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8.6.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 155/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/893 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2022
che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di analisi ai fini dell’individuazione di costituenti di invertebrati terrestri nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2) stabilisce i metodi di prova utilizzati a sostegno dei controlli ufficiali per far rispettare il divieto di utilizzare proteine animali trasformate nei mangimi destinati ad animali da produzione alimentare. Sono compresi i metodi di analisi, descritti nell’allegato VI di detto regolamento, per la determinazione dei costituenti di origine animale nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per gli animali eseguita mediante microscopia ottica o mediante reazione a catena della polimerasi (PCR). |
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(2) |
L’uso di proteine animali trasformate derivate da insetti d’allevamento è stato autorizzato nei mangimi per animali d’acquacoltura dal regolamento (UE) 2017/893 della Commissione (3), e nei mangimi per suini e pollame dal regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione (4), ma è ancora vietato a norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in alcuni mangimi, in particolare nei mangimi per ruminanti. |
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(3) |
Il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per le proteine animali nei mangimi ha sviluppato e convalidato un protocollo speciale, comprendente una fase di sedimentazione doppia, che garantisce l’individuazione di particelle provenienti da invertebrati terrestri, compresi gli insetti, se presenti in materie prime per mangimi, mangimi composti e premiscele sottoposti a prove di laboratorio. Con questa fase aggiuntiva, tale protocollo dovrebbe essere utilizzato nel quadro dei controlli ufficiali per verificare la corretta applicazione del divieto di utilizzare proteine animali trasformate di insetti in determinati mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti. |
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(4) |
La descrizione del metodo della microscopia ottica di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 dovrebbe pertanto essere adattata al fine di includere una fase di sedimentazione doppia nel protocollo per la preparazione dei campioni da sottoporre a prova per individuare i costituenti di invertebrati terrestri. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/893 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 92).
(4) Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d’allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia (GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009 è così modificato:
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1) |
il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE La determinazione dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali deve essere eseguita mediante microscopia ottica o mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) in conformità alle disposizioni del presente allegato. Questi due metodi permettono di individuare la presenza di costituenti di origine animale nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti, ma non di calcolarne la quantità. Entrambi i metodi presentano un limite di rilevazione inferiore a 0,1 % (p/p). Il metodo PCR consente di identificare il gruppo tassonomico dei costituenti di origine animale presenti nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti. Questi metodi si applicano per il controllo dell’applicazione dei divieti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), all’allegato IV di tale regolamento e all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). In funzione del tipo di alimento per animali analizzato, questi metodi possono essere utilizzati, entro un unico protocollo operativo, singolarmente o in combinazione, secondo le procedure operative standard («POS») stabilite dal laboratorio di riferimento dell’UE per le proteine animali nei mangimi (EURL-AP) e pubblicate sul suo sito web (***). (*) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)." (**) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1)." (***) https://www.eurl.craw.eu/legal-sources-and-sops/method-of-reference-and-sops/»;" |
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2) |
il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1. Microscopia ottica 2.1.1. Principio I costituenti di origine animale che possono essere presenti nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti sottoposti ad analisi sono individuati sulla base di caratteristiche tipiche e identificabili al microscopio, come fibre muscolari o altre particelle di carne, cartilagini, ossa, corna, peli, setole, frammenti cuticolari di invertebrati, strutture tracheali di insetti, prodotti sanguigni, globuli di latte, cristalli di lattosio, piume, gusci d’uovo, lische e scaglie. Effettuare gli esami al microscopio dopo la preparazione di campioni mediante sedimentazione. Sottoporre i campioni a una fase di sedimentazione come segue:
2.1.2. Reagenti e attrezzature 2.1.2.1. Reagenti 2.1.2.1.1. Agente concentratore
2.1.2.1.2. Reagente colorante
2.1.2.1.3. Mezzi di montaggio
2.1.2.1.4. Mezzi di montaggio con proprietà coloranti
2.1.2.1.5. Agenti di risciacquo
2.1.2.1.6. Reagente sbiancante
2.1.2.2. Attrezzature
2.1.3. Campionamento e preparazione del campione 2.1.3.1. Campionamento Deve essere utilizzato un campione rappresentativo, prelevato secondo le prescrizioni di cui all’allegato I. 2.1.3.1.1. Essiccazione del campione I campioni con tenore di umidità > 14 % devono essere essiccati prima del trattamento conformemente all’allegato III. 2.1.3.1.2. Presetacciatura del campione Al fine di raccogliere informazioni su un’eventuale contaminazione ambientale del mangime, si raccomanda di presetacciare a 1 mm i mangimi pellettati e le granaglie e successivamente di preparare, analizzare ed esprimere separatamente le due frazioni risultanti, che devono essere considerate come campioni distinti. 2.1.3.2. Precauzioni Per evitare rischi di contaminazione crociata in laboratorio, tutte le attrezzature riutilizzabili devono essere accuratamente pulite prima dell’uso. Prima di essere pulito l’imbuto separatore deve essere smontato. I pezzi che compongono l’imbuto separatore e la vetreria devono essere prima lavati a mano e poi in lavastoviglie. I setacci devono essere puliti usando una spazzola a setole sintetiche rigide. Dopo la setacciatura di materie grasse, come le farine di pesce, è raccomandata una pulitura finale dei setacci con acetone e aria compressa. 2.1.3.3. Preparazione di campioni costituiti da grassi o oli Per la preparazione di campioni costituiti da grassi, seguire il seguente protocollo:
Applicare lo stesso protocollo, ad eccezione del primo e del quarto trattino, per la preparazione di campioni costituiti da oli. 2.1.3.4. Preparazione dei campioni diversi da grassi o oli
2.1.4. Esame al microscopio 2.1.4.1. Preparazione dei vetrini Preparare i vetrini per microscopio a partire dal sedimento e, a scelta dell’operatore, dal flottato o dal campione tal quale. Se del caso, unicamente ai fini dell’individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri, preparare i vetrini anche a partire dal flottato finale ottenuto come descritto al punto 2.1.3.4.4. Preparare le due frazioni risultanti (fine e grossolana). Le aliquote sottoposte ad analisi delle frazioni distribuite sui vetrini devono essere rappresentative dell’intera frazione. Preparare un numero di vetrini sufficiente affinché possa essere realizzato un protocollo d’esame completo, come previsto al punto 2.1.4.2. Montare i vetrini per microscopio con il mezzo di montaggio adeguato secondo le procedure operative standard (POS) stabilite dall’EURL-AP e pubblicate sul suo sito web. Posizionare sui vetrini portaoggetti i vetrini coprioggetti. 2.1.4.2. Diagramma di flusso per l’osservazione ai fini dell’individuazione di particelle animali nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nelle premiscele Per l’osservazione dei vetrini per microscopio preparati procedere conformemente ai diagrammi di flusso di cui ai diagrammi 1 e 2. Le osservazioni microscopiche devono essere effettuate utilizzando il microscopio composto sul sedimento e, a scelta dell’operatore, sul flottato o sul campione tal quale. Inoltre, ai fini dell’individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri, deve essere sottoposto a osservazione anche il flottato finale ottenuto come descritto al punto 2.1.3.4.4 conformemente al diagramma 3. Lo stereomicroscopio può essere utilizzato in aggiunta al microscopio composto per l’osservazione delle frazioni grossolane. Ogni vetrino deve essere esaminato interamente a vari ingrandimenti. Precisazioni in merito all’utilizzo dei diagrammi di flusso sono fornite mediante una POS stabilita dall’EURL-AP e pubblicata sul suo sito web. Il numero minimo di vetrini da osservare in ogni fase dei diagrammi di flusso per l’osservazione deve essere rigorosamente rispettato, a meno che sia impossibile, pur utilizzando tutto il materiale della frazione, raggiungere il numero di vetrini stabilito, ad esempio se non si ottiene alcun sedimento. Al fine di registrare il numero di particelle, per ogni determinazione devono essere osservati non più di 6 vetrini. Se si preparano vetrini aggiuntivi a partire dal flottato o dal campione tal quale utilizzando un mezzo di montaggio più specifico con proprietà coloranti, come indicato al punto 2.1.2.1.4, per caratterizzare ulteriormente le strutture (ad esempio piume, peli, muscolo o particelle di sangue) individuate sui vetrini preparati con altri mezzi di montaggio, come indicato al punto 2.1.2.1.3, il numero di particelle deve essere conteggiato in base a un numero di vetrini per determinazione non superiore a 6, compresi i vetrini aggiuntivi per i quali è stato utilizzato un mezzo di montaggio più specifico. I vetrini aggiuntivi, preparati a partire dal flottato finale ottenuto come descritto al punto 2.1.3.4.4, ai fini dell’individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri non devono essere presi in considerazione per l’individuazione di elementi di nature diverse (vertebrati terrestri e pesci). Per facilitare l’identificazione della natura e dell’origine delle particelle, l’operatore può utilizzare ausili quali sistemi di aiuto alle decisioni, gallerie di immagini e campioni di riferimento. Diagramma 1 Diagramma di flusso per l’osservazione dopo la sedimentazione singola in TCE ai fini dell’individuazione di particelle animali diverse dagli invertebrati terrestri nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nelle premiscele per la prima determinazione
Diagramma 2 Diagramma di flusso per l’osservazione dopo la sedimentazione singola in TCE ai fini dell’individuazione di particelle animali diverse dagli invertebrati terrestri nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nelle premiscele per la seconda determinazione
Diagramma 3 Diagramma di flusso per l’osservazione dopo la sedimentazione doppia in PE/TCE ai fini dell’individuazione dei costituenti di invertebrati terrestri nei mangimi composti, nelle materie prime per mangimi e nelle premiscele
2.1.4.3. Numero di determinazioni Le determinazioni devono essere effettuate su sottocampioni diversi, ognuno di 50 g. Se, a seguito della prima determinazione effettuata secondo il diagramma di flusso per l’osservazione figurante nel diagramma 1, o se del caso nel diagramma 3, non sono individuate particelle animali, non è necessaria una determinazione aggiuntiva e il risultato dell’analisi è espresso utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.1. Se, a seguito della prima determinazione effettuata secondo il diagramma di flusso per l’osservazione figurante nel diagramma 1, sono individuate una o più particelle animali di una data natura (ossia vertebrati terrestri o pesci) e la natura delle particelle individuate conferma il contenuto dichiarato del campione, non è necessaria una seconda determinazione. Se il numero delle particelle animali di una data natura individuate durante tale prima determinazione è superiore a 5, il risultato dell’analisi deve essere espresso in base alla natura animale utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.3. In caso contrario, il risultato dell’analisi deve essere espresso in base alla natura animale utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.2. Se, a seguito della prima determinazione effettuata secondo il diagramma di flusso per l’osservazione figurante nel diagramma 3, sono individuate più di 5 particelle di invertebrati terrestri, non è necessaria una seconda determinazione e il risultato dell’analisi deve essere espresso utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.3 per tale natura. In tutti gli altri casi, compreso il caso in cui non è stata fornita al laboratorio alcuna dichiarazione del contenuto, effettuare una seconda determinazione a partire da un nuovo sottocampione. Se, a seguito della seconda determinazione effettuata secondo il diagramma di flusso per l’osservazione figurante nel diagramma 2, o se del caso nel diagramma 3, la somma delle particelle animali di una data natura individuate nelle due determinazioni è superiore a 10, il risultato dell’analisi deve essere espresso in base alla natura animale utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.3. In caso contrario, il risultato dell’analisi deve essere espresso in base alla natura animale utilizzando la frase di cui al punto 2.1.5.2. 2.1.5. Espressione dei risultati Quando comunica i risultati, il laboratorio deve indicare il tipo di materiale su cui è stata effettuata l’analisi (sedimento, flottato, flottato finale o campione tal quale). Il rapporto deve indicare chiaramente quante determinazioni sono state effettuate e se non è stata eseguita la setacciatura delle frazioni prima della preparazione dei vetrini, in conformità al punto 2.1.3.4.3, primo trattino, terzo capoverso, o al punto 2.1.3.4.4, terzo trattino. Il rapporto del laboratorio deve contenere almeno informazioni sulla presenza di costituenti derivati da vertebrati terrestri e da pesci. Le diverse situazioni devono essere riportate nei modi sottoindicati.
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(*) Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
(**) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
(***) https://www.eurl.craw.eu/legal-sources-and-sops/method-of-reference-and-sops/»;»