L'EPAC (all'epoca «Empresa Pública de Abastecimento de Cereais») era l'impresa pubblica responsabile della gestione del mercato. Il monopolio pubblico è stato progressivamente eliminato dopo l'adesione e l'EPAC, trasformata in società per azioni a capitale pubblico, è diventata uno degli operatori di mercato dei cereali, liberalizzato dopo il 1991. Con decisione congiunta del sottosegretario al tesoro e alle finanze e del sottosegretario alla produzione agroalimentare, in data 26 luglio 1996, il Consiglio d'amministrazione dell'EPAC è stato autorizzato a trattare le condizioni di un prestito, a condizioni di mercato, fino all'ammontare massimo di 50 miliardi di scudi portoghesi, 30 miliardi dei quali beneficieranno di una garanzia di Stato per un massimo di sette anni. Con decisione del ministro delle Finanze n. 430/96-XIII del 30 settembre 1996, la garanzia di cui sopra è stata concessa nell'ambito di un prestito concesso all'EPAC da un gruppo di banche. L'importo di tale prestito corrisponde alla totalità del debito dell'EPAC, che alla data del 30 giugno 1996 ammontava a 48,7 miliardi di scudi portoghesi. L'obiettivo del prestito è il consolidamento della passività bancaria a breve termine dell'EPAC in passività a medio termine. La durata stabilita è di sette anni, ad un tasso d'interesse Libor a 6 mesi per la parte garantita e Libor a 6 mesi + 1,2 % per la parte non coperta dalla garanzia (secondo le informazioni disponibili, il tasso d'interesse Libor a 6 mesi era stato fissato, a fine gennaio 1997, al 5,65 % all'anno). Il pagamento è semestrale e anticipato. Il rimborso verrà effettuato nella maniera seguente: l'importo non garantito verrà liquidato in 10 versamenti da 1,87 miliardi di scudi portoghesi a partire dal quinto semestre, l'importo garantito sarà liquidato dopo il rimborso della parte non coperta dalla garanzia, ed entro sette anni. III La Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei riguardi degli aiuti concessi all'EPAC; i motivi che hanno indotto la Commissione a ritenere che questi aiuti non sembrano rispondere alle condizioni per l'applicazione di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3 del trattato, sono esposti nella lettera della Commissione al governo portoghese del 27 febbraio 1997; nella stessa lettera la Commissione ha chiesto al governo portoghese di prendere tutte le misure necessarie per sospendere immediatamente l'effetto della garanzia concessa all'EPAC per ogni sua nuova attività commerciale sul mercato dei cereali. Un termine di 15 giorni dalla notificazione della suddetta lettera è stato concesso al governo portoghese per informare la Commissione delle misure prese per conformarvisi. Con lettera del 21 marzo 1997, il governo portoghese ha fatto presente che nessun intervento dell'amministrazione pubblica nella trattativa sui prestiti delle banche all'EPAC avrebbe avuto luogo, e ha fornito precisazioni relative ai particolari di alcuni di questi prestiti. Il governo portoghese non ha fatto riferimento ad alcuna misura adottata per conformarsi all'obbligo di sospendere gli effetti della garanzia di Stato. IV Gli aiuti concessi all'EPAC in applicazione della decisione del ministro della finanze n. 430/96-XIII del 30 settembre 1996 sono stati in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, in quanto non sono stati notificati preliminarmente alla Commissione allo stadio di progetto; essi sono pertanto illegali, poiché sono stati accordati senza che la Commissione abbia avuto la possibilità di pronunziarsi sulla loro compatibilità con il mercato comune. Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 febbraio 1990, causa C-301/87 (Boussac), poiché è stata commessa un'infrazione all'articolo 93, paragrafo 3, la Commissione può prendere una decisione provvisoria che ordina allo Stato portoghese di sospendere immediatamente la concessione dell'aiuto. Se inoltre il Portogallo non si conforma alla decisione sospendendo l'esecuzione dell'aiuto, la Commissione, pur continuando l'esame nel merito, può rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia affinché questa infrazione venga constatata conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma. Dato l'effetto diretto dell'articolo 93, paragrafo 3 e dell'ordine chiaro e incondizionato di sospendere immediatamente la concessione dell'aiuto, la presente decisione deve avere pieno effetto nell'ordinamento giuridico portoghese. La Commissione ha già avviato il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2 nei confronti degli aiuti concessi dal Portogallo all'EPAC, poiché, in base alle informazioni disponibili, essa ritiene che questi aiuti non siano compatibili con il mercato comune. Pur continuando l'esame nel merito, la Commissione ha chiesto al Portogallo, con lettera del 27 febbraio 1997, di sospendere gli effetti della garanzia di Stato concessa all'EPAC e di informare la Commissione, entro quindici giorni, delle misure adottate per conformarsi a quest'obbligo impostogli in virtù dell'articolo 93, paragrafo 2. Il Portogallo non si è conformato a tale obbligo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il Portogallo sospende immediatamente la concessione della garanzia di Stato a favore dell'impresa EPAC-Empresa Para a Agroalimentação e Cereais SA, prevista della decisione del ministro della Finanze n. 430/96-XIII, del 30 settembre 1996 e concessa in violazione dell'articolo 93, paragrafo 3 e comunica alla Commissione, entro 15 giorni, le misure da esso adottate per conformarsi alla presente decisione. Articolo 2 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1997. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione