18.2.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 38/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/225 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio, del 17 febbraio 2022, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (2) attua diverse misure previste nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (3), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone ed entità designate in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

(2)

Il 17 febbraio 2022 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/227, che modifica l’articolo 10 della decisione 2011/101/PESC, depenna tre persone dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive di cui all’allegato I della decisione 2011/101/PESC e sopprime l’allegato II della decisione 2011/101/PESC recante l’elenco delle persone per le quali le misure restrittive sono sospese.

(3)

Il 17 febbraio 2022 il regolamento di esecuzione (UE) 2022/226 della Commissione (4) ha modificato di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(4)

È necessaria pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/227, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 314/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 4 è soppresso;

2)

l’allegato IV è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(4)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.