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   <O_Header_Gauche>
      <blockquote id="A010000000">
         <para style="header" id="A150000000">ORDINANZA DEL 3. 3. 2016 – CAUSA F‑100/15</para>
      </blockquote>
   </O_Header_Gauche>
   <O_Header_Droit>
      <blockquote id="A010000001">
         <para style="header" id="A150000001">DE NICOLA / BEI E CORTE DI GIUSTIZIA</para>
      </blockquote>
   </O_Header_Droit>
   <O_Footer_Gauche>
      <blockquote id="A010000002">
         <para style="footer" id="A150000002">II-A-1 - 6<emphasis role="tab" id="A400000000"/>
         </para>
      </blockquote>
   </O_Footer_Gauche>
   <O_Footer_Droit>
      <blockquote id="A010000003">
         <para style="footer" id="A150000003">
            <emphasis role="tab" id="A400000001"/>
            <emphasis role="tab" id="A400000002"/>II-A-1 - 5</para>
      </blockquote>
   </O_Footer_Droit>
   <Affaire>
      <Introduction>
         <section id="A000000000">
            <para style="19Centre" id="A150000004">ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)</para>
            <para style="19Centre" id="A150000005">3 marzo 2016 <footnote role="fNote" id="A110000000">
                  <number>*</number>
                  <para style="49FootnoteLangue" id="A150000006"> Lingua di procedura: l’italiano.</para>
               </footnote>
            </para>
            <para style="71Indicateur" id="A150000007">
               <phrase role="QuotationMark_Open" id="A410000000">«</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000001">Funzione pubblica </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000002">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000003"> Personale della BEI </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000004">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000005"> Responsabilità extracontrattuale dell’Unione </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000006">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000007"> Molestie psicologiche </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000008">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000009"> Incitazione implicita derivante da atti degli organi giurisdizionali dell’Unione </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000010">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000011"> Risarcimento del danno derivante dalle molestie psicologiche </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000012">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000013"> Violazione del diritto a un processo equo </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000014">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000015"> Durata eccessiva del procedimento giurisdizionale </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000016">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000017"> Incompetenza del Tribunale </phrase>
               <phrase role="Separator" id="A410000018">–</phrase>
               <phrase role="motcle" id="A410000019"> Rinvio parziale del ricorso al Tribunale dell’Unione europea</phrase>
               <phrase role="QuotationMark_Close" id="A410000020">»</phrase>
            </para>
            <para style="02AlineaAltA" id="A150000008">Nella causa F‑100/15,</para>
            <para style="02AlineaAltA" id="A150000009">avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE,</para>
            <para style="02AlineaAltA" id="A150000010">
               <emphasis role="bold" id="A400000003">Carlo De Nicola,</emphasis> membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato da L. Isola e G. Isola, avvocati,</para>
            <para style="72Alineadroite" id="A150000011">ricorrente,</para>
            <para style="19Centre" id="A150000012">contro</para>
            <para style="02AlineaAltA" id="A150000013">
               <emphasis role="bold" id="A400000004">Banca europea per gli investimenti (BEI),</emphasis> rappresentata da G. Nuvoli e J.‑P. Minnaert, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,</para>
            <para style="02AlineaAltA" id="A150000014">
               <emphasis role="bold" id="A400000005">Unione europea,</emphasis> rappresentata dalla <emphasis role="bold" id="A400000006">Corte di giustizia dell’Unione europea</emphasis>,</para>
            <para style="72Alineadroite" id="A150000015">convenute,</para>
            <para style="19Centre" id="A150000016">IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA<emphasis role="linefeed" id="A400000007"/> (Seconda Sezione)</para>
            <para style="02AlineaAltA" id="A150000017">composto da K. Bradley (relatore), presidente, H. Kreppel e M.I. Rofes i Pujol, giudici,</para>
            <para style="02AlineaAltA" id="A150000018">cancelliere: W. Hakenberg</para>
            <para style="02AlineaAltA" id="A150000019">ha emesso la seguente</para>
         </section>
      </Introduction>
      <O_Motif>
         <section id="B000000000">
            <para style="75Debutdesmotifs" id="B150000000">
               <emphasis role="bold" id="B400000000">Ordinanza</emphasis>
            </para>
            <blockquote id="B010000000">
               <title id="B210000000">
                  <number>1</number>
               </title>
               <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000001">Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2015, il sig. De Nicola chiede, in sostanza, da un lato, di annullare la decisione del comitato per i ricorsi (in prosieguo: il «comitato per i ricorsi») dell’8 dicembre 2014 di rigetto del suo ricorso interno volto all’annullamento e alla modifica del suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2013 (in prosieguo: il «rapporto di valutazione per il 2013»), di annullare il suo rapporto di valutazione relativo all’anno 2013, di annullare la decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI o in prosieguo: la «Banca») di non promuoverlo e di annullare le linee guida per l’esercizio di valutazione del rendimento per il 2013. Il sig. De Nicola chiede, d’altro lato, l’accertamento delle molestie di cui egli asserisce essere vittima. Il ricorrente chiede altresì al Tribunale di accertare la responsabilità dell’Unione europea «perché con le sentenze dei suoi giudici implicitamente istiga al mobbing e per la violazione delle norme concernenti il “giusto processo”». Infine, il ricorrente chiede la condanna della Banca e dell’Unione a risarcirgli in solido il danno morale e il danno materiale che egli ritiene di aver subito.</para>
            </blockquote>
            <section id="B000000001">
               <title style="04Titre1" id="B200000000">
                  <titlecontent id="B300000000">
                     <emphasis role="bold" id="B400000001">Fatti all’origine della controversia e procedimento</emphasis>
                  </titlecontent>
               </title>
               <blockquote id="B010000001">
                  <title id="B210000001">
                     <number>2</number>
                  </title>
                  <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000002">Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1º febbraio 1992.</para>
               </blockquote>
               <blockquote id="B010000002">
                  <title id="B210000002">
                     <number>3</number>
                  </title>
                  <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000003">Nel rapporto di valutazione per il 2013 i superiori gerarchici del ricorrente hanno giudicato che il suo rendimento era stato conforme alle attese in diversi ambiti, ma inferiore alle attese in altri ambiti, gli hanno attribuito il voto C e gli hanno accordato un bonus di EUR 4 064.</para>
               </blockquote>
               <blockquote id="B010000003">
                  <title id="B210000003">
                     <number>4</number>
                  </title>
                  <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000004">Il 31 marzo 2014 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2013. Il nome del ricorrente non compariva in detto elenco.</para>
               </blockquote>
               <blockquote id="B010000004">
                  <title id="B210000004">
                     <number>5</number>
                  </title>
                  <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000005">Il ricorrente ha contestato il rapporto di valutazione per il 2013 presentando, il 17 giugno 2014, ricorso interno dinanzi al comitato per i ricorsi.</para>
               </blockquote>
               <blockquote id="B010000005">
                  <title id="B210000005">
                     <number>6</number>
                  </title>
                  <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000006">Con decisione dell’8 dicembre 2014 il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del 17 giugno 2014.</para>
               </blockquote>
               <blockquote id="B010000006">
                  <title id="B210000006">
                     <number>7</number>
                  </title>
                  <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000007">Il 17 febbraio 2015 il ricorrente ha chiesto di avviare una procedura di conciliazione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento del personale della BEI. Poiché le parti non hanno raggiunto un accordo che ponesse fine alla controversia relativa al rapporto di valutazione per il 2013, la procedura di conciliazione si è conclusa il 31 marzo 2015.</para>
               </blockquote>
               <blockquote id="B010000007">
                  <title id="B210000007">
                     <number>8</number>
                  </title>
                  <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000008">Il 6 luglio 2015 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.</para>
               </blockquote>
               <blockquote id="B010000008">
                  <title id="B210000008">
                     <number>9</number>
                  </title>
                  <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000009">Con lettera della cancelleria del 16 dicembre 2015, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha posto quesiti al ricorrente sulla portata della competenza del Tribunale a conoscere delle sue domande di risarcimento dei danni, dirette anche a far constatare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e l’ha invitato a precisare contro quale istituzione intendesse dirigere tali domande. Il ricorrente ha risposto nel termine impartito, indicando in particolare che, nel chiedere una dichiarazione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, intendeva dirigere le sue domande di risarcimento dei danni nei confronti della Corte di giustizia dell’Unione europea. </para>
               </blockquote>
            </section>
            <section id="B000000002">
               <title style="04Titre1" id="B200000001">
                  <titlecontent id="B300000001">
                     <emphasis role="bold" id="B400000002">Sulla competenza del Tribunale</emphasis>
                  </titlecontent>
               </title>
               <section id="B000000003">
                  <title style="05Titre2" id="B200000002">
                     <titlecontent id="B300000002">
                        <emphasis role="italc" id="B400000003">Argomenti del ricorrente</emphasis>
                     </titlecontent>
                  </title>
                  <blockquote id="B010000009">
                     <title id="B210000009">
                        <number>10</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000010">Nel suo ricorso il ricorrente chiede che la Banca e l’Unione siano condannate a versargli in solido, a titolo di risarcimento del danno materiale, l’importo di EUR 50 000 per il danno provocato dalla decisione di non promuoverlo per l’esercizio relativo al 2013, l’importo di EUR 80 000 per il fatto che il ricorrente è costretto a mantenere due case, una a Roma (Italia) e una a Lussemburgo, importo cui devono essere aggiunti EUR 5 000 per ogni mese successivo al marzo 2014 nonché l’importo di EUR 80 000 per il danno provocato dalla perdita di professionalità derivante dalle molestie psicologiche che egli ritiene di aver subito (in prosieguo: la «domanda di risarcimento del danno materiale»).</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000010">
                     <title id="B210000010">
                        <number>11</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000011">Per quanto concerne il risarcimento del danno morale che ritiene di aver subito, il ricorrente chiede che la Banca e l’Unione siano condannate in solido a versargli l’importo complessivo di EUR 135 000 per, in sostanza, il danno alla sua reputazione, il fatto che egli è stato costretto a vivere da solo a Lussemburgo quattro giorni alla settimana, mentre la sua famiglia risiede a Roma, e in generale l’isolamento risultante dalle molestie psicologiche che egli ritiene di aver subito (in prosieguo: la «domanda di risarcimento del danno morale»).</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000011">
                     <title id="B210000011">
                        <number>12</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000012">Più precisamente, il ricorrente considera che la responsabilità dell’Unione discende, in primo luogo e in sostanza, dalla «sudditanza psicologica manifestata dai giudici» che avrebbero implicitamente istigato la Banca a perseverare nelle molestie psicologiche nei suoi confronti, molestie che il giudice dell’Unione rifiuterebbe «in tutti i modi di accertare e sanzionare». In secondo luogo, il ricorrente sostiene essenzialmente che la Corte di giustizia non avrebbe rispettato le regole del giusto processo e della durata ragionevole giacché dopo numerosi procedimenti, tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, il ricorrente non avrebbe ancora ottenuto la cessazione delle molestie di cui ritiene di essere stato vittima.</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000012">
                     <title id="B210000012">
                        <number>13</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000013">Relativamente alla competenza del Tribunale a conoscere della domanda di risarcimento del danno materiale cagionato dall’Unione e della domanda di risarcimento del danno morale cagionato dall’Unione (in prosieguo, congiuntamente: «le domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale»), nella sua lettera del 22 dicembre 2015 in risposta ai quesiti del Tribunale il ricorrente sostiene anzitutto che l’articolo 256 TFUE non prevede una competenza esclusiva del Tribunale dell’Unione europea e che, di conseguenza, una competenza del Tribunale dell’Unione europea non escluderebbe la competenza del Tribunale. Inoltre, egli afferma che un’azione per responsabilità extracontrattuale dell’Unione proposta da un membro del personale della Banca, che sia in qualche modo collegata al rapporto di lavoro, dovrebbe essere sottoposta al Tribunale in quanto giudice specializzato. La competenza del Tribunale prevarrebbe quindi su quella del Tribunale dell’Unione europea, a prescindere dall’identità della parte convenuta. Infine, il Tribunale sarebbe in ogni caso competente a conoscere di una domanda connessa ad una domanda che, essa sì, certamente rientra nell’ambito della sua competenza. </para>
                  </blockquote>
               </section>
               <section id="B000000004">
                  <title style="05Titre2" id="B200000003">
                     <titlecontent id="B300000003">
                        <emphasis role="italc" id="B400000004">Giudizio del Tribunale</emphasis>
                     </titlecontent>
                  </title>
                  <blockquote id="B010000013">
                     <title id="B210000013">
                        <number>14</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000014">Il Tribunale rammenta, anzitutto, che il sistema giurisdizionale, come attualmente previsto dal Trattato FUE, dallo Statuto della Corte di giustizia e dalla decisione n. 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), comporta un’esatta delimitazione delle rispettive competenze dei tre organi giurisdizionali della Corte di giustizia, vale a dire la Corte, il Tribunale dell’Unione europea e il Tribunale, di modo che la competenza di uno di tali tre organi a statuire su un ricorso esclude necessariamente la competenza degli altri due (sentenza del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 56).</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000014">
                     <title id="B210000014">
                        <number>15</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000015">In proposito, occorre ricordare che il Tribunale è un tribunale specializzato istituito sul fondamento dell’articolo 257 TFUE. A tale titolo, ad esso è affidato il compito di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in una specifica materia – ossia le controversie tra l’Unione e gli agenti di questa, ivi comprese le controversie tra qualsiasi organo o organismo dell’Unione e il suo personale – per i quali la competenza è attribuita alla Corte di giustizia. </para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000015">
                     <title id="B210000015">
                        <number>16</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000016">In particolare, risulta dalla giurisprudenza che il Tribunale è competente ratione materiae a pronunciarsi su un ricorso per risarcimento proposto da un funzionario o da un agente nei confronti dell’istituzione presso cui presta servizio, allorché la controversia trovi origine nel rapporto di impiego che vincola l’interessato all’istituzione (sentenza del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 41). Per contro, dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia risulta che il Tribunale dell’Unione europea è il solo competente a conoscere in primo grado dei ricorsi in materia di risarcimento dei danni proposti da singoli allorché tali ricorsi non trovano origine in un rapporto di impiego che vincola l’interessato a un’istituzione (v., in tal senso, ordinanze del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione, F‑44/05 RENV, EU:F:2011:191, punto 8; del 9 gennaio 2015, Marcuccio/Unione europea, T‑409/14, EU:T:2015:18, punto 58, e sentenza del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione, C‑417/14 RX-II, EU:C:2015:588, punto 38).</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000016">
                     <title id="B210000016">
                        <number>17</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000017">Nel caso di specie, il ricorrente chiede la condanna dell’Unione, nella persona della Corte di giustizia, a risarcirgli il danno materiale e il danno morale che egli avrebbe subito a seguito dell’atteggiamento del giudice dell’Unione e della durata eccessiva dell’insieme dei procedimenti relativi ai ricorsi che egli ha proposto dinanzi al Tribunale e al Tribunale dell’Unione europea.</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000017">
                     <title id="B210000017">
                        <number>18</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000018">In tal senso la domanda di risarcimento del danno materiale si basa, in sostanza, sul presunto carattere non equo dei procedimenti giurisdizionali dinanzi al giudice dell’Unione e sulla loro asserita durata eccessiva. Orbene, una domanda di tal genere non rientra nell’ambito del rapporto di impiego che vincola il ricorrente alla Banca. Come riconosce il ricorrente nel suo ricorso, ciò che gli avrebbe cagionato un danno in quanto soggetto di diritto dell’Unione sono il presunto comportamento illecito del giudice dell’Unione e il ritardo per statuire nel merito. </para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000018">
                     <title id="B210000018">
                        <number>19</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000019">Pur se è vero che le domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale, nei limiti in cui riguardano la responsabilità extracontrattuale dell’Unione, presentano un nesso con le molestie psicologiche da parte della Banca di cui il ricorrente ritiene di essere stato vittima da oltre 20 anni, resta il fatto che il Tribunale non può, in base a detta sola circostanza, considerarsi competente a valutare tali domande di risarcimento dei danni, se non travisando l’essenza stessa della ripartizione delle competenze tra il Tribunale dell’Unione europea e il Tribunale quale risultante dall’articolo 256 TFUE e dall’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte. Siffatta ripartizione comporta, infatti, l’obbligo di esaminare il reale oggetto di una domanda di risarcimento dei danni, compreso il fondamento giuridico su cui riposa, al fine di verificare se la controversia così circoscritta rientri nell’ambito dei diritti e degli obblighi reciproci che vincolano il funzionario, l’agente o il membro del personale, da un lato, e l’istituzione o l’organismo da cui dipende, dall’altro.</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000019">
                     <title id="B210000019">
                        <number>20</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000020">Di conseguenza, il Tribunale considera che, alla luce dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 1 dell’allegato I dello Statuto della Corte, il Tribunale dell’Unione europea è competente a conoscere delle domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale dirette contro l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia.</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000020">
                     <title id="B210000020">
                        <number>21</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000021">Al riguardo, occorre rilevare che l’allegato I dello Statuto della Corte prevede, al suo articolo 8, paragrafo 2, un meccanismo particolare per il caso in cui il Tribunale si consideri incompetente per il fatto che il ricorso rientra nella competenza della Corte o del Tribunale dell’Unione. Infatti, anziché lasciare il seguito della dichiarazione di incompetenza all’iniziativa delle parti, che eventualmente proporranno un ricorso per impugnazione, l’articolo 8, paragrafo 2, di detto allegato prevede che la causa venga rinviata al giudice dell’Unione reputato competente. Spetta poi al giudice al quale il ricorso è stato rinviato giudicare della propria competenza e, se del caso ed in conformità della procedura specificamente prevista a tal fine, rinviare a sua volta la causa al giudice di primo grado, che non può in tal caso declinare la sua competenza (ordinanza del 12 giugno 2012, Strack/Commissione, T‑65/12 P, EU:T:2012:285, punto 12).</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000021">
                     <title id="B210000021">
                        <number>22</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000022">Dall’articolo 80 del regolamento di procedura risulta, inoltre, che, «[q]uando il Tribunale constata che il ricorso di cui è investito rientra nella competenza (…) del Tribunale dell’Unione europea, lo rinvia [a quest’ultimo]», statuendo, in proposito, con ordinanza motivata. Dato che un atto introduttivo altro non è se non il supporto di un insieme di domande, ogni domanda autonoma di merito può essere trattata come configurante un ricorso ai sensi di detto articolo 80 (v., in questo senso, ordinanza del 7 dicembre 2011, Strack/Commissione, F‑44/05 RENV, EU:F:2011:191, punto 10).</para>
                  </blockquote>
                  <blockquote id="B010000022">
                     <title id="B210000022">
                        <number>23</number>
                     </title>
                     <para style="01PointnumeroteAltN" id="B150000023">Occorre pertanto rinviare le domande di risarcimento del danno materiale e del danno morale, proposte nell’ambito del presente ricorso contro l’Unione, rappresentata dalla Corte di giustizia, al Tribunale dell’Unione europea affinché esso si pronunci sulle suddette domande.</para>
                  </blockquote>
               </section>
            </section>
         </section>
      </O_Motif>
      <Dispositif>
         <section id="D000000000">
            <para style="48DispositifIntroduction" id="D150000000">Per questi motivi,</para>
            <para style="19Centre" id="D150000001">IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)</para>
            <para style="02AlineaAltA" id="D150000002">così provvede:</para>
            <orderedlist id="D020000000">
               <listitem id="D060000000">
                  <blockquote id="D010000000">
                     <title id="D210000000">
                        <number>1)</number>
                     </title>
                     <para style="08Dispositif" id="D150000003">
                        <emphasis role="bold" id="D400000000">Le domande di risarcimento dei danni rivolte nei confronti dell’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte nell’ambito del presente ricorso iscritto al ruolo con il numero F‑100/15, De Nicola/BEI e Corte di giustizia dell’Unione europea, sono rinviate al Tribunale dell’Unione europea.</emphasis>
                     </para>
                  </blockquote>
               </listitem>
               <listitem id="D060000001">
                  <blockquote id="D010000001">
                     <title id="D210000001">
                        <number>2)</number>
                     </title>
                     <para style="08Dispositif" id="D150000004">
                        <emphasis role="bold" id="D400000001">Le spese afferenti a tali domande sono riservate.</emphasis>
                     </para>
                  </blockquote>
                  <para style="02AlineaAltA" id="D150000005">Lussemburgo, 3 marzo 2016</para>
               </listitem>
            </orderedlist>
         </section>
      </Dispositif>
      <O_Signatures>
         <section id="E000000000">
<para style="77Signatures" id="E150000000">Il cancelliere <emphasis role="tab" id="E400000000"/> <emphasis role="tab" id="E400000001"/> Il presidente</para>
<para style="77Signatures" id="E150000001">W. Hakenberg <emphasis role="tab" id="E400000002"/>
               <emphasis role="tab" id="E400000003"/> K. Bradley</para>

</section>
      </O_Signatures>
   </Affaire>
</O_Doc_Ref>