Regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/2004 pag. 0016 - 0017
Regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione del 15 gennaio 2004 che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, considerando quanto segue: (1) La direttiva 1999/105/CE stabilisce che i materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione debbano provenire da materiali di base che soddisfano i requisiti di cui agli allegati della medesima direttiva. (2) I materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi possono essere commercializzati in diverse categorie, tra cui la categoria "qualificati". (3) Taluni materiali di base di una specie precedentemente non disciplinata dalla direttiva 66/404/CEE del Consiglio(2) che producono materiali forestali di moltiplicazione i quali non soddisfano tutti i requisiti della direttiva 1999/105/CE, non li possono soddisfare entro un termine ragionevole a causa del lungo ciclo di vita. (4) Per evitare la penuria di materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione, è pertanto necessario autorizzare deroghe limitate nel tempo e subordinate a condizioni specifiche. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento si applica ai materiali di base di Pinus pinaster Ait. che soddisfano i requisiti della direttiva 1999/105/CE, ad eccezione del punto 1, lettera c), dell'allegato IV della medesima direttiva. 2. Per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base del tipo indicato al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione nella categoria "qualificati". Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di "materiali di base", "materiali di moltiplicazione", "qualificati" e "organismo ufficiale" di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/105/CE. Articolo 2 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri i materiali di base ammessi ai fini della produzione di materiali forestali di moltiplicazione ai sensi del presente regolamento. 2. La registrazione nell'elenco nazionale dei materiali di base ammessi di cui all'articolo 10 della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione "articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE". 3. La registrazione nell'elenco comunitario dei materiali di base ammessi per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione di cui all'articolo 11 della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione "articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE". 4. La registrazione nel certificato principale di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE indica che i materiali di base non soddisfano tutti i requisiti di tale direttiva con la menzione "articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE". Informazioni dettagliate figurano all'allegato del presente regolamento. Articolo 3 Nel corso della commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base autorizzati ai sensi dell'articolo 1, l'etichetta o il documento del fornitore di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE riporta la seguente indicazione: "I materiali soddisfano i requisiti di cui al regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione". Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso scade 15 anni dopo la sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17. (2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66. ALLEGATO Informazioni che devono figurare nel certificato principale di cui all'allegato VIII, parte B 1. Al punto 1, lettera b), è riportata l'indicazione "articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE" e il nome dei materiali di base. 2. Al punto 6 è riportata l'indicazione "articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE" e il riferimento di registro. 3. Al punto 20 è riportata l'indicazione "articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 1999/105/CE".